I soci possono or­ga­niz­za­re la di­stri­bu­zio­ne degli utili in una società in ac­co­man­di­ta semplice in modo piuttosto libero. Sebbene ci siano norme di legge per la di­stri­bu­zio­ne degli utili e delle perdite, è anche possibile stipulare accordi in­di­vi­dua­li nel contratto so­cie­ta­rio.

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Come funziona la di­stri­bu­zio­ne degli utili in una S.a.s.?

La di­stri­bu­zio­ne degli utili in una società in ac­co­man­di­ta semplice (S.a.s.) si basa su quanto approvato nel bilancio annuale, che viene preparato dai soci ac­co­man­da­ta­ri e approvato dall’assemblea dei soci. La base normativa è co­sti­tui­ta dal Codice civile italiano. Sia i soci ac­co­man­da­ta­ri che i soci ac­co­man­dan­ti hanno diritto alla propria quota di utili, in base ai rapporti di par­te­ci­pa­zio­ne con­cor­da­ti e ai con­tri­bu­ti ef­fet­tua­ti dai soci. In assenza di accordi specifici, gli utili vengono divisi in parti uguali tra i soci.

È im­por­tan­te notare che, mentre gli utili sono ripartiti tra tutti i soci, le perdite che eccedono il capitale sociale sono imputate esclu­si­va­men­te ai soci ac­co­man­da­ta­ri, salvo se con­cor­da­to di­ver­sa­men­te.

N.B.

In linea di principio, nel contratto so­cie­ta­rio di una società in ac­co­man­di­ta semplice non si applicano requisiti formali. Tuttavia, tali accordi possono avere con­se­guen­ze si­gni­fi­ca­ti­ve, so­prat­tut­to per quanto riguarda la ri­par­ti­zio­ne degli utili e delle perdite. In caso di dubbio, è sempre con­si­glia­bi­le ri­vol­ger­si a un legale.

Dividendi in una S.a.s.: dif­fe­ren­ze tra soci ac­co­man­da­ta­ri e ac­co­man­dan­ti

Nella società in ac­co­man­di­ta semplice (S.a.s.), sia i soci ac­co­man­da­ta­ri che ac­co­man­dan­ti hanno diritto a una parte degli utili, ma le modalità di par­te­ci­pa­zio­ne e le re­spon­sa­bi­li­tà dif­fe­ri­sco­no si­gni­fi­ca­ti­va­men­te.

I soci ac­co­man­da­ta­ri hanno re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta e solidale per le ob­bli­ga­zio­ni sociali, ri­spon­den­do con il proprio pa­tri­mo­nio personale. Detengono il potere di am­mi­ni­stra­re e rap­pre­sen­ta­re la società, par­te­ci­pan­do at­ti­va­men­te alla gestione aziendale. La loro quota di utili è ge­ne­ral­men­te pro­por­zio­na­le al capitale conferito, ma si può anche stabilire di­ver­sa­men­te nell’atto co­sti­tu­ti­vo.

Invece, i soci ac­co­man­dan­ti hanno una re­spon­sa­bi­li­tà limitata al capitale sot­to­scrit­to e non rischiano il proprio pa­tri­mo­nio personale oltre l’in­ve­sti­men­to ef­fet­tua­to. Non possono par­te­ci­pa­re all’am­mi­ni­stra­zio­ne della società né con­clu­de­re affari in suo nome, a meno che non venga loro conferita una procura speciale. La loro par­te­ci­pa­zio­ne agli utili è pro­por­zio­na­le al capitale conferito, salvo diversa di­spo­si­zio­ne nell’atto co­sti­tu­ti­vo.

È pertanto fon­da­men­ta­le che l’atto co­sti­tu­ti­vo della S.a.s. spe­ci­fi­chi chia­ra­men­te le modalità di ri­par­ti­zio­ne degli utili tra le due categorie di soci, per evitare con­tro­ver­sie e garantire una gestione tra­spa­ren­te e conforme alle aspet­ta­ti­ve di tutti i par­te­ci­pan­ti.

Di­stri­bu­zio­ne degli utili in una società in ac­co­man­di­ta semplice: esempio espli­ca­ti­vo

Per rendere più com­pren­si­bi­le la di­stri­bu­zio­ne degli utili in una società in ac­co­man­di­ta semplice, ti pre­sen­tia­mo un esempio in cui sono calcolati i dividendi.

Si­tua­zio­ne iniziale: la società in ac­co­man­di­ta semplice ha un capitale sociale totale di 800.000 euro. Il socio A partecipa come socio ac­co­man­da­ta­rio con un con­fe­ri­men­to di 400.000 euro, mentre i soci B e C par­te­ci­pa­no come soci ac­co­man­dan­ti con con­fe­ri­men­ti ri­spet­ti­va­men­te di 300.000 euro e 100.000 euro. L’utile annuale rea­liz­za­to ammonta a 200.000 euro.

Socio Ruolo Capitale conferito Quota di par­te­ci­pa­zio­ne
A Socio ac­co­man­da­ta­rio 400.000 euro 50%
B Socio ac­co­man­dan­te 300.000 euro 37,5%
C Socio ac­co­man­dan­te 100.000 euro 12,5%

Calcolo delle quote di utile:

  • Il socio A riceve 100.000 € di utili in base alla sua quota di par­te­ci­pa­zio­ne del 50%
  • Il socio B riceve 75.000 € di utili in base alla sua quota di par­te­ci­pa­zio­ne del 37,5%
  • Il socio C riceve 25.000 € di utili in base alla sua quota di par­te­ci­pa­zio­ne del 12,5%

È im­por­tan­te notare che, secondo l’articolo 2262 del Codice civile, “salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’ap­pro­va­zio­ne del ren­di­con­to”. Pertanto, la di­stri­bu­zio­ne degli utili avviene au­to­ma­ti­ca­men­te una volta approvato il bilancio, a meno che non sia stato con­cor­da­to di­ver­sa­men­te nel contratto so­cie­ta­rio.

In con­clu­sio­ne, la di­stri­bu­zio­ne degli utili in una S.a.s. segue le pro­por­zio­ni dei con­fe­ri­men­ti di capitale ef­fet­tua­ti dai soci, salvo diversa di­spo­si­zio­ne nel contratto so­cie­ta­rio. È fon­da­men­ta­le che tali modalità siano chia­ra­men­te definite nell’atto co­sti­tu­ti­vo per garantire una gestione tra­spa­ren­te e conforme alle aspet­ta­ti­ve di tutti i soci.

Ti preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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