Non sempre tutto quello che accade è in nostro controllo, questo vale anche per gli im­pren­di­to­ri e per le ri­spet­ti­ve aziende, piccole o grandi che siano. In con­si­de­ra­zio­ne di ciò lo Stato italiano ha stabilito il concetto di cassa in­te­gra­zio­ne guadagni, detta anche CIG, re­go­la­men­tan­do­lo già nel 1947. Questo istituto viene in aiuto degli im­pren­di­to­ri che si trovano tem­po­ra­nea­men­te in dif­fi­col­tà per­met­ten­do­gli di sol­le­var­lo dal pagamento della ma­no­do­pe­ra non uti­liz­za­ta. La funzione benefica della cassa in­te­gra­zio­ne è però doppia, in quanto, oltre agli interessi dell’im­pren­di­to­re, sal­va­guar­da anche quelli dei suoi di­pen­den­ti, con­ge­lan­do­ne il posto di lavoro invece di venire li­cen­zia­ti.

In questo articolo oltre a dare una de­scri­zio­ne di che cos’è la cassa in­te­gra­zio­ne e come funziona, vi spie­ghe­re­mo le dif­fe­ren­ze tra cassa in­te­gra­zio­ne guadagni ordinaria (CIGO), la cassa in­te­gra­zio­ne guadagni straor­di­na­ria (CIGS), cassa in­te­gra­zio­ne in deroga (CIGD) e vi forniremo tutte le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie sia se siete di­pen­den­ti e rischiate di finire in cassa in­te­gra­zio­ne, sia che siate datori di lavoro e dobbiate perciò ri­chie­de­re la cassa in­te­gra­zio­ne per tutti i vostri la­vo­ra­to­ri o solo parte di essi.

Cassa in­te­gra­zio­ne: de­fi­ni­zio­ne

De­fi­ni­zio­ne: cassa in­te­gra­zio­ne

La cassa in­te­gra­zio­ne è uno dei prin­ci­pa­li am­mor­tiz­za­to­ri sociali in Italia. Consiste infatti in un sistema di garanzia del reddito da lavoro ai la­vo­ra­to­ri di­pen­den­ti qualora l’attività im­pren­di­to­ria­le in cui operano venga sospesa o ridotta a causa di eventi o si­tua­zio­ni esterne all’impresa e perciò non im­pu­ta­bi­li alla stessa. Si distingue in cassa in­te­gra­zio­ne guadagni ordinaria (CIGO), cassa in­te­gra­zio­ne guadagni straor­di­na­ria (CIGS) e cassa in­te­gra­zio­ne in deroga (CIGD).

Unità pro­dut­ti­va

Prima di capire come funziona la cassa in­te­gra­zio­ne è bene capire il si­gni­fi­ca­to di unità pro­dut­ti­va, concetto ne­ces­sa­rio per il corretto fun­zio­na­men­to dell’in­te­gra­zio­ne salariale. È infatti per unità pro­dut­ti­ve che viene fatta richiesta di cassa in­te­gra­zio­ne. Un’unità pro­dut­ti­va riguarda una struttura fi­na­liz­za­ta alla pro­du­zio­ne di beni o all’ero­ga­zio­ne di servizi che soddisfi i tre requisiti elencati qui di seguito:

  • essere dotata di autonomia fi­nan­zia­ria o tecnico fun­zio­na­le, ossia abbia a di­spo­si­zio­ne delle risorse che le per­met­ta­no di operare scelte or­ga­niz­za­ti­ve in autonomia in base alle proprie ca­rat­te­ri­sti­che;
  • sia in grado di rea­liz­za­re au­to­no­ma­men­te l’intero ciclo pro­dut­ti­vo o una fase completa dello stesso nell’ottica della pro­du­zio­ne di beni o servizi. La rea­liz­za­zio­ne di un singolo com­po­nen­te ne­ces­sa­rio per la com­po­si­zio­ne del prodotto finale non è suf­fi­cien­te;
  • avere in forza la­vo­ra­to­ri in maniera con­ti­nua­ti­va.

Le unità pro­dut­ti­ve devono essere re­gi­stra­te per tempo at­tra­ver­so il portale dell’INPS.

Cassa in­te­gra­zio­ne guadagni ordinaria

La CIGO, acronimo di Cassa In­te­gra­zio­ne Guadagni Ordinaria, consiste in una pre­sta­zio­ne economica erogata dall’INPS a favore dei la­vo­ra­to­ri di­pen­den­ti, la cui attività la­vo­ra­ti­va viene sot­to­po­sta a riduzione o com­ple­ta­men­te sospesa a causa di eventi tran­si­to­ri che ri­guar­da­no l’azienda senza però dipendere da lei.

CIGO: le cause

Le cause all’origine della si­tua­zio­ne critica at­tra­ver­sa­ta dall’azienda che rendono possibile ri­chie­de­re la cassa in­te­gra­zio­ne per i di­pen­den­ti sono svariate e di diversa natura, e com­pren­do­no:

  • mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase la­vo­ra­ti­va, perizia di variante e sup­ple­ti­va al progetto;
  • mancanza di materie prime o com­po­nen­ti;
  • eventi meteo;
  • sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, im­pra­ti­ca­bi­li­tà dei locali, anche per ordine della pubblica autorità - so­spen­sio­ne o riduzione del­l'at­ti­vi­tà per ordine della pubblica autorità per cause non im­pu­ta­bi­li al­l'im­pre­sa o ai la­vo­ra­to­ri;
  • guasti ai mac­chi­na­ri - ma­nu­ten­zio­ne straor­di­na­ria.

CIGO: a chi spetta

La cassa in­te­gra­zio­ne ordinaria si rivolge a tutti i la­vo­ra­to­ri con contratto di lavoro su­bor­di­na­to, ap­pren­di­sti compresi, eccezion fatta per dirigenti e la­vo­ra­to­ri a domicilio. A patto che abbiano un’”anzianità” di novanta giorni effettivi di lavoro. Questa anzianità viene calcolata tenendo conto delle giornate di lavoro in­di­pen­den­te­men­te dalla durata. Vengono inoltre con­teg­gia­te ferie, festività, assenze per in­for­tu­nio sul lavoro, maternità ob­bli­ga­to­ria, e i sabati e le domeniche nel caso di settimane la­vo­ra­ti­ve di cinque giorni.

CIGO: durata massima

Questa forma as­si­sten­zia­le garantita dallo Stato è limitata nel tempo. La durata del­l'in­te­gra­zio­ne salariale ha infatti un limite massimo di ven­ti­quat­tro mesi in un quin­quen­nio mobile. Quin­quen­nio mobile, come sug­ge­ri­sce il nome, è un periodo della durata di cinque anni che viene calcolato a ritroso dall’ultimo giorno a cui fa ri­fe­ri­men­to la richiesta d’in­te­gra­zio­ne salariale in oggetto.

Per esempio, se si richiede in data primo gennaio 2020 la cassa in­te­gra­zio­ne della durata di un anno per un’unità pro­dut­ti­va della propria azienda, i cinque anni vengono calcolati a ritroso a partire dal primo gennaio 2021, data in cui termina la pre­sta­zio­ne in oggetto.

Tuttavia, i ven­ti­quat­tro mesi di durata massima della pre­sta­zio­ne non possono essere con­ti­nua­ti­vi. Infatti la cassa in­te­gra­zio­ne ordinaria ha un limite massimo di tredici settimane con­se­cu­ti­ve pro­ro­ga­bi­li tri­me­stral­men­te fino a rag­giun­ge­re un totale di dodici mesi in un biennio mobile. Questo significa che in un periodo com­ples­si­vo di due anni, la CIGO non può superare un anno.

CIGO: pre­sen­ta­zio­ne della domanda

La domanda va pre­sen­ta­ta dal portale dell’INPS entro 15 giorni dall’inizio della so­spen­sio­ne o riduzione dell’attività la­vo­ra­ti­va o durante il mese suc­ces­si­vo nel caso di eventi non evitabili.

Cassa in­te­gra­zio­ne guadagni straor­di­na­ria

Come lascia intendere il nome, la dif­fe­ren­za dalla cassa in­te­gra­zio­ne guadagni ordinaria sta nel fatto che le cause che impongono all’im­pren­di­to­re la necessità di so­spen­de­re o ridurre l’attività la­vo­ra­ti­va sono appunto straor­di­na­rie.

CIGS: le cause

Le cause che motivano la richiesta di CIGS cor­ri­spon­do­no a processi di ri­strut­tu­ra­zio­ne, rior­ga­niz­za­zio­ne e ri­con­ver­sio­ne, come anche crisi aziendali, contratti di so­li­da­rie­tà, o fal­li­men­to.

CIGS: a chi spetta

A fare richiesta dell’in­te­gra­zio­ne salariale garantita dalla cassa in­te­gra­zio­ne straor­di­na­ria sono tutte le aziende ap­par­te­nen­ti ai seguenti settori pro­fes­sio­na­li e con me­dia­men­te più di quindici di­pen­den­ti (ap­pren­di­sti, dirigenti, la­vo­ra­to­ri part-time e a domicilio inclusi):

  • imprese in­du­stria­li (comprese quelle edili e affini);
  • imprese coo­pe­ra­ti­ve e loro consorzi, che tra­sfor­ma­no, ma­ni­po­la­no e com­mer­cia­liz­za­no prodotti agricoli e zoo­tec­ni­ci, per i di­pen­den­ti a tempo in­de­ter­mi­na­to;
  • imprese artigiane il cui fatturato nel biennio pre­ce­den­te dipendeva per oltre il 50% da un solo com­mit­ten­te de­sti­na­ta­rio di CIGS;
  • aziende ap­pal­ta­tri­ci di servizi di mensa o ri­sto­ra­zio­ne le cui imprese com­mit­ten­ti siano in­te­res­sa­te da CIGS;
  • imprese ap­pal­ta­tri­ci di servizi di pulizia la cui impresa com­mit­ten­te sia de­sti­na­ta­ria di CIGS;
  • imprese editrici di giornali quo­ti­dia­ni, periodici e agenzie di stampa a dif­fu­sio­ne nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 di­pen­den­ti;
  • imprese esercenti attività com­mer­cia­li con più di cinquanta di­pen­den­ti;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta di­pen­den­ti;
  • imprese di vigilanza con più di quindici di­pen­den­ti;
  • imprese del trasporto aereo a pre­scin­de­re dal numero di di­pen­den­ti;
  • imprese del sistema ae­ro­por­tua­le a pre­scin­de­re dal numero di di­pen­den­ti.

CIGS: durata massima

Nei casi di ri­strut­tu­ra­zio­ne, rior­ga­niz­za­zio­ne e ri­con­ver­sio­ne aziendale, la durata della CIGS non dif­fe­ri­sce da quella ordinaria di ven­ti­quat­tro mesi in un quin­quen­nio mobile. Se invece la richiesta è motivata da una crisi aziendale la durata massima è di dodici mesi. Nel caso in cui la causale coincida invece con un contratto di so­li­da­rie­tà, il limite com­ples­si­vo può essere esteso di ulteriori dodici mesi, arrivando a un totale di trentasei mesi, anche con­ti­nua­ti­vi.

CIGS: pre­sen­ta­zio­ne della domanda

Per ri­chie­de­re l’in­te­gra­zio­ne salariale straor­di­na­ria la domanda va pre­sen­ta­ta entro sette giorni dalla stipula dell’accordo col­let­ti­vo aziendale o dalla con­sul­ta­zio­ne sindacale e corredata dell’elenco dei la­vo­ra­to­ri in­te­res­sa­ti. Dalla pre­sen­ta­zio­ne alla con­ces­sio­ne della pre­sta­zio­ne possono tra­scor­re­re fino a 90 giorni. La con­ces­sio­ne avviene tramite decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al quale va pre­sen­ta­ta. Tutte le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie si trovano sulla pagina ufficiale. Suc­ces­si­va­men­te al ri­ce­vi­men­to dell’au­to­riz­za­zio­ne, l’azienda deve pre­sen­ta­re i documenti all’INPS per via te­le­ma­ti­ca.

CIGD: cassa in­te­gra­zio­ne guadagni in deroga

CIGD è l’ab­bre­via­zio­ne di Cassa In­te­gra­zio­ne Guadagni in Deroga e consiste in un’al­ter­na­ti­va di in­te­gra­zio­ne salariale pensata per aiutare quelle imprese escluse dagli altri strumenti di in­te­gra­zio­ne salariale. Inoltre la cassa in­te­gra­zio­ne in deroga può essere richiesta anche qualora si abbia già fruito del periodo previsto per le altre tutele ordinarie.

Di­ver­sa­men­te da CIGO e CIGS, la CIGD è materia regionale o delle province autonome, no­no­stan­te le risorse a essa destinate sono messe a di­spo­si­zio­ne dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Torna a livello nazionale solamente in caso in cui la richiesta venga pre­sen­ta­ta da parte di aziende plu­ri­lo­ca­liz­za­te, ossia con unità pro­dut­ti­ve su tutto il ter­ri­to­rio nazionale.

CIGD: le cause

Per quanto riguarda le cause che motivano la richiesta di in­te­gra­zio­ne salariale per mezzo della cassa in­te­gra­zio­ne in deroga non è possibile fornire un ri­fe­ri­men­to univoco. Trat­tan­do­si di uno strumento in mano alle regioni e alle province autonome, spetta loro stabilire i comparti a cui spettano in via prio­ri­ta­ria le risorse allocate per la CIGD, o i criteri necessari per pre­sen­ta­re la domanda.

Tuttavia, a partire dal 2018 la CIGD è concessa alle aziende in­te­res­sa­te dai piani di nuova in­du­stria­liz­za­zio­ne e di recupero o tenuta oc­cu­pa­zio­na­le in si­tua­zio­ni di crisi aziendali.

CIGD: a chi spetta

La CIGD è pensata per tutti i la­vo­ra­to­ri su­bor­di­na­ti qua­li­fi­ca­ti come operai, impiegati e quadri, anche ap­pren­di­sti e som­mi­ni­stra­ti, che abbiano alle spalle un’anzianità di almeno dodici mesi presso l’impresa ri­chie­den­te. A poterla ri­chie­de­re sono pra­ti­ca­men­te tutte le imprese che rientrano nella de­scri­zio­ne di im­pren­di­to­re fornita nell’articolo 2082 del Codice Civile, esclu­den­do così gli studi pro­fes­sio­na­li e le as­so­cia­zio­ni.

Citazione

Articolo 2082 del Codice Civile: “È im­pren­di­to­re chi esercita pro­fes­sio­nal­men­te un'at­ti­vi­tà̀ economica or­ga­niz­za­ta al fine della pro­du­zio­ne o dello scambio di beni o di servizi.”

CIGD: durata massima

Come già spiegato la CIGD può essere usufruita suc­ces­si­va­men­te al termine di CIGO e CIGS. La durata dell’in­te­gra­zio­ne salariale in deroga è di un massimo di 12 mesi qualora si tratti di rior­ga­niz­za­zio­ne aziendale e di 6 mesi nei casi di crisi aziendale.

CIGD: pre­sen­ta­zio­ne della domanda

La domanda per la cassa in­te­gra­zio­ne in deroga va pre­sen­ta­ta entro venti giorni dalla so­spen­sio­ne o riduzione dell’attività la­vo­ra­ti­va, corredata di accordo sindacale ed elenco dei la­vo­ra­to­ri coinvolti. Trovate il modulo per la richiesta di in­te­gra­zio­ne salariale in deroga, così come tante altre in­for­ma­zio­ni ag­giun­ti­ve sulla pagina dedicata del portale INPS.

CIG: entità dell’in­te­gra­zio­ne salariale

Quando si parla di cassa in­te­gra­zio­ne si intende l’80 % dello stipendio, calcolato sulla base delle ore di lavoro che un di­pen­den­te avrebbe dovuto prestare set­ti­ma­nal­men­te. Tuttavia questa per­cen­tua­le è puramente in­di­ca­ti­va, in quanto i fattori da con­si­de­ra­re sono diversi e il calcolo non così au­to­ma­ti­co. Nella pratica la re­tri­bu­zio­ne in cassa in­te­gra­zio­ne non cor­ri­spon­de quasi mai all’80 %, se non in quei casi dove lo stipendio è par­ti­co­lar­men­te basso.

I massimali della re­tri­bu­zio­ne in cassa in­te­gra­zio­ne

Basti pensare solamente che la cassa in­te­gra­zio­ne prevede dei massimali che di fatto smen­ti­sco­no il calcolo dell’80 %. I massimali in questione cor­ri­spon­do­no a 998,18 € (939,89 € netti) per gli stipendi fino a 2.159,48 € e 1.199,72 € (1.129,66 € netti) per chi per­ce­pi­sce uno stipendio superiore. Il 5,84 % che sottratto dal lordo dà il netto del con­tri­bu­to di in­te­gra­zio­ne salariale co­sti­tui­sce il con­tri­bu­to pre­vi­den­zia­le.

Questi calcoli e massimali fanno ri­fe­ri­men­to alla cassa in­te­gra­zio­ne ordinaria a zero ore, ossia quando l’attività la­vo­ra­ti­va dell’unità pro­dut­ti­va in questione viene com­ple­ta­men­te sospesa. Se al­tri­men­ti il lavoro non viene com­ple­ta­men­te in­ter­rot­to, ma solamente ridotto, la questione cambia. In questo caso, infatti, verrà eseguito un doppio calcolo, uno sulle ore ef­fet­ti­va­men­te lavorate, che vengono cor­ri­spo­ste al 100 %, e un altro sulle altre ore in cassa in­te­gra­zio­ne secondo la logica dell’80 % o dei massimali sopra indicati.

Esempi

Ri­por­tia­mo ora qualche esempio che aiuti a chiarire in quanto consiste l’effettiva re­tri­bu­zio­ne salariale della cassa in­te­gra­zio­ne a zero ore. Prendiamo il caso di un di­pen­den­te che per­ce­pi­sce un compenso mensile di 1.000 €. Non rag­giun­gen­do il limite imposto dal massimale, per lui varrebbe la regola dell’80 %. Quindi si vedrebbe cor­ri­spo­sti 800 € lordi da cui andrebbe poi sottratto il 5,84 % per ricavare il netto.

Am­met­tia­mo ora invece che lo stipendio sia di 1.600 €. In questo secondo caso l’80 % equi­var­reb­be a 1280 € lordi, e quindi oltre il massimale. Il la­vo­ra­to­re si vedrebbe quindi cor­ri­spo­sto il massimale di 998,18 €, ricevendo un compenso minore dell’80 %. Lo stesso discorso varrebbe per tutti coloro i quali hanno uno stipendio lordo fino a 2.159,48€. Chi invece supera questa soglia entra nella seconda fascia, in cui la somma re­tri­bui­ta si attesta pra­ti­ca­men­te sempre a 1.129,66 €.

La­vo­ra­to­ri part-time

Anche per i la­vo­ra­to­ri part-time vale lo stesso metodo di calcolo. Trat­tan­do­si di un calcolo di re­tri­bu­zio­ne globale oraria a dover essere con­teg­gia­to è sem­pli­ce­men­te il numero di ore.

Tre­di­ce­si­ma e quat­tor­di­ce­si­ma

La ma­tu­ra­zio­ne di tre­di­ce­si­ma e quat­tor­di­ce­si­ma, qualora previste, dipende dal numero di giorni di lavoro svolto. In si­tua­zio­ne di cassa in­te­gra­zio­ne a zero ore è ne­ces­sa­rio aver svolto la propria attività per almeno 15 giorni per maturare il diritto a queste mensilità ag­giun­ti­ve, che verrà poi calcolata secondo le modalità pre­ce­den­te­men­te descritte, inclusi i massimali. Nella pratica dunque tre­di­ce­si­ma e quat­tor­di­ce­si­ma vengono annullate dai massimali della re­tri­bu­zio­ne globale nella maggior parte dei casi.

Ferie

Le ferie e la cassa in­te­gra­zio­ne non entrano in contrasto, questa è la prima pre­ci­sa­zio­ne d’obbligo. Questo significa che la cassa in­te­gra­zio­ne può so­li­ta­men­te essere richiesta anche qualora i la­vo­ra­to­ri di­pen­den­ti abbiano ancora delle ferie in arretrato non godute. Il datore di lavoro non è quindi costretto a imporre ferie forzate. La normativa italiana sta­bi­li­sce però che delle quattro settimane di ferie maturate, almeno la metà siano godute nell’anno di ma­tu­ra­zio­ne, e le restanti nei diciotto mesi suc­ces­si­vi.

Per quanto riguarda invece la ma­tu­ra­zio­ne delle ferie durante il periodo di cassa in­te­gra­zio­ne guadagni a zero ore, il la­vo­ra­to­re non matura ferie. Mentre nei casi di cassa in­te­gra­zio­ne a orario ridotto il la­vo­ra­to­re matura ferie nei giorni in cui svolge normale attività la­vo­ra­ti­va.

Cassa in­te­gra­zio­ne durante l’emergenza da Covid-19

Data l’ec­ce­zio­na­li­tà del periodo at­tual­men­te at­tra­ver­sa­to dall’economia italiana bloccata dal Co­ro­na­vi­rus, il governo ha adottato delle misure straor­di­na­rie per impedire li­cen­zia­men­ti di massa in tutto il paese. Questi am­mor­tiz­za­to­ri socio-economici sono stati in­tro­dot­ti con il DL Cura Italia. Gli strumenti forniti alle imprese sono la CIGO, la CIGD e l’assegno ordinario del Fondo di in­te­gra­zio­ne salariale (che non esa­mi­nia­mo in questo articolo).

Aspetti rilevanti di questo in­ter­ven­to statale sono il fatto di aver abbattuto il più possibile l’ostacolo bu­ro­cra­ti­co per pre­sen­ta­re la richiesta, con riflessi anche sulla celerità del disbrigo delle pratiche, così come i costi per i datori di lavoro. La causale da uti­liz­za­re è “Emergenza COVID-19 nazionale”. L’in­te­gra­zio­ne salariale relativa alla si­tua­zio­ne d’emergenza nazionale ha una durata massima di nove settimane.

Cassa in­te­gra­zio­ne ordinaria

Il decreto Cura Italia ha reso la cassa in­te­gra­zio­ne ordinaria di più facile accesso agli im­pren­di­to­ri. La causale "Emergenza COVID-19 nazionale" permette infatti di pre­sen­ta­re domanda di CIGO per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il mese di agosto 2020. Alla domanda, pre­sen­ta­bi­le entro la fine del quarto mese suc­ces­si­vo alla so­spen­sio­ne o riduzione delle attività la­vo­ra­ti­ve, non seguirà una verifica delle cause fornite a mo­ti­va­zio­ne della domanda, tantoché non è ne­ces­sa­rio pre­sen­ta­re alcuna relazione tecnica.

La cassa in­te­gra­zio­ne ordinaria per Co­ro­na­vi­rus offre varie age­vo­la­zio­ni. In­nan­zi­tut­to non verrà con­teg­gia­ta per richieste suc­ces­si­ve di cassa in­te­gra­zio­ne, così come non incide sui limiti di cin­quan­ta­due settimane nel biennio mobile, di ven­ti­quat­tro mesi nel quin­quen­nio mobile, o del limite di terzo delle ore la­vo­ra­bi­li. Ancora, l’in­te­gra­zio­ne salariale può essere richiesta anche per quei la­vo­ra­to­ri che non hanno ancora maturato l’anzianità di novanta giorni in azienda. A tutto questo si aggiunge l'e­sen­zio­ne del datore di lavoro dal pagare le con­tri­bu­zio­ni ad­di­zio­na­li.

Inoltre, per le aziende che stavano già godendo della cassa in­te­gra­zio­ne straor­di­na­ria, è concessa la pos­si­bi­li­tà di ri­chie­de­re il passaggio alla cassa in­te­gra­zio­ne ordinaria. Il trat­ta­men­to in corso viene dunque sospeso e so­sti­tui­to dal regime ordinario, senza con­tri­bu­to ad­di­zio­na­le.

La pre­sen­ta­zio­ne della domanda rimane quella consueta. A fare la dif­fe­ren­za è esclu­si­va­men­te la causale. La domanda può essere pre­sen­ta­ta anche se in fase di au­to­riz­za­zio­ne se ne era già pre­sen­ta­ta un’altra. Quella con causale “Emergenza COVID-19 nazionale” avrà la pre­ce­den­za.

Cassa in­te­gra­zio­ne in deroga

Per tutte quelle aziende che non dovessero sod­di­sfa­re i requisiti d’accesso alla CIGO (per di­men­sio­ne o per il tipo di attività), lo Stato ha reso di­spo­ni­bi­le la CIGD. Nello specifico si fa ri­fe­ri­men­to a tutti i datori di lavoro del settore privato, compreso agri­col­tu­ra, pesca, terzo settore ed enti religiosi ci­vil­men­te ri­co­no­sciu­ti. Il periodo massimo rimane comunque nove settimane. Il pagamento verrà ef­fet­tua­to tramite bonifico dall’INPS di­ret­ta­men­te sul conto corrente del la­vo­ra­to­re.

Come per la CIGO, anche qui non si tiene conto dell’anzianità di lavoro effettivo, non va versato alcun con­tri­bu­to ad­di­zio­na­le né pagata l’imposta di bollo, e non verrà con­teg­gia­ta ai fini di suc­ces­si­ve richieste. Per fare richiesta di cassa in­te­gra­zio­ne in deroga i datori di lavoro che impiegano più di cinque di­pen­den­ti devono fornire un accordo sindacale, concluso anche per via te­le­ma­ti­ca.

L’unica com­pli­ca­zio­ne che comporta la richiesta di CIDG è il fatto di essere re­spon­sa­bi­li­tà delle regioni e delle province autonome, avendo quindi criteri e pro­ce­di­men­ti diversi in base all'ente di ri­fe­ri­men­to. Per la pre­sen­ta­zio­ne della domanda si deve fare ri­fe­ri­men­to ai canali te­le­ma­ti­ci ufficiali della propria regione o provincia autonoma. A essere esclusi da questa pre­sta­zio­ne sono i datori di lavoro domestico e le imprese che possono accedere alla CIGO o alle pre­sta­zio­ni erogate da FIS e Fondi di so­li­da­rie­tà.

Consiglio

Per l’elenco delle categorie che possono usufruire della CIGO e per avere maggiori in­for­ma­zio­ni di vario genere vi invitiamo a leggere la circolare pub­bli­ca­ta dall’INPS.

Decreto liquidità: esten­sio­ne per neoas­sun­ti ed esenzione dal bollo d’imposta

Con il Decreto Liquidità risalente all’8 aprile 2020 sono state estese le casse in­te­gra­zio­ne anche per i la­vo­ra­to­ri assunti durante il periodo di crisi, ossia dal 24 febbraio al 17 marzo dell’anno in corso, no­no­stan­te questi non abbiano maturato l’anzianità ne­ces­sa­ria. Inoltre, per la CIGD sono stati esentati i datori di lavoro dall’imposta di bollo.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

Vai al menu prin­ci­pa­le