L’imposta sul reddito delle società o più co­mu­ne­men­te IRES è un’imposta diretta personale e pro­por­zio­na­le con aliquota fissa al 24 %. In­te­res­sa­ti da questa imposta sono i redditi delle società di capitali (S.p.A., S.r.l, S.r.l.s., S.a.p.A), coo­pe­ra­ti­ve, società di mutua as­si­cu­ra­zio­ne, società europee e enti non com­mer­cia­li (pubblici e privati). Questa imposta è stata in­tro­dot­ta nel 2004 in so­sti­tu­zio­ne dell’IRPEG. L’obiettivo era quello di am­mo­der­na­re il regime fiscale delle imprese e dei capitali a quello della maggior parte dei Paesi membri dell’Unione europea.

Il passaggio da IRPEG a IRES

No­no­stan­te l’IRES sia entrata in vigore nel 2004 non si tratta realmente di un’imposta nuova. Infatti dall’86 al 2004 vi era l’IRPEG o imposta sul reddito delle persone giu­ri­di­che, ritenuta però antiquata. Infatti sebbene il trattato sull’UE non prevede alcuna com­pe­ten­za normativa esplicita nel settore delle imposte dirette, l’articolo 115 del TFUE (Trattato sul fun­zio­na­men­to dell’Unione europea) autorizza a dare delle direttive fi­na­liz­za­te al “rav­vi­ci­na­men­to delle di­spo­si­zio­ni le­gi­sla­ti­ve, re­go­la­men­ta­ri ed am­mi­ni­stra­ti­ve degli Stati membri che abbiano un'in­ci­den­za diretta sul­l'in­stau­ra­zio­ne o sul fun­zio­na­men­to del mercato Interno”.

L’in­tro­du­zio­ne dell’IRES è avvenuta per mezzo del decreto le­gi­sla­ti­vo numero 344/2003 che è andato a in­ter­ve­ni­re sul DPR del 22 dicembre 1986 numero 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), con­cor­de­men­te alla riforma fiscale Tremonti del 2003. Il passaggio da un’imposta all’altra ha si­gni­fi­ca­to una sem­pli­fi­ca­zio­ne del regime fiscale e una riduzione dell’aliquota (allora dal 34 al 33 %).

Periodo d’imposta Aliquota Imposta
2018 24 % IRES
2017 24 % IRES
2016 27,5 % IRES
2015 27,5 % IRES
2014 27,5 % IRES
2013 27,5 % IRES
2012 27,5 % IRES
2011 27,5 % IRES
2010 27,5 % IRES
2009 27,5 % IRES
2008 27,5 % IRES
2007 33 % IRES
2006 33 % IRES
2005 33 % IRES
2004 33 % IRES
2003 34 % IRPEG
2002 36 % IRPEG
2001 36 % IRPEG
2000 37 % IRPEG

In­di­vi­dua­zio­ne dei soggetti in­te­res­sa­ti

Stando al bol­let­ti­no delle Ministero dell’Economia e delle Finanze, il gettito IRES nel 2017 è risultato pari a 35.246 milioni di euro, (5 milioni in meno rispetto all’anno pre­ce­den­te), seconda tra le imposte dirette per volume di entrate nelle casse dello Stato.

I criteri uti­liz­za­ti per l’in­di­vi­dua­zio­ne dei soggetti passivi di IRES sono so­stan­zial­men­te due:

  • La residenza
  • L’oggetto dell’attività

Ma gros­so­mo­do è possibile affermare che i soggetti in­te­res­sa­ti sono quelli facenti parte di queste tre ma­cro­ca­te­go­rie:

  1. Gli enti e le società di capitali con residenza in Italia che svolgono attività com­mer­cia­le.
  2. Gli enti e le società di capitali non residenti in Italia ma che svolgono una parte della propria attività com­mer­cia­le in Italia.
  3. Gli enti non com­mer­cia­li, pubblici e privati, residenti in Italia e che non hanno per oggetto esclusivo o prin­ci­pa­le, l’esercizio di attività com­mer­cia­le.

Modello di ver­sa­men­to F24

Il pagamento dell’IRES è vincolato all’utilizzo del modello di ver­sa­men­to F24. Il modello F24 serve per il ver­sa­men­to di tributi, con­tri­bu­ti e premi da parte di tutti i con­tri­buen­ti titolari e non di partita IVA. Ci si riferisce al modello F24 come “unificato” poiché rende possibile ef­fet­tua­re il pagamento delle varie somme dovute tramite una singola ope­ra­zio­ne. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate trovate una lista dei casi in cui va uti­liz­za­to questo modello, incluso il pagamento dell’IRES. Sempre l’Agenzia delle Entrate mette a di­spo­si­zio­ne una tabella dei codici tributo per una corretta com­pi­la­zio­ne del modello F24. Tuttavia è sempre buona cosa con­sul­ta­re il vostro com­mer­cia­li­sta o una persona esperta che possa guidarvi durante la com­pi­la­zio­ne.

Calcolo dell’IRES

In base al gruppo di ap­par­te­nen­za dei soggetti passivi di IRES, cambia il calcolo dell’imposta da versare nelle casse dello Stato.

Nel caso degli enti non com­mer­cia­li con residenza all’interno del ter­ri­to­rio italiano va tenuto conto di un reddito com­ples­si­vo, ovvero della somma di tutte le categorie di reddito come de­ter­mi­na­to dalla normativa IRPEF. Per quanto riguarda le altre società invece, va sem­pli­ce­men­te applicata l’aliquota del 24 % alla base im­po­ni­bi­le.

Anche in questo caso, in base alla natura del soggetto in questione, varia l’in­di­vi­dua­zio­ne della base im­po­ni­bi­le. Per il calcolo della base im­po­ni­bi­le delle società di capitali e degli enti con residenza nel ter­ri­to­rio italiano, si considera come reddito di impresa qualsiasi tipo di reddito da qualunque fonte. Al risultato che ne deriva vanno poi applicate le va­ria­zio­ni fiscali de­ter­mi­na­te dal TUIR (sia in aumento che in di­mi­nu­zio­ne), ad esempio deducendo le spese di rap­pre­sen­tan­za sostenute.

Per le società e gli enti senza residenza sul ter­ri­to­rio italiano sono solo i redditi percepiti all’interno di quest’ultimo a co­sti­tui­re la base im­po­ni­bi­le. Tuttavia è previsto che, nel caso in cui la società o l’ente in questione operi sul ter­ri­to­rio nazionale svolgendo un’attività com­mer­cia­le con un’or­ga­niz­za­zio­ne stabile, allora è questa stabile or­ga­niz­za­zio­ne a dover assorbire i redditi e quindi a dover disporre di un conto economico apposito con il medesimo regime fiscale delle società com­mer­cia­li residenti in Italia. Se invece non viene in­di­vi­dua­ta alcuna or­ga­niz­za­zio­ne stabile, allora sono da seguire le regole dettate dal titolo I del TUIR in materia di IRPEF. Anche per gli enti non com­mer­cia­li la base im­po­ni­bi­le va de­ter­mi­na­ta con­cor­de­men­te alle regole IRPEF.

Infine, per il calcolo dell’IRES per i trust sia com­mer­cia­li che non, sia residenti che non, si fa ri­fe­ri­men­to al comma 1 dell’articolo 73 del TUIR.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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