Se volete dedicarvi al per­se­gui­men­to di un obiettivo di pubblica utilità, potreste con­si­de­ra­re di co­sti­tui­re una fon­da­zio­ne. Questa soluzione è spesso adottata da persone facoltose che vogliono usare la loro ricchezza per im­pe­gnar­si per una causa nobile. Ma come co­sti­tui­re una fon­da­zio­ne? Leggete nella nostra guida quali sono i requisiti da ri­spet­ta­re oltre alle vostre buone in­ten­zio­ni.

Requisiti e punti da chiarire

Quasi chiunque può co­sti­tui­re una fon­da­zio­ne, siano persone fisiche di età pari o superiori ai 18 anni, persone giu­ri­di­che (società e imprese), enti col­let­ti­vi o enti pubblici. L’unico requisito è che siano di­spo­ni­bi­li suf­fi­cien­ti fondi e pa­tri­mo­nio da dedicare agli scopi della fon­da­zio­ne indicati nello statuto e che questi scopi siano di pubblica utilità.

Prima di co­min­cia­re le pratiche bu­ro­cra­ti­che, dovreste porvi alcune domande im­por­tan­ti, come:

  • La fon­da­zio­ne persegue uno scopo di pubblica utilità ben definito?
  • La fon­da­zio­ne offre un servizio di cui c’è ef­fet­ti­va­men­te bisogno?
  • Siete disposti a ri­nun­cia­re per­ma­nen­te­men­te ai vostri beni privati per la fon­da­zio­ne?
  • Volete par­te­ci­pa­re at­ti­va­men­te al lavoro quo­ti­dia­no della fon­da­zio­ne o volete limitarvi a con­tri­bui­re con il capitale sociale?
  • Siete all’altezza di gestire l’impegno am­mi­ni­stra­ti­vo richiesto per avviare la fon­da­zio­ne?
  • Siete sicuri di non preferire piuttosto di donare il vostro capitale a un’altra fon­da­zio­ne già esistente?

Le risposte a queste domande sono decisive non solo per capire se volete davvero co­sti­tui­re una fon­da­zio­ne, ma anche per capire quanto capitale sociale vi serva e quale forma giuridica sia la più adatta alle vostre esigenze.

Consiglio

Realtà come ASSIFERO - As­so­cia­zio­ne Italiana delle Fon­da­zio­ni ed Enti della Fi­lan­tro­pia Isti­tu­zio­na­le possono essere uno strumento utile per in­for­mar­si su tutto ciò che comporta la co­sti­tu­zio­ne e la gestione di una fon­da­zio­ne.

Lo scopo determina il tipo di fon­da­zio­ne

Ogni fon­da­zio­ne ha bisogno di un obiettivo chiaro e ben definito su cui im­pe­gnar­si e al quale dedicare tutto il suo capitale e lavoro.

Rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei, co­sti­tui­re una fon­da­zio­ne in Italia non presenta alcun vantaggio tri­bu­ta­rio. Questo significa che l’attuale regime di tas­sa­zio­ne non applica regole diverse per fon­da­zio­ni pubbliche o private pur essendo organi non a scopo di lucro. Quindi, una fon­da­zio­ne italiana deve pagare l’imposta sui redditi (IRES), quella sulle attività pro­dut­ti­ve (IRAP), l’IVA senza pos­si­bi­li­tà di poterla re­cu­pe­ra­re, l’imposta mu­ni­ci­pa­le propria (IMU) e l’imposta so­sti­tu­ti­va del 26% sui ren­di­men­ti derivati da in­ve­sti­men­ti fi­nan­zia­ri del pa­tri­mo­nio. Per fare un esempio concreto, ciò significa che una fon­da­zio­ne di origine bancaria, cioè un soggetto privato senza fine di lucro, deve pagare tutte le tasse sopra citate pur non con­se­guen­do uno scopo com­mer­cia­le.

L’unica eccezione è il caso delle Or­ga­niz­za­zio­ni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che godono di age­vo­la­zio­ni fiscali come l’esclu­sio­ne dalla tas­sa­zio­ne dei proventi ricavati tramite lo svol­gi­men­to della missione e il rimborso dell’IVA. L’unico vincolo è la redazione di un bilancio annuale. Tuttavia, le attività di una ONLUS devono ricadere esclu­si­va­men­te nei settori spe­ci­fi­ca­ti dall’art.10 del D.Lgs. 460/97. I servizi accettati sono i seguenti:

  • as­si­sten­za sociale e socio-sanitaria
  • as­si­sten­za sanitaria
  • be­ne­fi­cen­za
  • istru­zio­ne
  • for­ma­zio­ne
  • sport di­let­tan­ti­sti­co
  • tutela, pro­mo­zio­ne e va­lo­riz­za­zio­ne del pa­tri­mo­nio storico e artistico
  • tutela dell’ambiente
  • pro­mo­zio­ne della cultura e dell’arte in presenza di con­tri­bu­ti statali
  • pro­mo­zio­ne della cultura e dell’arte in assenza di con­tri­bu­ti statali
  • tutela dei diritti civili
  • ricerca scien­ti­fi­ca di par­ti­co­la­re interesse sociale

Inoltre, lo scopo della fon­da­zio­ne non può essere mo­di­fi­ca­to né dal fondatore né dall’organo am­mi­ni­stra­ti­vo. Per questo, potreste con­si­de­ra­re la pos­si­bi­li­tà di man­te­ner­vi vaghi nel momento della redazione dell’atto di co­sti­tu­zio­ne su quale sia il vostro scopo. Per esempio, una fon­da­zio­ne può dire di occuparsi di ricerca medica e spe­ci­fi­ca­re poi suc­ces­si­va­men­te di quale tipo di ricerca si tratti.

Fi­nan­zia­re una fon­da­zio­ne

Non ci sono requisiti legali precisi per quanto riguarda il capitale iniziale. L’unica in­di­ca­zio­ne è quella di avere suf­fi­cien­ti fondi per poter per­se­gui­re lo scopo della fon­da­zio­ne. Nel concreto però, si tratta molto spesso di somme elevate che possono variare tra i 50.000€ e i 100.000€ e che servono a tutelare i possibili creditori, essendo la fon­da­zio­ne un ente giuridico con autonomia pa­tri­mo­nia­le. L’ammontare del pa­tri­mo­nio è proprio uno degli elementi che distingue la fon­da­zio­ne da un’as­so­cia­zio­ne, che si può co­sti­tui­re anche con pochi fondi.

Per svolgere le sue attività, la fon­da­zio­ne si serve del suo pa­tri­mo­nio, di eventuali con­tri­bu­ti pubblici, delle donazioni da parte di altri enti e/o privati, talvolta di quote di iscri­zio­ne e delle donazioni derivate dal 5x1000.

È sempre bene ricordare che quando si crea una fon­da­zio­ne ci si separa per sempre dai propri bene privati. Quindi anche nel caso di scio­gli­men­to, i beni non possono essere re­sti­tui­ti o re­cu­pe­ra­ti in alcun modo ma verranno devoluti a terzi.

Scegliere la forma legale più adatta allo scopo

In Italia, la fon­da­zio­ne deve sempre avere uno scopo di pubblica utilità. Questo non impedisce però di poter scegliere tra diverse de­cli­na­zio­ni a seconda dello scopo e delle risorse della fon­da­zio­ne. A regolare la di­sci­pli­na giuridica delle fon­da­zio­ni è il Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile.

I tipi prin­ci­pa­li di fon­da­zio­ni sono i seguenti:

Fon­da­zio­ne mediante te­sta­men­to

L’art. 14 sta­bi­li­sce che si possa co­sti­tui­re una fon­da­zio­ne per te­sta­men­to, quindi l’atto co­sti­tu­ti­vo diventerà efficace solamente all’apertura del te­sta­men­to. In questo caso a mettere in pratica la volontà del defunto sono gli eredi o un esecutore in­ca­ri­ca­to. Per quanto riguarda lo scopo, non ci sono regole precise, l’im­por­tan­te è che sia sempre di pubblica utilità.

Fon­da­zio­ni di famiglia

Secondo l’art.28, le fon­da­zio­ni di famiglia sono destinate a operare a vantaggio di una o più famiglie de­ter­mi­na­te. Per essere am­mis­si­bi­li secondo la legge devono per­se­gui­re scopi di pubblica utilità seppur in­di­ret­ta­men­te.

Fon­da­zio­ni d’impresa

Una fon­da­zio­ne d’impresa può eser­ci­ta­re qualsiasi attività di carattere economico per rag­giun­ge­re il suo scopo. Un esempio concreto è un’azienda edi­to­ria­le gestita da una fon­da­zio­ne culturale.

Or­ga­niz­za­zio­ni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Come già accennato sopra, le ONLUS sono delle fon­da­zio­ni che hanno diritto ad alcuni vantaggi tributari per la natura del loro operato di utilità sociale entro certe categorie ben spe­ci­fi­che. È bene precisare che il termine ONLUS non si riferisce solo a fon­da­zio­ni ma anche ad as­so­cia­zio­ni.

Co­sti­tui­re la fon­da­zio­ne e redazione dell’atto

Per fare in modo che la fon­da­zio­ne sia ri­co­no­sciu­ta come tale dalle autorità statali di com­pe­ten­za, bisogna re­go­la­riz­za­re la sua esistenza partendo dalla redazione e uf­fi­cia­liz­za­zio­ne dell’atto di fon­da­zio­ne e dello statuto.

L’atto di fon­da­zio­ne è uni­la­te­ra­le e può essere fatto da una o più persone fisiche o giu­ri­di­che. Deve avere la forma di un atto pubblico notarile e contenere una di­spo­si­zio­ne pa­tri­mo­nia­le così come precise di­spo­si­zio­ni per la for­ma­zio­ne di un’isti­tu­zio­ne che gestisca il pa­tri­mo­nio.

Lo statuto invece serve a chiarire più o meno ri­go­ro­sa­men­te come verrà gestita la fon­da­zio­ne, quali organi am­mi­ni­stra­ti­vi ne fanno parte e come verranno prese le decisioni.

L’atto di fon­da­zio­ne dovrebbe sempre contenere le seguenti in­for­ma­zio­ni:

  • nome della fon­da­zio­ne;
  • sede della fon­da­zio­ne;
  • scopo della fon­da­zio­ne;
  • importo e de­scri­zio­ne del pa­tri­mo­nio della fon­da­zio­ne;
  • l’or­ga­niz­za­zio­ne di uomini e mezzi che svolgono i compiti necessari al fun­zio­na­men­to della fon­da­zio­ne;
  • le norme sull’or­di­na­men­to e l’am­mi­ni­stra­zio­ne della fon­da­zio­ne (ad esempio come funziona l’organo am­mi­ni­stra­ti­vo e quante persone ne fanno parte);
  • le norme relative all’estin­zio­ne della fon­da­zio­ne (per esempio a chi verrà devoluto il pa­tri­mo­nio in caso di scio­gli­men­to).

Inoltre, l’atto di fon­da­zio­ne può anche stabilire l’esistenza di altri organi col­le­gia­li, come assemblee e consigli direttivi. In questo caso, l’atto deve spe­ci­fi­ca­re le at­tri­bu­zio­ni, le modalità di nomina e so­sti­tu­zio­ne.

Alcuni tipi di fon­da­zio­ni ri­chie­do­no di chiarire meglio alcune questioni. Ad esempio, nel caso delle fon­da­zio­ni che erogano somme di denaro a favore dei be­ne­fi­cia­ri - quelle fa­mi­glia­ri spesso incarnano questo paradigma -, bisogna anche spe­ci­fi­ca­re nell’atto di fon­da­zio­ne quali siano i criteri e le modalità di ero­ga­zio­ne delle rendite a terzi.

Ri­co­no­sci­men­to della fon­da­zio­ne da parte della pre­fet­tu­ra

Le fon­da­zio­ni nascono solo dopo che le autorità statali com­pe­ten­ti ri­co­no­sco­no la loro re­go­la­ri­tà. Gli enti che operano a livello nazionale devono essere ri­co­no­sciu­ti dalle pre­fet­tu­re, in­ca­ri­ca­te di mantenere il registro delle persone giu­ri­di­che. Invece, le fon­da­zio­ni che operano solo in ambito locale sono re­gi­stra­te nei registri regionali, curati dalle regioni.

Per uf­fi­cia­liz­za­re l’esistenza della fon­da­zio­ne è ne­ces­sa­ria l’ap­pro­va­zio­ne dello scopo dell’ente da parte dell’organo com­pe­ten­te, oltre che pre­sen­ta­re eventuali altri documenti come richiesto (ad esempio lo statuto, i bilanci bancari pre­ven­ti­vi e l’atto di fon­da­zio­ne). Inoltre, fon­da­men­ta­le per il ri­co­no­sci­men­to è passare il controllo sulla presenza di un pa­tri­mo­nio adeguato allo scopo e alle attività. Dal momento che non ci sono regole precise sul pa­tri­mo­nio, la va­lu­ta­zio­ne è ef­fet­tua­ta in maniera di­scre­zio­na­le.

Una volta inviati tutti i documenti richiesti, i fun­zio­na­ri ve­ri­fi­che­ran­no se la fon­da­zio­ne rispetta i requisiti fissati dalla legge e se il pa­tri­mo­nio sia suf­fi­cien­te per sod­di­sfa­re lo scopo della fon­da­zio­ne.

Gli enti ec­cle­sia­sti­ci ri­co­no­sciu­ti dalle con­fes­sio­ni religiose con le quali lo Stato Italiano ha stipulato accordi o patti possono godere degli stessi vantaggi di una ONLUS se ri­spet­ta­no i requisiti imposti dallo Stato. L’unica dif­fe­ren­za è che non sono tenute a dover uti­liz­za­re la locuzione ONLUS e a doversi or­ga­niz­za­re de­mo­cra­ti­ca­men­te.

Una volta ri­co­no­sciu­ta dall’organo di com­pe­ten­za, la fon­da­zio­ne ac­qui­si­sce per­so­na­li­tà giuridica (cioè risponde delle proprie ob­bli­ga­zio­ni tramite il suo pa­tri­mo­nio e non quello dei fondatori).

Come vi abbiamo già accennato, le fon­da­zio­ni in Italia non godono di alcun vantaggio tri­bu­ta­rio ad eccezione delle ONLUS. Quindi, se volete be­ne­fi­cia­re di age­vo­la­zio­ni fiscali dovete pensare fin da subito a come co­sti­tui­re una ONLUS (tra­sfor­mar­la in un secondo momento può rivelarsi molto com­pli­ca­to) e suc­ces­si­va­men­te chiedere di essere aggiunti all’anagrafe delle ONLUS. Questo passaggio, seppur non ob­bli­ga­to­rio, è fon­da­men­ta­le se si vogliono ottenere le age­vo­la­zio­ni fiscali destinati alle ONLUS così come stabilito dal Decreto Le­gi­sla­ti­vo 1997/460.

È difficile stimare quanto tempo sia ne­ces­sa­rio affinché una fon­da­zio­ne venga ri­co­no­sciu­ta e possa iniziare la sua attività. La tem­pi­sti­ca potrebbe variare molto caso per caso. In generale però con­si­de­ra­te che po­treb­be­ro volerci almeno tre mesi. Na­tu­ral­men­te, ci sono anche dei costi legali da sostenere. Oltre a quelli del notaio che deve rendere l’atto di fon­da­zio­ne un atto pubblico notarile, ci possono essere altri costi di co­sti­tu­zio­ne di una fon­da­zio­ne (per esempio bolli) che variano caso per caso.

Tra­sfe­ri­men­to dei beni e del pa­tri­mo­nio

Prima del ri­co­no­sci­men­to della per­so­na­li­tà giuridica, i beni e il pa­tri­mo­nio destinati alla fon­da­zio­ne restano parte del pa­tri­mo­nio del fondatore. Bisogna aspettare che il ri­co­no­sci­men­to da parte della pre­fet­tu­ra o delle autorità regionali sia compiuto e, una volta ottenuto, si può procedere al tra­sfe­ri­men­to dei beni sul conto della fon­da­zio­ne. Ricordate, una volta ottenuto il ri­co­no­sci­men­to, l’atto di fon­da­zio­ne non può più essere revocato né mo­di­fi­ca­to.

Un modello ibrido: le fon­da­zio­ni di par­te­ci­pa­zio­ne

Le fon­da­zio­ni di par­te­ci­pa­zio­ne sono costitute da una pluralità di attori e, mutuando alcune ca­rat­te­ri­sti­che tipiche delle as­so­cia­zio­ni, va­lo­riz­za­no il con­tri­bu­to di tutti i membri. Questo modello nasce per far fronte ad alcuni elementi percepiti come ina­de­gua­tez­ze del sistema giuridico italiano in materia di fon­da­zio­ni. In par­ti­co­la­re, le fon­da­zio­ni di par­te­ci­pa­zio­ne sot­to­li­nea­no spesso la volontà di basarsi sul principio di par­te­ci­pa­zio­ne attiva alla gestione dell’ente da parte dei fondatori o dei par­te­ci­pan­ti (con­cre­ta­men­te questo può de­cli­nar­si in diversi modelli gestione, come ad esempio l’isti­tu­zio­ne di diversi organi am­mi­ni­stra­ti­vi o di controllo) e l’esigenza di formare il pa­tri­mo­nio pro­gres­si­va­men­te perché la dotazione pa­tri­mo­nia­le iniziale non è suf­fi­cien­te per per­se­gui­re lo scopo.

La giu­ri­spru­den­za non è uniforme nel definire le ca­rat­te­ri­sti­che e le pe­cu­lia­ri­tà di questo tipo di fon­da­zio­ne. La maggior parte dei pro­fes­sio­ni­sti trova la sua le­git­ti­ma­zio­ne nell’art. 12 del Codice Civile, oggi abrogato ma recepito dall’art. 1 del Decreto del Pre­si­den­te della Re­pub­bli­ca n.361 del 10 febbraio 2000.

La struttura di tipo aperto delle fon­da­zio­ni di par­te­ci­pa­zio­ne permette e favorisce una col­la­bo­ra­zio­ne tra soggetti pubblici e privati, tra­sfor­man­do­si in un utile strumento per in­ca­na­la­re maggiori risorse fi­nan­zia­rie verso le pubbliche am­mi­ni­stra­zio­ni. Infatti, la pos­si­bi­li­tà di gestire almeno par­zial­men­te l’ente in maniera personale attrae capitali privati e migliora la gestione af­fi­dan­do­la a loro e non al servizio pubblico.

La natura ibrida delle fon­da­zio­ni di par­te­ci­pa­zio­ne fa sì che abbiano elementi in comune sia con le as­so­cia­zio­ni sia con le fon­da­zio­ni. La tabella seguente li riassume per voi:

Elementi in comune con fon­da­zio­ni Elementi in comune con as­so­cia­zio­ni
Scopo di pubblica utilità I fondatori possono par­te­ci­pa­re al­l'at­ti­vi­tà della fon­da­zio­ne
Necessità di avere un pa­tri­mo­nio da destinare allo scopo Pos­si­bi­li­tà di di­ver­si­fi­ca­re la gestione e i compiti tra i fondatori e/o par­te­ci­pan­ti
Lo scopo non può essere mutato  

La gestione di una fon­da­zio­ne

Se la vostra in­ten­zio­ne era quella di sostenere la fon­da­zio­ne eco­no­mi­ca­men­te, non vi serve sapere altro. Potete mettervi comodi e vedere come andranno le cose.

Se invece avete in­ten­zio­ne di par­te­ci­pa­re at­ti­va­men­te al progetto e di avere voce in capitolo sulle sue attività, allora dovrete prestare at­ten­zio­ne anche ai seguenti punti:

  • as­si­cu­ra­te­vi che l’organo di am­mi­ni­stra­zio­ne (ge­ne­ral­men­te col­le­gia­le ma talvolta anche mo­no­cra­ti­co) concentri tutti i suoi sforzi ed energie per per­se­gui­re e rag­giun­ge­re lo scopo della fon­da­zio­ne;
  • as­si­cu­ra­te­vi che le attività della fon­da­zio­ne siano investite in maniera proficua e che ri­spet­ti­no le regole imposte dallo statuto. Questo significa anche il tenere in con­si­de­ra­zio­ne il quadro economico attorno a voi e al vostro lavoro e il ria­dat­ta­re le vostre attività a seconda delle esigenze del momento;
  • i progetti che hanno ricevuto fi­nan­zia­men­ti devono essere pia­ni­fi­ca­ti e rea­liz­za­ti;
  • nelle ONLUS o nelle fon­da­zio­ni che si occupano di be­ne­fi­cen­za anche la pub­bli­ci­tà e le raccolte fondi sono im­por­tan­ti attività la­vo­ra­ti­ve di cui tenere conto;
  • non di­men­ti­ca­te di tenere la con­ta­bi­li­tà in maniera corretta per evitare problemi con gli organi di controllo statali.

Tenete presente che le autorità osservano tutto quello che fate quindi è bene con­trol­la­re fin da subito che non ci siano ir­re­go­la­ri­tà nella gestione della fon­da­zio­ne. Un metodo per riuscire a farlo ef­fi­ca­ce­men­te può essere l’isti­tu­zio­ne di un organo di controllo all’interno della fon­da­zio­ne. Tuttavia, questa soluzione ha dei limiti perché risulta poco efficace in mancanza di un’assemblea alla quale riferire le anomalie ri­scon­tra­te.

L'au­to­ri­tà di controllo prevista dal Codice Civile è l’organo che ha ri­co­no­sciu­to uf­fi­cial­men­te l’esistenza della fon­da­zio­ne, cioè la regione o la pre­fet­tu­ra. Oltre a garantire che non ci siano ir­re­go­la­ri­tà, l’organo di controllo deve anche nominare o so­sti­tui­re am­mi­ni­stra­to­ri e rap­pre­sen­tan­ti quando le di­spo­si­zio­ni stabilite dalla fon­da­zio­ne non sono attuabili, annullare de­li­be­ra­zio­ni contrarie all’atto di fon­da­zio­ne, nominare com­mis­sa­ri straor­di­na­ri e avviare azioni legali verso gli am­mi­ni­stra­to­ri in caso di vio­la­zio­ni. Inoltre, ha il potere di coor­di­na­re l'at­ti­vi­tà di più fon­da­zio­ni e di unificare la loro am­mi­ni­stra­zio­ne per au­men­tar­ne l’efficacia ed ef­fi­cien­za, evitando du­pli­ca­zio­ni e sprechi.

Le fon­da­zio­ni pagano tutte le tasse che spettano a normali aziende, quindi sono tenute a pre­sen­ta­re un bilancio di fine anno. L’unica eccezione è il caso delle ONLUS che, seppur tenute a redigere un bilancio annuale, non devono pre­sen­tar­lo alle autorità ma solo con­ser­var­lo insieme al resto delle pratiche bu­ro­cra­ti­che della fon­da­zio­ne.

Infine, in casi estremi, l’organo di controllo può decidere di scio­glie­re o con­ver­ti­re una fon­da­zio­ne in un’altra forma legale (ad esempio in un’as­so­cia­zio­ne o in un’azienda). Questo avviene se la legge viene violata o se lo statuto non viene ri­spet­ta­to ed è un prov­ve­di­men­to estremo quando l’organo si convince che lo scopo della fon­da­zio­ne non possa più essere raggiunto né per­se­gui­to o quando lo scopo di pubblica utilità è a rischio.

N.B.

Anche le fon­da­zio­ni devono con­for­mar­si e ri­spet­ta­re il Re­go­la­men­to generale sulla Pro­te­zio­ne dei Dati per con­for­mar­si alla normativa dell’Unione Europea e per evitare multe salate. Questo implica il limitare la raccolta dati alle in­for­ma­zio­ni es­sen­zia­li previo ot­te­ni­men­to del consenso dell’in­te­res­sa­to, l’informare l’utente sulla finalità della raccolta dei dati e la can­cel­la­zio­ne dei dati tem­pe­sti­va, se richiesto dall’in­te­res­sa­to.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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