La plu­sva­len­za indica un aumento di valore, associato a un titolo o a un immobile. Di per sé non co­sti­tui­sce quindi un reddito, anche se potrebbe com­por­ta­re un’entrata. Come viene trattata la plu­sva­len­za? Dà luogo a una tas­sa­zio­ne? Va espressa nel bilancio? In questo articolo ci con­fron­te­re­mo con queste domande.

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Cos’è la plu­sva­len­za?

Per plu­sva­len­za s’intende il guadagno ottenuto dalla vendita di un bene a un prezzo superiore rispetto al suo valore d’acquisto. La dif­fe­ren­za tra il prezzo di acquisto e quello di vendita è appunto la plu­sva­len­za.

Poniamo ad esempio il caso di avere ac­qui­sta­to mille azioni dal costo unitario di 1 euro. Se dopo 10 anni le stesse azioni valgono 2 euro, significa che il valore delle azioni è passato da 1.000 a 2.000 euro. Questa plu­sva­len­za, per il momento, è latente, nel senso che non si è ancora tradotta ma­te­rial­men­te in un aumento del tuo capitale, almeno fino a quando non venderai tali azioni. Di fatto, il valore potrebbe pre­ci­pi­ta­re da un momento all’altro, an­nul­lan­do la plu­sva­len­za o ad­di­rit­tu­ra portando a una mi­nu­sva­len­za, che si verifica quando il valore di acquisto è maggiore del valore di mercato.

N.B.

L’opposto della plu­sva­len­za è la mi­nu­sva­len­za, ovvero è la perdita che si verifica quando un bene viene venduto a un prezzo inferiore rispetto a quello d’acquisto.

Per questo motivo non si può basare un bilancio su una plu­sva­len­za latente, perché non essendo ancora un’entrata effettiva, potrebbe portare in futuro a in­sol­ven­ze, in quanto il valore di mercato è, come accennato, flut­tuan­te, e potrebbe salire come scendere. Come risulta chiaro, la dif­fe­ren­za è tra i valori economici e quelli fi­nan­zia­ri, che non sempre risultano coin­ci­den­ti.

Si passa dalla plu­sva­len­za latente alla plu­sva­len­za vera e propria nel momento in cui la dif­fe­ren­za positiva viene invece rea­liz­za­ta. Poniamo il caso di aver ac­qui­sta­to un ap­par­ta­men­to per 500.000 euro, che viene rivenduto dopo qualche anno a 800.000 euro. La dif­fe­ren­za positiva rea­liz­za­ta è la plu­sva­len­za, che è diventata a questo punto una vera e propria entrata ed è pertanto soggetta a tas­sa­zio­ne.

Da dove deriva la plu­sva­len­za? Esempi

La plu­sva­len­za deriva dalla dif­fe­ren­za positiva tra il prezzo di vendita di un bene e il suo prezzo di acquisto (o il suo valore contabile, nel caso di un’azienda). In pratica, è un guadagno rea­liz­za­to nel momento in cui il bene viene venduto a un prezzo superiore a quello iniziale.

Esempio 1:

Un’azienda compra un mac­chi­na­rio per 10.000 € e dopo 3 anni lo vende per 12.000 €. La plu­sva­len­za è di 2.000 €.

Esempio 2:

Acquisti un quadro per 5.000 € e lo rivendi a un col­le­zio­ni­sta per 15.000 €. In questo caso la plu­sva­len­za ammonta a 10.000 €.

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Quando la plu­sva­len­za è soggetta a tas­sa­zio­ne?

Come accennato, finché la plu­sva­len­za è latente, dovuta perciò alla dif­fe­ren­za tra valore di libro e di mercato, o di acquisto e di mercato, ma non rea­liz­za­ta, non si può con­si­de­ra­re a bilancio, in quanto si tratta di valori flut­tuan­ti.

Invece quando la plu­sva­len­za viene rea­liz­za­ta, dando luogo a un’entrata, viene so­li­ta­men­te sot­to­po­sta a tas­sa­zio­ne. Ciò avviene so­prat­tut­to in campo fi­nan­zia­rio (anche se in casi specifici la plu­sva­len­za può essere esente da imposte), quando si vendono azioni a valori maggiori rispetto a quelli di acquisto. Tuttavia, vi sono anche casi in cui la plu­sva­len­za non è soggetta a tas­sa­zio­ne, so­prat­tut­to quando si tratta di immobili: ad esempio se l’immobile consiste nell’abi­ta­zio­ne prin­ci­pa­le del pro­prie­ta­rio o di un familiare, la possibile plu­sva­len­za non viene tassata. Se invece l’immobile viene rivenduto entro 5 anni e non è l’abi­ta­zio­ne prin­ci­pa­le del pro­prie­ta­rio per la maggior parte del periodo di possesso, allora il ricavo sarà soggetto a tas­sa­zio­ne. Per quanto riguarda le suc­ces­sio­ni, se l’immobile acquisito tramite suc­ces­sio­ne viene in seguito rivenduto, non si applicano tas­sa­zio­ni sulla plu­sva­len­za.

N.B.

Se prodotte dalla cessione di par­te­ci­pa­zio­ni qua­li­fi­ca­te, le plu­sva­len­ze vanno anche a formare la base im­po­ni­bi­le ai fini Irpef.

A quanto ammontano le imposte delle plu­sva­len­ze?

La per­cen­tua­le di tas­sa­zio­ne per le plu­sva­len­ze di natura fi­nan­zia­ria può variare: risulta più bassa se si tratta di com­pra­ven­di­ta di titoli di stato (poco più del 10%), è de­ci­sa­men­te più alta (quasi il 30%) in tutti gli altri casi. Tuttavia, le plu­sva­len­ze si possono anche com­pen­sa­re con le mi­nu­sva­len­ze, che si ve­ri­fi­ca­no nel momento in cui i titoli o immobili di cui si è pro­prie­ta­ri subiscono una di­mi­nu­zio­ne di valore di mercato. Bisogna tenere però presente che le mi­nu­sva­len­ze possono bi­lan­cia­re le plu­sva­len­ze soltanto in un dato arco temporale e a precise con­di­zio­ni.

Le mi­nu­sva­len­ze, infatti, devono essere pregresse, quindi non si può com­pen­sa­re una plu­sva­len­za con una suc­ces­si­va mi­nu­sva­len­za. Inoltre, la mi­nu­sva­len­za può com­pen­sa­re soltanto plu­sva­len­ze generate entro quattro anni dalla mi­nu­sva­len­za stessa. Dopodiché non potrà più essere uti­liz­za­ta per con­tro­bi­lan­cia­re le plu­sva­len­ze.

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