OIC è l’ab­bre­via­zio­ne di Organismo Italiano di Con­ta­bi­li­tà, preposto all’ema­na­zio­ne dei principi contabili italiani, insieme a quelli contenuti nel Codice Civile. Il suo ruolo isti­tu­zio­na­le è stato più volte ri­co­no­sciu­to dalle norme, come nel D.Lgs. 139/2015 che ha in­tro­dot­to diverse modifiche al testo degli articoli del Codice Civile ri­guar­dan­ti il bilancio d’esercizio. All’OIC è stato affidato quindi il compito di ag­gior­na­re i principi contabili sulla base delle nuove di­spo­si­zio­ni. In par­ti­co­la­re quando si parla di bilancio d’esercizio si devono seguire i principi contabili generali o postulati del bilancio d’esercizio. Nei paragrafi suc­ces­si­vi spie­ghe­re­mo in breve alcuni di questi principi. È da notare che tutti i principi contabili italiani sono re­vi­sio­na­ti e ag­gior­na­ti dall’OIC; nello specifico i principi che verranno af­fron­ta­ti in questo articolo si ri­fe­ri­sco­no tutti all’OIC 11.

Principi fon­da­men­ta­li: chiarezza e rap­pre­sen­ta­zio­ne veritiera e corretta

La chiarezza e la rap­pre­sen­ta­zio­ne veritiera e corretta sono al di sopra di tutti gli altri principi, poiché rap­pre­sen­ta­no la base im­pre­scin­di­bi­le di ogni bilancio che deve essere chiaro, corretto e veritiero. La chiarezza ga­ran­ti­sce la com­pren­si­bi­li­tà di un documento, mentre la rap­pre­sen­ta­zio­ne veritiera e corretta deve avvenire in relazione al pa­tri­mo­nio e alla si­tua­zio­ne fi­nan­zia­ria dell’azienda.

N.B.

La cor­ret­tez­za nel bilancio d’esercizio ha una duplice valenza: da una parte pre­sup­po­ne il principio di ve­ri­di­ci­tà, basandosi su risultati va­lu­ta­ti­vi corretti; dall’altra si riferisce all’espo­si­zio­ne dei dati ri­col­le­gan­do­si al principio di chiarezza.

Da notare che la richiesta di rap­pre­sen­ta­zio­ne veritiera e corretta deve essere vista come una pre­scri­zio­ne di coerenza nella for­mu­la­zio­ne delle stime e delle con­get­tu­re usate per il bilancio, mentre la cor­ret­tez­za è da con­si­de­rar­si un obbligo, in quanto bisogna fornire in­for­ma­zio­ni corrette ma anche riferirsi a dei criteri corretti per la de­ter­mi­na­zio­ne dei valori.

Il principio di rilevanza

Grazie a questo principio si ga­ran­ti­sce che nel bilancio siano presenti solo in­for­ma­zio­ni rilevanti. Ciò no­no­stan­te rimangono gli obblighi in materia di tenuta delle scritture contabili e la necessità di inserire una nota in­te­gra­ti­va in cui siano il­lu­stra­ti i criteri di at­tua­zio­ne del principio di rilevanza. Ad esempio è proprio grazie all’ap­pli­ca­zio­ne di questo principio che non risulta ne­ces­sa­rio indicare nella nota in­te­gra­ti­va la di­stri­bu­zio­ne dei ricavi delle vendite e delle pre­sta­zio­ni per categorie di attività e regione geo­gra­fi­ca, o ancora non serve segnalare le ope­ra­zio­ni rea­liz­za­te con parti correlate a con­di­zio­ni diverse da quelle normale del mercato. Ov­via­men­te in entrambi i casi l’espo­si­zio­ne di tali in­for­ma­zio­ni deve risultare non rilevante, al­tri­men­ti vanno comunque integrate.

Il principio della pre­va­len­za della sostanza sulla forma

Al momento di redigere un bilancio è ne­ces­sa­rio rilevare e valutare gli elementi dell’attivo e del passivo con­si­de­ran­do la sostanza dell’ope­ra­zio­ne o del contratto. In questo modo si deve in­di­vi­dua­re la sostanza economica al di là degli aspetti formali che derivano dalle de­ter­mi­nan­ti im­pli­ca­zio­ni giu­ri­di­che e fiscali.

Il principio di prudenza

Estre­ma­men­te im­por­tan­te è il principio di prudenza, che risulta molto utile per la pro­te­zio­ne della funzione in­for­ma­ti­va del bilancio d’esercizio. L’utilizzo di questo principio permette di in­di­vi­dua­re i ricavi at­tri­bui­bi­li all’esercizio, ri­spet­tan­do due requisiti:

  1. deve essere avvenuto uno scambio;

  2. il processo da cui deriva il risultato economico deve essere com­ple­ta­to o vir­tual­men­te com­ple­ta­to.

Con il primo requisito si de­fi­ni­sco­no sia il tempo in cui sono avvenuti i ricavi sia l’importo della re­gi­stra­zio­ne, mentre il secondo prevede che i ricavi siano stati ottenuti, ovvero che l’impresa abbia compiuto tutto ciò che doveva fare per aver diritto ai ricavi. Se si verifica il primo requisito, allora anche il secondo verrà sod­di­sfat­to.

Nella fat­ti­spe­cie il principio di prudenza prevede che i profitti non rea­liz­za­ti non debbano essere con­ta­bi­liz­za­ti, mentre le perdite devono comunque essere presenti nel bilancio. Un’eccessiva prudenza è però da evitare.

Il principio di com­pe­ten­za

Il principio di com­pe­ten­za si occupa di at­tri­bui­re i diversi redditi agli esercizi spettanti, rendendo così possibile la de­ter­mi­na­zio­ne del reddito d’esercizio. Si riferisce di­ret­ta­men­te al concetto aziendale di com­pe­ten­za economica e come questo prevede che:

  1. si devono con­si­de­ra­re i costi e i ricavi di com­pe­ten­za dell’esercizio, in­di­pen­den­te­men­te dalla data dell’incasso o del pagamento;

  2. si deve con­si­de­ra­re che i costi di com­pe­ten­za si ri­fe­ri­sco­no all’esercizio dei beni e dei servizi uti­liz­za­ti nel periodo in questione;

  3. i ricavi si con­si­de­ra­no di com­pe­ten­za se maturati durante l’esercizio e relativi al ri­spet­ti­vo costo.

Di base è sempre ne­ces­sa­rio con­tem­pla­re i rischi e le perdite di com­pe­ten­za dell’esercizio, anche nel caso in cui si ma­ni­fe­sti­no dopo la chiusura dell’esercizio. Quindi la com­pe­ten­za è un pre­sup­po­sto (orien­ta­ti­va­men­te) oggettivo.

Altri principi contabili del Codice Civile

Vi sono altri principi stabiliti dall’art. 2423 bis del Codice Civile che ci li­mi­te­re­mo a trattare bre­ve­men­te di seguito:

  • il principio di con­ti­nui­tà: sta­bi­li­sce che tutte le va­lu­ta­zio­ni sul reddito vengano fatte in base all’evo­lu­zio­ne dell’azienda e quindi tenendo conto della sua durata nel tempo;
  • il principio di se­pa­ra­zio­ne: serve per fare in modo che l’in­for­ma­zio­ne fornita nel bilancio risulti corretta. Se in un bilancio sono presenti elementi diversi, è ne­ces­sa­rio valutarli se­pa­ra­ta­men­te e non tramite com­pen­sa­zio­ne;
  • il principio della costanza: fissa che non è possibile mo­di­fi­ca­re i criteri di va­lu­ta­zio­ne, se non in casi ec­ce­zio­na­li, per evitare così ir­re­go­la­ri­tà o di basarsi su elementi sog­get­ti­vi più con­ve­nien­ti per un’azienda.

Con­clu­sio­ne: i principi contabili del Codice Civile e dell’OIC

Ogni azienda che è obbligata a redigere il bilancio d’esercizio si basa sui principi contabili del Codice Civile, re­vi­sio­na­ti e ag­gior­na­ti ora dall’OIC. Tuttavia non devono ne­ces­sa­ria­men­te seguirli le aziende che hanno commerci con l’estero e che possono quindi scegliere di attenersi ai principi IAS-IFRS. Par­ti­co­lar­men­te im­por­tan­ti sono i principi so­vraor­di­na­ti di chiarezza e rap­pre­sen­ta­zio­ne veritiera e corretta, a cui seguono tutti gli altri, tra cui il principio di prudenza e il principio di com­pe­ten­za.

L’ap­pli­ca­zio­ne errata di uno di questi principi e ir­re­go­la­ri­tà nel bilancio d’esercizio com­por­ta­no ov­via­men­te delle sanzioni o sono per­se­gui­bi­li pe­nal­men­te.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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