Quando si effettua una consegna dei prodotti ad un cliente, questi devono sempre essere ac­com­pa­gna­ti da un DDT, ovvero un documento di trasporto. Il documento di trasporto come lo co­no­scia­mo oggi è stato in­tro­dot­to in Italia nel 1996 in so­sti­tu­zio­ne della bolla di ac­com­pa­gna­men­to; era stato previsto dall’entrata in vigore della normativa co­mu­ni­ta­ria, la quale aveva pra­ti­ca­men­te reso superflua la bolla di ac­com­pa­gna­men­to tra i paesi membri dell’Unione Europea.

Il DDT è ob­bli­ga­to­rio in tutti in casi in cui si effettui una spe­di­zio­ne di beni, l’unica eccezione è nel caso in cui si voglia uti­liz­za­re la fattura ac­com­pa­gna­to­ria (una fattura emessa il giorno stesso della spe­di­zio­ne e che assume la stessa funzione del DDT). All’infuori dei fini pret­ta­men­te formali legati alla gestione fiscale e della con­ta­bi­li­tà, il documento di trasporto serve anche al ricevente della merce per capire al meglio il contenuto della spe­di­zio­ne e se quindi la merce re­ca­pi­ta­ta cor­ri­spon­de all’intero ordine d’acquisto ef­fet­tua­to.

Che cos’è un DDT?

Il documento di trasporto, da non con­fon­der­si quindi con la bolla di ac­com­pa­gna­men­to o anche bolla di consegna, è un documento in cui mettete nero su bianco la merce relativa a una consegna. Il DDT si allega spesso alla merce a cui fa ri­fe­ri­men­to, pra­ti­ca­men­te fun­zio­nan­do da documento di ac­com­pa­gna­men­to nel vero senso della parola, anche se in realtà non è stret­ta­men­te ne­ces­sa­rio, essendo che il documento può anche essere inviato al ricevente a mezzo corriere o tramite strumenti digitali.

Il DDT è fon­da­men­ta­le per la fattura differita, ovvero una fattura che può essere emessa fino al giorno 15 del mese suc­ces­si­vo a quello della spe­di­zio­ne. Inoltre, come già accennato, il DDT ha anche lo scopo di fa­ci­li­ta­re l’ac­cet­ta­zio­ne e il ri­ce­vi­men­to della merce. Infatti fornendo al cliente una pa­no­ra­mi­ca chiara dei prodotti in consegna, il documento di trasporto permette di in­di­vi­dua­re ve­lo­ce­men­te delle dif­fe­ren­ze tra i prodotti riportati e quelli realmente ricevuti, o eventuali dif­fe­ren­ze tra i prodotti ac­qui­sta­ti e quelli re­ca­pi­ta­ti. Così facendo anche le pratiche ope­ra­zio­ni di ac­cet­ta­zio­ne della merce e di stoc­cag­gio, nel caso in cui siano ne­ces­sa­rie, saranno rese più celeri.

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Perché e quando è ne­ces­sa­rio un DDT?

Non appena pro­gram­ma­ta la spe­di­zio­ne per un cliente, dovreste per prima cosa preparare una distinta di carico: questa distinta è un documento interno e non ufficiale che cor­ri­spon­de gros­so­mo­do al DDT. Il documento di trasporto ufficiale invece svolge diverse funzioni, infatti oltre a quelle già spiegate pre­ce­den­te­men­te a favore del cliente, il documento può anche essere uti­liz­za­to come lista di controllo durante o una volta terminate le ope­ra­zio­ni di carico per con­trol­la­re un’ultima volta la spe­di­zio­ne prima della partenza.

Ma la funzione più im­por­tan­te del DDT si ha quando il cliente, una volta ricevuta la merce, apporrà su di esso la propria firma e vi manderà indietro una copia. Infatti il DDT diventa a questo punto la ricevuta dell’avvenuta consegna della merce, che servirà poi come base per la com­pi­la­zio­ne e quindi l’emissione della fattura differita.

In aggiunta a tutto ciò il documento di trasporto ha anche una funzione di rap­pre­sen­tan­za e serve anche ad aumentare la ri­co­no­sci­bi­li­tà del marchio: tramite di esso avete modo di dare un’immagine pro­fes­sio­na­le della vostra azienda, in­fluen­zan­do po­si­ti­va­men­te il cliente. Infatti il DDT può anche servire come strumento per raf­for­za­re la vostra identità so­cie­ta­ria e attrarre l’at­ten­zio­ne del cliente. Inserendo ad esempio il vostro logo e i relativi colori ed elementi di design, metterete il cliente nelle con­di­zio­ni di ri­co­no­sce­re con facilità la vostra azienda.

Og­gi­gior­no sempre più documenti di trasporto vengono inviati in formato digitale tramite e-mail in con­tem­po­ra­nea con la spe­di­zio­ne della merce. Così facendo il vostro cliente riceve il DDT im­me­dia­ta­men­te, ben prima che la merce raggiunga il suo magazzino (o quale che sia il luogo della consegna), avendo quindi anche una funzione di pro­me­mo­ria. Il cliente sarà così a co­no­scen­za della merce in entrata, fattore di grande utilità nel caso di consegne e di ordini di grandi di­men­sio­ni, per­met­ten­do inoltre di evitare possibili brutte sorprese.

Vista l’im­por­tan­za che riveste il DDT nella vendita, e in par­ti­co­la­re nella consegna della merce, bisogna prestare grande at­ten­zio­ne durante la sua com­pi­la­zio­ne ed ac­cer­tar­si che tutti i prodotti con­se­gna­ti siano ef­fet­ti­va­men­te e cor­ret­ta­men­te riportati al suo interno, so­prat­tut­to in con­si­de­ra­zio­ne del fatto che da esso dipenderà poi la fattura per il pagamento della merce.

Com­pi­la­zio­ne di un DDT: contenuto e struttura

È possibile uti­liz­za­re i documenti relativi all’offerta o alla conferma d’ordine, pre­ce­den­te­men­te redatti, come modello per il documento di trasporto. Nella pratica un DDT as­so­mi­glia ad una fattura relativa ad una consegna di merce: entrambi i documenti elencano i prodotti con­se­gna­ti e con­ten­go­no delle in­di­ca­zio­ni formali presenti in ogni tipo di documento ufficiale, quali il nome dell’azienda, l’indirizzo del venditore e dell’ac­qui­ren­te, la data, ecc.

L’unica dif­fe­ren­za è che, di­ver­sa­men­te da una fattura, su di un documento di trasporto non viene mai riportato il prezzo dell’articolo con­se­gna­to. È bene spe­ci­fi­ca­re che un DDT non so­sti­tui­sce mai una fattura, ma al contrario una fattura può so­sti­tui­re il DDT, com’è il caso della fattura ac­com­pa­gna­to­ria. La fattura ac­com­pa­gna­to­ria cor­ri­spon­de ad una fattura immediata, ovvero emessa al momento della spe­di­zio­ne, che riporta ne­ces­sa­ria­men­te tutte le in­for­ma­zio­ni sul trasporto dei beni venduti e, come il documento di trasporto, ac­com­pa­gna la merce durante il viaggio.

Per quanto riguarda la struttura da seguire per la com­pi­la­zio­ne di un DDT, non avrete problemi nella sua redazione, visto che sono necessari solo pochi elementi chiave. Nel titolo potete già ri­chia­ma­re il numero pro­gres­si­vo del documento, e anche il numero dell’offerta o della conferma d’ordine relativa, o anche altri numeri rilevanti. Nel corpo del testo rin­gra­zia­te il cliente per aver ef­fet­tua­to l’ordine ed elencate suc­ces­si­va­men­te i prodotti della consegna. So­li­ta­men­te all’interno del DDT si lascia un campo bianco, all’interno del quale il ricevente può riportare la data e la propria firma, a conferma dell’avvenuto ri­ce­vi­men­to della merce. A livello con­te­nu­ti­sti­co gli unici elementi ob­bli­ga­to­ri sono solamente i seguenti:

  • La data di ef­fet­tua­zio­ne della spe­di­zio­ne, ovvero il giorno in cui parte la consegna;
  • Le ge­ne­ra­li­tà del cedente, del com­mit­ten­te e del vettore (ovvero dell’impresa in­ca­ri­ca­ta di ritirare e con­se­gna­re la merce in questione);
  • La de­scri­zio­ne dei beni ceduti, spe­ci­fi­can­do­ne la natura, la qualità e so­prat­tut­to la quantità.

Da ag­giun­ge­re a questi vi è anche il numero pro­gres­si­vo del documento; anch’esso rap­pre­sen­ta un elemento ob­bli­ga­to­rio da un punto di vista legale. Nel caso in cui le vostre spe­di­zio­ni abbiano come luogo di partenza diversi punti operativi, il codice civile italiano accetta che si seguano serie di nu­me­ra­zio­ne dif­fe­ren­ti, ma comunque pro­gres­si­ve e quindi ri­per­cor­ri­bi­li e iden­ti­fi­ca­bi­li.

Dunque come appena spiegato non vi è alcuna in­di­ca­zio­ne ufficiale alla quale bisogna sot­to­sta­re per quanto riguarda l’im­pa­gi­na­zio­ne. Siete infatti liberi di impostare il documento come meglio credete. Ad ogni modo è buona prassi fornire ulteriori dati oltre a quelli ob­bli­ga­to­ri. Ad esempio:

  • Indirizzo di fat­tu­ra­zio­ne e indirizzo di consegna del ricevente (in par­ti­co­lar modo se questo è diverso dall’indirizzo della sede prin­ci­pa­le dell’azienda del cliente);
  • data dell’ordine, data dell’invio e pos­si­bil­men­te l’effettiva data di consegna;
  • numero e nome dell’ordine d’acquisto;
  • packing List con relativa de­scri­zio­ne di tutta la merce in consegna, per esempio il numero di colli, e in­di­ca­zio­ni su come ef­fet­tua­re al meglio lo scarico della merce;
  • in­for­ma­zio­ni riguardo alla proprietà della merce con­se­gna­ta, di norma i prodotti rimangono di proprietà del fornitore fino all’avvenuto pagamento dell’intera somma;
  • eventuali forniture suc­ces­si­ve.

Come per qualunque altro documento ufficiale che si utilizza in sede di commercio e di trat­ta­ti­va, è im­por­tan­te redigere un DDT che serva da modello per la vostra azienda, e che possa essere uti­liz­za­bi­le per ogni invio suc­ces­si­vo. Nel caso in cui non abbiate ancora un esempio di documento di trasporto pronto, potete uti­liz­za­re il modello di DDT messo a di­spo­si­zio­ne nella nostra Digital Guide, sca­ri­ca­bi­le gra­tui­ta­men­te e impostata per Microsoft Word e Excel.

Con­ser­va­zio­ne di un DDT

Stando al codice civile italiano i documenti di consegna vanno con­ser­va­ti per almeno 10 anni, come tutti i documenti ob­bli­ga­to­ri ai fini di IVA. Ai fini fiscali invece vanno con­ser­va­ti fino alla de­fi­ni­zio­ne degli ac­cer­ta­men­ti relativi al periodo d’imposta cor­ri­spon­den­te.

In­di­pen­den­te­men­te dal formato che decidete di uti­liz­za­re è di assoluta im­por­tan­za che sappiate che non basterà che il documento giunga nelle mani del ricevente, difatti al ri­ce­vi­men­to della merce il cliente deve sot­to­scri­ve­re il documento a conferma dell’avvenuta consegna e farvene pervenire una copia. Nel caso in cui inviate il DDT in formato cartaceo, sarà dunque sempre ne­ces­sa­rio inviare almeno due copie, una per il cliente e una per voi, che il cliente dovrà firmare.

Se avete in­ten­zio­ne di con­ser­va­re il documento di trasporto in formato cartaceo, con l’apposita firma o stampo a conferma della ricezione della merce, è comunque buona cosa scan­ne­riz­zar­lo e ar­chi­viar­lo nel vostro computer. Con questa facile ope­ra­zio­ne è possibile ri­spar­mia­re tempo e fatica, in par­ti­co­lar modo nel caso in cui si debba ricercare un de­ter­mi­na­to DDT in un secondo momento.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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