In qualità di im­pren­di­to­ri dovete decidere quale forma giuridica dare alla vostra nuova attività. La società di capitali è una delle possibili forme che potete scegliere. Questa decisione comporta molti vantaggi ma anche alcuni svantaggi e si può declinare in modi anche molto diversi a seconda del tipo di società di capitali scelto. In questo articolo sco­pri­re­te se la società di capitali sia la forma giuridica migliore per sod­di­sfa­re le vostre esigenze im­pren­di­to­ria­li.

Che cos’è una società di capitali?

La società di capitali per de­fi­ni­zio­ne fa ri­fe­ri­men­to a un’intera categoria di forme legali so­li­ta­men­te scelta da chi fa impresa a medie o grandi di­men­sio­ni. Tutte hanno in comune il fatto che la società dispone di una per­so­na­li­tà giuridica propria e di un’autonomia pa­tri­mo­nia­le perfetta. Ciò comporta che i soci hanno una re­spon­sa­bi­li­tà limitata, quindi ri­spon­do­no alle ob­bli­ga­zio­ni solamente nei limiti delle proprie quote o azioni e che i creditori non possono rifarsi sul pa­tri­mo­nio dei soci ma solo sulla società.

De­fi­ni­zio­ne: società di capitali

Il diritto com­mer­cia­le definisce le società di capitali come forme giu­ri­di­che nelle quali il capitale ha una pre­va­len­za con­cet­tua­le e normativa rispetto ai soci. La par­te­ci­pa­zio­ne dei soci al capitale sociale (o capitale di rischio) si manifesta in forma di azioni o quote, a seconda del tipo di società.

Società di capitali: quali sono?

Secondo il diritto com­mer­cia­le italiano, le società di capitali si sud­di­vi­do­no nelle seguenti forme giu­ri­di­che:

  • Società a Re­spon­sa­bi­li­tà Limitata (S.R.L.): la S.R.L. è una forma di società ab­ba­stan­za fles­si­bi­le che può essere modellata sulla base delle esigenze dei soci. La sua im­po­sta­zio­ne è infatti basata sull’atto co­sti­tu­ti­vo e non sullo statuto pertanto offre ai soci maggior potere de­ci­sio­na­le nel momento in cui scelgono di gestire per­so­nal­men­te l’impresa. Il capitale sociale di ri­fe­ri­men­to è 10.000 € ma, secondo quanto spe­ci­fi­ca­to dal comma 4 dell’art. 2463, può anche essere inferiore. Ad oggi potete co­sti­tui­re la vostra S.R.L. anche con solo 1 €.
  • Società a Re­spon­sa­bi­li­tà Limitata Sem­pli­fi­ca­ta (S.R.L.S.): la S.R.L.S. è una forma di S.R.L. che ini­zial­men­te era riservata solamente alle persone con età inferiore ai 35 anni, mentre oggi è aperta a chiunque. Di fatto si tratta di una S.R.L. soggetta a un regime agevolato sia in termini di capitale sociale iniziale sia per quanto riguarda le formalità ne­ces­sa­rie alla sua co­sti­tu­zio­ne.
  • Società Per Azioni (S.P.A.): la S.P.A. è una società di capitali dove il capitale sociale è fra­zio­na­to in azioni, cioè da titoli tra­sfe­ri­bi­li. Le azioni non sono altro che quote di par­te­ci­pa­zio­ne che indicano il livello di par­te­ci­pa­zio­ne alla società del singolo socio. Il capitale minimo per la co­sti­tu­zio­ne di una S.P.A. è di 50.000 €. Avendo la pos­si­bi­li­tà di emettere ob­bli­ga­zio­ni, ge­ne­ral­men­te si tratta di attività di grandi di­men­sio­ni.
  • Società in Ac­co­man­di­ta Per Azioni (S.A.P.A.): la S.A.P.A. è una società di capitali dove coe­si­sto­no due diversi gruppi di azionisti: i soci ac­co­man­dan­ti, re­spon­sa­bi­li solo li­mi­ta­ta­men­te rispetto al proprio con­fe­ri­men­to ed esclusi dall’am­mi­ni­stra­zio­ne, e i soci ac­co­man­da­ta­ri, per­so­nal­men­te e il­li­mi­ta­ta­men­te re­spon­sa­bi­li oltre che am­mi­ni­stra­to­ri di diritto. Come nella S.P.A., le quote di par­te­ci­pa­zio­ne sono rap­pre­sen­ta­te da azioni e, come nelle società in ac­co­man­di­ta semplice, il potere di gestione ricade nelle mani degli am­mi­ni­stra­to­ri che hanno sulle loro spalle una re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta ma sus­si­dia­ria alle ob­bli­ga­zio­ni sociali. Questo modello non è par­ti­co­lar­men­te diffuso in Italia visto che la re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta degli am­mi­ni­stra­to­ri mal si concilia con in­ve­sti­men­ti di questo genere.

Una forma par­ti­co­la­re di società di capitali: la COOP

Quando si parla di società di capitali si tende a riferirsi uni­ca­men­te ad attività im­pren­di­to­ria­li con un fine economico ben chiaro. In realtà, stando a quanto stabilito dall’articolo 2325 del Codice civile, c’è un ulteriore tipo di società di capitali che non ha come scopo il profitto ma che si fonda sugli ideali di mutualità, so­li­da­rie­tà e de­mo­cra­zia: la Società Coo­pe­ra­ti­va (COOP).

La COOP è una società a capitale variabile. Come nelle altre forme di società di capitali, a ri­spon­de­re in caso di in­sol­ven­ze o ob­bli­ga­zio­ni sociali è solo la società con il suo pa­tri­mo­nio e non i soci. Inoltre, come già spiegato sopra, lo scopo non è il profitto ma offrire beni, servizi e occasioni di lavoro ai propri soci. La vocazione sociale di questo tipo di attività è anche te­sti­mo­nia­ta dal fatto che i soci non possono ac­cu­mu­la­re i proventi dell’attività ma devono rein­ve­stir­li.

Pur godendo di im­por­tan­ti age­vo­la­zio­ni fiscali e non avendo l’obbligo di mostrare al Notaio alcuna ricevuta bancaria relativa al ver­sa­men­to del capitale, redigere lo statuto di una COOP non è un compito semplice e richiede com­pe­ten­za e at­ten­zio­ne.

Ca­rat­te­ri­sti­che prin­ci­pa­li di una società di capitali

Sebbene le diverse forme di società di capitali abbiano ca­rat­te­ri­sti­che anche molto diverse tra loro, rias­su­mia­mo quelli che sono i punti comuni tra tutte le diverse forme.

Lo stato giuridico

Le società di capitali sono dotate di una per­so­na­li­tà giuridica. Ciò comporta che a ri­spon­de­re delle ob­bli­ga­zio­ni verso i creditori siano gli enti stessi tramite i propri patrimoni e non i singoli associati (a eccezione dei soci ac­co­man­da­ta­ri nelle S.A.P.A.). Un ente con per­so­na­li­tà giuridica è dotato anche di autonomia pa­tri­mo­nia­le: ciò significa che i beni sono della società e non degli associati.

Re­spon­sa­bi­li­tà giuridica limitata

Dal momento che la società di capitali è dotata di una per­so­na­li­tà giuridica, i rischi dei soci o azionisti si limitano alla propria par­te­ci­pa­zio­ne nella società (per esempio al momento della fon­da­zio­ne o con altri in­ve­sti­men­ti). Inoltre, la par­te­ci­pa­zio­ne diventa parte della società stessa e, in caso di fal­li­men­to o perdite, il restante pa­tri­mo­nio degli azionisti non è in pericolo e non può essere toccato.

La dif­fe­ren­za tra am­mi­ni­stra­to­ri e soci (o azionisti)

Non è detto che un am­mi­ni­stra­to­re sia anche socio (o azionista) e viceversa. Na­tu­ral­men­te, se lo vogliono, i soci possono decidere di sedere nel consiglio di am­mi­ni­stra­zio­ne della società (o di far sedere un rap­pre­sen­tan­te) e quindi prendere at­ti­va­men­te parte alla gestione dell’azienda. Un’altra possibile soluzione è affidare la gestione della società a terzi, cioè ad am­mi­ni­stra­to­ri che non siano anche soci.

Come si co­sti­tui­sce una società di capitali

Co­sti­tui­re una società di capitali non è un’ope­ra­zio­ne bu­ro­cra­ti­ca semplice, come non lo è la sua gestione contabile e giuridica. Chia­ra­men­te ogni diversa forma di società di capitali ha anche oneri bu­ro­cra­ti­ci dif­fe­ren­ti. Di seguito vi offriamo una pa­no­ra­mi­ca generale di quelli che sono i passaggi comuni per aprire una società di capitali:

  1. definire quale tipo di società di capitali si vuole co­sti­tui­re (S.R.L., S.R.L.S., S.P.A., S.A.P.A., COOP).
  2. I soci devono for­ma­liz­za­re le regole che gui­de­ran­no l’operato della società (abbozzare uno statuto).
  3. Redigere l’atto co­sti­tu­ti­vo presso un notaio.
  4. Versare il capitale stabilito in accordo con tutti i soci (azionisti).
  5. Re­gi­stra­re l’atto presso il Registro delle Imprese.
  6. Chiedere a nome della società l’at­tri­bu­zio­ne di una partita IVA che valga anche come Codice Fiscale.
  7. Ottenere i permessi necessari allo svol­gi­men­to dell’attività (ad esempio permessi sanitari, licenze, au­to­riz­za­zio­ni…).
  8. Co­mu­ni­ca­re alla Camera di Commercio l’inizio dell’attività.

Di­stri­bu­zio­ne degli utili e processo de­ci­sio­na­le

Anche in questo caso ci sono delle dif­fe­ren­ze a seconda del tipo di società di capitali che si è deciso di co­sti­tui­re. In linea generale gli utili possono essere di­stri­bui­ti tra i soci al momento dell’ap­pro­va­zio­ne del bilancio oppure rein­ve­sti­ti nella società. Quanto spetta a un socio dipende dalla sua quota di par­te­ci­pa­zio­ne nella società. Lo stesso principio si applica anche nel processo de­ci­sio­na­le. Per esempio, un socio che detiene delle azioni pari al 20% del capitale avrà diritto al 20% degli utili pertanto anche il suo potere de­ci­sio­na­le sarà del 20%. Vi ri­cor­dia­mo però che ogni società di capitali ha ca­rat­te­ri­sti­che diverse e che queste linee generali sulla di­stri­bu­zio­ne degli utili e il processo de­ci­sio­na­le possono variare anche di molto sulla base di quanto deciso tra i soci al momento di fon­da­zio­ne della società.

Con­ta­bi­li­tà e fiscalità

Le regole sulla con­ta­bi­li­tà per tutte le diverse forme di imprese si trovano nel Testo Unico delle Imprese sui Redditi (TUIR) che distingue due tipi di con­ta­bi­li­tà: quella ordinaria e quella sem­pli­fi­ca­ta. Le società di capitali, i pre­sta­to­ri di servizi che superano i 400 mila euro di fatturato e le imprese a oggetto cessioni di beni che superano i 700 mila euro rientrano nel regime di con­ta­bi­li­tà ordinaria. È bene evi­den­zia­re che tutte le società di capitali (S.R.L., S.R.L.S., S.P.A., S.A.P.A., COOP) devono sot­to­sta­re a questo regime contabile, anche se fatturano cifre inferiori a quelle indicate per i pre­sta­to­ri di servizi e le imprese ad oggetto cessioni di beni. Come vi avevamo an­ti­ci­pa­to, gestire una società di capitali non è semplice e per essere in linea con le normative vigenti dovete as­si­cu­rar­vi di mantenere ag­gior­na­ti tutti i libri contabili ob­bli­ga­to­ri (i registri IVA, il libro giornale e il registro cespiti am­mor­tiz­za­bi­li, il libro delle ob­bli­ga­zio­ni solo per citarne alcuni).

Per quanto riguarda la tas­sa­zio­ne è molto difficile ge­ne­ra­liz­za­re in quanto ogni società di capitali deve ri­spet­ta­re regole anche molto diverse che sono applicate in maniera anche dif­fe­ren­te tra i soci della stessa azienda a seconda della loro quota di par­te­ci­pa­zio­ne. Ad esempio, il socio che detiene una quota inferiore al 25% di una S.R.L. non quotata in borsa subisce una tas­sa­zio­ne pari al 26% e non dovrà né essere titolare di partita IVA né riportare il guadagno nella di­chia­ra­zio­ne dei redditi, visto che ad occuparsi di versare la ritenuta d’acconto è la società stessa. Caso dif­fe­ren­te è quello del socio di una S.R.L. con quota superiore al 26%: il socio dovrà infatti una quota pari al 58,14% a IRPEF. Si capisce quindi perché non si possa ge­ne­ra­liz­za­re. In caso di dubbi, vi con­si­glia­mo sempre di con­sul­ta­re un com­mer­cia­li­sta.

Vantaggi e svantaggi di una società di capitali

Non è facile decidere quale forma giuridica dare alla propria azienda. Non è una scelta da prendere alla leggera. Modelli giuridici diversi com­por­ta­no anche modi di gestione si­gni­fi­ca­ti­va­men­te dif­fe­ren­ti che possono avere un impatto sul successo o meno dell’azienda e che, una volta scelti, non possono essere mo­di­fi­ca­ti. Rias­su­mia­mo ora per voi i prin­ci­pa­li vantaggi e svantaggi che sono emersi in questa breve pre­sen­ta­zio­ne sulle diverse forme di società di capitali.

La re­spon­sa­bi­li­tà giuridica limitata è pro­ba­bil­men­te uno dei vantaggi prin­ci­pa­li per l’im­pren­di­to­re che si assume un rischio definito e gestibile. Inoltre, la relativa sem­pli­ci­tà con la quale si possono tra­sfe­ri­re le azioni è un’altra delle ragioni che rende ap­pe­ti­bi­le questa soluzione agli occhi di molti im­pren­di­to­ri.

Un altro vantaggio è dato dal fatto che non tutti i soci devono essere am­mi­ni­stra­to­ri. Questo crea le con­di­zio­ni fa­vo­re­vo­li per avere persone con com­pe­ten­ze diverse all’interno del consiglio di am­mi­ni­stra­zio­ne e fa in modo che a gestire l’azienda sia chi ne è davvero in grado.

N.B.

Le società di capitali sono spesso associate ad attività com­mer­cia­li stabili. Le forme S.R.L. e S.P.A. sono molto diffuse e godono di maggiore prestigio in ambito af­fa­ri­sti­co rispetto a imprese in­di­vi­dua­li.

Uno svan­tag­gio invece è la com­ples­si­tà bu­ro­cra­ti­ca. Come vi abbiamo spiegato, dopo aver stabilito quale tipo di società di capitali si vuole co­sti­tui­re, bisogna redigere l’atto co­sti­tu­ti­vo presso un notaio, versare il capitale stabilito e re­gi­stra­re l’atto presso il Registro delle Imprese.

L’altro grande svan­tag­gio è la tas­sa­zio­ne. In alcuni casi l'onere fiscale può rag­giun­ge­re più del 50% ed è molto com­pli­ca­to riuscire a calcolare quanto si deve al fisco senza l’aiuto di un com­mer­cia­li­sta.

Vantaggi Svantaggi
Re­spon­sa­bi­li­tà giuridica limitata Com­ples­si­tà bu­ro­cra­ti­ca
Azienda con per­so­na­li­tà giuridica propria Maggiori costi di gestione dell’impresa
Divisione tra am­mi­ni­stra­to­ri e soci Tas­sa­zio­ne elevata

Dif­fe­ren­ze tra società di capitali e società di persone

Alla fine dei conti, la scelta prin­ci­pa­le rimane tra società di capitali e società di persone. La dif­fe­ren­za prin­ci­pa­le tra le due forme giu­ri­di­che è che la società di persone non è una persona giuridica pur avendo capacità giuridica. Ciò significa che da un punto di vista legale queste società non esistono se­pa­ra­ta­men­te dai soci (le persone) ma la re­spon­sa­bi­li­tà dei com­po­nen­ti della società è sus­si­dia­ria, ossia i creditori devono prima ri­chie­de­re il pagamento alla società che ai singoli soci.

Anche la tas­sa­zio­ne funziona in maniera diversa. Alcune forme di società di persone con­si­de­ra­no la società un soggetto fiscale, altre invece tassano i soci. Inoltre, i processi bu­ro­cra­ti­ci sono meno laboriosi che nel caso delle società di capitali, pur rimanendo comunque si­gni­fi­ca­ti­vi (ad esempio anche per questo tipo di società vi è richiesta l’iscri­zio­ne nel registro di commercio e la cer­ti­fi­ca­zio­ne notarile)

Società di capitali Società di persone
Per­so­na­li­tà giuridica Non ha per­so­na­li­tà giuridica
Con­tri­bu­to iniziale ob­bli­ga­to­rio da parte dei soci Nessun con­tri­bu­to iniziale ob­bli­ga­to­rio da parte dei soci
Autonomia pa­tri­mo­nia­le perfetta Autonomia pa­tri­mo­nia­le im­per­fet­ta

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