Siete pronti a diventare im­pren­di­to­ri? Se volete in­tra­pren­de­re questa avventura con almeno un’altra persona, la soluzione che fa per voi potrebbe essere aprire una società in nome col­let­ti­vo (S.n.c.). Questo tipo di società non ha bisogno di alcun capitale azionario e comporta spese di fon­da­zio­ne e man­te­ni­men­to leg­ger­men­te inferiori rispetto a quelle di altre forme so­cie­ta­rie (ad esempio rispetto ad una società di capitali). Per aprire una S.n.c. infatti, vi basterà redigere un atto co­sti­tu­ti­vo e de­po­si­tar­lo presso il Registro delle Imprese.

Anche nella gestione quo­ti­dia­na, la S.n.c. offre alcuni vantaggi. A meno che l’atto co­sti­tu­ti­vo non sta­bi­li­sca altro, tutti i soci possono par­te­ci­pa­re at­ti­va­men­te alla gestione della società e hanno pieno potere de­ci­sio­na­le. Inoltre, se i ricavi non superano una certa soglia si può adottare un regime di con­ta­bi­li­tà semplice.

Nascita della società in nome col­let­ti­vo

L’origine del termine società in nome col­let­ti­vo risale alla ter­mi­no­lo­gia com­mer­cia­le francese che, alla fine del Seicento, aveva già in­tro­dot­to una forma so­cie­ta­ria de­no­mi­na­ta société en nom collectif. Seppur con alcune dif­fe­ren­ze rispetto ad oggi, era una prima maniera per regolare l’esistenza di una società gestita da più persone.

Oggi, le questioni relative alla fon­da­zio­ne, la gestione e lo scio­gli­men­to di una S.n.c. sono regolate dal diritto so­cie­ta­rio, una branca del diritto com­mer­cia­le.

Che cos’è una S.n.c.?

Una S.n.c. è un tipo di società di persone, cioè una società fondata e gestita da almeno due persone giu­ri­di­che e/o fisiche che ne ri­spon­do­no so­li­dal­men­te e il­li­mi­ta­ta­men­te per tutte le ob­bli­ga­zio­ni sociali. A regolarne la gestione è il Codice Civile nei paragrafi compresi tra gli articoli 2291 e 2312. Vi ri­cor­dia­mo però che non si tratta dell’unica forma di società di persone possibile. Ci sono infatti anche la società semplice e quella in ac­co­man­di­ta semplice.

De­fi­ni­zio­ne: S.n.c.

Una società in nome col­let­ti­vo (S.n.c.) è una forma di società di persone con almeno due soci. Si può decidere di iscrivere la società re­go­lar­men­te al Registro delle Imprese oppure di non for­ma­liz­zar­la. In entrambi i casi, i suoi soci ri­spon­do­no so­li­dal­men­te e il­li­mi­ta­ta­men­te di tutte le ob­bli­ga­zio­ni sociali. La gestione e l’or­ga­niz­za­zio­ne interna della società non seguono linee guida troppo strette e si adattano quasi com­ple­ta­men­te ai desideri im­pren­di­to­ria­li dei soci.

La S.n.c. è una delle soluzioni preferite nel nostro paese, scelta da imprese di piccole o medie di­men­sio­ni per la sua fles­si­bi­li­tà. Infatti, si può decidere di iscrivere o meno la società alla Camera di Commercio. Questa scelta ha delle con­se­guen­ze im­por­tan­ti e determina la nascita di:

  • società in nome col­let­ti­vo regolare: la società è iscritta nel Registro delle Imprese e quindi l’atto co­sti­tu­ti­vo è stato stipulato per atto pubblico o scrittura privata au­ten­ti­ca­ta da un notaio;
  • società in nome col­let­ti­vo ir­re­go­la­re (o società in nome col­let­ti­vo di fatto): in questo caso, la società non è iscritta nel Registro delle Imprese e la sua esistenza si basa sui rapporti tra due o più persone che non hanno au­ten­ti­ca­to gli atti dal notaio.

Iscrivere la società al Registro delle Imprese ga­ran­ti­sce la pos­si­bi­li­tà a terzi di poter conoscere gli elementi es­sen­zia­li del contratto sociale e gli eventi più rilevanti alla vita della società. Non iscri­ver­la comporta che i rapporti tra la società e terzi non siano di­sci­pli­na­ti dalle norme che guidano la gestione di una S.n.c.. Quindi ci troveremo di fronte a una si­tua­zio­ne simile a quella di una società semplice e meno fa­vo­re­vo­le ai soci.

Inoltre una S.n.c., rispetto ad altre forme so­cie­ta­rie, ha dei costi meno onerosi e può adottare un regime di con­ta­bi­li­tà semplice se i ricavi non superano la soglia di fatturato di 400.000 euro per le imprese esercenti attività di servizi oppure i 700.000 euro per le imprese che eser­ci­ta­no attività diverse dai servizi. In generale comunque, la con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta è il regime contabile naturale per S.n.c., ditte in­di­vi­dua­li e SAS. Seppur oneroso, ha costi inferiori rispetto alla con­ta­bi­li­tà ordinaria e si focalizza prin­ci­pal­men­te su adem­pi­men­ti legati all’IVA e la re­gi­stra­zio­ne delle fatture.

Chi può pro­fit­ta­re mag­gior­men­te dall’apertura di una S.n.c.?

Visti i costi re­la­ti­va­men­te contenuti, la S.n.c. è un’ottima soluzione per piccole e medie imprese. Inoltre, la sua fon­da­zio­ne non richiede il rispetto di criteri troppo strin­gen­ti né l’avere un capitale azionario iniziale. I costi maggiori sono quelli della con­su­len­za legale e del notaio, se si decide per una società in nome col­let­ti­vo regolare, oltre che quelli di gestione.

La S.n.c. ga­ran­ti­sce inoltre molta fles­si­bi­li­tà ai suoi soci. Sono loro a prendere tutte le decisioni im­pren­di­to­ria­li e ad assumerne la gestione. Come vengono divisi i compiti tra i soci deve essere uf­fi­cia­liz­za­to dall’atto co­sti­tu­ti­vo.

Ca­rat­te­ri­sti­che di una S.n.c. in breve

  • Forma giuridica: società di persone
  • Regole per la fon­da­zio­ne: dall’articolo 2291 a quello 2312 del Codice Civile
  • Soci: almeno due persone naturali o legali
  • Gestione: or­ga­niz­za­zio­ne molto fles­si­bi­le a seconda delle esigenze im­pren­di­to­ria­li dei soci
  • Rap­pre­sen­tan­za: soci e/o di­pen­den­ti in­ca­ri­ca­ti
  • Atto co­sti­tu­ti­vo: redatto per atto pubblico o scrittura privata au­ten­ti­ca­ta da un notaio
  • Oggetto: esercizio di un’attività com­mer­cia­le
  • Ragione sociale: deve contenere il nome di almeno uno dei due soci e l’in­di­ca­zio­ne che si tratta di una S.n.c.
  • Sede legale: Italia
  • Iscri­zio­ne nel Registro delle Imprese: vo­lon­ta­ria ma con­si­glia­ta
  • Con­ta­bi­li­tà: regime di con­ta­bi­li­tà semplice se i ricavi non superano la soglia di fatturato di 400.000 € o 700.000 €
  • Obbligo di pub­bli­ci­tà: funzione di­chia­ra­ti­va
  • Capitale sociale: non è richiesta alcuna somma minima
  • Per­so­na­li­tà giuridica: no
  • Capacità giuridica: sì
  • Di­pen­den­ti: numero massimo variabile a seconda del tipo di S.n.c.
  • Re­spon­sa­bi­li­tà: sus­si­dia­ria (i creditori possono agire sul pa­tri­mo­nio personale dei soci dopo aver agito senza esiti sul pa­tri­mo­nio sociale)
  • Obblighi fiscali: Modello Unico, Di­chia­ra­zio­ne IVA, Irap, Spe­so­me­tro
  • Costi di fon­da­zio­ne: il costo del notaio ammonta a 1500€ più IVA e ritenuta 20% (inclusi i bolli), quello del com­mer­cia­li­sta invece sarà intorno ai 350€ più IVA.

Che cosa serve per aprire una S.n.c.?

Per aprire una S.n.c. dovete compiere alcuni passaggi legali e bu­ro­cra­ti­ci. In­nan­zi­tut­to, si deve ri­chie­de­re la partita IVA, scrivere e tra­smet­te­re l’atto co­sti­tu­ti­vo al registro delle imprese, di­chia­ra­re l’inizio dell’attività alla Camera di Commercio e svolgere tutte le pratiche bu­ro­cra­ti­che presso l’INPS.

Cosa non può mancare nell’atto co­sti­tu­ti­vo

Scrivere un atto co­sti­tu­ti­vo non è semplice. Perciò, se non possedete com­pe­ten­ze legali, vi con­si­glia­mo di ri­vol­ger­vi ad un pro­fes­sio­ni­sta. In ogni caso, ciò che non può mai mancare nell’atto co­sti­tu­ti­vo sono le ge­ne­ra­li­tà dei soci, la ragione sociale con­te­nen­te almeno il nome di uno di essi e l’in­di­ca­zio­ne del rapporto sociale (S.n.c.). Inoltre è ne­ces­sa­rio spe­ci­fi­ca­re quali funzioni ri­co­pri­ran­no i soci nella società (incluso il con­fe­ri­men­to di ogni socio e il suo valore, così come le quote di par­te­ci­pa­zio­ne).

Altri aspetti im­por­tan­ti che non do­vreb­be­ro essere di­men­ti­ca­ti sono l’in­di­ca­zio­ne di dove ha sede la società e l’oggetto sociale. Inoltre, si consiglia di indicare come verranno ripartiti gli utili tra i soci.

L’ultimo aspetto im­por­tan­te è quello della durata della società. Alcune questioni sono già regolate dalla legge esistente in merito. Ad esempio, se vengono a mancare uno o più soci e vi ritrovate a gestire una S.n.c. da soli la pratica più diffusa è quella di tra­sfor­mar­la in una ditta in­di­vi­dua­le (a meno che non riusciate a trovare un altro socio entro sei mesi). Altre questioni relative alla durata delle relazioni di affari possono essere spe­ci­fi­ca­te nel contratto. Più il vostro atto è specifico, meno pro­ba­bi­li­tà avrete di avere problemi durante la gestione o in caso di scio­gli­men­to della società.

N.B.

Il divieto di con­cor­ren­za proibisce ai soci di fondare una propria attività o di par­te­ci­pa­re ad altre società con­cor­ren­ti nello stesso tipo di commercio. Se si ottiene il consenso degli altri soci o se l’attività pre­e­si­ste­va il contratto sociale e gli altri soci ne erano a co­no­scen­za, si può eludere il divieto di con­cor­ren­za.

Capitale iniziale e obblighi di se­gna­la­zio­ne

Per aprire una società in nome col­let­ti­vo non vi serve alcun capitale minimo iniziale. Per la fon­da­zio­ne dell’azienda dovrete affidarvi uni­ca­men­te ai vostri mezzi fi­nan­zia­ri e ne ri­spon­de­re­te in maniera solidale il­li­mi­ta­ta per tutte le ob­bli­ga­zio­ni sociali come stabilito dall’articolo 2291 del Codice Civile.

La ragione sociale serve a indicare il nome e il tipo di società. Nel nostro caso, la ragione sociale deve contenere il nome di uno o più dei soci e indicare il rapporto sociale (ovvero una S.n.c.). Quindi, ad esempio, una società in nome col­let­ti­vo aperta dal signor Mario Rossi e Antonio Bianchi si potrà chiamare Rossi S.n.c. oppure Bianchi S.n.c. o anche Rossi e Bianchi S.n.c. e via dicendo.

Dopo aver ra­ti­fi­ca­to l’atto co­sti­tu­ti­vo con l’aiuto di un notaio, la vostra S.n.c. verrà uf­fi­cial­men­te re­gi­stra­ta nel registro delle imprese e alla Camera di Commercio. Questo vi garantirà di essere in regola con la legge italiana.

N.B.

In tutti gli atti giuridici, ci si riferirà alla società con la sua ragione sociale re­go­lar­men­te re­gi­stra­ta nel registro delle imprese.

La gestione

In una società in nome col­let­ti­vo tutti i soci sono tenuti a prendere parte nella gestione della società, a meno che l’atto non sta­bi­li­sca di­ver­sa­men­te affidando la gestione a uno o più soci specifici esclu­den­do gli altri oppure ad un terzo estraneo alla società.

Come vi abbiamo già accennato, il pa­tri­mo­nio della società e quello dei soci tengono a con­fon­der­si cosicché la società stessa tende ad iden­ti­fi­car­si nella persona del socio. Infatti, nel caso di una S.n.c. si parla di re­spon­sa­bi­li­tà sus­si­dia­ria, cioè di quella dove i creditori possono agire sul pa­tri­mo­nio personale dei soci dopo aver agito senza esiti sul pa­tri­mo­nio sociale della società.

A livello bu­ro­cra­ti­co la gestione di una S.n.c. è più semplice rispetto a quella di una S.r.l., ma i soci sono comunque tenuti a pagare l’IRPEF e l’IRAP. Inoltre, le decisioni vengono prese su base di mag­gio­ran­za quando si tratta di questione relative alla gestione delle imprese (ad esempio la nomina o la revoca di un am­mi­ni­stra­to­re). Se si tratta invece di decisioni relative alla struttura or­ga­niz­za­ti­va dell’azienda bisogna avere l’unanimità.

Con­ta­bi­li­tà, tasse e di­stri­bu­zio­ne degli utili

La maggior parte delle S.n.c. sono soggette al regime di con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta che consente loro di adottare un regime contabile opzionale e di be­ne­fi­cia­re di age­vo­la­zio­ni nella tenuta dei registri contabili. Con il D.L 193/2016, nel 2017 sono state in­tro­dot­te im­por­tan­ti novità per la tenuta dei registri contabili ob­bli­ga­to­ri per le imprese minori. Nello specifico, le aziende che adottano questo regime contabile non pagano più sulla base del principio di com­pe­ten­za ma su quello di incasso, cioè sulla base di quanto gua­da­gna­to. Le re­gi­stra­zio­ni contabili devono sempre seguire il criterio cro­no­lo­gi­co di data di incasso e di pagamenti ef­fet­tua­ti o ricevuti. La stessa norma all’articolo 18 d.p.r. 600/73 vi consente però di non adottare i registri cro­no­lo­gi­ci nel caso in cui gli stessi dati vengano poi tra­scrit­ti sui registri IVA. Se invece i vostri ricavi superano la soglia di fatturato di 400.000 euro per le imprese esercenti attività di servizi oppure i 700.000 euro per le imprese che eser­ci­ta­no attività diverse dai servizi, dovrete fare uso del regime di con­ta­bi­li­tà ordinaria.

L’unica tassa sugli utili ricavati da una S.n.c. è l’IRAP (che ha aliquote diverse e può arrivare al massimo al 4.25%). A questa si aggiunge la pressione fiscale sui soci che si declina nel pagamento dell’IRPEF a seconda della pro­por­zio­ne delle quote possedute dal singolo socio, la tassa di 130 euro per l’iscri­zio­ne alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Ar­ti­gia­na­to e Agri­col­tu­ra), il con­tri­bu­to dovuto all’INPS, all'INAIL e l’IVA.

N.B.

Secondo la stima di Prin­ceWa­te­rhou­se­Coo­pers (Pwc) che tiene conto delle imposte sugli utili, quelle sul lavoro e altri oneri, la pressione fiscale com­ples­si­va in Italia per le aziende è del 65.4%.

Ma come si possono sud­di­vi­de­re equamente i profitti tra i soci? La dif­fe­ren­za sta nelle quote di par­te­ci­pa­zio­ne di ogni singolo socio. Quindi se, ad esempio, il signor Rossi, il signor Bianchi e il signor Verdi decidono di fondare la società Rossi & Co. S.n.c. e di versare ri­spet­ti­va­men­te 28.000, 17.000 e 15.000 euro per un totale di 60.000 euro, le ri­spet­ti­ve quote di par­te­ci­pa­zio­ne saranno 46%, 28% e 25%. Quindi il con­fe­ri­men­to del signor Rossi sarà del 46%, quello del signor Bianchi del 28% e quello del signor Verdi del 25%.

Quali sono le re­spon­sa­bi­li­tà dei soci?

La re­spon­sa­bi­li­tà maggiore dei soci è na­tu­ral­men­te quella nei confronti dei creditori della società. Come vi abbiamo già accennato, si parla di re­spon­sa­bi­li­tà sus­si­dia­ria, cioè i creditori possono agire sul pa­tri­mo­nio personale dei soci dopo aver agito senza esiti sul pa­tri­mo­nio sociale della società. Quindi, i soci hanno una re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta nei confronti dei creditori, che si possono rifare su tutti i loro averi, inclusi immobili, au­to­mo­bi­li e oggetti di valore. Il principio della re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta non vale però nei rapporti tra soci a pre­scin­de­re dal titolo dell’azione.

Qualsiasi patto che limita la re­spon­sa­bi­li­tà dei soci per le ob­bli­ga­zio­ni sociali è inop­po­ni­bi­le di fronte a terzi. Come per le S.s. vale il principio della pre­ven­ti­va escus­sio­ne del pa­tri­mo­nio sociale. Tuttavia non è il socio a dover indicare i beni del suo pa­tri­mo­nio sul quale il creditore può rifarsi, ma sarà il creditore stesso a dover in­di­vi­dua­re l’attivo pa­tri­mo­nia­le.

Può accadere che i soci decidano ad esempio di tra­sfor­ma­re la società in una S.r.l., se il business cresce e i soci decidono di tutelarsi mag­gior­men­te, o che diventi ne­ces­sa­ria la tra­sfor­ma­zio­ne in ditta in­di­vi­dua­le se vengono a mancare i soci e vi ritrovate a gestire la ditta da soli. Se non ci sono debiti, la tra­sfor­ma­zio­ne avviene ab­ba­stan­za fa­cil­men­te. Vi servirà un nuovo atto pubblico che spe­ci­fi­chi la nuova forma giuridica adottata e il consenso della mag­gio­ran­za dei soci secondo la loro quota di capitale e par­te­ci­pa­zio­ne agli utili. Questo non significa che i soci si liberino del pregresso e quindi anche dei debiti. La re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta per le ob­bli­ga­zio­ni sociali sorte prima non si cancella.

Nel caso in cui uno o più soci lascino la S.n.c. e vi ri­tro­via­te da soli, avete tempo sei mesi per trovare dei sostituti e ri­co­sti­tui­re la pluralità dei soci. Se non si trova un nuovo socio, una delle pos­si­bi­li­tà più diffuse è quella di tra­sfor­ma­re la società in una S.a.s., cedendo una piccola quota ad un familiare senza caricarlo di re­spon­sa­bi­li­tà se non intende par­te­ci­pa­re alla gestione. Un’altra pos­si­bi­li­tà è quella di con­ti­nua­re da soli tra­sfor­man­do la società in una ditta in­di­vi­dua­le.

Consiglio

Se la vostra ditta cresce o avete in­ten­zio­ne di investire quantità ingenti di denaro, dovreste valutare altre forme giu­ri­di­che (come ad esempio le società di capitali in grado di tutelare il vostro pa­tri­mo­nio personale e che vi con­sen­ta­no di avere una re­spon­sa­bi­li­tà limitata nei confronti dei creditori.

Scio­gli­men­to di una società in nome col­let­ti­vo

Non sempre le attività com­mer­cia­li fun­zio­na­no. Ci possono essere diverse ragioni per cui decidere di scio­glie­re la propria società, le più comuni sono:

  • volontà dei soci di in­ter­rom­pe­re il rapporto la­vo­ra­ti­vo
  • mancanza della ri­co­sti­tu­zio­ne della pluralità dei soci entro sei mesi
  • il con­se­gui­men­to dell’oggetto sociale
  • la de­cor­ren­za del termine di durata come stabilito nello statuto
  • il fal­li­men­to dell’attività

Inoltre, il decesso di uno dei soci impone agli altri di liquidare le quote del deceduto coin­vol­gen­do i suoi familiari o cercando di ri­co­strui­re l’equi­li­brio tra­sfor­man­do la società se ne­ces­sa­rio.

Ad occuparsi dello scio­gli­men­to dell’attività sono i li­qui­da­to­ri, che possono essere i soci stessi o terzi nominati dal pre­si­den­te del tribunale in caso di di­sac­cor­do. I li­qui­da­to­ri devono vendere tutti i beni interni all’azienda per saldare i debiti con i creditori. Una volta saldati tutti i debiti, il restante pa­tri­mo­nio verrà suddiviso tra i soci.

Vantaggi e svantaggi di una società in nome col­let­ti­vo

La S.n.c. è una forma giuridica molto diffusa nel nostro Paese che consente agli im­pren­di­to­ri di im­ple­men­ta­re un’idea com­mer­cia­le ra­pi­da­men­te e con costi inferiori a quelli di una società di capitali. L’iscri­zio­ne al registro delle imprese e la pos­si­bi­li­tà di adottare il regime di con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta la rendono un’ottima al­ter­na­ti­va se non avete in­ten­zio­ne di investire ingenti quantità di capitale o se volete aprire una piccola impresa familiare. Tuttavia questa forma giuridica comporta anche dei rischi, so­prat­tut­to per via della re­spon­sa­bi­li­tà sus­si­dia­ria dei soci nei confronti dei creditori. Vi rias­su­mia­mo tutti i vantaggi e gli svantaggi men­zio­na­ti in questo articolo.

VANTAGGI SVANTAGGI
Nessun capitale iniziale richiesto Aprire una S.n.c. presenta comunque alcuni costi perché si deve iscrivere l’azienda presso il registro delle imprese
I soci (almeno due) possono scegliere di gestire la società au­to­no­ma­men­te Re­spon­sa­bi­li­tà sus­si­dia­ria dei soci
Fles­si­bi­li­tà nel redigere il contratto sociale Re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta
Pos­si­bi­li­tà di usufruire del regime di con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta Obbligo di utilizzo del regime di con­ta­bi­li­tà ordinaria superata una certa soglia

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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