La società semplice è una forma di società popolare tra i fondatori perché può essere co­sti­tui­ta e gestita in modo rapido, economico e semplice. Nel relativo statuto sono de­ter­mi­na­ti tutti i dettagli necessari. Tuttavia vi è una questione delicata e im­por­tan­te: la re­spon­sa­bi­li­tà. In una società semplice tutti i soci sono re­spon­sa­bi­li allo stesso modo, senza limiti e con il pa­tri­mo­nio privato in­di­vi­dua­le. Una li­mi­ta­zio­ne della re­spon­sa­bi­li­tà non è pra­ti­ca­men­te possibile e in termini concreti, ciò significa che al­l'in­ter­no di una società semplice ogni socio può causare danni che tutti gli altri devono pagare. Spesso i soci devono risarcire i danni di tasca propria perché i beni aziendali sono limitati in una Società semplice.

Consiglio

Scoprite nella nostra guida come co­sti­tui­re una società semplice.

Proprio a causa di questa forma di re­spon­sa­bi­li­tà privata, la si­tua­zio­ne della re­spon­sa­bi­li­tà nel­l'am­bi­to di una società semplice dovrebbe essere chiarita nei dettagli e ogni socio dovrebbe esserne con­sa­pe­vo­le. In caso contrario, la mancanza di accordi, malintesi e ambiguità riguardo ai rapporti di re­spon­sa­bi­li­tà in una S.s.minaccia di causare gravi danni anche ai beni privati. È quindi es­sen­zia­le chiarire la re­spon­sa­bi­li­tà in una società semplice in modo completo con tutti i soci. Cosa dovete quindi con­si­de­ra­re in una società semplice in termini di re­spon­sa­bi­li­tà?

Come re­go­la­men­ta­re la re­spon­sa­bi­li­tà in una società semplice

Una società semplice può essere co­sti­tui­ta anche senza statuto. È im­por­tan­te che almeno due soci uniscano le loro forze, per­se­gua­no uno scopo comune e che la S.s. non in­tra­pren­da alcuna attività com­mer­cia­le che li obblighi a essere iscritti nel registro di commercio. In una società semplice tutti i soci sono re­spon­sa­bi­li allo stesso modo, senza li­mi­ta­zio­ni e con il loro pa­tri­mo­nio privato. In quanto società di persone, la S.s. non può ri­ven­di­ca­re alcuna li­mi­ta­zio­ne di re­spon­sa­bi­li­tà. Tuttavia, è con­si­glia­bi­le a questo punto scrivere alcuni re­go­la­men­ti, inseriti in un normale atto co­sti­tu­ti­vo. Ciò consente di ridurre si­gni­fi­ca­ti­va­men­te il rischio di re­spon­sa­bi­li­tà civile personale.

È inoltre im­por­tan­te informare tutti i soci sui rischi di re­spon­sa­bi­li­tà civile prima della fon­da­zio­ne ufficiale della società semplice. Tutti i soci devono essere con­sa­pe­vo­li di stare mettendo in gioco il proprio pa­tri­mo­nio pri­va­to­di­scu­ten­do i possibili scenari di fal­li­men­to e perdite fi­nan­zia­rie che po­treb­be­ro ve­ri­fi­car­si. Il cuore di una società semplice di successo è una politica aziendale lun­gi­mi­ran­te che ha sempre in mente tutti i rischi di re­spon­sa­bi­li­tà civile. A seconda della volontà di com­pro­mes­so dei soci e a seconda del progetto, po­treb­be­ro essere più adatte altre forme so­cie­ta­rie.

Consiglio

Siccomein una società semplice siete re­spon­sa­bi­li­quan­to i vostri soci, dovreste se­le­zio­nar­li ac­cu­ra­ta­men­te. Un sano rapporto di fiducia con i vostri soci è as­so­lu­ta­men­te ne­ces­sa­rio in una S.s.

Società semplice:come ridurre al minimo il rischio di re­spon­sa­bi­li­tà

Sebbene ge­ne­ral­men­te la legge applichi la re­spon­sa­bi­li­tà solidale e il­li­mi­ta­ta a tutti i soci, voi stessi potete uti­liz­za­re norme e misure im­por­tan­ti per garantire che il vostro rischio di re­spon­sa­bi­li­tà personale sia ridotto. Se una società semplice vi sfugge di mano (in­di­pen­den­te­men­te dal fatto che siate col­pe­vo­lio meno), si ri­per­cuo­te­rà ine­vi­ta­bil­men­te sul vostro pa­tri­mo­nio privato. Per evitare un’imminente in­sol­ven­za, è ne­ces­sa­rio adottare e attuare le seguenti misure prima di avviare la vostra società semplice:

Preparate un bu­si­nes­splan

Ogni progetto di successo richiede un business plan ben con­ge­gna­to che regoli i processi interni e valuti rea­li­sti­ca­men­te lo sviluppo del­l'a­zien­da. Con una società semplice non è diverso. Il business planserve anche per mettere per iscritto il progetto comune deisoci in modo che possano orien­tar­si di con­se­guen­za. Ciò può raf­for­za­re enor­me­men­te la fiducia tra le parti coinvolte.

Inoltre, il business plan funge da "insieme di regole" per la S.s:quanto più è co­strut­ti­vo, tanto più facile sarà aderire alle regole. In caso contrario, conflitti di interesse e singoli errori rischiano di causare gravi danni alla società semplice. E, poiché in una forma so­cie­ta­ria ogni singolo socio è per­so­nal­men­te re­spon­sa­bi­le a causa delle norme di re­spon­sa­bi­li­tà civile, il rischio di com­pro­met­ter­ne la stabilità è tanto più pe­ri­co­lo­so. Un buon business plan rap­pre­sen­ta quindi una base solida per la pia­ni­fi­ca­zio­ne futura di una S.s. che sia ra­gio­ne­vo­le e rea­li­sti­ca. Affinché sia af­fi­da­bi­le non do­vreb­be­ro mancare i seguenti punti:

  1. L'idea di business: quale obiettivo persegue la vostra società semplice? È l'o­biet­ti­vo comune a definire la società semplice e le azioni di ogni socio. Fissate questo concetto come nucleo centrale anche del vostro business plan.
  2. Il modello di business: come deve fun­zio­na­re la vostra S.s.?
  3. Il modello di fi­nan­zia­men­to: come fi­nan­zia­te la vostra S.s.?
  4. La di­stri­bu­zio­ne dei ruoli e dei compiti nonché il potere di rap­pre­sen­tan­za: chi è re­spon­sa­bi­le di cosa? Chi ha il diritto di rap­pre­sen­ta­re la S.s. e di prendere decisioni im­por­tan­ti?
  5. Le quote, i diritti di voto e i cor­ri­spet­ti­vi in natura dei soci: chi detiene quanto, chi guadagna quanto e quanto è grande il ri­spet­ti­vo diritto di parola?

Il business plan può anche servire come bussola etico-morale per gli azionisti, in quanto ri­fe­ri­men­to per dubbi e questioni interne. I soci do­vreb­be­ro for­mu­lar­lo insieme, in modo che tutti siano davvero d'accordo. Se tutti ade­ri­sco­no a queste "regole del gioco" con­cor­da­te pre­ce­den­te­men­te e agiscono in modo re­spon­sa­bi­le, si riduce anche il rischio di mancata re­spon­sa­bi­li­tà.

N.B.

Non con­fon­de­te l’atto co­sti­tu­ti­vo con il business plan. Anche se questi documenti possono so­vrap­por­si su molti punti, il primo è il documento giu­ri­di­ca­men­te valido che regola la vostra società semplice sotto un punto di vista legale, mentre il secondo è destinato esclu­si­va­men­te al­l'o­rien­ta­men­to interno. Spesso, tuttavia, il business plan co­sti­tui­sce la base dell’atto co­sti­tu­ti­vo stipulato e cor­ret­ta­men­te formulato al momento della fon­da­zio­ne.

Riducete i rischi di re­spon­sa­bi­li­tà all’interno dell’atto co­sti­tu­ti­vo

Secondo l’articolo 2251 c.c., un atto co­sti­tu­ti­vo non è soggetto a forme speciali e può essere definito anche ver­bal­men­te. L’atto co­sti­tu­ti­vo è un potente strumento che definisce la maggior parte delle regole interne, delle procedure, della ri­par­ti­zio­ne delle com­pe­ten­ze e di altre di­spo­si­zio­ni e quindi previene conflitti e problemi futuri, in par­ti­co­la­re per quanto riguarda il rischio di re­spon­sa­bi­li­tà civile.

Società semplice: la re­spon­sa­bi­li­tà degli am­mi­ni­stra­to­ri

Gli am­mi­ni­stra­to­ri della S.s. sono re­spon­sa­bi­li in modo solidale per quanto riguarda gli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Coloro che danno prova di essere esenti da colpa sono tuttavia liberi da re­spon­sa­bi­li­tà.

Per ciò che concerne l’azione di re­spon­sa­bi­li­tà verso am­mi­ni­stra­to­ri, è ne­ces­sa­rio definire la natura dei pre­sup­po­sti e la loro le­git­ti­ma­zio­ne.

Pre­sup­po­sti

  • Ina­dem­pi­men­to degli obblighi
  • Danno alla società provocato da ina­dem­pi­men­to

Le­git­ti­ma­ti attivi

  • Nuovi am­mi­ni­stra­to­ri nel caso siano stati revocati coloro contro cui si agisce
  • Am­mi­ni­stra­to­ri non ina­dem­pien­ti
  • Ogni socio

In caso di danno subito, lo scopo primario della S.s. è quello di ottenere il ri­sar­ci­men­to dei danni causati dall’ina­dem­pi­men­to degli am­mi­ni­stra­to­ri. Siccome la re­spon­sa­bi­li­tà è condivisa, per esimersi dalle colpe ed evitare di pagare un danno causato da altri, se siete am­mi­ni­stra­to­ri è ne­ces­sa­rio fornire le prove di aver am­mi­ni­stra­to cor­ret­ta­men­te la società.

Re­spon­sa­bi­li­tà dei soci per le ob­bli­ga­zio­ni sociali

La società semplice si distingue dalle altre forme so­cie­ta­rie perché per quanto riguarda le ob­bli­ga­zio­ni sociali la re­spon­sa­bi­li­tà non ricade solamente sulla stessa società con il suo pa­tri­mo­nio, bensì sono coinvolti anche tutti i soci con il loro pa­tri­mo­nio, e ciò il­li­mi­ta­ta­men­te.

Va fatta di­stin­zio­ne tra re­spon­sa­bi­li­tà nei confronti dei creditori sociali e quella verso i creditori par­ti­co­la­ri del socio. Pertanto nei confronti dei primi delle ob­bli­ga­zio­ni sociali ricadono su:

  • Pa­tri­mo­nio sociale
  • Soci con re­spon­sa­bi­li­tà diretta, personale, il­li­mi­ta­ta; ovvero che hanno agito in nome e per conto della società
  • Altri soci (salvo con­tra­ria­men­te pattuito)

Sui singoli soci ricade una re­spon­sa­bi­li­tà sus­si­dia­ria: ciò significa, in altri termini, che nel caso di inabilità da parte della società di sod­di­sfa­re i propri debiti, i creditori sociali detengono il diritto di escus­sio­ne sui singoli soci, ovvero possono ef­fet­tua­re un’espro­pria­zio­ne forzata dei loro beni.

Tuttavia se il creditore sociale agisce di­ret­ta­men­te contro il singolo socio, egli può difendere il suo pa­tri­mo­nio mettendo a di­spo­si­zio­ne i singoli beni della società di cui il creditore può av­van­tag­giar­si. Si tratta di un co­sid­det­to “be­ne­fi­cium ex­cus­sio­nis” limitato, poiché valido solo in tale caso ec­ce­zio­na­le. Se il socio non è in grado di provare che nel pa­tri­mo­nio sociale ci sono beni a cui attingere e in grado di colmare i debiti verso i creditori sociali, deve pagare l’intero debito.

Al contrario, gli articoli 2270 e 2271 sta­bi­li­sco­no l’immunità del pa­tri­mo­nio della società semplice rispetto alle pretese dei creditori personali dei soci.

Re­spon­sa­bi­li­tà nei confronti dei creditori par­ti­co­la­ri del socio

Se un socio si ritrova in debito nei confronti di un creditore ma non è in grado di sod­di­sfar­lo, il creditore ac­qui­si­sce una serie di diritti, per quanto indiretti, nei confronti della società semplice. Egli può:

  • usufruire degli utili della società che spettano al socio debitore
  • attingere alla quota di li­qui­da­zio­ne li­mi­tan­do­ne l’ammontare con atti con­ser­va­ti­vi
  • fare richiesta di li­qui­da­zio­ne della quota di­mo­stran­do la mancanza di altri beni da parte del socio

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