Il copyright nei software

Fotografi, poeti e musicisti sono riconosciuti pubblicamente come artisti e ciò che creano, non importa se immagini, poesie o canzoni, è considerato un’opera d'arte. Terzi non possono copiarla o diffonderla senza autorizzazione e nemmeno usarla a scopo di lucro. In Italia tutto questo è regolato dal diritto d’autore (copyright). Quello che molti non sanno è che anche i software e i programmi per computer sono protetti dal copyright.

Legge Autore del software

La base giuridica a tutela del diritto d’autore del software si trova nella Legge 22 Aprile 1941, N. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio, a cui in gergo ci si riferisce semplicemente come Legge Autore. Naturalmente, nel 1941, quando la direttiva fu emanata non si pensava di certo alla tutela di programmi per computer ma a quella del diritto d’autore nei testi. Questa legge si applica oggi anche ai software, che non devono essere necessariamente finiti (quindi il copyright si applica anche su parti di un’opera ancora incompiuta). La tutela del copyright si determina in maniera informale: non sono necessarie né una registrazione né un procedimento formale. Quindi un programmatore ottiene già solo nella realizzazione del suo software una tutela legale, senza dover affrontare costi ulteriori, come ad esempio avviene nel caso della domanda di brevetto. L’applicazione della tutela legale è ben definita: la riproduzione, la diffusione, la riproduzione pubblica e l’esposizione dell’opera non sono consentite.

Requisiti per tutelare un’opera: software come opera d’ingegno

La Legge Autore sopra citata è stata modificata con il decreto legislativo n. 518 del 29 dicembre 1992, che recepiva i cambiamenti introdotti dalla direttiva 91/250/CEE della Convenzione di Berna dedicata alla tutela giuridica del software. Qui si stabilisce che la tutela del copyright debba essere estesa anche ai programmi per computer a patto che siano originali, cioè una creazione intellettuale dell’autore. Se un’opera è originale, allora la tutela del diritto d’autore è fondamentalmente valida. Con i software non si parla di proprietà, ma di titolarità dei diritti d’autore: ad essere protetta non è l’opera nella sua immaterialità (come nel diritto d’autore classico) ma la forma di espressione del programma (il codice sorgente). Criteri come l’oggettiva novità o l’applicabilità industriale non hanno alcun effetto sulla tutela legale.

Il copyright per software tutela:

  • Codici delle macchine
  • Codici oggetto
  • Codici sorgente
  • Intere parti di un programma, sottoprogrammi e moduli del software
  • Materiale preparatorio del software (ad esempio progetti).

Il rispettivo codice è protetto indipendentemente dal supporto dove è memorizzato: non importa quindi se il programmatore lo ha usato sul suo supporto mobile o se lo ha integrato nel suo hardware. Inoltre, oltre ai prodotti finiti, sono anche protetti gli sviluppi iniziali o intermedi.

Il copyright per software non tutela:

  • Interfacce utente grafiche
  • Idee e principi del programma
  • Esposizione astratta dei problemi
  • Strutture tecniche
  • Siti web
  • Database, strutture dati e file

Chi è l’autore?

L’autore di un programma è il suo ideatore e cioè sempre una persona fisica e mai giuridica (Srl, Spa, associazioni ecc.). L’autore può però trasferire i diritti d’uso del software a persone giuridiche.

La titolarità di tutti i diritti spetta a chi ha sviluppato il codice sorgente del programma, a meno che non sia stato sviluppato da un dipendente nell’ambito di un rapporto di lavoro. L’autore titolare della paternità è, anche in questo caso, la persona che ha sviluppato il software (il dipendente) ma il detentore dei diritti economici sul programma è il datore di lavoro, come si può leggere nell’art. 12 bis della Legge Autore: “salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”.

Se il software è stato realizzato collettivamente in un team di sviluppo dove non ci sono rapporti di subordinazione, la titolarità dei diritti segue la regolamentazione valida per il regime delle opere collettive.

Licenza del software

L’autore ha il diritto unico ed esclusivo al suo lavoro, anche nei software. Ma, esattamente come nella musica o nella fotografia, i diritti d’uso sono trasferibili a terzi sia per un uso privato sia collettivo. Il trasferimento dei diritti stabilito in maniera contrattuale è una licenza. In pratica, il trasferimento dei diritti si distingue a seconda del canale di distribuzione.

Non trattandosi di una vera e propria vendita, il contratto di licenza software non offre eventuali garanzie perché chi acquista non ottiene un prodotto ma solo il suo diritto d’uso (atto unilaterale di concessione).

Come proteggere ancora il software?

Nella creazione di un software non è rilevante solo il copyright. Sebbene il software sia protetto dal diritto d’autore come opera d’ingegno, si può ricorrere anche alla tutela dei ditti industriali. Tra questi ci sono:

  • Legge a tutela dalla concorrenza sleale
  • Legislazione brevetti (il software si può registrare come brevetto solo in alcune parti del programma circoscritte, in particolare in quelle che costituiscono un’innovazione)
  • Legge a tutela del marchio
  • Legge sul design
  • Modello di utilità

Il nostro articolo sul tema copyright per software non rappresenta alcuna consulenza legale e quindi non sostituisce il parere di un esperto.

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