In una società in ac­co­man­di­ta semplice (S.a.s.) non tutti i soci sono re­spon­sa­bi­li nella stessa misura. Qui, infatti, vi par­te­ci­pa­no i co­sid­det­ti soci ac­co­man­dan­ti che devono ri­spon­de­re solo di eventuali debiti della società con i ri­spet­ti­vi apporti di capitale, a dif­fe­ren­za dei soci ac­co­man­da­ta­ri a re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta.

Acquista e registra il tuo dominio con il provider n°1 in Europa
  • Domain Connect gratuito per una con­fi­gu­ra­zio­ne facile del DNS
  • Cer­ti­fi­ca­to SSL Wildcard gratuito
  • Pro­te­zio­ne privacy inclusa

Cos’è un socio ac­co­man­dan­te?

Ai sensi del Codice civile, nella società in ac­co­man­di­ta semplice (S.a.s.) si di­stin­guo­no due tipi di soci: da un lato il socio ac­co­man­da­ta­rio, re­spon­sa­bi­le nei confronti dei creditori senza re­stri­zio­ni (anche con il proprio pa­tri­mo­nio) e dall’altro il socio ac­co­man­dan­te che partecipa alla società in ac­co­man­di­ta solo con un con­fe­ri­men­to di capitale e quindi con­tri­bui­sce al capitale proprio della S.a.s. Di norma il socio ac­co­man­dan­te è re­spon­sa­bi­le solo fino all’ammontare della sua par­te­ci­pa­zio­ne al capitale.

N.B.

La sud­di­vi­sio­ne in socio ac­co­man­dan­te e socio ac­co­man­da­ta­rio si applica anche per la società in ac­co­man­di­ta per azioni (S.a.p.a.), un tipo di società di capitali con capitale sociale diviso in azioni e dotato di per­so­na­li­tà giuridica. La dif­fe­ren­za con la S.a.s. sta nel fatto che il socio ac­co­man­da­ta­rio della S.a.p.a. ne è ne­ces­sa­ria­men­te anche l’am­mi­ni­stra­to­re. Per sua natura specifica, tuttavia, questo tipo di società non è molto diffuso, poiché ha come funzione prin­ci­pa­le quello di impedire eventuali scalate azionarie da parte di terzi.

A dif­fe­ren­za di un socio ac­co­man­da­ta­rio, quello ac­co­man­dan­te ha solo re­spon­sa­bi­li­tà limitata. Al momento di scrivere l’atto co­sti­tu­ti­vo è ne­ces­sa­rio de­ter­mi­na­re quali saranno i soci ac­co­man­da­ta­ri e quali i soci ac­co­man­dan­ti della S.a.s. L’atto co­sti­tu­ti­vo va iscritto nel Registro delle imprese con funzione di pub­bli­ci­tà legale di­chia­ra­ti­va.

Quali diritti ha un socio ac­co­man­dan­te?

I soci ac­co­man­dan­ti non sono so­li­ta­men­te coinvolti nella gestione e pertanto non detengono né il diritto di voto né il diritto di opporsi alle decisioni ri­guar­dan­ti il fun­zio­na­men­to ordinario della società. Nel caso di azioni che vanno oltre, tuttavia, un socio ac­co­man­dan­te, come tutti gli altri azionisti, ha il diritto di de­li­be­ra­re.

N.B.

Se al socio ac­co­man­dan­te sono stati espli­ci­ta­men­te conferiti poteri di gestione nello statuto, ha diritti di voto e di op­po­si­zio­ne simili a quelli dei soci ac­co­man­da­ta­ri.

Al socio ac­co­man­dan­te spetta il diritto di in­for­ma­zio­ne: può con­sul­ta­re i libri sociali e la do­cu­men­ta­zio­ne della società nonché estrarre copia di tali libri e do­cu­men­ta­zio­ne.

Inoltre, se previsto dall’atto co­sti­tu­ti­vo, può dare la sua au­to­riz­za­zio­ne o opinione in merito a de­ter­mi­na­te ope­ra­zio­ni. L’ac­co­man­dan­te può anche compiere atti di ispezione e sor­ve­glian­za e, no­no­stan­te non partecipi all’ap­pro­va­zio­ne del bilancio, ha la pos­si­bi­li­tà di eser­ci­ta­re un controllo di le­git­ti­mi­tà sullo stesso.

Quali sono i doveri di un socio ac­co­man­dan­te?

Il socio ac­co­man­dan­te non ha il diritto né l’obbligo di gestire l’attività, in quanto l’am­mi­ni­stra­zio­ne della società spetta esclu­si­va­men­te ai soci ac­co­man­da­ta­ri. A parte la diversa esten­sio­ne della re­spon­sa­bi­li­tà, gli obblighi dei soci ac­co­man­dan­ti dif­fe­ri­sco­no solo in misura limitata da quelli degli ac­co­man­da­ta­ri. Tra questi obblighi rientra in primo luogo l’obbligo di con­fe­ri­men­to, che consiste nel ver­sa­men­to dei con­tri­bu­ti con­cor­da­ti secondo quanto stabilito dallo statuto. Oltre ai con­tri­bu­ti in denaro, il con­fe­ri­men­to può avvenire anche sotto forma di beni materiali o servizi.

Inoltre, esiste un dovere generale di lealtà nei confronti della società: il socio ac­co­man­dan­te è quindi obbligato a pro­muo­ve­re lo scopo sociale e ad astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare danno alla S.a.s. Ri­spon­den­do delle ob­bli­ga­zio­ni sociali nei limiti della quota conferita, i soci ac­co­man­dan­ti hanno il diritto di prestare la loro opera sotto la direzione degli am­mi­ni­stra­to­ri e possono agire per singoli affari in forza di procura speciale.

Par­te­ci­pa­zio­ne ai profitti e alle perdite dei soci ac­co­man­dan­ti

I soci ac­co­man­dan­ti par­te­ci­pa­no al profitto (o alla perdita) della S.a.s., per cui la par­te­ci­pa­zio­ne dif­fe­ri­sce in alcuni dettagli da quella dei soci ac­co­man­da­ta­ri. Come per le società com­mer­cia­li, tutti gli azionisti hanno diritto a un dividendo cor­ri­spon­den­te ai propri apporti di capitale. Se non di­ver­sa­men­te con­cor­da­to, l’utile rimanente sarà ripartito tra gli azionisti in pro­por­zio­ne ai con­tri­bu­ti versati.

Anche le perdite sono ripartite tra i soci in pro­por­zio­ne ai con­fe­ri­men­ti ef­fet­tua­ti. I soci ac­co­man­dan­ti ri­spon­do­no delle perdite solo fino all’ammontare della propria quota di capitale sociale o, even­tual­men­te, dei con­fe­ri­men­ti ancora dovuti. Se, a causa delle perdite, il valore della par­te­ci­pa­zio­ne scende al di sotto dell’importo della quota di re­spon­sa­bi­li­tà, essa deve essere rein­te­gra­ta at­tra­ver­so gli utili futuri.

Quali pos­si­bi­li­tà di prelievo ha un socio ac­co­man­dan­te?

Dopo l’ap­pro­va­zio­ne del ren­di­con­to ogni socio detiene il diritto di percepire la propria parte di utili. Dato che nelle S.a.s. il ren­di­con­to va approvato dai soci ac­co­man­da­ta­ri, nel caso ci fosse un solo socio ac­co­man­da­ta­rio, sarà la pre­sen­ta­zio­ne del ren­di­con­to a fungere au­to­ma­ti­ca­men­te da atto di ap­pro­va­zio­ne. L’ac­co­man­dan­te non deve re­sti­tui­re gli utili riscossi in buona fede.

Quando e come può di­met­ter­si o essere escluso un socio ac­co­man­dan­te?

Come tutti i soci di una società in ac­co­man­di­ta semplice, anche i soci ac­co­man­dan­ti possono recedere dalla società o essere esclusi. Le con­di­zio­ni per il recesso vo­lon­ta­rio sono ge­ne­ral­men­te stabilite nell’atto co­sti­tu­ti­vo o nello statuto so­cie­ta­rio, sebbene non sia ob­bli­ga­to­rio pre­ve­der­le.

L’esclu­sio­ne di un socio ac­co­man­dan­te da parte degli altri soci richiede un giu­sti­fi­ca­to motivo, ovvero una cir­co­stan­za che com­pro­met­ta in modo si­gni­fi­ca­ti­vo la col­la­bo­ra­zio­ne tra i soci o il rag­giun­gi­men­to dell’obiettivo aziendale. Gli scenari specifici che possono portare all’esclu­sio­ne possono essere definiti pre­ven­ti­va­men­te at­tra­ver­so apposite clausole nell’atto co­sti­tu­ti­vo.

Ti preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

Vai al menu prin­ci­pa­le