In Italia, a seconda del tipo e delle ca­rat­te­ri­sti­che della tua attività, puoi scegliere tra diverse forme giu­ri­di­che. Qui ti pre­sen­tia­mo quelle più im­por­tan­ti previste dalla legge italiana e ti diamo alcuni sug­ge­ri­men­ti in base alle diverse si­tua­zio­ni.

N.B.

L’articolo tratta esclu­si­va­men­te delle forme giu­ri­di­che di aziende private. Sono escluse quelle ri­guar­dan­ti or­ga­niz­za­zio­ni con scopi senza fini di lucro, quali ONG, coo­pe­ra­ti­ve, fon­da­zio­ni e isti­tu­zio­ni.

Cosa sono le forme giu­ri­di­che?

Il diritto italiano offre alle imprese in­di­vi­dua­li, alle società di persone e alle società di capitali un’ampia gamma di forme giu­ri­di­che tra cui scegliere. Con la forma giuridica, i soci e gli azionisti delle società de­ter­mi­na­no anche i loro diritti e obblighi reciproci nei confronti dello Stato e degli altri operatori del mercato. Le società si dif­fe­ren­zia­no sia in termini di co­sti­tu­zio­ne, sia in termini di opzioni di fi­nan­zia­men­to e di re­spon­sa­bi­li­tà. La forma giuridica influenza anche gli obblighi contabili e la tas­sa­zio­ne di una società e gioca quindi un ruolo decisivo nella co­sti­tu­zio­ne di un’impresa.

Quali sono le forme giu­ri­di­che prin­ci­pa­li in Italia?

Le forme giu­ri­di­che rilevanti per il settore privato possono essere suddivise in tre gruppi:

Le possibili forme giu­ri­di­che sono anche associate a due diverse entità che hanno capacità giuridica (cioè che possono eser­ci­ta­re diritti e avere obblighi), ovvero:

  • Persone fisiche: esseri umani in quanto soggetti giuridici. Tutti gli esseri umani ancora in vita sono persone fisiche in questo senso.
  • Persone giu­ri­di­che: gruppi di persone o beni con uno scopo specifico dotati di autonomia giuridica, in quanto soggetti di diritto privato o pubblico. Si distingue anche tra persone giu­ri­di­che di diritto privato (come le società di capitali) e persone giu­ri­di­che di diritto pubblico (come gli enti statali).

Come scritto qui, solo una società di capitali diventa una persona giuridica e quindi un soggetto giuridico al momento della sua co­sti­tu­zio­ne. Le imprese in­di­vi­dua­li e la maggior parte delle società di persone, invece, non sono persone giu­ri­di­che a sé stanti. Sono giu­ri­di­ca­men­te in­se­pa­ra­bi­li dalle persone fisiche che ge­sti­sco­no l’azienda. I soggetti titolari di diritti e obblighi in queste forme giu­ri­di­che rimangono le persone fisiche, che agiscono in qualità di pro­prie­ta­ri, soci o am­mi­ni­stra­to­ri.

Nei paragrafi suc­ces­si­vi daremo maggiori in­for­ma­zio­ni sulle spe­ci­fi­che forme giu­ri­di­che previste dall’or­di­na­men­to giuridico italiano.

Ditta in­di­vi­dua­le

La ditta in­di­vi­dua­le è il tipo più ele­men­ta­re di forma giuridica che esista in Italia, dove l’im­pren­di­to­re risponde il­li­mi­ta­ta­men­te delle ob­bli­ga­zio­ni dell’azienda. L’impresa non dispone dunque di autonomia giuridica e il pa­tri­mo­nio cor­ri­spon­de al pa­tri­mo­nio personale del titolare. Inoltre, l’iscri­zio­ne al Registro delle imprese è sempre ob­bli­ga­to­ria quando si svolge un’attività non oc­ca­sio­na­le.

Il vantaggio è che l’apertura di una ditta in­di­vi­dua­le è re­la­ti­va­men­te semplice, visto che non è richiesto alcun ver­sa­men­to di capitale e basta sem­pli­ce­men­te aprire una partita IVA. Molti im­pren­di­to­ri valutano po­si­ti­va­men­te il fatto di dover investire poco tempo nella con­ta­bi­li­tà e so­prat­tut­to ap­prez­za­no la fles­si­bi­li­tà offerta da una ditta in­di­vi­dua­le.

Un grande svan­tag­gio è la re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta: il rischio fi­nan­zia­rio è molto alto, visto che l’im­pren­di­to­re usa il suo pa­tri­mo­nio personale.

Sotto l’ombrello delle imprese in­di­vi­dua­li ricadono anche le imprese familiari, che dif­fe­ri­sco­no prin­ci­pal­men­te per il fatto di comporsi dei familiari dell’im­pren­di­to­re (parentela fino al 3° grado e affinità fino al 2°), i quali hanno diritto di pre­la­zio­ne in caso di cessione.

La ditta in­di­vi­dua­le in sintesi:

Ca­rat­te­ri­sti­ca De­scri­zio­ne
Forma giuridica Ditta in­di­vi­dua­le (un solo titolare)
Re­spon­sa­bi­li­tà Il­li­mi­ta­ta (il titolare risponde con il proprio pa­tri­mo­nio personale)
Tas­sa­zio­ne Tas­sa­zio­ne IRPEF con scaglioni pro­gres­si­vi
Capitale minimo Nessun capitale minimo richiesto
Gestione Gestione autonoma da parte del titolare
Obblighi contabili Sem­pli­fi­ca­ti per il regime for­fet­ta­rio; con­ta­bi­li­tà ordinaria se ob­bli­ga­to­ria per il volume d’affari

Società di persone

Le società di persone sono una forma giuridica di impresa in cui i soci hanno un ruolo centrale nella gestione dell’attività e ri­spon­do­no ge­ne­ral­men­te in modo il­li­mi­ta­to e solidale per i debiti sociali. Ciò vuol dire che, in caso di in­sol­ven­za della società, i creditori possono rivalersi anche sul pa­tri­mo­nio personale dei soci.

Sono ca­rat­te­riz­za­te da una struttura fles­si­bi­le e da una gestione meno complessa rispetto alle società di capitali. Non è richiesto un capitale minimo per la loro co­sti­tu­zio­ne e si basano su un forte rapporto di fiducia tra i soci.

Società semplice (S.s.)

Come sug­ge­ri­sce il nome, la società semplice è la forma più basilare che ci sia tra le società di persone. Per creare una società di questo tipo non è previsto un capitale minimo ne­ces­sa­rio. Dopo aver uf­fi­cia­liz­za­to l’accordo tra i soci davanti a un notaio, bisogna solamente iscrivere la Società semplice nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ter­ri­to­ria­le entro 30 giorni per poter iniziare la propria attività. Una società semplice prevede la re­spon­sa­bi­li­tà personale il­li­mi­ta­ta e solidale di tutti i soci. Non è previsto il fal­li­men­to.

La Società semplice (S.s.) in sintesi:

Ca­rat­te­ri­sti­ca De­scri­zio­ne
Forma giuridica Società semplice (S.s.)
Re­spon­sa­bi­li­tà Il­li­mi­ta­ta per tutti i soci, che ri­spon­do­no con il proprio pa­tri­mo­nio personale
Tas­sa­zio­ne Tas­sa­zio­ne IRPEF con scaglioni pro­gres­si­vi, in base al reddito dei soci
Capitale minimo Nessun capitale minimo richiesto
Gestione Gestione fles­si­bi­le, regolata dagli accordi tra i soci
Obblighi contabili Obblighi contabili ridotti, non soggetta a bilancio pubblico

Società in nome col­let­ti­vo (S.n.c.)

La società in nome col­let­ti­vo (S.n.c.) è la forma giuridica adatta per le imprese che svolgono un’attività com­mer­cia­le. Anche in questo caso non è ne­ces­sa­rio alcun capitale minimo per iniziare l’attività e i soci hanno re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta e solidale. Dopo l’au­ten­ti­ca­zio­ne dell’atto co­sti­tu­ti­vo e dello statuto davanti al notaio, bisogna iscrivere l’impresa al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ter­ri­to­ria­le entro 30 giorni. Non vi è un obbligo di redazione e deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, ma gli am­mi­ni­stra­to­ri devono comunque pre­di­spor­re un ren­di­con­to della gestione. Tutti i soci, in­di­pen­den­te­men­te dal loro ruolo, hanno diritto a essere informati su ogni aspetto della gestione e a con­trol­la­re tutti i documenti.

La società in nome col­let­ti­vo (S.n.c.) in sintesi:

Ca­rat­te­ri­sti­ca De­scri­zio­ne
Forma giuridica Società in nome col­let­ti­vo (S.n.c.)
Re­spon­sa­bi­li­tà Il­li­mi­ta­ta e solidale per tutti i soci, che ri­spon­do­no con il proprio pa­tri­mo­nio personale
Tas­sa­zio­ne Tas­sa­zio­ne IRPEF con scaglioni pro­gres­si­vi, in base al reddito dei soci
Capitale minimo Nessun capitale minimo richiesto
Gestione Tutti i soci hanno diritto alla gestione, salvo diversa pre­vi­sio­ne nell’atto co­sti­tu­ti­vo
Obblighi contabili Obblighi contabili previsti dalla normativa, ma non è richiesto il deposito del bilancio

Società in ac­co­man­di­ta semplice (S.a.s.)

Nella società in ac­co­man­di­ta semplice (S.a.s.) sono coinvolte due diverse categorie di soci: gli ac­co­man­da­ta­ri e gli ac­co­man­dan­ti. Ai primi spetta l’am­mi­ni­stra­zio­ne e la gestione della società con re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta e solidale riguardo alle ob­bli­ga­zio­ni sociali. I secondi hanno anche essi re­spon­sa­bi­li­tà delle ob­bli­ga­zio­ni sociali ma solo pro­por­zio­nal­men­te alla quota so­cie­ta­ria di cui di­spon­go­no. Il Codice civile italiano prevede che nella ragione sociale sia riportato almeno uno dei nomi dei soci ac­co­man­da­ta­ri.

N.B.

Se uno dei soci ac­co­man­dan­ti accetta che il suo nome sia incluso nella ragione sociale della S.a.s. in questione, dovrà ri­spon­de­re con re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta e solidale di fronte a terzi, esat­ta­men­te come gli ac­co­man­da­ta­ri.

Uno svan­tag­gio di questa forma giuridica è che il processo de­ci­sio­na­le risulta essere spesso più complesso, visto che bisogna con­si­de­ra­re più parti in causa e la mancanza della co­sid­det­ta “autonomia pa­tri­mo­nia­le”, cioè non viene fatta dif­fe­ren­za tra il pa­tri­mo­nio della società e quello dei soci (ac­co­man­da­ta­ri).

La società in ac­co­man­di­ta semplice (S.a.s.) in sintesi:

Ca­rat­te­ri­sti­ca De­scri­zio­ne
Forma giuridica Società in ac­co­man­di­ta semplice (S.a.s.)
Re­spon­sa­bi­li­tà Dif­fe­ren­zia­ta: il­li­mi­ta­ta per i soci ac­co­man­da­ta­ri, limitata alla quota conferita per gli ac­co­man­dan­ti
Tas­sa­zio­ne Tas­sa­zio­ne IRPEF con scaglioni pro­gres­si­vi, in base al reddito dei soci
Capitale minimo Nessun capitale minimo richiesto
Gestione Solo i soci ac­co­man­da­ta­ri possono am­mi­ni­stra­re la società, salvo diversa pre­vi­sio­ne nell’atto co­sti­tu­ti­vo
Obblighi contabili Obblighi contabili previsti dalla normativa, ma non è richiesto il deposito del bilancio
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Società di capitale

Le società di capitali sono forme giu­ri­di­che di impresa in cui la re­spon­sa­bi­li­tà dei soci è limitata al capitale investito, pro­teg­gen­do così il loro pa­tri­mo­nio personale. A dif­fe­ren­za delle società di persone, in cui il rapporto fi­du­cia­rio tra i soci è fon­da­men­ta­le, nelle società di capitali l’at­ten­zio­ne è posta prin­ci­pal­men­te sul capitale e sulla struttura or­ga­niz­za­ti­va dell’impresa.

Queste società pos­sie­do­no per­so­na­li­tà giuridica autonoma, il che significa che l’impresa è con­si­de­ra­ta un soggetto distinto dai suoi soci. Gli obblighi contabili e am­mi­ni­stra­ti­vi sono più strin­gen­ti e prevedono la redazione e il deposito del bilancio annuale.

Le società di capitali sono ge­ne­ral­men­te più adatte a imprese di medie-grandi di­men­sio­ni o a chi vorrebbe attirare in­ve­sti­to­ri senza coin­vol­ger­li nella gestione diretta.

Società a re­spon­sa­bi­li­tà limitata (S.r.l.)

La società a re­spon­sa­bi­li­tà limitata (S.r.l.) è uno dei modelli più semplici e più diffusi tra le società di capitali in Italia. Si con­trad­di­stin­gue per l’ampia fles­si­bi­li­tà d’azione che ga­ran­ti­sce. Il vantaggio maggiore di una società a re­spon­sa­bi­li­tà limitata è l’“autonomia pa­tri­mo­nia­le perfetta”. Il rischio fi­nan­zia­rio di­mi­nui­sce perché si risponde alle ob­bli­ga­zio­ni sociali solo con il pa­tri­mo­nio della società e non con quello personale dei soci.

Insieme ai numerosi vantaggi, ci sono anche degli aspetti negativi da con­si­de­ra­re. Oltre ai costi elevati per la co­sti­tu­zio­ne della società, si è obbligati a redigere il bilancio ogni anno e a con­se­gnar­lo alla Camera di Commercio ter­ri­to­ria­le.

La società a re­spon­sa­bi­li­tà limitata (S.r.l.) in sintesi:

Ca­rat­te­ri­sti­ca De­scri­zio­ne
Forma giuridica Società a re­spon­sa­bi­li­tà limitata (S.r.l.)
Re­spon­sa­bi­li­tà Limitata alla quota conferita da ciascun socio
Tas­sa­zio­ne IRES (Imposta sul reddito delle società) al 24% + eventuale IRAP
Capitale minimo 10.000 euro
Gestione Gestione affidata agli am­mi­ni­stra­to­ri nominati dai soci
Obblighi contabili Obbligo di redazione e deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese
N.B.

Nel 2012 il le­gi­sla­to­re ha in­tro­dot­to un nuovo tipo di società di capitali: le società a re­spon­sa­bi­li­tà limitata sem­pli­fi­ca­ta (S.r.l.s.) con l’obiettivo di favorire nuovi im­pren­di­to­ri, sia giovani che meno giovani. Le dif­fe­ren­ze con le S.r.l. sono:

  • il tetto massimo di 9.999,99 € di capitale (minimo 1 €), capitale che deve essere versato alla co­sti­tu­zio­ne della società;
  • la presenza di un modello standard previsto dalla legge e non mo­di­fi­ca­bi­le, atto a sem­pli­fi­ca­re appunto l’atto di co­sti­tu­zio­ne della società;
  • l’ab­bat­ti­men­to dei costi notarili.

Società per azioni (S.p.a.)

La società per azioni (S.p.a.) è usata so­prat­tut­to da imprese in espan­sio­ne. La co­sti­tu­zio­ne di una S.p.a. prevede un capitale minimo di 50.000 euro (soggetto a va­ria­zio­ni per de­ter­mi­na­ti tipi di attività), il cui 25% va messo a di­spo­si­zio­ne degli am­mi­ni­stra­to­ri nel momento della co­sti­tu­zio­ne. Come per le S.r.l., le società per azioni sono dotate di per­so­na­li­tà giuridica e autonomia pa­tri­mo­nia­le perfetta. La re­spon­sa­bi­li­tà dei soci è limitata e il capitale è diviso in azioni.

Le S.p.a. si sud­di­vi­do­no tra quelle a modello chiuso e a modello aperto, di­stin­zio­ne relativa al fare ricorso o meno al mercato dei capitali di rischio. Le società per azioni a modello aperto a loro volta possono scegliere se essere quotate in borsa o meno. Il bilancio deve essere approvato an­nual­men­te dall’assemblea dei soci.

La società per azioni (S.p.a.) in sintesi:

Ca­rat­te­ri­sti­ca De­scri­zio­ne
Forma giuridica Società per azioni (S.p.a.)
Re­spon­sa­bi­li­tà Limitata alla quota di capitale sot­to­scrit­ta dai soci
Tas­sa­zio­ne IRES (Imposta sul reddito delle società) al 24% + eventuale IRAP
Capitale minimo 50.000 euro
Gestione Gestione affidata a un Consiglio di Am­mi­ni­stra­zio­ne o a un Am­mi­ni­stra­to­re Unico
Obblighi contabili Obbligo di redazione e deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, con eventuali controlli da parte del Collegio Sindacale

Società in ac­co­man­di­ta per azioni (S.a.p.a.)

La società in ac­co­man­di­ta per azioni (S.a.p.a.) unisce ca­rat­te­ri­sti­che di una società per azioni e di una in ac­co­man­da­ta semplice. I soci si di­stin­guo­no in ac­co­man­da­ta­ri (ge­sti­sco­no la società e hanno re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta) e ac­co­man­dan­ti (non am­mi­ni­stra­no e ri­spon­do­no solo in base alla quota di capitale conferito). Questo tipo di società è dotata di per­so­na­li­tà giuridica e il capitale sociale è diviso in azioni. Una dif­fe­ren­za so­stan­zia­le con la società in ac­co­man­di­ta semplice è pre­sen­ta­ta dal fatto che gli ac­co­man­da­ta­ri sono di diritto anche am­mi­ni­stra­to­ri. Per diversi motivi, non è tuttavia un modello molto diffuso.

La società in ac­co­man­di­ta per azioni (S.a.p.a.) in sintesi:

Ca­rat­te­ri­sti­ca De­scri­zio­ne
Forma giuridica Società in ac­co­man­di­ta per azioni (S.a.p.a.)
Re­spon­sa­bi­li­tà Dif­fe­ren­zia­ta: il­li­mi­ta­ta per i soci ac­co­man­da­ta­ri, limitata alla quota sot­to­scrit­ta per gli ac­co­man­dan­ti
Tas­sa­zio­ne IRES (Imposta sul reddito delle società) al 24% + eventuale IRAP
Capitale minimo 50.000 euro
Gestione Gestione affidata esclu­si­va­men­te ai soci ac­co­man­da­ta­ri
Obblighi contabili Obbligo di redazione e deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, con eventuali controlli da parte del Collegio Sindacale

Forme giu­ri­di­che par­ti­co­la­ri

Al di là dei confini nazionali, ci sono altre forme giu­ri­di­che che varrebbe la pena di prendere in con­si­de­ra­zio­ne, so­prat­tut­to nel caso di società più grandi. Di seguito ti pre­sen­tia­mo le ca­rat­te­ri­sti­che prin­ci­pa­li di una Limited Company bri­tan­ni­ca e di una Società Europea (SE).

Limited Company

La Limited Company (Ltd.) è stata a lungo una società ri­co­no­sciu­ta anche in Italia, quando la Gran Bretagna faceva ancora parte dell’Unione Europea. Ciò ha permesso alle società Ltd. di agire come società di capitali, in maniera analoga alla S.r.l, aprendo una seconda sede in Italia e di be­ne­fi­cia­re di alcune sem­pli­fi­ca­zio­ni. Tuttavia, dopo la Brexit po­treb­be­ro sorgere com­pli­ca­zio­ni fiscali e am­mi­ni­stra­ti­ve.

Chi ha aperto una Limited Company prima della Brexit farebbe meglio a con­ver­tir­la in una società a re­spon­sa­bi­li­tà limitata in Italia. In caso contrario, si rischia di dover tassare i guadagni generati con la propria attività sia nel Regno Unito che in Italia.

La Limited Company in sintesi:

Ca­rat­te­ri­sti­ca De­scri­zio­ne
Forma giuridica Limited Company (ltd.)
Re­spon­sa­bi­li­tà Limitata alla quota di capitale sot­to­scrit­ta dai soci
Tas­sa­zio­ne Cor­po­ra­tion Tax nel Regno Unito (19-25%)
Capitale minimo Nessun capitale minimo richiesto
Gestione Gestione affidata ai direttori (directors) nominati dai soci
Obblighi contabili Obbligo di redazione e deposito del bilancio presso Companies House, con eventuale revisione contabile

Società Europea (Societas Europea, SE)

La Società Europea (Societas Europaea, SE) è una forma giuridica stan­dar­diz­za­ta per le società in tutta Europa dal 2004. Il capitale sociale ammonta ad almeno 120.000 euro ed è diviso in azioni, pertanto la re­spon­sa­bi­li­tà degli azionisti è limitata al capitale sot­to­scrit­to. La SE è par­ti­co­lar­men­te adatta alle società che operano a livello tran­sfron­ta­lie­ro nello Spazio economico europeo (SEE), in quanto agisce come un’unica entità giuridica.

La SE può essere co­sti­tui­ta in vari modi:

  • Fusione di almeno due società per azioni di diversi Stati membri dell’UE
  • Co­sti­tu­zio­ne di una SE holding da parte di società esistenti (ad esempio, S.r.l. o S.p.a.) operanti in diversi Stati membri dell’UE
  • Apertura di una filiale come SE da parte di almeno due società di Stati membri diversi
  • Cambio di forma giuridica di una società per azioni nazionale in una SE, a con­di­zio­ne che abbia avuto una filiale in un altro stato membro per almeno due anni

La SE può essere gestita sia dua­li­sti­ca­men­te con un consiglio di am­mi­ni­stra­zio­ne e un consiglio di sor­ve­glian­za, sia mo­ni­sti­ca­men­te con un consiglio di am­mi­ni­stra­zio­ne, il che consente un adat­ta­men­to fles­si­bi­le della struttura so­cie­ta­ria. La base giuridica della SE è stabilita dal Re­go­la­men­to UE sullo Statuto della Società Europea (Re­go­la­men­to SE). Per molti argomenti, ad esempio il bilancio annuale, si fa ri­fe­ri­men­to alle ri­spet­ti­ve normative nazionali dello Stato membro in cui la SE ha sede legale.

La tas­sa­zio­ne della SE avviene nel paese in cui la società ha sede legale. Per gli sta­bi­li­men­ti in altri Stati dell’UE si applicano i ri­spet­ti­vi accordi sulla doppia im­po­si­zio­ne. Ciò significa che per ogni sta­bi­li­men­to deve essere pre­sen­ta­to un calcolo degli utili separato.

La Società Europea (SE) in sintesi:

Ca­rat­te­ri­sti­ca De­scri­zio­ne
Forma giuridica Società Europea (SE)
Re­spon­sa­bi­li­tà Limitata alla quota di capitale sot­to­scrit­ta dai soci
Tas­sa­zio­ne Tas­sa­zio­ne in base al paese di re­gi­stra­zio­ne della sede fiscale
Capitale minimo 120.000 euro
Gestione Gestione affidata a un consiglio di am­mi­ni­stra­zio­ne o a un sistema dua­li­sti­co (consiglio di gestione e consiglio di sor­ve­glian­za)
Obblighi contabili Obbligo di redazione e deposito del bilancio secondo le normative del paese di re­gi­stra­zio­ne
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Come scegliere la forma giuridica più adatta?

La scelta della forma giuridica dipende da diversi fattori. Un ruolo fon­da­men­ta­le nel processo de­ci­sio­na­le lo giocano tra gli altri:

  • Il numero di im­pren­di­to­ri e soci
  • La re­spon­sa­bi­li­tà pa­tri­mo­nia­le
  • Il grado di rischio
  • Le pro­spet­ti­ve eco­no­mi­che e fi­nan­zia­rie
  • La ca­pi­ta­liz­za­zio­ne dell’impresa e il capitale di­spo­ni­bi­le
  • Il fab­bi­so­gno fi­nan­zia­rio ne­ces­sa­rio
  • La con­ve­nien­za fiscale

Ogni im­pren­di­to­re dovrebbe prendere in con­si­de­ra­zio­ne una con­su­len­za pro­fes­sio­na­le. Molti con­su­len­ti fiscali e aziendali sono spe­cia­liz­za­ti sulle forme giu­ri­di­che più adatte a seconda delle esigenze e possono aiutarti a trovare quella più adatta a te.

Cambiare la forma giuridica

Vi sono diversi motivi per cui potrebbe essere ne­ces­sa­rio o si desidera cambiare la forma giuridica di un’impresa: ad esempio la crescita dell’attività, la necessità di limitare la re­spon­sa­bi­li­tà dei soci o l’ade­gua­men­to alle normative fiscali. Questo processo è regolato dal Codice civile e richiede una serie di passaggi bu­ro­cra­ti­ci, a seconda della forma giuridica di partenza e di quella de­si­de­ra­ta.

I prin­ci­pa­li casi che ri­chie­do­no un cambio della forma giuridica sono:

  • Espan­sio­ne dell’attività: una ditta in­di­vi­dua­le potrebbe tra­sfor­mar­si in una S.r.l. o S.p.a. per attrarre in­ve­sti­to­ri e ottenere maggiori fi­nan­zia­men­ti.
  • Li­mi­ta­zio­ne della re­spon­sa­bi­li­tà: i soci di una società di persone (S.n.c. o S.a.s.) po­treb­be­ro voler passare a una società di capitale (S.r.l. o S.p.a.) per separare il pa­tri­mo­nio personale da quello aziendale.
  • Vantaggi fiscali: il regime fiscale di una ditta in­di­vi­dua­le o di una società di persone potrebbe risultare meno con­ve­nien­te rispetto a quello di una società di capitali.
  • Ade­gua­men­to normativo: alcune attività possono ri­chie­de­re una forma giuridica specifica per operare le­gal­men­te (ad esempio tutte le as­si­cu­ra­zio­ni devono essere S.p.a.).
  • Cambio nella struttura so­cie­ta­ria: se i soci vogliono mo­di­fi­ca­re il livello di controllo o gestione dell’impresa.

Ti preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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