Il turno la­vo­ra­ti­vo di otto ore non causa solamente una di­mi­nu­zio­ne della pro­dut­ti­vi­tà e della qualità del lavoro dopo un tot di tempo (la co­sid­det­ta legge di Yerkes – Dodson, di cui potete leggere nell’ articolo sul principio di Pareto). A essere inficiata è infatti anche la salute del la­vo­ra­to­re. Per questo motivo le pause di lavoro sono regolate dalla normativa vigente in materia. Le norme sta­bi­li­sco­no infatti in che cosa consiste una pausa, la sua durata e la frequenza delle varie pause.

In che cosa consiste una pausa di lavoro?

Per de­fi­ni­zio­ne una pausa la­vo­ra­ti­va cor­ri­spon­de a un’in­ter­ru­zio­ne del­l'o­ra­rio la­vo­ra­ti­vo. Lo scopo è quello di con­sen­ti­re il riposo e sal­va­guar­da­re la salute del la­vo­ra­to­re. Inoltre le pause servono anche al man­te­ni­men­to degli standard la­vo­ra­ti­vi, fornendo quindi un vantaggio concreto anche ai datori di lavoro, il cui successo dipende in parte dalle pre­sta­zio­ni fornite dai loro impiegati, sal­va­guar­dan­do i loro interessi. A onor del vero il sistema giuridico italiano non risulta par­ti­co­lar­men­te ag­gior­na­to, con­si­de­ran­do che la normativa vigente si basa su un testo di legge del 1923.

Partendo dal concetto di pausa dal lavoro, la legge italiana prevede che ogni la­vo­ra­to­re ha diritto a un minimo di 11 ore di riposo con­se­cu­ti­vo ogni ven­ti­quat­tro ore. L’articolo 7 del D.L. 8 aprile 2003 n. 66 dal titolo Riposo gior­na­lie­ro recita:

Ferma restando la durata normale del­l'o­ra­rio set­ti­ma­na­le, il la­vo­ra­to­re ha  diritto  a  undici  ore  di  riposo  con­se­cu­ti­vo ogni ven­ti­quat­tro  ore.  Il riposo gior­na­lie­ro deve essere fruito in modo con­se­cu­ti­vo fatte  salve  le  attività ca­rat­te­riz­za­te da periodi di lavoro fra­zio­na­ti durante la giornata.

Pause la­vo­ra­ti­ve

Per quanto riguarda invece le pause durante il lavoro, la legge prevede che chiunque lavori un minimo di sei ore al giorno possa be­ne­fi­cia­re di una so­spen­sio­ne del lavoro. A stabilire la modalità di fruizione dell’in­ter­ru­zio­ne del lavoro sono i contratti col­let­ti­vi di lavoro, frutto del­l'ac­cor­do tra or­ga­niz­za­zio­ni rap­pre­sen­ta­ti­ve dei la­vo­ra­to­ri e le as­so­cia­zio­ni dei datori di lavoro che di­sci­pli­na­no le norme del rapporto di lavoro. Tuttavia la legge stessa sta­bi­li­sce un tempo minimo di dieci minuti, da usufruire durante l’orario la­vo­ra­ti­vo gior­na­lie­ro, sia all’interno che all’esterno del posto di lavoro, la cui col­lo­ca­zio­ne temporale deve tener conto delle esigenze tecniche del processo la­vo­ra­ti­vo.

Tuttavia, questa è la base di partenza. Infatti si suppone che i contratti col­let­ti­vi per i singoli settori pro­fes­sio­na­li stipulati dal 2003 a oggi mi­glio­ri­no le con­di­zio­ni iniziali. Inoltre il datore di lavoro, a sua di­scre­zio­ne, può decidere di offrire delle regole interne all’azienda che siano ancora migliori rispetto a quando stabilito dalla legge e dai contratti col­let­ti­vi. Il contrario non è invece ammesso, ovvero il datore di lavoro non può “peg­gio­ra­re” le con­di­zio­ni contenute all’interno dei contratti col­let­ti­vi, così come i contratti col­let­ti­vi non possono limitare quanto previsto dalla legge.

Eccezioni

Dalla pausa di 10 minuti sono tuttavia escluse quattro categorie di la­vo­ra­to­ri:

  • Col­la­bo­ra­to­ri familiari
  • Dirigenti, personale con funzioni direttive o potere de­ci­sio­na­le
  • Te­le­la­vo­ra­to­ri e la­vo­ra­to­ri a domicilio
  • La­vo­ra­to­ri mobili

Il motivo di questa esclu­sio­ne è il fatto che i la­vo­ra­to­ri facenti parte di queste categorie hanno la facoltà di decidere delle proprie pause di lavoro, dato che il loro orario di lavoro non è pre­sta­bi­li­to in maniera fissa.

Mo­ne­tiz­za­zio­ne delle pause la­vo­ra­ti­ve

Le­gal­men­te i datori di lavoro non sono tenuti a re­tri­bui­re ai la­vo­ra­to­ri il tempo cor­ri­spon­den­te alle pause di lavoro, la scelta infatti spetta ai singoli datori di lavoro o ai contratti col­let­ti­vi sot­to­scrit­ti. Allo stesso modo le pause minime sono previste per legge e quindi ir­ri­nun­cia­bi­li. In quanto tale il la­vo­ra­to­re è costretto a usufruire delle pause la­vo­ra­ti­ve, le quali non possono essere mo­ne­tiz­za­te.

Pause in­ter­me­die e pausa pranzo

Se fino ad ora abbiamo parlato di pause di lavoro che avvengono durante l’orario la­vo­ra­ti­vo, adesso in­tro­du­cia­mo il concetto di pause in­ter­me­die. Anche queste in­ter­ru­zio­ni cor­ri­spon­do­no a un periodo di inat­ti­vi­tà dalle proprie mansioni, tuttavia non rientrano all’interno dell’orario di lavoro ma tra due in­ter­val­li o turni di lavoro. Non essendo con­teg­gia­te nell’orario di lavoro, le pause di lavoro in­ter­me­die non sono re­tri­bui­te, poiché per la durata della pausa il la­vo­ra­to­re non è a di­spo­si­zio­ne del datore di lavoro (se non di­ver­sa­men­te con­cor­da­to). L’eccezione in questo caso è rap­pre­sen­ta­ta dai lavori a turno a ciclo continuo. Sebbene anche per loro la pausa cor­ri­spon­da a un arco di tempo di inat­ti­vi­tà dal lavoro, questo fa però parte dell’orario di lavoro.

Esempi di con­di­zio­ni spe­ci­fi­che per categoria

La­vo­ra­to­ri minorenni

I la­vo­ra­to­ri che non hanno raggiunto i 18 anni di età hanno diritto a una pausa di un’ora per ogni 4 ore e mezzo di lavoro. Tramite i contratti col­let­ti­vi è tuttavia possibile ridurre la pausa a un minimo di mezz’ora, ammesso che venga data l’au­to­riz­za­zio­ne ne­ces­sa­ria da parte della direzione ter­ri­to­ria­le del lavoro (salvo alcune mansioni par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­se o insalubri).

Vi­deo­ter­mi­na­li­sti

Chi lavora davanti a un vi­deo­ter­mi­na­le, ovvero davanti a un monitor, ha diritto a una pausa di 15 minuti per ogni due ore di lavoro. Tuttavia la pausa non consiste ob­bli­ga­to­ria­men­te nella so­spen­sio­ne dell’attività la­vo­ra­ti­va, bensì può anche essere so­sti­tui­ta dall’ese­cu­zio­ne di mansioni che non prevedono l’utilizzo del vi­deo­ter­mi­na­le e che devono essere stabilite dai contratti col­let­ti­vi. L’attesa di una risposta da parte del sistema elet­tro­ni­co va con­si­de­ra­ta come lavoro a tutti gli effetti.

Personale addetto al trasporto

Chi per lavoro si occupa del trasporto di merci e persone ha diritto a delle con­di­zio­ni speciali per quel che riguarda l’in­ter­ru­zio­ne dell’attività la­vo­ra­ti­va: 30 minuti di pausa per una giornata la­vo­ra­ti­va tra le 6 e le 9 ore e 45 nel caso in cui si superino le 9 ore al giorno.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

Vai al menu prin­ci­pa­le