Uno dei caratteri fon­da­men­ta­li dell’Unione Europea è il libero mercato tra i Paesi membri. Gli im­pren­di­to­ri di tutti gli Stati membri possono av­ven­tu­rar­si oltre i confini nazionali senza par­ti­co­la­ri ac­cor­gi­men­ti. So­li­ta­men­te le ope­ra­zio­ni com­mer­cia­li in­ter­na­zio­na­li non sono as­sog­get­ta­to all’imposta sul valore aggiunto, ma ci sono delle eccezioni, le quali, in base all’entità e alla frequenza dell’attività svolte oltre confine, possono risultare più o meno gravose sul por­ta­fo­gli dell’impresa di turno. È per questo che è stata stabilita una procedura per per­met­te­re agli im­pren­di­to­ri di fare richiesta di rimborso dell’IVA pagata in un altro paese dell’Unione.

Le ope­ra­zio­ni rim­bor­sa­bi­li

La Direttiva UE 2008/9/CE è la direttiva di ri­fe­ri­men­to che regola la procedura di richiesta e di rimborso. Le ope­ra­zio­ni per le quali può essere richiesta la re­sti­tu­zio­ne dell’imposta versata sono spese per così dire ac­ces­so­rie, ovvero collegate solo in­di­ret­ta­men­te alla vendita, come costi legati alle trasferte aziendali, spese per eventi, convegni e seminari. Esem­pli­fi­ca­ti­vo per capire gros­so­mo­do di quali ope­ra­zio­ni si tratti può risultare l’elencare i codici e le relative diciture da inserire nella propria richiesta:

1 = Car­bu­ran­te

2 = Locazione di mezzi di trasporto;

3 = Spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;

4 = Pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada;

5 = Spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’uti­liz­za­zio­ne di mezzi di trasporto pubblici;

6 = Alloggio;

7 = Alimenti, bevande e servizi di ri­sto­ra­zio­ne;

8 = Ingresso a fiere ed espo­si­zio­ni;

9 = Spese suntuarie, di di­ver­ti­men­to e di rap­pre­sen­tan­za;

10 = Altro.

Tuttavia la procedura non è to­tal­men­te unificata. Infatti il rimborso è di­sci­pli­na­to sia dalla men­zio­na­ta normativa europea sia dai specifici re­go­la­men­ti dei singoli Stati membri UE, i quali hanno imposte sul valore aggiunto diverse, come diverse sono le ope­ra­zio­ni a essa soggette.

Ad esempio in alcuni paesi è ne­ces­sa­rio allegare fatture oltre un certo importo. Ecco come procedono i prin­ci­pa­li Stati membri a riguardo:

Austria: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza te­le­ma­ti­ca;

Re­pub­bli­ca Ceca: è richiesto il controllo si­ste­ma­ti­co delle fatture indicate nell’istanza;

Germania: è richiesto l’invio in allegato all’istanza delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Olanda: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza te­le­ma­ti­ca;

Spagna: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Francia: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Por­to­gal­lo: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza te­le­ma­ti­ca;

Grecia: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Cipro: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Malta: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Svezia: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza te­le­ma­ti­ca;

Slovenia: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza te­le­ma­ti­ca;

Danimarca: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza te­le­ma­ti­ca;

Irlanda: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza te­le­ma­ti­ca;

Gran Bretagna: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a £ 750;

Per com­ple­tez­za si segnala che re­la­ti­va­men­te ai Paesi che ri­chie­do­no l’esi­bi­zio­ne delle fatture, la soglia di € 1.000 è ridotta a € 250 per gli acquisti di car­bu­ran­ti.

Pre­sen­ta­zio­ne della richiesta

La richiesta va pre­sen­ta­ta al paese in cui si è uf­fi­cial­men­te passivi di IVA, ovvero dove si ha la propria siede fiscale. Ad esempio un’azienda italiana dovrà pre­sen­ta­re l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. La richiesta viene so­li­ta­men­te inoltrata an­nual­men­te o con cadenza tri­me­stra­le. Il canale per d’invio è esclu­si­va­men­te quello te­le­ma­ti­co e nello specifico tramite Entratel (Fi­scon­li­ne), uno dei pro­fes­sio­ni­sti abilitati, per via consolare o at­tra­ver­so le Camere di commercio estere. La richiesta si ritiene pre­sen­ta­ta il giorno in cui viene ricevuta dall’Agenzia dell’Entrate, la quale a sua volta prov­ve­de­rà pron­ta­men­te a dare conferma della ricezione, in­clu­den­do nella co­mu­ni­ca­zio­ne anche il numero di pro­to­col­lo della vostra richiesta.

Dopodiché sarà l’Agenzia dell’Entrate stessa a girare la vostra richiesta all’autorità fiscale dello Stato membro in­te­res­sa­to. La quale autorità è tenuta a co­mu­ni­ca­re entro 4 mesi se la richiesta di rimborso è accettata o meno. In caso ritenga ne­ces­sa­rio ulteriore do­cu­men­ta­zio­ne e/o in­for­ma­zio­ni, la scadenza viene prorogata di 2 mesi, fino a massimo di 8 mesi (totali) per la chiusura della pratica.

La scadenza per la pre­sen­ta­zio­ne della richiesta di rimborso presso lo Stato membro di sta­bi­li­men­to è al più tardi il 30 settembre dell’anno civile suc­ces­si­vo al periodo di ri­fe­ri­men­to.

I dati che devono essere inclusi all’interno della richiesta per ritenerla cor­ret­ta­men­te compilata sono i seguenti:

  • Nome e indirizzo completo del ri­chie­den­te
  • Indirizzo di contatto elet­tro­ni­co
  • De­scri­zio­ne dell’attività economica del ri­chie­den­te per la quale i beni o i servizi sono acquisiti
  • Periodo di ri­fe­ri­men­to coperto dalla richiesta
  • Di­chia­ra­zio­ne del ri­chie­den­te secondo la quale il ri­chie­den­te non ha ef­fet­tua­to cessioni di beni o pre­sta­zio­ni di servizi il cui luogo di ef­fet­tua­zio­ne si possa con­si­de­ra­re situato nello Stato membro di rimborso durante il periodo di ri­fe­ri­men­to, salvo eccezioni
  • Il numero d’iden­ti­fi­ca­zio­ne IVA o il numero di re­gi­stra­zio­ne fiscale del ri­chie­den­te
  • Dati del conto bancario, inclusi i codici IBAN e Bic
  • Il nome e l’indirizzo completo del cedente o pre­sta­to­re
  • Tranne in caso di im­por­ta­zio­ne, il numero d’iden­ti­fi­ca­zio­ne IVA del cedente o pre­sta­to­re o il suo numero di re­gi­stra­zio­ne fiscale, quale assegnato dallo Stato membro di rimborso
  • Tranne in caso di im­por­ta­zio­ne, il prefisso dello Stato membro di rimborso
  • La data e il numero della fattura o del documento d’im­por­ta­zio­ne
  • La base im­po­ni­bi­le e l’importo dell’IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso
  • L’importo dell’IVA de­trai­bi­le calcolato, espresso nella valuta dello Stato membro di rimborso
  • Se ap­pli­ca­bi­le, il pro rata de­trai­bi­le
  • La natura dei beni e servizi ac­qui­sta­ti
N.B.

I modi secondo i quali calcolare o ottenere le in­for­ma­zio­ni di cui qui sopra si trovano nella Direttiva UE di ri­fe­ri­men­to.

Requisiti per la pre­sen­ta­zio­ne della richiesta

Ci sono alcuni semplici ac­cor­gi­men­ti che vanno presi in con­si­de­ra­zio­ne per poter ri­chie­de­re la re­sti­tu­zio­ne dell’IVA pagata in uno o più paesi esteri:

  • l’azienda ri­chie­den­te non deve avere la propria sede nel paese in­te­res­sa­to, né alcun altro tipo di or­ga­niz­za­zio­ne più o meno stabile.
  • Non deve aver ef­fet­tua­te cessioni di beni o pre­sta­zio­ni di servizi ter­ri­to­rial­men­te rilevanti nella stato in questione (salvo eccezioni legate ai servizi non im­po­ni­bi­li di trasporto in­ter­na­zio­na­le e dei relativi servizi accessori, nonché le cessioni di beni e le pre­sta­zio­ni di servizi soggette a reverse charge).
N.B.

Il reverse charge è un mec­ca­ni­smo di in­ver­sio­ne contabile che fa ricadere gli obblighi di IVA sul de­sti­na­ta­rio della cessione o della pre­sta­zio­ne anziché sul cedente, purché il primo sia soggetto passivo nel ter­ri­to­rio dello Stato.

Inoltre ci sono diverse soglie che vanno ri­spet­ta­te per la pre­sen­ta­zio­ne della richiesta di rimborso. Se la richiesta fa ri­fe­ri­men­to a un periodo di ri­fe­ri­men­to inferiore a un anno civile ma non inferiore a tre mesi, allora l’importo dell’IVA in oggetto deve essere di almeno 400 € (o al con­tro­va­lo­re della moneta nazionale). Se invece si riferisce a un periodo di ri­fe­ri­men­to di un anno civile o alla parte residue di un anno civile, allora l’importo non può essere inferiore a 50 € (o equi­va­len­te).

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

Vai al menu prin­ci­pa­le