Gli im­pren­di­to­ri che de­si­de­ra­no avviare la propria attività senza un capitale iniziale si­gni­fi­ca­ti­vo spesso optano per una società semplice S.s.. Co­sti­tui­re una S.s., anche per quanto riguarda le imposte è re­la­ti­va­men­te semplice. Tuttavia, in quanto soci, su di voi ricade una grossa re­spon­sa­bi­li­tà in termini di rischio, poiché per legge è stabilito che ogni socio è re­spon­sa­bi­le senza li­mi­ta­zio­ni con il suo pa­tri­mo­nio privato. Proprio per questo motivo è fon­da­men­ta­le valutare tutte le even­tua­li­tà che una simile forma so­cie­ta­ria comporta e re­gi­stra­re per iscritto tutti gli accordi e i re­go­la­men­ti interni im­por­tan­ti con un atto co­sti­tu­ti­vo, anche detto contratto sociale, ren­den­do­li così giu­ri­di­ca­men­te vin­co­lan­ti.

Questo documento rap­pre­sen­ta il cuore della vostra società semplice. Con esso la vostra società di persone è pronta ad af­fron­ta­re il futuro, anche nel caso di un possibile scio­gli­men­to. Vi spie­ghia­mo come redigere un contratto sociale per una società semplice e cosa dovrebbe contenere.

Cos’è l’atto co­sti­tu­ti­vo di una società semplice?

L’atto co­sti­tu­ti­vo entra in vigore quando almeno due soci si accordano sulla co­sti­tu­zio­ne di una S.s. e serve a regolare tutti i diritti e gli obblighi che voi e i vostri soci avete sia vi­cen­de­vol­men­te sia nei confronti della stessa società. Il contratto scritto non è soggetto a forme ob­bli­ga­to­rie eccetto quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

La legge deduce l’esistenza di una società semplice anche solo tramite com­por­ta­men­to con­clu­den­te (facta con­clu­den­tia in latino) delle parti, ovvero dalla ma­ni­fe­sta­zio­ne tacita di una volontà di ne­go­zia­zio­ne. Difatti potete anche limitarvi a stabilire un accordo di natura verbale (in tal caso si parla di S.s. di fatto), tuttavia se dovessero insorgere com­pli­ca­zio­ni interne alla società sarà de­ci­sa­men­te più com­pli­ca­to fare fede agli accordi presi, poiché formulati esclu­si­va­men­te a voce.

Pertanto la stesura di un atto co­sti­tu­ti­vo e dello statuto in forma scritta rende molto più facile il lavoro al­l'in­ter­no di una società semplice. Ciò è dovuto prin­ci­pal­men­te al fatto che la legge non dà di­spo­si­zio­ni precise, perciò l’atto co­sti­tu­ti­vo può aiutare a colmare quelle lacune lasciate dalla legge aiutando così a prevenire ambiguità e conflitti.

N.B.

Il contratto sociale di una società semplice scritto è ob­bli­ga­to­rio ai sensi dell’articolo 1350 del Codice civile solo se si con­fe­ri­sco­no beni mobili o altri diritti reali im­mo­bi­lia­ri. In linea di principio, tuttavia, rac­co­man­dia­mo che ogni S.s. rediga per iscritto un atto co­sti­tu­ti­vo, lo faccia firmare da ogni socio e lo sot­to­pon­ga alla verifica di un avvocato.

I soci possono trarre grande beneficio dalla co­sti­tu­zio­ne di una società semplice con atto scritto, il quale comprende sia l’atto co­sti­tu­ti­vo sia lo statuto. Nel primo documento viene definita prima di tutto l’attività economica che i soci intendono eser­ci­ta­re insieme; inoltre vengono de­ter­mi­na­ti i con­fe­ri­men­ti, i criteri di ri­par­ti­zio­ne degli utili e delle perdite, il potere degli am­mi­ni­stra­to­ri e tutte le altre in­di­ca­zio­ni che ritengano opportuna.

L’im­por­tan­za dell’accordo scritto in quanto documento legale di ri­fe­ri­men­to si rivela in par­ti­co­lar modo se si presenta una delle seguenti si­tua­zio­ni:

  • Si­tua­zio­ne economica svan­tag­gio­sa: in tempi di crisi il contratto può servire a regolare la di­stri­bu­zio­ne delle com­pe­ten­ze. In momenti come questi siete messi di fronte a decisioni difficili. Il contratto può stabilire se le decisioni im­por­tan­ti vadano prese da un socio par­ti­co­la­re o se siano da discutere in sede di assemblea plenaria.
  • Conflitti tra soci: conflitti di interesse e di­ver­gen­ze personali possono mettere a re­pen­ta­glio l’esistenza della S.s. Anche in questi casi l’accordo scritto co­sti­tui­sce un im­por­tan­te ri­fe­ri­men­to per la ri­so­lu­zio­ne di si­tua­zio­ni di conflitto. Questo vale in par­ti­co­la­re per le con­tro­ver­sie di natura fi­nan­zia­ria.
  • Di­stri­bu­zio­ne degli utili: un accordo scritto diventa pra­ti­ca­men­te in­di­spen­sa­bi­le in caso di profitto da di­stri­bui­re tra i soci.
  • Scio­gli­men­to della S.s.: se i soci con­cor­da­no sul fatto che la S.s. debba essere sciolta, senza un accordo scritto non è chiaro l'esatto svol­gi­men­to di tale processo. Se alcuni soci vogliono mantenere la società, mentre l'altra parte vuole scio­glier­la, le parti si tro­ve­ran­no di fronte a un dilemma. In tal caso può venire in aiuto lo statuto, il quale ideal­men­te regola le con­di­zio­ni per lo scio­gli­men­to e la sua at­tua­zio­ne.

Punti fon­da­men­ta­li del vostro atto co­sti­tu­ti­vo

Come già accennato, nella pratica l’atto co­sti­tu­ti­vo è associato allo statuto in un accordo scritto. Il primo definisce la volontà di creare la società, mentre il secondo ne re­go­la­men­ta la gestione. Un accordo scritto deve contenere:

  • I dati dei soci
  • La ragione sociale e la sede della S.s.
  • L’oggetto sociale
  • La natura e l’ammontare dei con­fe­ri­men­ti
  • L’or­ga­niz­za­zio­ne am­mi­ni­stra­ti­va
  • La durata della società
  • Le regole sulla di­stri­bu­zio­ne degli utili
Citazione

“Il socio è obbligato a eseguire i con­fe­ri­men­ti su­scet­ti­bi­le di va­lu­ta­zio­ne economica de­ter­mi­na­ti nel contratto sociale.
Se i con­fe­ri­men­ti non sono de­ter­mi­na­ti, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è ne­ces­sa­rio per il con­se­gui­men­to dell’oggetto sociale.”

Articolo 2253 del Codice civile

Con questa for­mu­la­zio­ne l’art. 2253 del Codice civile rimarca l’im­por­tan­za dell’impegno preso con la co­sti­tu­zio­ne della società semplice che potete ul­te­rior­men­te evi­den­zia­re con la stesura dell’atto co­sti­tu­ti­vo. Ma cosa deve contenere esat­ta­men­te questo documento? Di seguito troverete tutti i punti im­por­tan­ti che dovrebbe coprire il vostro contratto sociale.

Consiglio

Sul web si trovano diversi esempi di contratti sociali per società semplici da scaricare gra­tui­ta­men­te. Ac­cer­ta­te­vi però che af­fron­ti­no tutti gli aspetti im­por­tan­ti per la co­sti­tu­zio­ne della vostra S.s.

Ragione sociale

Una società semplice è definita dal suo scopo, la vera ragione per cui le persone si riu­ni­sco­no per formare una S.s. Nel contratto questo punto deve essere in cima e rap­pre­sen­ta­re il credo vin­co­lan­te della società. A tal fine è ne­ces­sa­rio definirlo nel modo più comune possibile, in quanto si applica in ugual misura a tutti gli azionisti.

Usate una for­mu­la­zio­ne più chiara possibile: de­scri­ve­te nel modo più breve e preciso possibile ciò che la vostra S.s. vuole essere e rag­giun­ge­re, pos­si­bil­men­te ser­ven­do­vi di un solo periodo. La ragione sociale può essere associata oppure seguire la de­no­mi­na­zio­ne e la sede legale della società nel primo paragrafo dello statuto sociale. Di seguito alcuni esempi:

  • “La società ha come ragione sociale la col­ti­va­zio­ne e la vendita di pomodori.”
  • “Lo scopo del­l'a­zien­da è la corretta gestione di una fattoria agricola biologica.”
  • “Le Sigg. Greta Bar­to­lo­mei e Marta San­dro­li­ni co­sti­tui­sco­no la società semplice de­no­mi­na­ta 'Fattoria Biologica Pomi D’Oro' con lo scopo di prov­ve­de­re in comune tra loro all’esercizio di col­ti­va­zio­ne di pomodori biologici, con sede a Bologna, via de Carolis n. 12.”
Consiglio

La ragione sociale di una società semplice dovrebbe essere discussa, decisa e formulata insieme a tutti i soci. Non si tratta di interessi in­di­vi­dua­li, bensì esclu­si­va­men­te dello scopo della società semplice: fate una chiara di­stin­zio­ne prima di co­sti­tui­re la S.s.

Con­fe­ri­men­ti dei soci

Come contenuto nell’articolo 2253 sopra citato, ogni socio si prende l’impegno con l’apporto di beni e servizi di lavorare a rag­giun­ge­re lo scopo comune della società. Nello specifico si fa ri­fe­ri­men­to a:

  • beni in natura mobili o immobili
  • denaro
  • crediti
  • attività la­vo­ra­ti­va

Indicate quindi il capitale sociale e come è conferito.

Ri­par­ti­zio­ne degli utili e delle perdite

Dopo aver approvato il ren­di­con­to, ogni socio detiene il diritto di ri­scuo­te­re la propria parte di utile, a meno che non sia stato deciso di­ver­sa­men­te. Nell’atto co­sti­tu­ti­vo dovete quindi re­go­la­men­ta­re il criterio di ri­par­ti­zio­ne degli utili. Se non lo fate, ci pensa la legge a definire la ri­par­ti­zio­ne nel modo seguente:

  • ciascuno dei soci detiene il diritto di percepire parte degli utili, in pro­por­zio­ne al suo con­fe­ri­men­to
  • salvo spe­ci­fi­ca­to nell’atto co­sti­tu­ti­vo, i con­fe­ri­men­ti sono ritenuti pari per tutti i soci
  • se il con­fe­ri­men­to è rap­pre­sen­ta­to da attività la­vo­ra­ti­va o servizi, l’utile da ripartire va calcolato da un giudice secondo un principio di equità

Am­mi­ni­stra­zio­ne

L’am­mi­ni­stra­zio­ne della società deve avere come unico fine quello di agire per rea­liz­za­re l’attività economica (e lavorare per ottenere lo scopo della società) tramite i co­sid­det­ti atti di gestione. Potete scegliere tra tre diversi tipi di am­mi­ni­stra­zio­ne:

  • di­sgiun­ti­va: ogni socio ricopre se­pa­ra­ta­men­te un ruolo am­mi­ni­stra­ti­vo;
  • con­giun­ti­va: qualsiasi atto di gestione va ef­fet­tua­to previo consenso di tutti i soci;
  • mista: si possono stabilire diverse categorie di atti di gestione per cui variano i ruoli am­mi­ni­stra­ti­vi.

Potete però decidere di eleggere anche un solo am­mi­ni­stra­to­re (am­mi­ni­stra­to­re unico).

Durata

Potete decidere di dare una vita limitata alla vostra società semplice, definendo già in anticipo la data del suo scio­gli­men­to. In al­ter­na­ti­va potete stabilire che la S.s. esista finché non venga con­se­gui­to il suo oggetto sociale.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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