Il vo­lon­ta­ria­to gode di una grande po­po­la­ri­tà in Italia: stando ai dati del primo rapporto nazionale del Csvnet sono oltre 44 mila le as­so­cia­zio­ni esistenti, la cui maggior parte (55%) opera nel campo dell’as­si­sten­za sociale e della sanità. A seguire troviamo le as­so­cia­zio­ni che si occupano di cultura, sport e ri­crea­zio­ne. Il numero più elevato delle onlus si concentra in special modo al nord e al centro, mentre al sud e nelle isole si re­gi­stra­no per­cen­tua­li net­ta­men­te più basse. Na­tu­ral­men­te anche questa forma ag­gre­ga­ti­va ri­co­no­sciu­ta dalla legge non è esente dall’obbligo della con­ta­bi­li­tà: l’as­so­cia­zio­ne senza scopo di lucro ha infatti anch’essa degli obblighi contabili da assolvere, proprio come le aziende e i la­vo­ra­to­ri autonomi. Se intendete co­sti­tui­re un ente no profit sarà quindi per voi utile partire preparati facendovi un’idea in anticipo di quali siano le regole previste dal bilancio delle as­so­cia­zio­ni, in modo da ot­ti­miz­za­re la gestione e non incorrere in ir­re­go­la­ri­tà fiscali. Nei prossimi paragrafi vi daremo l’occasione di capire come funziona, facendovi entrare nella realtà della con­ta­bi­li­tà delle as­so­cia­zio­ni e gui­dan­do­vi tra le regole e gli obblighi contabili spie­gan­do­li in maniera semplice e chiara.

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L’as­so­cia­zio­ne: de­fi­ni­zio­ne secondo l’or­di­na­men­to italiano

Per iniziare, il diritto italiano riconosce un’as­so­cia­zio­ne in un ente formato da un insieme di persone fisiche e giu­ri­di­che (i co­sid­det­ti “associati”) or­ga­niz­za­te e connesse tra loro dalla volontà comune di con­se­gui­re uno scopo comune, esclu­si­va­men­te senza fini di lucro. I soggetti che la co­sti­tui­sco­no devono essere almeno due e si obbligano con il contratto as­so­cia­ti­vo (ovvero l’atto co­sti­tu­ti­vo) a per­se­gui­re uno scopo comune, come già detto, non economico. Ai cittadini italiani è infatti ammesso dalla Co­sti­tu­zio­ne, art. 18, di as­so­ciar­si li­be­ra­men­te e senza au­to­riz­za­zio­ne per fini non vietati dalla legge; per questo motivo, ad esempio, sono proibite le as­so­cia­zio­ni segrete e quelle aventi scopi politici da rag­giun­ge­re tramite or­ga­niz­za­zio­ni di stampo militare.

Elementi co­sti­tu­ti­vi dell’as­so­cia­zio­ne

Si possono ri­co­no­sce­re elementi strut­tu­ra­li comuni a ogni tipo di as­so­cia­zio­ne:

  1. Elemento sog­get­ti­vo: ovvero la col­let­ti­vi­tà di persone che si riu­ni­sco­no avendo un de­ter­mi­na­to scopo in comune da rag­giun­ge­re.

  2. Elemento te­leo­lo­gi­co: è dato dall’esistenza dello scopo comune non lucrativo, ma coo­pe­ra­ti­vo, attorno al quale si con­cen­tra­no tutte le attività degli associati. Si tratta del perno dell’as­so­cia­zio­ne, elemento fon­da­men­ta­le che rap­pre­sen­ta la ragione dell’esistenza dell’as­so­cia­zio­ne e del legame che unisce le attività dei singoli, come anche della causa di eventuale estin­zio­ne dell’as­so­cia­zio­ne nel momento in cui l’obiettivo sia stato raggiunto.

  3. Elemento oggettivo: ossia il con­tri­bu­to (che sia in natura, in denaro, in pre­sta­zio­ne la­vo­ra­ti­va, e così via) che ogni associato apporta perché lo scopo comune venga per­se­gui­to.

  4. Elemento materiale: si tratta dell’or­ga­niz­za­zio­ne formata da organi rap­pre­sen­ta­ti­vi e dalla divisione delle mansioni tra gli individui associati.

  5. Elemento vo­lon­ta­ri­sti­co: rap­pre­sen­ta­to dalla libertà di co­sti­tui­re la stessa as­so­cia­zio­ne e di prendervi parte, oltre che dalla libertà di or­ga­niz­za­re e fare attività secondo l’or­di­na­men­to atto al rag­giun­gi­men­to dello scopo as­so­cia­ti­vo.

Un’as­so­cia­zio­ne non può però pre­scin­de­re dall’avere uno statuto e atto co­sti­tu­ti­vo. L’articolo 14 del Codice civile italiano prevede che la sua redazione avvenga nel pieno rispetto di una singola norma, ovvero la formalità solenne: l’atto va infatti re­gi­stra­to tramite notaio o pubblico ufficiale al­tri­men­ti l’as­so­cia­zio­ne non ha diritto di chiedere il ri­co­no­sci­men­to.
Il documento deve quindi contenere:

  • la de­no­mi­na­zio­ne dell’ente,
  • le attività che si intendono svolgere,
  • lo scopo isti­tu­zio­na­le,
  • il pa­tri­mo­nio,
  • la sede,
  • le norme ri­guar­dan­ti l’or­di­na­men­to e l’am­mi­ni­stra­zio­ne interni,
  • i diritti e i doveri degli associati e le con­di­zio­ni di am­mis­sio­ne.

Per quanto riguarda lo scopo dell’as­so­cia­zio­ne, le ca­rat­te­ri­sti­che e le finalità possono essere di tipo culturale, as­si­sten­zia­le, ri­crea­ti­vo, sociale, am­bien­ta­le, sportivo, e altro ancora.

As­so­cia­zio­ne ri­co­no­sciu­ta e as­so­cia­zio­ne non ri­co­no­sciu­ta

Esiste una dif­fe­ren­za tra as­so­cia­zio­ne ri­co­no­sciu­ta e as­so­cia­zio­ne non ri­co­no­sciu­ta, per cui si di­stin­guo­no anche la di­sci­pli­na e le con­se­guen­ze giu­ri­di­che che le ca­rat­te­riz­za­no.

La prima, l’as­so­cia­zio­ne ri­co­no­sciu­ta, possiede piena capacità giuridica: questo significa che è un centro di im­pu­ta­zio­ne di diritti e obblighi del tutto distinto dagli individui associati. Oltre a ciò ha anche piena autonomia pa­tri­mo­nia­le, per cui i creditori dell’as­so­cia­zio­ne possono giovare solamente del pa­tri­mo­nio di quest’ultima, senza poter attingere dal pa­tri­mo­nio del pre­si­den­te o dei membri del consiglio direttivo.

Il processo di ri­co­no­sci­men­to è tuttavia molto complesso e oneroso, difatti, come già accennato pre­ce­den­te­men­te, l’atto co­sti­tu­ti­vo e lo statuto vanno preparati sotto forma di atto pubblico. Il pro­ce­di­men­to di ri­co­no­sci­men­to va poi inviato in pre­fet­tu­ra o alla regione. Il pa­tri­mo­nio in­di­spen­sa­bi­le perché un’as­so­cia­zio­ne venga ri­co­no­sciu­ta va dai 15.000 euro ai 50.000 euro, e funge da garanzia dei creditori del­l'as­so­cia­zio­ne. Na­tu­ral­men­te il pa­tri­mo­nio non rientra nella di­spo­ni­bi­li­tà personale dei soci fondatori.

Per quanto riguarda l’as­so­cia­zio­ne non ri­co­no­sciu­ta, si tratta della categoria più diffusa. Ad oggi possiede anch’essa una capacità giuridica piena, tuttavia non ha un’autonomia pa­tri­mo­nia­le perfetta: ciò comporta che si tratta di enti sprov­vi­sti di per­so­na­li­tà giuridica le cui re­spon­sa­bi­li­tà in sede civile, am­mi­ni­stra­ti­va, penale ed economico-fi­nan­zia­ria vanno a ricadere su coloro che hanno agito per conto dell’as­so­cia­zio­ne. Si parla comunque di soggetti di diritto, autonomi rispetto ai soci, dotati di un eventuale pa­tri­mo­nio (il co­sid­det­to fondo comune).

Per la co­sti­tu­zio­ne di un’as­so­cia­zio­ne non ri­co­no­sciu­ta basta sem­pli­ce­men­te sot­to­por­re l’atto a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. L’as­so­cia­zio­ne non ri­co­no­sciu­ta può quindi be­ne­fi­cia­re di tutte le age­vo­la­zio­ni fiscali o dei fi­nan­zia­men­ti previsti dalla legge e dalla normativa tri­bu­ta­ria a favore degli enti no profit.

Obblighi fiscali: come devono tenere la con­ta­bi­li­tà le as­so­cia­zio­ni

La vera dif­fe­ren­za tra gli enti no profit e gli altri è che le as­so­cia­zio­ni possono svolgere attività a pagamento e possono con­se­gui­re un utile, chiamato utile oggettivo, ma non possono dividerlo tra i soci, al­tri­men­ti ri­sul­te­reb­be un co­sid­det­to lucro sog­get­ti­vo. Quindi l’utile con­se­gui­to alla fine dell’anno contabile verrà sem­pli­ce­men­te messo da parte e riu­ti­liz­za­to dall’as­so­cia­zio­ne de­sti­nan­do­lo al fi­nan­zia­men­to delle attività per il rag­giun­gi­men­to degli scopi statuari. Tale regola vale anche in caso di estin­zio­ne dell’ente no profit: i soci hanno infatti l’obbligo di devolvere il capitale rimasto ad un’altra as­so­cia­zio­ne senza scopo di lucro.

Dunque se si gestisce un ente no profit è fon­da­men­ta­le, nonché ob­bli­ga­to­rio, saper assolvere cor­ret­ta­men­te i propri obblighi contabili per non incappare in ir­re­go­la­ri­tà con l’Agenzia delle Entrate. I primi re­spon­sa­bi­li per una corretta gestione della con­ta­bi­li­tà sono in­nan­zi­tut­to il pre­si­den­te dell’as­so­cia­zio­ne e il consiglio direttivo, i quali hanno il compito di formulare e tenere i documenti contabili. Questi documenti devono essere de­po­si­ta­ti presso la sede sociale e rimanere a di­spo­si­zio­ne di tutti i soci, così che si possano ri­co­no­sce­re eventuali mal­fun­zio­na­men­ti delle attività o del regime fiscale dell’ente.

I documenti contabili

  1. Registro in­ven­ta­rio: è la prima cosa es­sen­zia­le da tenere, e contiene gli elenchi di tutti i beni.
     
  2. Fogli di cassa periodici: ricoprono un ruolo fon­da­men­ta­le, vanno tenuti con cadenza a scelta tra gior­na­lie­ra, set­ti­ma­na­le o mensile. Essi con­ten­go­no tutte le entrate e le uscite di cassa con relativa causale che si ri­fe­ri­sco­no a un de­ter­mi­na­to periodo temporale. I fogli di cassa sono im­por­tan­ti perché per­met­to­no di redigere un bilancio annuale che sia veritiero e ordinato.
     
  3. Do­cu­men­ta­zio­ni relative a spese e a contratti stipulati dall’as­so­cia­zio­ne.

Il bilancio annuale

Uno degli obblighi prin­ci­pa­li per tutti gli enti no profit (per cui si intendono as­so­cia­zio­ni, onlus, as­so­cia­zio­ni sportive, ecc.) è la redazione del ren­di­con­to contabile annuale. Il bilancio dell’as­so­cia­zio­ne senza scopo di lucro deve infatti essere pre­di­spo­sto ogni anno dal consiglio direttivo.

All’interno del bilancio devono risultare con chiarezza e pre­ci­sio­ne:

le entrate suddivise per voci ana­li­ti­che,

  • i beni,
  • i con­tri­bu­ti,
  • i lasciti ricevuti,
  • le spese,
  • gli oneri sostenuti.

Per quanto non sia un bilancio preparato secondo le norme del diritto com­mer­cia­le, il suo scopo è di rap­pre­sen­ta­re una serie ordinata di valori in Dare e Avere. Se il bilancio annuale risulta in attivo la chiusura di questo non deve dare un “utile”, bensì una voce positiva in avere da riportare nel ren­di­con­to dell’anno suc­ces­si­vo.

N.B.

I proventi dell’attività isti­tu­zio­na­le devono essere ri­go­ro­sa­men­te separati e distinti dai proventi dell’eventuale attività com­mer­cia­le dell’ente.

Il bilancio di missione

Il bilancio annuale, infine, deve essere ac­com­pa­gna­to da una relazione il­lu­stra­ti­va (o bilancio di missione) preparata dal consiglio direttivo, che dia te­sti­mo­nian­za delle attività del­l'as­so­cia­zio­ne, degli eventi e delle ini­zia­ti­ve or­ga­niz­za­te.

Il momento della redazione del bilancio economico e del bilancio di missione è molto delicato, poiché può sus­si­ste­re l’even­tua­li­tà che dai documenti risultino ir­re­go­la­ri­tà fiscali o ad­di­rit­tu­ra il mancato rispetto della normativa. È fon­da­men­ta­le che in caso di ipotetici compensi ricevuti dai soci, questi siano ac­com­pa­gna­ti da una precisa giu­sti­fi­ca­zio­ne. Va posta anche una par­ti­co­la­re at­ten­zio­ne all’esercizio di attività com­mer­cia­li o di attività as­so­cia­ti­ve che possono essere "so­spet­ta­te" come tali.

N.B.

Il bilancio e la relazione di missione devono essere sot­to­po­sti all’ap­pro­va­zio­ne dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e devono essere de­po­si­ta­ti presso la sede sociale nei quindici giorni pre­ce­den­ti la data fissata per la loro ap­pro­va­zio­ne, a di­spo­si­zio­ne di tutti i soci.

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Tenere la con­ta­bi­li­tà delle as­so­cia­zio­ni con l’aiuto di un software

Anche l’industria dei software ha ri­co­no­sciu­to che redigere il bilancio delle onlus co­sti­tui­sce un campo specifico all’interno della con­ta­bi­li­tà, per cui ha deciso di ri­spon­de­re pro­po­nen­do dei programmi ge­stio­na­li appositi. Ad oggi sul mercato sono di­spo­ni­bi­li diverse ap­pli­ca­zio­ni svi­lup­pa­te mi­ra­ta­men­te per ef­fet­tua­re la con­ta­bi­li­tà delle as­so­cia­zio­ni.

Tali software per la con­ta­bi­li­tà delle onlus (i quali in inglese vengono spesso definiti nonprofit ac­coun­ting software) offrono funzioni speciali che risultano utili in modo par­ti­co­la­re per redigere il bilancio degli enti no profit. Infatti, oltre alle feature per la gestione delle entrate e delle uscite, i programmi sono anche in grado di or­ga­niz­za­re i calcoli in diversi settori e as­se­gnar­li a diversi conti.

Se ad esempio un ente no profit crea un utile per rag­giun­ge­re lo scopo as­so­cia­ti­vo, allora la nota in positivo verrà in­ter­pre­ta­ta come un’ope­ra­zio­ne con finalità specifica. I programmi appositi per tenere la con­ta­bi­li­tà di un’as­so­cia­zio­ne senza scopo di lucro tengono in con­si­de­ra­zio­ne questi e altri punti par­ti­co­la­ri dei conti.

Oltre a ciò molti software con­ten­go­no anche funzioni per la rea­liz­za­zio­ne di ricevute per ero­ga­zio­ni liberali (donazioni), fatture, solleciti, oppure per la stesura dell’in­ven­ta­rio. Ad­di­rit­tu­ra alcuni programmi sup­por­ta­no anche la pia­ni­fi­ca­zio­ne del budget e la rea­liz­za­zio­ne di pre­ven­ti­vi di bilancio.

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