Negli articoli del Codice Civile che vanno dal 2423 fino al 2435-bis è stabilito l’obbligo per imprese e società di pre­sen­ta­re il bilancio d’esercizio. Tuttavia alcune imprese che ri­spet­ta­no alcuni requisiti possono redigere un bilancio in forma ab­bre­via­ta. Vediamo nel dettaglio che cosa si intende con bilancio d’esercizio, i soggetti coinvolti e chi non è tenuto a redigerlo o ne può pre­sen­ta­re uno in forma ab­bre­via­ta.

Che cos’è il bilancio d’esercizio?

Prima di tutto facciamo una breve in­tro­du­zio­ne sul bilancio d’esercizio. Il bilancio d’esercizio è l’insieme dei documenti contabili volti a di­chia­ra­re la si­tua­zio­ne pa­tri­mo­nia­le e fi­nan­zia­ria di un’impresa re­la­ti­va­men­te al periodo preso in con­si­de­ra­zio­ne (si tratta in genere di un anno solare). Fanno parte del bilancio d’esercizio:

  • lo stato pa­tri­mo­nia­le;
  • il conto economico;
  • la nota in­te­gra­ti­va;
  • il ren­di­con­to fi­nan­zia­rio.
Consiglio

Se volete saperne di più su come redigere uno stato pa­tri­mo­nia­le, vi con­si­glia­mo di con­sul­ta­re l’articolo apposito della guida.

Chi ha l’obbligo del bilancio d’esercizio?

Ogni anno il bilancio d’esercizio va de­po­si­ta­to presso il registro delle imprese (alla chiusura dell’esercizio). A redigerlo sono gli am­mi­ni­stra­to­ri (o il consiglio di gestione) della persona giuridica, che devono sot­to­sta­re alle leggi imposte dal Codice Civile, nonché ai principi contabili nazionali e in­ter­na­zio­na­li. I soggetti che risultano quindi obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio sono:

  • società per azioni (S.p.A.)
  • società a re­spon­sa­bi­li­tà limitata (S.r.l.)
  • società in ac­co­man­di­ta per azioni (S.a.p.a.)
  • società coo­pe­ra­ti­ve
  • società estere con sede in Italia
  • gruppo europeo di interesse economico (Geie)
  • consorzi con qualifica di confidi
  • aziende speciali e isti­tu­zio­ni di enti locali
  • startup in­no­va­ti­ve.

In sintesi, hanno l’obbligo del bilancio d’esercizio le imprese e le società, mentre sono esenti i liberi pro­fes­sio­ni­sti. Ge­ne­ral­men­te si presenta il bilancio in forma ordinaria, ma c’è anche la pos­si­bi­li­tà di optare per un bilancio in forma ab­bre­via­ta, come spiegato nel prossimo paragrafo.

Obbligo del bilancio per le imprese: requisiti per redigere un bilancio in forma ab­bre­via­ta

Regolato dall’articolo 2435-bis del Codice Civile, per le imprese di piccole di­men­sio­ni vi è la pos­si­bi­li­tà di ricorrere a una sem­pli­fi­ca­zio­ne del bilancio, redigendo quindi il bilancio in forma ab­bre­via­ta. I criteri da ri­spet­ta­re per la sua adozione sono:

  • non aver emesso titoli negoziati in mercati re­go­la­men­ta­ti;
  • durante il primo anno di esercizio o per due anni di esercizio con­se­cu­ti­vo non si devono superare almeno due dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello Stato Pa­tri­mo­nia­le non oltre i 4.400.000 euro;
  2. i ricavi delle vendite e delle pre­sta­zio­ni non oltre gli 8.800.000 euro;
  3. un numero medio di impiegati durante l’esercizio non superiore a 50.

Da notare che il bilancio ab­bre­via­to non è ob­bli­ga­to­rio, ma è fa­col­ta­ti­vo per quelle aziende che pre­sen­ta­no i requisiti indicati. È anche possibile redigere in forma sem­pli­fi­ca­ta solo uno dei documenti che com­pon­go­no il bilancio d’esercizio, adottando così un bilancio misto. Per esempio la nota in­te­gra­ti­va viene redatta in forma sem­pli­fi­ca­ta, al contrario del conto economico e dello stato pa­tri­mo­nia­le che con­ti­nua­no ad aderire alla forma ordinaria.

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Perché è im­por­tan­te redigere il bilancio d’esercizio?

Il bilancio d’esercizio è reso ob­bli­ga­to­rio dal Codice Civile e dai principi contabili per diversi motivi. Prima di tutto serve per garantire tra­spa­ren­za: infatti deve pre­sen­ta­re in modo veritiero e corretto la si­tua­zio­ne pa­tri­mo­nia­le e fi­nan­zia­ria della società, oltre che il risultato economico dell’esercizio. In questo modo diversi soggetti possono tenere sotto controllo la con­di­zio­ne attuale dell’impresa. Ad esempio:

  • i soci possono conoscere il valore della loro par­te­ci­pa­zio­ne all’interno dell’impresa;
  • i creditori possono valutare il grado di sol­vi­bi­li­tà della società;
  • futuri fi­nan­zia­to­ri e in­ve­sti­to­ri possono valutarne la si­tua­zio­ne in vista di possibili rapporti con l’azienda (per concedere fi­nan­zia­men­ti o ac­qui­sta­re azioni della società).

Perciò il bilancio deve essere redatto con chiarezza per informare ade­gua­ta­men­te tutti gli in­te­res­sa­ti. Tutti i bilanci devono quindi seguire i principi di ve­ri­di­ci­tà e cor­ret­tez­za, oltre che della prudenza, per risultare validi. Se i principi contabili non vengono ri­spet­ta­ti, il bilancio è da con­si­de­rar­si illecito.

Novità per il bilancio d’esercizio 2018

Chi ha l’obbligo di pre­sen­ta­re il bilancio d’esercizio nel 2018, dovrà tenere conto del Decreto le­gi­sla­ti­vo n. 139/2015, chiamato anche Decreto Bilanci che ha recepito le in­di­ca­zio­ni contenute nella Direttiva Europea 2013/34/UE. Le prin­ci­pa­li novità che sono state in­tro­dot­te nel 2016 e vengono applicate ancora oggi ri­guar­da­no:

  • l’eli­mi­na­zio­ne della parte straor­di­na­ria del conto economico;
  • l’in­tro­du­zio­ne del costo am­mor­tiz­za­to;
  • l’eli­mi­na­zio­ne delle spese di pub­bli­ci­tà e sviluppo tra i costi ca­pi­ta­liz­za­bi­li;
  • il leasing fi­nan­zia­rio;
  • l’in­tro­du­zio­ne delle mi­croim­pre­se e di un’apposita di­sci­pli­na per le piccole imprese;
  • l’in­tro­du­zio­ne del principio di redazione con pre­va­len­za della sostanza economica dell’ope­ra­zio­ne rispetto alla forma giuridica.

Inoltre è diventato ob­bli­ga­to­rio allegare al bilancio anche il ren­di­con­to fi­nan­zia­rio, cioè un documento volto a informare sulle fonti e l’utilizzo delle risorse fi­nan­zia­rie, nonché a il­lu­stra­re le va­ria­zio­ni che si sono ve­ri­fi­ca­te nella si­tua­zio­ne pa­tri­mo­nia­le.

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