Le immagini online non sono au­to­ma­ti­ca­men­te uti­liz­za­bi­li li­be­ra­men­te. Senza una licenza, il consenso del titolare o un’eccezione ap­pli­ca­bi­le, rischi diffide, richieste di ri­sar­ci­men­to e pro­ce­di­men­ti giu­di­zia­ri. Anche le tue foto possono coin­vol­ge­re diritti su opere, persone o marchi rap­pre­sen­ta­ti.

Riassunto

  • Verifica i diritti sulle immagini: La di­spo­ni­bi­li­tà online non autorizza il riu­ti­liz­zo; controlla licenza, pubblico dominio o un’eccezione ap­pli­ca­bi­le.
  • Non presumere un’esenzione privata: Una galleria con password non libera dai diritti d’autore; anche citazioni e usi didattici hanno con­di­zio­ni precise.
  • Controlla le tue fo­to­gra­fie: In Italia non esiste una libertà di panorama generale; distingui diritto d’autore, beni culturali e diritti delle persone ritratte.
  • Valuta i contenuti con IA: Un’etichetta non ga­ran­ti­sce sicurezza legale; verifica le licenze e gli obblighi di tra­spa­ren­za ap­pli­ca­bi­li al caso.
  • Conserva prove e accordi: Documenta licenze e li­be­ra­to­rie e definisci obblighi e manleve con le agenzie; il contratto non elimina le pretese dei terzi.

Che cosa tutela il diritto d’autore?

La paternità di opere ar­ti­sti­che e scien­ti­fi­che è tutelata dal diritto d’autore, anche noto come “copyright”. Nel contesto artistico, il termine “opera” comprende, oltre alle opere della let­te­ra­tu­ra e dell’arte musicale, anche quelle delle arti fi­gu­ra­ti­ve e ci­ne­ma­to­gra­fi­che: tra queste rientra anche la fo­to­gra­fia.

Affinché una foto possa essere clas­si­fi­ca­ta come opera ai sensi della legge sul diritto d’autore, deve trattarsi di una “creazione in­tel­let­tua­le personale”. Tuttavia, tale requisito non è par­ti­co­lar­men­te elevato. Sono quindi tutelate dal diritto d’autore la maggior parte delle foto in cui il fotografo o la fotografa realizza una qualche forma di ela­bo­ra­zio­ne artistica, ad esempio sce­glien­do il luogo dello scatto, l’in­qua­dra­tu­ra, l’il­lu­mi­na­zio­ne o la com­po­si­zio­ne dell’immagine. In questo caso si parla di opere fo­to­gra­fi­che. Sono protette ai sensi dell’articolo 25 della legge sul diritto d’autore fino a 70 anni dopo la morte dell’autore.

Le foto che non hanno carattere creativo e quindi non rientrano tra le opere d’ingegno sono con­si­de­ra­te semplici fo­to­gra­fie e hanno una durata limitata a 20 anni dalla loro rea­liz­za­zio­ne, in­di­pen­den­te­men­te dalla pub­bli­ca­zio­ne.

L’autore è di norma chi realizza la fo­to­gra­fia, ma la ti­to­la­ri­tà dei diritti di uti­liz­za­zio­ne economica può dipendere da contratti, rapporti di lavoro e, per le semplici fo­to­gra­fie, dalle regole spe­ci­fi­che degli articoli 88 e seguenti della legge sul diritto d’autore. Verifica chi può au­to­riz­za­re l’uso richiesto.

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Quando viene violato il diritto d’autore su internet?

Chi pubblica foto o altre immagini sul proprio sito web o sui social network le rende ac­ces­si­bi­li al pubblico. In genere, per farlo è ne­ces­sa­rio il consenso dell’autore o dell’autrice oppure del titolare o della titolare dei diritti, in­di­pen­den­te­men­te dal fatto che il sito sia gestito a titolo privato o com­mer­cia­le.

Anche la con­di­vi­sio­ne o il ca­ri­ca­men­to di immagini sulle piat­ta­for­me di social media richiede una relativa au­to­riz­za­zio­ne per l’uso. Infatti, con l’upload vengono concessi, di norma, alla piat­ta­for­ma i diritti di utilizzo, il che è con­sen­ti­to solo se chi carica l’immagine possiede ef­fet­ti­va­men­te tali diritti.

Una galleria protetta da password non crea un’esenzione generale dal diritto d’autore. Anche in uno spazio riservato possono essere compiuti atti di ri­pro­du­zio­ne o con­di­vi­sio­ne che ri­chie­do­no au­to­riz­za­zio­ne. Le eccezioni per usi personali hanno requisiti specifici e non au­to­riz­za­no au­to­ma­ti­ca­men­te il ca­ri­ca­men­to di fo­to­gra­fie altrui.

N.B.

L’art. 70 della legge sul diritto d’autore consente citazioni o ri­pro­du­zio­ni nei limiti giu­sti­fi­ca­ti da finalità di critica o di­scus­sio­ne e senza con­cor­ren­za con l’uti­liz­za­zio­ne economica dell’opera. Per in­se­gna­men­to o ricerca scien­ti­fi­ca, l’uso deve avere finalità il­lu­stra­ti­ve e non com­mer­cia­li; sono previste in­di­ca­zio­ni della fonte e dell’autore. Non basta usare una foto per decorare un testo. Parodia e altre eccezioni ri­chie­do­no una verifica delle con­di­zio­ni ap­pli­ca­bi­li: non esiste un permesso generale per ogni uso satirico.

Vio­la­zio­ne del diritto d’autore e con­se­guen­ze

L’ac­ces­si­bi­li­tà online non rende una foto li­be­ra­men­te riu­ti­liz­za­bi­le. Verifica la durata dei diritti, la licenza e le eventuali eccezioni ap­pli­ca­bi­li; alcune opere sono ef­fet­ti­va­men­te di pubblico dominio.

L’in­di­vi­dua­zio­ne delle vio­la­zio­ni del diritto d’autore è ormai un campo pro­fes­sio­na­le: agenzie fo­to­gra­fi­che, marchi e fotografe o fotografi uti­liz­za­no servizi di ricerca spe­cia­liz­za­ti o strumenti basati sull’IA, che rin­trac­cia­no au­to­ma­ti­ca­men­te le loro opere in rete. Anche le piat­ta­for­me come Meta o Pinterest ricorrono sempre più a sistemi di ri­co­no­sci­men­to per segnalare vio­la­zio­ni dei diritti o bloccare i contenuti.

L’uso di immagini protette senza au­to­riz­za­zio­ne o un’eccezione ap­pli­ca­bi­le può violare il diritto d’autore. Piccole modifiche o una ri­crea­zio­ne con IA non eliminano au­to­ma­ti­ca­men­te i diritti sull’originale. Le possibili con­se­guen­ze includono:

  • Diffide con la richiesta di rimuovere il contenuto protetto da copyright
  • Richieste di ri­sar­ci­men­to danni
  • Pro­ce­di­men­ti giu­di­zia­ri

L’importo del ri­sar­ci­men­to danni si basa di solito sulla co­sid­det­ta analogia della licenza, cioè su quanto sarebbe costato un utilizzo legittimo dell’opera, e può essere con­si­de­re­vo­le a seconda della dif­fu­sio­ne della pub­bli­ca­zio­ne. Inoltre, vanno ad ag­giun­ger­si spese legali e giu­di­zia­rie.

Utilizzo di materiale fo­to­gra­fi­co altrui

Nella pratica, spesso non è chiaro a chi ap­par­ten­ga­no i diritti sull’immagine e come si possa con­tat­ta­re l’autrice o l’autore. Per evitare con­ten­zio­si legali, chi gestisce siti web di solito ricorre quindi a due modalità sicure:

  • l’acquisto o la con­ces­sio­ne in licenza tramite agenzie fo­to­gra­fi­che oppure
  • l’utilizzo di materiale con licenza Creative Commons su piat­ta­for­me af­fi­da­bi­li.

Agenzie fo­to­gra­fi­che

Le agenzie fo­to­gra­fi­che com­mer­cia­liz­za­no licenze d’uso per immagini e altri contenuti. Tra i fornitori noti figurano Adobe Stock, Shut­ter­stock, Getty Images, iStock e Unsplash+. Il compenso ri­co­no­sciu­to ai creatori varia in base al contratto e alla piat­ta­for­ma; non esiste una per­cen­tua­le generale valida per tutti.

In linea di principio si distingue tra:

  • Licenze rights managed: de­li­mi­ta­no uso, mezzi, ter­ri­to­rio o durata; un nuovo utilizzo può ri­chie­de­re una nuova licenza.
  • Licenze royalty free: con­sen­to­no usi entro con­di­zio­ni definite, nor­mal­men­te senza una tariffa per ogni singolo utilizzo. Non si­gni­fi­ca­no uso gratuito, il­li­mi­ta­to o privo di diritti d’autore.

Quando si uti­liz­za­no queste immagini vale quanto segue:

  • Leggi at­ten­ta­men­te le con­di­zio­ni di licenza, so­prat­tut­to per quanto riguarda i media con­sen­ti­ti, le modifiche e le in­di­ca­zio­ni di at­tri­bu­zio­ne dell’autore.
  • Anche la citazione errata o mancante dell’autore può co­sti­tui­re un problema.
  • La forma di at­tri­bu­zio­ne del nome varia a seconda della piat­ta­for­ma: alcune la ri­chie­do­no di­ret­ta­men­te sotto l’immagine, altre accettano un’in­di­ca­zio­ne nelle note legali o nell’elenco delle fonti delle immagini.

Alcuni fornitori offrono contenuti generati dall’IA, ma l’etichetta “Ge­ne­ra­ti­ve AI” non ga­ran­ti­sce l’assenza di rischi legali. Verifica licenza, pro­ve­nien­za di­chia­ra­ta, li­be­ra­to­rie e con­di­zio­ni delle eventuali garanzie o manleve. I dati di ad­de­stra­men­to possono includere opere protette usate su licenza; non si può presumere che un fornitore non utilizzi alcun materiale protetto.

Creative Commons

Creative Commons (CC) offre licenze standard per con­di­vi­de­re opere a con­di­zio­ni definite. Flickr e Wikimedia Commons indicano licenze CC per de­ter­mi­na­ti contenuti. Unsplash utilizza una propria licenza, mentre Unsplash+ ha con­di­zio­ni spe­ci­fi­che: non tutto il materiale di queste piat­ta­for­me è CC.

I prin­ci­pa­li tipi di licenza sono:

  • CC BY: uso con­sen­ti­to se viene citato l’autore.
  • CC BY-SA: uso e modifica, anche com­mer­cia­li, con at­tri­bu­zio­ne; le opere adattate si con­di­vi­do­no con la stessa licenza.
  • CC BY-NC: uso e modifica con at­tri­bu­zio­ne, solo per finalità non com­mer­cia­li.
  • CC BY-ND: con­di­vi­sio­ne del materiale non adattato, con at­tri­bu­zio­ne, anche com­mer­cia­le.
  • CC BY-NC-SA: adat­ta­men­ti non com­mer­cia­li con at­tri­bu­zio­ne e con­di­vi­sio­ne sotto la stessa licenza.
  • CC BY-NC-ND: con­di­vi­sio­ne del materiale non adattato, con at­tri­bu­zio­ne e solo per scopi non com­mer­cia­li.
  • CC0: mira a dedicare l’opera al pubblico dominio, con una licenza di riserva dove la rinuncia non sia valida; non elimina diritti su immagine, privacy o marchi.

As­si­cu­ra­ti di ri­spet­ta­re sempre tutte le con­di­zio­ni di licenza, ad esempio la corretta at­tri­bu­zio­ne dell’autore, l’in­di­ca­zio­ne del tipo di licenza o un link alla fonte originale.

Se modifichi contenuti CC con l’IA, verifica che la licenza consenta l’adat­ta­men­to e la con­di­vi­sio­ne. L’art. 50 dell’AI Act distingue gli obblighi tecnici di marcatura dei fornitori dall’obbligo degli uti­liz­za­to­ri di di­chia­ra­re de­ter­mi­na­ti contenuti, come i deepfake. Prevede eccezioni e regole spe­ci­fi­che: non richiede un’etichetta visibile per ogni normale ritocco. Valuta gli obblighi ap­pli­ca­bi­li ed evita co­mu­ni­ca­zio­ni in­gan­ne­vo­li.

Una licenza o il pubblico dominio non eliminano au­to­ma­ti­ca­men­te diritti su immagine, privacy, marchi o altri diritti di terzi.

Utilizzo di immagini proprie

Per evitare i costi di licenza e rimanere in­di­pen­den­ti da agenzie e terze parti, na­tu­ral­men­te puoi anche scattare per­so­nal­men­te immagini per il tuo sito web. Tuttavia, anche se sei tu l’autrice o l’autore di una foto, non sempre hai un diritto il­li­mi­ta­to su quella foto. Infatti, la scelta del soggetto può porre limiti legali, ad esempio quando vengono raf­fi­gu­ra­te opere protette, persone o proprietà altrui.

I prin­ci­pa­li aspetti per fotografe e fotografi in sintesi:

Foto di edifici e luoghi pubblici

In Italia non esiste un’eccezione generale di libertà di panorama che autorizzi ogni uso di fo­to­gra­fie di opere protette visibili dal pubblico. Occorre di­stin­gue­re il diritto d’autore, le regole sui beni culturali e le con­di­zio­ni di accesso.

L’art. 70, comma 1-bis, riguarda la pub­bli­ca­zio­ne gratuita su internet di immagini a bassa ri­so­lu­zio­ne o degradate, per uso didattico o scien­ti­fi­co e senza scopo di lucro, entro il suo ambito e le con­di­zio­ni ap­pli­ca­bi­li. Non è una norma generale per fo­to­gra­fa­re monumenti. Se l’opera non è più protetta, restano da ve­ri­fi­ca­re gli eventuali vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), compresi gli articoli 107 e 108.

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da con­si­de­ra­re:

  • Se si accede a proprietà private, musei, aree espo­si­ti­ve o parchi, si applica il diritto di proprietà o di gestione: il titolare può vietare o limitare le riprese fo­to­gra­fi­che.
  • Le riprese con droni devono ri­spet­ta­re le regole ae­ro­nau­ti­che ap­pli­ca­bi­li, eventuali re­stri­zio­ni locali e la privacy; il semplice fatto che l’opera sia visibile non autorizza il volo.
  • Per opere protette e beni culturali, verifica se­pa­ra­ta­men­te se serve il consenso del titolare del diritto d’autore e se l’ente com­pe­ten­te richiede au­to­riz­za­zio­ni o cor­ri­spet­ti­vi per la ri­pro­du­zio­ne e il suo utilizzo. Non tutti gli usi personali, edi­to­ria­li o com­mer­cia­li seguono le stesse regole.

Foto di opere protette dal diritto d’autore

Come già accennato all’inizio, il diritto d’autore tutela tutte le opere: possono essere dipinti e in­stal­la­zio­ni, ma anche borse o oggetti di arredo di design. È de­ter­mi­nan­te quanto in evidenza compaiano nella foto:

  • Se l’opera è il soggetto prin­ci­pa­le, può essere ne­ces­sa­ria un’au­to­riz­za­zio­ne, salvo un’eccezione ap­pli­ca­bi­le o la scadenza dei diritti.
  • La presenza come elemento di sfondo non co­sti­tui­sce da sola un’esenzione generale in Italia. Verifica i diritti sull’opera ri­pro­dot­ta e le con­di­zio­ni dell’uso concreto.

Nel caso di design di prodotti o interior design, può essere difficile stabilire una chiara de­li­mi­ta­zio­ne. In caso di dubbio, qui è con­si­glia­bi­le una li­be­ra­to­ria scritta.

Foto di persone

Di regola ogni persona detiene il diritto sulla propria foto, il che significa che senza il consenso della persona ritratta le fo­to­gra­fie non possono essere né pub­bli­ca­te né diffuse. Per le fo­to­gra­fie pro­fes­sio­na­li con modelle e modelli o foto dei di­pen­den­ti dovrebbe essere di­spo­ni­bi­le un consenso scritto, in cui siano definiti con pre­ci­sio­ne finalità, durata e ambito di utilizzo (ad esempio “utilizzo sul sito web aziendale e sui social media”).

L’art. 97 della legge sul diritto d’autore prevede eccezioni al consenso per il ritratto, tra cui:

  • notorietà o ufficio pubblico della persona, nei limiti giu­sti­fi­ca­ti dal contesto;
  • necessità di giustizia o di polizia;
  • scopi scien­ti­fi­ci, didattici o culturali;
  • col­le­ga­men­to a fatti, av­ve­ni­men­ti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Queste eccezioni non au­to­riz­za­no qualsiasi impiego pub­bli­ci­ta­rio. Restano i limiti relativi a onore, re­pu­ta­zio­ne e decoro, oltre alle regole sulla privacy e sulla pro­te­zio­ne dei dati. Una folla o uno sfondo non creano au­to­ma­ti­ca­men­te un’esenzione.

Per le foto di minori, verifica chi esercita la re­spon­sa­bi­li­tà ge­ni­to­ria­le e raccogli un consenso adeguato all’uso previsto. In caso di re­spon­sa­bi­li­tà condivisa, non presumere che basti la firma di un solo genitore: per la dif­fu­sio­ne online è prudente acquisire l’accordo di entrambi, salvo diversa si­tua­zio­ne giuridica do­cu­men­ta­ta. Considera anche età, maturità e interesse del minore.

N.B.

Il ritocco con IA non elimina di norma i diritti sulla fo­to­gra­fia originale. Controlla però se le con­di­zio­ni generali del fornitore prevedono licenze sui contenuti caricati e se disponi del diritto di con­ce­der­le. La pro­te­zio­ne dei nuovi elementi dipende dai con­tri­bu­ti creativi umani e dalle regole ap­pli­ca­bi­li.

Immagini di prodotti

Le tue fo­to­gra­fie originali di prodotti possono essere protette; vendere il prodotto non autorizza au­to­ma­ti­ca­men­te ogni uso di marchi, design o opere di terzi presenti nello scatto.

Ma:

  • Le immagini di prodotti dei pro­dut­to­ri o dei fornitori possono essere pub­bli­ca­te solo con il loro consenso o nell’ambito di diritti d’uso con­trat­tua­li.
  • Se le foto con­ten­go­no marchi, loghi o design di terzi, occorre ri­spet­ta­re anche i diritti di marchio o di design, so­prat­tut­to in caso di pub­bli­ci­tà o negozi online.

Se il pro­dut­to­re mette a di­spo­si­zio­ne immagini proprie, le con­di­zio­ni di utilizzo do­vreb­be­ro essere messe per iscritto (ad esempio l’in­di­ca­zio­ne dei canali con­sen­ti­ti e la durata dell’utilizzo).

Delega ad agenzie esterne

Se un sito web o una presenza online viene rea­liz­za­ta da un’agenzia esterna, freelance o web designer, i diritti e i doveri relativi all’uso delle immagini devono essere regolati chia­ra­men­te nel contratto. Non si tratta solo di una formalità or­ga­niz­za­ti­va, ma di una tutela im­por­tan­te dal punto di vista legale.

Chi gestisce il sito può ricevere richieste o essere re­spon­sa­bi­le per immagini illecite, ma anche l’agenzia o il pro­fes­sio­ni­sta può ri­spon­de­re in base alla propria condotta. Una clausola di manleva regola i rapporti tra le parti e non impedisce ai titolari dei diritti di agire contro chi li ha violati.

Da quando vengono diffusi contenuti generati dall’IA, i contratti do­vreb­be­ro includere anche una clausola sull’uso di strumenti di IA. Infatti, non tutte le immagini generate dall’IA sono au­to­ma­ti­ca­men­te libere da diritti di terzi e alcune piat­ta­for­me (ad esempio Mi­d­jour­ney o OpenAI) si riservano diritti d’uso sui contenuti generati. Il com­mit­ten­te dovrebbe quindi chiarire che possono essere uti­liz­za­ti solo materiali giu­ri­di­ca­men­te sicuri, chia­ra­men­te provvisti di licenza o creati au­to­no­ma­men­te.

In materia di pro­te­zio­ne dei dati, definisci i ruoli delle parti e la base giuridica per trattare immagini di persone iden­ti­fi­ca­bi­li. Marchi o luoghi non sono di per sé dati personali. Verifica se­pa­ra­ta­men­te i diritti d’uso e gli obblighi del GDPR ap­pli­ca­bi­li.

Un contratto pro­fes­sio­na­le dovrebbe quindi includere i seguenti punti:

  • Prova dei diritti sulle immagini (ad esempio prove di licenza o elenchi degli autori)
  • Clausola di manleva per contenuti illeciti forniti dall’agenzia
  • Divieto di pub­bli­ca­re immagini senza licenza o generate dall’IA senza verifica dei diritti
  • Obbligo di ri­spet­ta­re il GDPR e il diritto d’autore
  • Obbligo di con­ser­va­re le prove di licenza per eventuali richieste o verifiche
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