Il Re­go­la­men­to generale sulla pro­te­zio­ne dei dati dell’UE (GDPR) di­sci­pli­na il trat­ta­men­to dei dati personali e sta­bi­li­sce una normativa uniforme in materia di pro­te­zio­ne dei dati per tutti gli Stati membri dell’UE. Molte imprese lo per­ce­pi­sco­no so­prat­tut­to come un onere bu­ro­cra­ti­co ag­giun­ti­vo, anche perché alcuni requisiti ri­chie­do­no un’in­ter­pre­ta­zio­ne nel singolo caso. Di seguito ti offriamo un riepilogo del GDPR e mettiamo a di­spo­si­zio­ne della tua azienda una checklist per il GDPR.

Riassunto

Il GDPR in sintesi:

  • Il GDPR è un re­go­la­men­to UE di­ret­ta­men­te ap­pli­ca­bi­le in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018.
  • In Italia è integrato dal Codice in materia di pro­te­zio­ne dei dati personali, adeguato con il D.Lgs. 101/2018.
  • Ogni trat­ta­men­to di dati personali richiede una base giuridica, ad esempio il consenso, un contratto o un legittimo interesse.
  • I principi chiave sono li­mi­ta­zio­ne della finalità, mi­ni­miz­za­zio­ne dei dati, tra­spa­ren­za e sicurezza.
  • I gestori di siti web hanno bisogno di un’in­for­ma­ti­va sulla privacy completa e, per i cookie non tecnici, del consenso degli utenti.
  • Le vio­la­zio­ni possono essere punite con sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato mondiale annuo, se superiore.

Che cos’è il GDPR?

Il Re­go­la­men­to generale sulla pro­te­zio­ne dei dati (RGPD o GDPR) crea un diritto uniforme in materia di pro­te­zio­ne dei dati nell’UE e obbliga le aziende e chi gestisce siti web a trattare i dati personali in modo tra­spa­ren­te, sicuro e per finalità spe­ci­fi­che. È entrato in vigore a maggio 2016 con un periodo tran­si­to­rio di due anni. Dal 25 maggio 2018 si applica in tutti gli Stati membri dell’UE: è di­ret­ta­men­te ap­pli­ca­bi­le e, in caso di conflitto, prevale sul diritto nazionale. At­tra­ver­so le co­sid­det­te clausole di apertura, gli Stati membri possono integrare alcune norme. Da allora tutte le aziende e gli enti pubblici che trattano dati personali devono ri­spet­ta­re le regole del GDPR e attuare le misure cor­ri­spon­den­ti.

Questo articolo offre un riepilogo di base del GDPR e spiega:

  • perché il GDPR, in quanto re­go­la­men­to, è im­me­dia­ta­men­te vin­co­lan­te;
  • quali obiettivi e principi di base vi stanno dietro;
  • quali obblighi ne derivano nella pratica, dalla do­cu­men­ta­zio­ne ai diritti degli in­te­res­sa­ti fino alle misure tecniche e or­ga­niz­za­ti­ve;
  • come il GDPR è integrato in Italia;
  • quale ruolo svolge il re­spon­sa­bi­le della pro­te­zio­ne dei dati e quali requisiti sono rilevanti per i siti web.
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Checklist per il GDPR: le misure più im­por­tan­ti per aziende e gestori di siti web

Se stai iniziando ad applicare il Re­go­la­men­to generale sulla pro­te­zio­ne dei dati, tieni presente che le misure ne­ces­sa­rie variano da un’azienda all’altra. Tuttavia, ci sono alcune pre­cau­zio­ni che ogni azienda dovrebbe adottare. Le abbiamo raccolte in questa checklist per il GDPR.

✓ Tenere un registro delle attività di trat­ta­men­to (finalità, basi giu­ri­di­che, tempi di con­ser­va­zio­ne, de­sti­na­ta­ri)

✓ Ve­ri­fi­ca­re e do­cu­men­ta­re le basi giu­ri­di­che (consenso, contratto, obbligo legale, legittimo interesse)

✓ Mantenere ag­gior­na­ta l’in­for­ma­ti­va sulla privacy (sito web, negozio online, strumenti di trac­cia­men­to, fornitori terzi, moduli di contatto)

✓ Gestire cor­ret­ta­men­te il consenso (banner dei cookie, opt-in, pos­si­bi­li­tà di revoca, re­gi­stra­zio­ne dei consensi)

✓ Garantire i diritti degli in­te­res­sa­ti (accesso, rettifica, can­cel­la­zio­ne, op­po­si­zio­ne, por­ta­bi­li­tà dei dati)

✓ Definire le re­spon­sa­bi­li­tà interne (referente per la pro­te­zio­ne dei dati, canali chiari per richieste e incidenti)

✓ Nominare un re­spon­sa­bi­le della pro­te­zio­ne dei dati (RPD/DPO), se richiesto dalla legge, oppure definire chia­ra­men­te le relative re­spon­sa­bi­li­tà

✓ Ve­ri­fi­ca­re e stipulare gli accordi con i re­spon­sa­bi­li del trat­ta­men­to ai sensi dell’art. 28 GDPR (ad esempio hosting, new­slet­ter, strumenti di analisi)

✓ Mettere in atto misure tecniche e or­ga­niz­za­ti­ve adeguate (pro­te­zio­ne degli accessi, cifratura, backup)

✓ Eseguire una va­lu­ta­zio­ne d’impatto sulla pro­te­zio­ne dei dati (DPIA) quando un trat­ta­men­to presenta un rischio elevato per gli in­te­res­sa­ti

✓ Stabilire una procedura per le vio­la­zio­ni dei dati (notifica al Garante entro 72 ore)

✓ Prevedere verifiche e for­ma­zio­ne regolari (col­la­bo­ra­to­ri, strumenti, sviluppi normativi)

Consiglio

Il GDPR richiede che i dati personali siano protetti da trat­ta­men­ti non au­to­riz­za­ti o illeciti. Per questo motivo, anche in ottica GDPR, con­si­glia­mo l’uso di un cer­ti­fi­ca­to SSL per il tuo sito web o il tuo negozio online.

Im­por­tan­te: non si tratta di una direttiva, ma di un re­go­la­men­to

Le norme europee seguono spesso un percorso lungo. Quando l’UE adotta una direttiva, gli Stati membri di­spon­go­no di un periodo di tempo per recepirla nel proprio or­di­na­men­to nazionale. Possono quindi passare anni prima che le aziende siano ef­fet­ti­va­men­te tenute ad ap­pli­car­la.

Un re­go­la­men­to funziona in modo diverso: non deve essere recepito, ma si applica di­ret­ta­men­te e in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Il GDPR non fa eccezione: non è una direttiva, ma un re­go­la­men­to. Ha so­sti­tui­to la Direttiva 95/46/CE sulla pro­te­zio­ne dei dati del 1995, che ogni Paese aveva recepito in modo diverso.

In­te­gra­zio­ni: le clausole di apertura e il Codice Privacy italiano

I re­go­la­men­ti europei hanno la pre­ce­den­za sulle leggi nazionali e pre­val­go­no in caso di contrasto. Tuttavia, il GDPR prevede alcune clausole di apertura che con­sen­to­no ai le­gi­sla­to­ri nazionali di in­tro­dur­re di­spo­si­zio­ni spe­ci­fi­che in de­ter­mi­na­ti ambiti. In Italia, questo spazio di manovra è stato uti­liz­za­to con il Decreto le­gi­sla­ti­vo 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19 settembre 2018, che ha adeguato il Codice in materia di pro­te­zio­ne dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) al GDPR. Il Codice Privacy non so­sti­tui­sce il re­go­la­men­to europeo, ma lo integra con norme nazionali, ad esempio in materia di trat­ta­men­ti per motivi di interesse pubblico, consenso dei minori ai servizi online (in Italia a partire da 14 anni), rapporti di lavoro, regole deon­to­lo­gi­che e poteri del Garante per la pro­te­zio­ne dei dati personali.

Anche in Italia, quindi, le aziende devono ri­spet­ta­re sia il GDPR sia le di­spo­si­zio­ni nazionali del Codice Privacy. Per sup­por­ta­re imprese, enti e pro­fes­sio­ni­sti, il Garante per la pro­te­zio­ne dei dati personali mette a di­spo­si­zio­ne il testo coor­di­na­to del Codice e numerosi materiali in­for­ma­ti­vi.

Obiettivo: ar­mo­niz­za­re la pro­te­zio­ne dei dati nell’Unione Europea

L’obiettivo prin­ci­pa­le del GDPR è l’ar­mo­niz­za­zio­ne della pro­te­zio­ne dei dati in tutta l’Unione Europea. A dif­fe­ren­za della direttiva del 1995, applicata in modo diverso da un Paese all’altro, il re­go­la­men­to lascia poco spazio a soluzioni nazionali di­ver­gen­ti.

Un altro obiettivo es­sen­zia­le è ri­spon­de­re ai profondi cam­bia­men­ti tec­no­lo­gi­ci degli ultimi anni. Un esempio è il trat­ta­men­to dei dati bio­me­tri­ci, sempre più diffuso in ambiti come la sicurezza o l’au­ten­ti­ca­zio­ne. Questi dati rientrano nelle categorie par­ti­co­la­ri di dati personali e devono essere trattati in modo sicuro, tra­spa­ren­te e per una finalità chia­ra­men­te definita. Se i dati vengono uti­liz­za­ti per finalità diverse da quelle ori­gi­na­rie e non com­pa­ti­bi­li con esse, il GDPR pone limiti chiari al loro trat­ta­men­to.

Consiglio

Se dei dati personali che ti ri­guar­da­no sono pub­bli­ca­ti online, puoi chiedere a Google di ri­muo­ver­li. In questo caso si applica il diritto all’oblio.

I principi fon­da­men­ta­li del GDPR

Un riepilogo del GDPR deve partire dalle regole sul trat­ta­men­to dei dati personali. È qui che si sono ve­ri­fi­ca­ti i cam­bia­men­ti più im­por­tan­ti: con il GDPR la pro­te­zio­ne dei dati delle persone fisiche è stata raf­for­za­ta in modo si­gni­fi­ca­ti­vo.

Un cam­bia­men­to centrale riguarda il principio di re­spon­sa­bi­liz­za­zio­ne (ac­coun­ta­bi­li­ty): le aziende devono essere in grado di di­mo­stra­re in ogni momento quali dati rac­col­go­no, per quale finalità e come li trattano. Nella pratica, questo comporta so­prat­tut­to un impegno maggiore in termini di do­cu­men­ta­zio­ne e controllo interno.

I principi più im­por­tan­ti in sintesi:

  1. Liceità del trat­ta­men­to: il trat­ta­men­to di dati personali è con­sen­ti­to solo se esiste una base giuridica, ad esempio il consenso, l’ese­cu­zio­ne di un contratto, un obbligo legale o un legittimo interesse. In mancanza di una base giuridica, il trat­ta­men­to è vietato.
  2. Li­mi­ta­zio­ne della finalità: le aziende possono rac­co­glie­re e trattare dati solo per finalità de­ter­mi­na­te, esplicite e legittime, da definire fin dall’inizio. Ad esempio, i dati raccolti per l’ese­cu­zio­ne di un contratto non possono essere uti­liz­za­ti per scopi pub­bli­ci­ta­ri senza un’ulteriore base giuridica. Un trat­ta­men­to per finalità diverse è ammesso solo se com­pa­ti­bi­le con quella ori­gi­na­ria o se esiste una nuova base giuridica.
  3. Mi­ni­miz­za­zio­ne dei dati: le aziende devono rac­co­glie­re solo i dati necessari. Vale il principio: il meno possibile, ma tutti quelli necessari. Non è con­sen­ti­to rac­co­glie­re dati “per scorta”.
  4. Tra­spa­ren­za: il trat­ta­men­to deve essere chiaro e com­pren­si­bi­le per gli in­te­res­sa­ti. Questo significa, da un lato, un’in­for­ma­ti­va sulla privacy com­pren­si­bi­le e, dall’altro, il rispetto dei diritti degli in­te­res­sa­ti, come il diritto di accesso ai propri dati.
  5. Integrità e ri­ser­va­tez­za: le aziende devono pro­teg­ge­re i dati personali con misure tecniche e or­ga­niz­za­ti­ve adeguate contro accessi non au­to­riz­za­ti, perdita o ma­ni­po­la­zio­ne. Il GDPR non prescrive misure spe­ci­fi­che, ma richiede che siano adeguate al rischio e al tipo di dati trattati.

Chi è in­te­res­sa­to dal GDPR: aziende e re­spon­sa­bi­li della pro­te­zio­ne dei dati

Il GDPR tutela in primo luogo le persone i cui dati vengono trattati: clienti, utenti e cittadini in generale. Ha inoltre un impatto diretto sul trat­ta­men­to dei dati dei di­pen­den­ti. Per questo quasi tutte le aziende sono in­te­res­sa­te su più livelli: per i dati del personale e per quelli di clienti, fornitori e vi­si­ta­to­ri del proprio sito web.

Il GDPR ha una par­ti­co­la­re rilevanza per i re­spon­sa­bi­li della pro­te­zio­ne dei dati (RPD, in inglese Data Pro­tec­tion Officer o DPO). La nomina è ob­bli­ga­to­ria se:

  • il trat­ta­men­to è ef­fet­tua­to da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico;
  • le attività prin­ci­pa­li con­si­sto­no in trat­ta­men­ti che ri­chie­do­no il mo­ni­to­rag­gio regolare e si­ste­ma­ti­co degli in­te­res­sa­ti su larga scala;
  • le attività prin­ci­pa­li con­si­sto­no nel trat­ta­men­to su larga scala di categorie par­ti­co­la­ri di dati (art. 9 GDPR, ad esempio dati sanitari) o di dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR).
N.B.

In Italia non esiste una soglia legata al numero di di­pen­den­ti: decisivi sono la natura, l’ambito e la scala dei trat­ta­men­ti. Una soglia di questo tipo esiste invece in altri Paesi, ad esempio in Germania.

L’RPD informa e consiglia l’azienda e i col­la­bo­ra­to­ri, sorveglia l’os­ser­van­za del GDPR, fornisce pareri sulla va­lu­ta­zio­ne d’impatto e funge da punto di contatto con il Garante. Deve poter operare in modo in­di­pen­den­te e i suoi dati di contatto vanno co­mu­ni­ca­ti al Garante. Le sue com­pe­ten­ze sono sempre più richieste e il suo ruolo all’interno delle aziende si è raf­for­za­to negli ultimi anni.

GDPR: effetti per aziende e gestori di siti web

Il GDPR non ha stravolto la pro­te­zio­ne dei dati, ma ha in­tro­dot­to molti cam­bia­men­ti concreti che le aziende devono integrare nei propri processi fin dall’inizio, secondo il principio della privacy by design. Di seguito trovi gli obblighi più im­por­tan­ti, in par­ti­co­la­re per il commercio online e la gestione di siti web.

Sicurezza dei dati e or­ga­niz­za­zio­ne aziendale

  • Va­lu­ta­zio­ne d’impatto sulla pro­te­zio­ne dei dati (DPIA): è ob­bli­ga­to­ria quando un trat­ta­men­to può pre­sen­ta­re un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, ad esempio in caso di trat­ta­men­to su larga scala di dati sanitari o di mo­ni­to­rag­gio si­ste­ma­ti­co. L’azienda deve ana­liz­za­re i rischi e do­cu­men­ta­re le misure adottate per ridurli. Il tema è rilevante anche quando si uti­liz­za­no servizi cloud, che spesso com­por­ta­no il trat­ta­men­to di grandi quantità di dati personali.
  • Dati dei di­pen­den­ti: anche il trat­ta­men­to dei dati del personale è di­sci­pli­na­to. In Italia, oltre al GDPR, si applicano le di­spo­si­zio­ni del Codice Privacy e le norme giu­sla­vo­ri­sti­che, ad esempio sui controlli a distanza dei la­vo­ra­to­ri.
  • Re­spon­sa­bi­le della pro­te­zio­ne dei dati: deve essere nominato nei casi descritti sopra. L’obbligo non dipende dalle di­men­sio­ni dell’azienda, ma dal tipo di dati trattati e dalle attività svolte.
  • Obbligo di notifica: in caso di vio­la­zio­ne dei dati personali (data breach), il titolare deve no­ti­fi­car­la al Garante entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a co­no­scen­za, a meno che sia im­pro­ba­bi­le che presenti un rischio per le persone. Se la vio­la­zio­ne presenta un rischio elevato, deve informare anche gli in­te­res­sa­ti senza in­giu­sti­fi­ca­to ritardo.
  • Re­spon­sa­bi­li­tà e sanzioni: in caso di vio­la­zio­ni, il Garante può imporre sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato mondiale annuo dell’esercizio pre­ce­den­te, se superiore.

Pro­te­zio­ne dei dati personali

  • Obbligo di do­cu­men­ta­zio­ne: in base al principio di ac­coun­ta­bi­li­ty, le aziende devono poter di­mo­stra­re la propria con­for­mi­tà at­tra­ver­so una do­cu­men­ta­zio­ne interna. Questo include il registro delle attività di trat­ta­men­to, con finalità, categorie di dati, de­sti­na­ta­ri e tempi di con­ser­va­zio­ne, da esibire al Garante su richiesta.
  • Privacy by design: la pro­te­zio­ne dei dati deve essere con­si­de­ra­ta fin dalla pro­get­ta­zio­ne di processi e sistemi. Non basta adottare misure a po­ste­rio­ri: prodotti e servizi devono essere concepiti in modo da trattare il minor numero possibile di dati personali.
  • Privacy by default: le im­po­sta­zio­ni pre­de­fi­ni­te devono essere quelle più ri­spet­to­se della privacy. Così gli utenti non devono mo­di­fi­ca­re im­po­sta­zio­ni complesse per limitare il trat­ta­men­to dei propri dati.
  • Basi giu­ri­di­che: ogni trat­ta­men­to deve fondarsi su una base giuridica valida. Se si ricorre al consenso, questo deve essere libero, specifico, informato e ine­qui­vo­ca­bi­le e deve poter essere revocato in qualsiasi momento con la stessa facilità con cui è stato dato.
  • Li­mi­ta­zio­ne della con­ser­va­zio­ne: i dati personali possono essere con­ser­va­ti solo per il tempo ne­ces­sa­rio alla finalità per cui sono stati raccolti. Quando la base giuridica viene meno, ad esempio con la revoca del consenso, i dati devono essere can­cel­la­ti o ano­ni­miz­za­ti.
  • Diritto di accesso e diritto alla can­cel­la­zio­ne: gli in­te­res­sa­ti hanno il diritto di sapere quali dati un’azienda tratta su di loro e come li utilizza. Possono inoltre chiederne la can­cel­la­zio­ne. Il “diritto all’oblio” vale anche nei confronti dei motori di ricerca come Google, che su richiesta devono rimuovere de­ter­mi­na­ti risultati se ne ricorrono i pre­sup­po­sti.

Per i siti web, le regole sui cookie sono par­ti­co­lar­men­te im­por­tan­ti. In Italia si applicano l’art. 122 del Codice Privacy, che recepisce la direttiva ePrivacy, e le linee guida del Garante sui cookie e altri strumenti di trac­cia­men­to del 10 giugno 2021. I cookie tecnici non ri­chie­do­no il consenso; i cookie di pro­fi­la­zio­ne e gli altri strumenti di trac­cia­men­to sì. Il banner deve con­sen­ti­re di rifiutare con la stessa facilità con cui si accetta, ad esempio tramite una “X” per chiuderlo senza prestare il consenso. Lo scrolling da solo non vale come consenso.

Che cosa è cambiato con il GDPR

Le novità più im­por­tan­ti in­tro­dot­te dal GDPR per i gestori di siti web sono le seguenti:

  1. l’ampio obbligo di do­cu­men­ta­zio­ne (ac­coun­ta­bi­li­ty);
  2. requisiti più rigorosi per le basi giu­ri­di­che e il consenso;
  3. i principi di privacy by design e privacy by default;
  4. l’am­plia­men­to del diritto di accesso e del diritto alla can­cel­la­zio­ne;
  5. il diritto alla por­ta­bi­li­tà dei dati;
  6. obblighi di in­for­ma­zio­ne più ampi, ad esempio per l’in­for­ma­ti­va sulla privacy;
  7. il divieto di con­di­zio­na­re il consenso;
  8. sanzioni molto elevate.

In­for­ma­ti­va sulla privacy e divieto di con­di­zio­na­re il consenso

Due temi in­te­res­sa­no in modo par­ti­co­la­re i gestori di siti web: l’in­for­ma­ti­va sulla privacy e il divieto di con­di­zio­na­re il consenso.

Che cos’è un’in­for­ma­ti­va sulla privacy?

È il testo con cui un’azienda informa i propri utenti su come tratta i loro dati personali. È ob­bli­ga­to­ria su ogni sito web che raccoglie dati personali. Online si trovano molti modelli, ma vanno sempre adattati al caso concreto. L’in­for­ma­ti­va va distinta dal consenso, che indica l’ac­cet­ta­zio­ne attiva di un de­ter­mi­na­to trat­ta­men­to da parte dell’utente.

L’articolo 13 del GDPR sta­bi­li­sce un elenco preciso di in­for­ma­zio­ni ob­bli­ga­to­rie, tra cui l’identità del titolare, le finalità e la base giuridica del trat­ta­men­to, i tempi di con­ser­va­zio­ne e i diritti degli in­te­res­sa­ti. L’in­for­ma­ti­va deve essere redatta in un lin­guag­gio semplice e chiaro e deve essere fa­cil­men­te ac­ces­si­bi­le.

Che cos’è il divieto di con­di­zio­na­re il consenso?

Il consenso deve essere libero. Non è quindi valido se l’ese­cu­zio­ne di un contratto o la fornitura di un servizio viene su­bor­di­na­ta al consenso a un trat­ta­men­to che non è ne­ces­sa­rio per quel contratto o servizio. Un esempio: se per con­clu­de­re un acquisto è ob­bli­ga­to­rio iscri­ver­si anche alla new­slet­ter, il consenso alla new­slet­ter non è libero e quindi non è valido.

N.B.

Presta par­ti­co­la­re at­ten­zio­ne agli obblighi di do­cu­men­ta­zio­ne, alle basi giu­ri­di­che, ai tempi di con­ser­va­zio­ne e ai diritti di accesso e can­cel­la­zio­ne. Anche nuove normative europee e nazionali possono in­tro­dur­re ulteriori requisiti per aziende e gestori di siti web.

Effetti del GDPR su aziende e con­su­ma­to­ri

Dalla sua ap­pli­ca­zio­ne nel 2018, il GDPR ha avuto un impatto notevole sia sulle aziende sia sugli utenti. Ecco un riepilogo degli sviluppi prin­ci­pa­li.

Le PMI sono ancora in fase di ade­gua­men­to

L’ap­pli­ca­zio­ne del GDPR rap­pre­sen­ta una sfida con­si­de­re­vo­le so­prat­tut­to per le PMI. Molte aziende segnalano dif­fi­col­tà legate a in­ter­pre­ta­zio­ni non sempre chiare, risorse di personale limitate e obblighi di do­cu­men­ta­zio­ne crescenti. Per molte di loro, la con­for­mi­tà non è un progetto una tantum, ma un processo continuo.

Effetti sull’economia digitale in­ter­na­zio­na­le

Il GDPR ha avuto ri­per­cus­sio­ni anche al di fuori dell’UE. Nei primi mesi dopo il 25 maggio 2018, alcuni siti di notizie sta­tu­ni­ten­si hanno bloccato gli utenti europei o ridotto la propria offerta; nel frattempo, la maggior parte dei fornitori in­ter­na­zio­na­li ha adeguato i propri servizi ai requisiti europei.

Il GDPR ha inoltre con­tri­bui­to al co­sid­det­to “effetto Bruxelles”: molte normative sulla privacy nate fuori dall’UE, come il Ca­li­for­nia Consumer Privacy Act, si ispirano al modello europeo. Le grandi piat­ta­for­me come Alphabet (Google) e Meta sono da tempo sotto la lente delle autorità di controllo. Nell’UE la pro­te­zio­ne dei dati è un diritto fon­da­men­ta­le, mentre negli Stati Uniti la normativa resta fram­men­ta­ta e si basa in gran parte su leggi dei singoli Stati.

I tra­sfe­ri­men­ti di dati verso Paesi terzi sono ammessi solo con garanzie adeguate, ad esempio sulla base di una decisione di ade­gua­tez­za della Com­mis­sio­ne europea, come il Data Privacy Framework UE-USA, o di clausole con­trat­tua­li standard.

Sanzioni e controlli: una realtà con­so­li­da­ta

Le sanzioni per vio­la­zio­ne del GDPR sono ormai una realtà in tutta l’UE. Anche il Garante italiano in­ter­vie­ne con frequenza, in par­ti­co­la­re in materia di in­tel­li­gen­za ar­ti­fi­cia­le, marketing, vi­deo­sor­ve­glian­za e sicurezza dei dati. Nel 2025, ad esempio, ha san­zio­na­to con 5 milioni di euro la società che gestisce il chatbot Replika, con­te­stan­do tra l’altro la mancanza di una base giuridica e di un sistema efficace di verifica dell’età; il prov­ve­di­men­to è stato impugnato. Diverse sanzioni elevate vengono con­te­sta­te davanti ai giudici: nel marzo 2026, ad esempio, il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta a OpenAI per ChatGPT, ritenendo com­pe­ten­te l’autorità capofila irlandese in base al mec­ca­ni­smo dello sportello unico.

Le aziende devono quindi essere con­sa­pe­vo­li che la con­for­mi­tà non è fa­col­ta­ti­va: le vio­la­zio­ni possono com­por­ta­re sanzioni elevate e danni alla re­pu­ta­zio­ne.

Truffe legate al GDPR

Già subito dopo l’entrata in vigore del GDPR si sono mol­ti­pli­ca­ti i tentativi di truffa via e-mail che, con il pretesto di presunte vio­la­zio­ni della privacy, chiedono pagamenti o con­ten­go­no allegati dannosi. È im­por­tan­te diffidare di questi messaggi, non aprire allegati sospetti e ve­ri­fi­ca­re sempre il mittente.

N.B.

Con la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, l’Italia ha adottato una propria legge sull’in­tel­li­gen­za ar­ti­fi­cia­le che integra l’AI Act europeo. Per i trat­ta­men­ti di dati personali con sistemi di IA restano comunque centrali le regole del GDPR.

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