Negli ultimi anni si sta as­si­sten­do sempre di più al fenomeno che vede la nascita di aziende con scopi sociali o benefici. Questi nuovi modelli rientrano nell’ambito del “Social En­tre­pre­neur­ship” (impresa sociale). Per anni, però, gli im­pren­di­to­ri si sono trovati di fronte al dilemma su quale forma giuridica scegliere: meglio co­sti­tui­re un’as­so­cia­zio­ne senza scopo di lucro, meno adatta però per lo svol­gi­men­to di attività aziendali, o optare per una classica SRL?

A partire dal 2012 è possibile usufruire di un par­ti­co­la­re tipo di azienda, creato proprio per le imprese sociali. Non c’è perciò da stupirsi se ci si imbatte nelle startup in­no­va­ti­ve. Ma di che cosa si tratta nello specifico e quali vantaggi offre? Quali age­vo­la­zio­ni comporta questo tipo di società di capitali?

Cos’è una startup in­no­va­ti­va? De­fi­ni­zio­ne

Quando si parla di startup in­no­va­ti­ve si indicano società di capitali in cui lo sviluppo, la pro­du­zio­ne e la com­mer­cia­liz­za­zio­ne di prodotti o servizi in­no­va­ti­vi ad alto valore tec­no­lo­gi­co rap­pre­sen­ta­no l’oggetto sociale esclusivo o pre­va­len­te. Da luglio 2016 è anche possibile co­sti­tui­re una startup in­no­va­ti­va che sia una società a re­spon­sa­bi­li­tà limitata, a patto che i con­traen­ti redigano un atto pubblico e lo firmino in digitale secondo il modello standard. Oltre a questa nuova forma si trova anche quella della PMI in­no­va­ti­va. Ri­spet­tan­do i requisiti previsti si può quindi decidere se è meglio adottare una forma piuttosto che un’altra.

De­fi­ni­zio­ne: startup in­no­va­ti­va

Una startup in­no­va­ti­va è una società di capitali che soddisfa de­ter­mi­na­ti requisiti e il cui oggetto sociale esclusivo o pre­va­len­te persegue lo sviluppo, la pro­du­zio­ne e la com­mer­cia­liz­za­zio­ne di prodotti o servizi in­no­va­ti­vi ad alto valore tec­no­lo­gi­co.

I requisiti di una startup in­no­va­ti­va

Se si decide che la propria azienda sarà una startup in­no­va­ti­va, ci sono alcuni requisiti da ri­spet­ta­re. Di seguito ve li pre­sen­tia­mo:

  • L’azienda deve essere co­sti­tui­ta da non più di 60 mesi dal momento in cui si è pre­sen­ta­to domanda e deve svolgere attività d’impresa.
  • La sede prin­ci­pa­le dei propri affari e interessi si trova in Italia.
  • Il valore totale della pro­du­zio­ne annua, a partire dal secondo anno di attività della startup in­no­va­ti­va, non è superiore a 5 milioni di euro (come risulta dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio).
  • La startup non ha mai di­stri­bui­to e continua a non di­stri­bui­re utili.
  • L’oggetto sociale esclusivo o pre­va­len­te consiste nello sviluppo, nella pro­du­zio­ne e nella com­mer­cia­liz­za­zio­ne di prodotti o servizi in­no­va­ti­vi ad alto valore tec­no­lo­gi­co.
  • L’azienda non è stata co­sti­tui­ta a seguito di una fusione, di una scissione so­cie­ta­ria o di una cessione di azienda o ramo di azienda.

Oltre alle ca­rat­te­ri­sti­che im­pre­scin­di­bi­li esposte qua sopra, è in­di­spen­sa­bi­le possedere almeno uno di questi requisiti:

  • Le spese di ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della pro­du­zio­ne della startup in­no­va­ti­va. Queste devono risultare nell’ultimo bilancio approvato e sono descritte in una nota in­te­gra­ti­va.
  • La startup in­no­va­ti­va deve impiegare come di­pen­den­ti o col­la­bo­ra­to­ri, in per­cen­tua­le uguale o superiore al terzo della forza lavoro com­ples­si­va, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca in un’uni­ver­si­tà straniera, o ancora che sia in possesso di una laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca. L’azienda deve altresì impiegare personale in possesso di laurea ma­gi­stra­le ai sensi dell’articolo 3 del decreto mi­ni­ste­ria­le 22 ottobre 2004, n. 270, in per­cen­tua­le uguale o superiore a due terzi della forza lavoro com­ples­si­va.
  • La startup in­no­va­ti­va deve essere titolare o de­po­si­ta­ria o li­cen­zia­ta­ria di almeno un brevetto relativo a in­ven­zio­ni in­du­stria­li, bio­tec­no­lo­gie, se­mi­con­dut­to­ri o varietà vegetali.

Alla luce di quanto riportato, va da sé che non è ne­ces­sa­rio co­sti­tui­re sin da subito una startup in­no­va­ti­va, ma anche un’azienda già co­sti­tui­ta, se in possesso dei requisiti necessari, può scegliere di diventare una startup in­no­va­ti­va, godendo così delle relative age­vo­la­zio­ni.

N.B.

Alle startup in­no­va­ti­ve si aggiunge anche un'altra categoria, quella delle startup in­no­va­ti­ve a vocazione sociale. Si con­si­de­ra­no startup in­no­va­ti­ve a vocazione sociale quelle aziende che operano nei settori dell’as­si­sten­za sociale, dell’as­si­sten­za sanitaria, dell’as­si­sten­za socio-sanitaria, dell’edu­ca­zio­ne, dell’istru­zio­ne e della for­ma­zio­ne, della tutela del­l'am­bien­te e dell’eco­si­ste­ma, della va­lo­riz­za­zio­ne del pa­tri­mo­nio culturale, del turismo sociale, della for­ma­zio­ne uni­ver­si­ta­ria e post-uni­ver­si­ta­ria, della ricerca ed ero­ga­zio­ne di servizi culturali, della for­ma­zio­ne extra-sco­la­sti­ca, fi­na­liz­za­ta alla pre­ven­zio­ne della di­sper­sio­ne sco­la­sti­ca e al successo sco­la­sti­co e formativo, e dei servizi stru­men­ta­li alle imprese sociali.

La co­sti­tu­zio­ne di una startup in­no­va­ti­va

Vediamo in sintesi come si diventa una startup in­no­va­ti­va. In­nan­zi­tut­to si deve co­sti­tui­re una società di capitali o una coo­pe­ra­ti­va. So­li­ta­men­te ci si avvale di un notaio che redige l’atto co­sti­tu­ti­vo e lo de­po­si­te­rà poi al Registro delle Imprese, ma per una startup in­no­va­ti­va c’è anche un’altra via: compilare l’atto co­sti­tu­ti­vo tipizzato, sot­to­scrit­to con firma digitale dal legale rap­pre­sen­tan­te della società o da qualsiasi altro pro­fes­sio­ni­sta delegato. Con­te­stual­men­te a questa richiesta, o suc­ces­si­va­men­te, si può formare una startup in­no­va­ti­va, iscri­ven­do­la nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

N.B.

Anche per un’azienda già co­sti­tui­ta è possibile pre­sen­ta­re domanda per l’iscri­zio­ne nella sezione speciale del Registro delle Imprese, purché si disponga dei requisiti necessari per acquisire lo status di startup in­no­va­ti­va.

Quando la richiesta sarà approvata e l’azienda risulterà iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese, le in­for­ma­zio­ni inserite per l’iscri­zio­ne devono essere ag­gior­na­te o con­fer­ma­te almeno una volta all’anno.

Consiglio

Per maggiori in­for­ma­zio­ni vi ri­man­dia­mo all’articolo apposito della Startup Guide sulla co­sti­tu­zio­ne della startup in­no­va­ti­va.

Startup in­no­va­ti­ve: age­vo­la­zio­ni fiscali

Ottenendo lo status di startup in­no­va­ti­va, si gode di alcune age­vo­la­zio­ni fiscali. Uno dei benefici maggiori consiste nell’esenzione dal pagamento del­l'im­po­sta di bollo e dei diritti di se­gre­te­ria per cinque anni a partire dal momento del­l'i­scri­zio­ne al Registro delle Imprese. Ulteriori age­vo­la­zio­ni per le startup in­no­va­ti­ve sono previste per gli in­ve­sti­to­ri.

Nel caso in cui soggetti Irpef e Ires investano in startup in­no­va­ti­ve, possono be­ne­fi­cia­re, ri­spet­ti­va­men­te, di una de­tra­zio­ne del 30 per cento dall’imposta e di una deduzione del 30% dalla base im­po­ni­bi­le. Ciò sarà valido fino al 31 dicembre 2025, come stabilito dalla legge di bilancio 2017. Quindi, possono con­tri­bui­re a sostenere eco­no­mi­ca­men­te una startup in­no­va­ti­va sia persone fisiche che persone giu­ri­di­che e in entrambi i casi la de­tra­zio­ne è del 30 per cento, a patto però che l'in­ve­sti­men­to venga mantenuto per almeno 3 anni. Al­tri­men­ti bisogna re­sti­tui­re l'am­mon­ta­re della de­tra­zio­ne con gli interessi.

Non tutte le persone giu­ri­di­che possono però be­ne­fi­cia­re di questa age­vo­la­zio­ne. Sono esclusi:

  • i soggetti che sono a loro volta startup in­no­va­ti­ve;
  • gli organismi di in­ve­sti­men­to col­let­ti­vo del risparmio (Oicr) e le società di capitali che investono pre­va­len­te­men­te in startup in­no­va­ti­ve;
  • gli in­cu­ba­to­ri cer­ti­fi­ca­ti, ovvero enti appositi ri­co­no­sciu­ti che aiutano le startup.

Startup in­no­va­ti­va: i vantaggi

La startup in­no­va­ti­va rientra in una nuova tipologia di impresa entrata in vigore con la legge n. 221/2012, co­no­sciu­to anche come Decreto Crescita 2.0. L'in­ten­zio­ne del decreto è di pro­muo­ve­re lo sviluppo e la crescita del paese, in par­ti­co­la­re favorendo lo sviluppo tec­no­lo­gi­co e l'oc­cu­pa­zio­ne giovanile (ma non solo) e finire per attrarre talenti, imprese in­no­va­ti­ve e capitali dal­l'e­ste­ro in Italia.

Se si ri­spet­ta­no i requisiti necessari e si opta quindi per una startup in­no­va­ti­va, si gode di in­nu­me­re­vo­li age­vo­la­zio­ni fiscali (come indicato nel paragrafo apposito), che saranno valide per cinque anni a partire dal momento della co­sti­tu­zio­ne. Di seguito elen­chia­mo i prin­ci­pa­li vantaggi di una startup in­no­va­ti­va.

  • La startup può redigere l'atto co­sti­tu­ti­vo e mo­di­fi­car­lo suc­ces­si­va­men­te anche tramite un modello standard tipizzato corredato da firma digitale (ob­bli­ga­to­ria).
  • Vi sono minori costi per l'av­via­men­to d'impresa, che si traducono nel­l'e­sen­zio­ne dal pagamento del­l'im­po­sta di bollo e dei diritti di se­gre­te­ria presso il Registro delle Imprese, oltre a non essere ne­ces­sa­rio il pagamento annuale alla ri­spet­ti­va camera di commercio.
  • La di­sci­pli­na del lavoro su misura per le startup in­no­va­ti­ve consente di assumere personale con contratti di breve durata che vanno dai 6 ai 36 mesi. Alla scadenza dei 36 mesi, un contratto può essere rinnovato di un anno una sola volta per un massimo di 48 mesi, terminati i quali il di­pen­den­te deve essere assunto a tempo in­de­ter­mi­na­to.
  • Sono previsti dei piani di in­cen­ti­va­zio­ne in equity per col­la­bo­ra­to­ri e fornitori di servizi esterni, come avvocati e com­mer­cia­li­sti.
  • Le persone fisiche e giu­ri­di­che che investono in startup in­no­va­ti­ve godono di incentivi fiscali, sia per in­ve­sti­men­ti diretti che indiretti; gli incentivi sono ancora maggiori se si investe su startup in­no­va­ti­ve a vocazione sociale.
  • Tramite cro­w­d­fun­ding si possono rac­co­glie­re i capitali necessari per la startup.
  • Accesso fa­ci­li­ta­to al credito messo a di­spo­si­zio­ne da un fondo go­ver­na­ti­vo, il Fondo Centrale di Garanzia.
  • Sostegno specifico da parte del­l'A­gen­zia ICE, volto al­l'in­ter­na­zio­na­liz­za­zio­ne.
Consiglio

Per maggiori in­for­ma­zio­ni sulle startup in­no­va­ti­ve, vi invitiamo a con­sul­ta­re la sezione apposita sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Tutti i dettagli possono anche essere reperiti nell'area dedicata del Registro delle Imprese.

Dif­fe­ren­ze tra startup in­no­va­ti­va e PMI in­no­va­ti­va

Accanto alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup in­no­va­ti­ve, con il Decreto Legge 3/2015 è stata in­tro­dot­ta un'altra nuova tipologia di impresa, vale a dire la PMI in­no­va­ti­va. Molte ca­rat­te­ri­sti­che sono le stesse riservate alle startup in­no­va­ti­ve, ma vi sono alcune dif­fe­ren­ze, a partire dal tipo di imprese a cui si rivolge, che possono anche essere delle medie imprese e quindi di di­men­sio­ni maggiori rispetto a una piccola azienda.

Le age­vo­la­zio­ni fiscali sono es­sen­zial­men­te le stesse di una startup in­no­va­ti­va e anche l'oggetto sociale e l'at­ti­vi­tà da svolgere pre­va­len­te­men­te in Italia rimangono invariati. Per essere iscritti nel Registro delle Imprese come PMI in­no­va­ti­va è in­di­spen­sa­bi­le non esservi già iscritti come startup in­no­va­ti­va o in­cu­ba­to­ri cer­ti­fi­ca­ti. Tra gli altri requisiti che dif­fe­ri­sco­no da quelli di una startup in­no­va­ti­va si an­no­ve­ra­no:

  • l'azienda deve avere meno di 250 di­pen­den­ti;
  • il fatturato annuale non deve superare i 50 milioni di euro oppure il bilancio annuo non deve superare i 43 milioni di euro;
  • l'azienda ha già de­po­si­ta­to un bilancio cer­ti­fi­ca­to al Registro delle Imprese;
  • le azioni della società non sono quotate su un mercato re­go­la­men­ta­to.

Inoltre, al contrario della startup in­no­va­ti­va, la PMI in­no­va­ti­va deve essere in possesso di almeno 2 di questi 3 ulteriori requisiti:

  • le spese per la ricerca, lo sviluppo e l'in­no­va­zio­ne risultano uguali o superiori al 3% in base alla maggiore entità tra costo e valore totale della pro­du­zio­ne della PMI in­no­va­ti­va;
  • almeno un quinto della forza lavoro è co­sti­tui­to da di­pen­den­ti con dottorati di ricerca o che stanno studiando per acquisire il dottorato di ricerca o che siano in possesso di una laurea e almeno tre anni cer­ti­fi­ca­ti di attività di ricerca presso istituti pubblici o privati, oppure un terzo di tutti i di­pen­den­ti deve avere una laurea ma­gi­stra­le;
  • ana­lo­ga­men­te alla startup in­no­va­ti­va, una PMI in­no­va­ti­va deve essere titolare o de­po­si­ta­ria o li­cen­zia­ta­ria di almeno un brevetto relativo a in­ven­zio­ni in­du­stria­li, bio­tec­no­lo­gie, se­mi­con­dut­to­ri o varietà vegetali.

Per maggiori in­for­ma­zio­ni anche in questo caso è possibile con­sul­ta­re la sezione apposita sul sito del Registro delle Imprese.

Vi preghiamo di osservare la <a href="t3://page?uid=27822">nota legale relativa a questo articolo.

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