Tutti i soggetti fiscali passivi IVA sono in­di­stin­ta­men­te obbligati a re­gi­stra­re un documento fiscale per di­mo­stra­re ogni avvenuta cessione di beni o pre­sta­zio­ne di servizi e di con­se­guen­za anche il diritto a ri­scuo­ter­ne il prezzo: il documento contabile in questione è la fattura. Se però l’importo re­gi­stra­to non supera i 300,00 € (IVA inclusa), c’è anche la pos­si­bi­li­tà di annotare nei registri IVA un solo documento rie­pi­lo­ga­ti­vo di fatture diverse. L’an­no­ta­zio­ne cu­mu­la­ti­va è quindi una misura di sem­pli­fi­ca­zio­ne della con­ta­bi­li­tà e rende il controllo delle fatture un vero e proprio gioco da ragazzi. Ci sono però alcune ac­cor­tez­ze di cui tenere conto per non fare errori e rendere invalido il documento contabile. Quali sono dunque i criteri da sod­di­sfa­re per redigere un documento rie­pi­lo­ga­ti­vo corretto? Ve lo spie­ghia­mo nel seguente articolo.

Cos’è una fattura rie­pi­lo­ga­ti­va?

Come già accennato sopra, le fatture rie­pi­lo­ga­ti­ve servono a re­gi­stra­re in una volta sola più fatture relative a ope­ra­zio­ni dif­fe­ren­ti ma emesse nello stesso mese. L’articolo 6 del Dpr 695 del 1996 prevede che per le fatture di importo inferiore a 154,94 € si possa re­gi­stra­re un solo documento di riepilogo. Il 5 maggio 2011 il Consiglio dei Ministri ha poi dato via libera al Decreto Sviluppo che ha innalzato il limite per l’an­no­ta­zio­ne cu­mu­la­ti­va delle fatture da 154,94 € a 300,00 €. In questo modo varie fatture relative a beni o servizi ac­qui­sta­ti dif­fe­ren­ti si possono rie­pi­lo­ga­re insieme in un documento cu­mu­la­ti­vo al posto di emettere singole fatture per ogni conto. Nello specifico si tratta del decreto legge emesso il 13 maggio 2011 n. 70 di cui interessa l’estratto 1 q dell’articolo 7:

Citazione

In­nal­za­men­to a 300 euro dell’importo per potere rie­pi­lo­ga­re in un solo documento le fatture ricevute nel mese.

Ma quali sono i vantaggi che si traggono dalla stesura di una fattura rie­pi­lo­ga­ti­va rispetto alle singole fatture? Inoltre quali regole devono ri­spet­ta­re le aziende se in­se­ri­sco­no ri­fe­ri­men­ti a diverse ope­ra­zio­ni in un unico documento fiscale?

Buoni motivi per ricorrere all’emissione di fatture rie­pi­lo­ga­ti­ve

Na­tu­ral­men­te per la com­pi­la­zio­ne di un documento rie­pi­lo­ga­ti­vo delle fatture non si possono eludere gli standard da ri­spet­ta­re per la re­gi­stra­zio­ne di una classica fattura singola. Di con­se­guen­za tutte le re­gi­stra­zio­ni dei documenti emessi devono ob­bli­ga­to­ria­men­te seguire l’ordine della nu­me­ra­zio­ne delle fatture con­si­de­ran­do la loro data di emissione. Per quanto riguarda le fatture di acquisto si terrà invece conto della data di ri­ce­vi­men­to del bene o del servizio da parte del fornitore nonché il numero di pro­to­col­lo as­se­gna­to­gli.

Documento rie­pi­lo­ga­ti­vo delle fatture emesse

Se l’importo da re­gi­stra­re è modesto non è ob­bli­ga­to­rio emettere una fattura cu­mu­la­ti­va. Se però lo ritenete opportuno, dopo aver emesso le fatture ri­spet­tan­do i criteri legali per redigere l’an­no­ta­zio­ne cu­mu­la­ti­va dovete indicare:

  1. i numeri delle fatture emesse;
  2. per ogni aliquota, di­stin­ta­men­te:
    1. Il totale com­ples­si­vo dell’im­po­ni­bi­le delle ope­ra­zio­ni comprese eventuali esenzioni ed esclu­sio­ni;
    2. il totale com­ples­si­vo dell’imposta.

No­no­stan­te non sia ob­bli­ga­to­rio, per garantire una certa chiarezza si consiglia di ag­giun­ge­re anche:

  1. il cliente/fornitore in­te­sta­ta­rio della fattura

In sintesi il documento fiscale:

  • si limita a rie­pi­lo­ga­re le fatture emesse nel corso di un mese specifico;
  • deve essere annotato sui registri IVA al massimo entro il 15 del mese suc­ces­si­vo a cui le fatture fanno ri­fe­ri­men­to;
  • fa parte della li­qui­da­zio­ne del mese in cui sono state emesse le fatture.

Documento rie­pi­lo­ga­ti­vo delle fatture ricevute

La procedura di re­gi­stra­zio­ne del documento rie­pi­lo­ga­ti­vo delle fatture ricevute è lie­ve­men­te dif­fe­ren­te. L’an­no­ta­zio­ne deve infatti contenere:

  1. i numeri di pro­to­col­lo delle fatture ricevute, i quali vengono stabiliti dal de­sti­na­ta­rio;
  2. per ogni aliquota, di­stin­ta­men­te:
    1. il totale com­ples­si­vo dell’im­po­ni­bi­le delle ope­ra­zio­ni comprese eventuali esenzioni ed esclu­sio­ni;
    2. totale com­ples­si­vo dell’imposta.

Come sopra, sempre op­zio­nal­men­te, anche:

  1. il cliente/fornitore in­te­sta­ta­rio della fattura

Di­ver­sa­men­te dal documento rie­pi­lo­ga­ti­vo delle fatture di vendita, quello relativo alle fatture di acquisto può includere anche ope­ra­zio­ni avvenute in mesi diversi. Inoltre l’an­no­ta­zio­ne deve essere re­gi­stra­ta au­to­no­ma­men­te prima di ef­fet­tua­re la li­qui­da­zio­ne periodica mensile o tri­me­stra­le, durante la quale viene sottratta l’IVA che fa ri­fe­ri­men­to a quelle fatture che sono sot­to­po­ste al riepilogo.

Non sempre si ricorre alla fattura rie­pi­lo­ga­ti­va perché invece di sem­pli­fi­ca­re può invece com­pli­ca­re la con­ta­bi­li­tà. È questo il caso quando vanno distinte fatture già incassate da quelle da incassare, oppure quando è in­di­spen­sa­bi­le dif­fe­ren­zia­re centri di costo diversi. L’ostacolo più grande però è rap­pre­sen­ta­to dal momento della di­chia­ra­zio­ne dei redditi: si arriva infatti a non riuscire più a fare di­stin­zio­ne tra i dif­fe­ren­ti costi poiché mancano i relativi dettagli analitici.

Siccome per una questione di chiarezza sulla con­ta­bi­li­tà la normativa richiede all’azienda che le re­gi­stra­zio­ni sul libro giornale rilevino giorno per giorno le ope­ra­zio­ni avvenute, è ne­ces­sa­rio re­gi­stra­re le seguenti in­di­ca­zio­ni sin­go­lar­men­te:

  • acquisti
  • vendite
  • incassi
  • pagamenti
  • crediti
  • debiti

Per la re­gi­stra­zio­ne sul libro giornale non di­men­ti­ca­te di indicare l’ana­gra­fi­ca di ogni fornitore o cliente. Infine l’an­no­ta­zio­ne cu­mu­la­ti­va deve essere emessa entro il 15 del mese suc­ces­si­vo a quello cui si ri­fe­ri­sco­no le fatture emesse. Quelle di vendita devono invece essere emesse lo stesso mese.

N.B.

Il limite dei 300 € stabilito dalla legge relativo alle fatture di acquisto o di vendita si riferisce al netto dell’IVA.

Fattura rie­pi­lo­ga­ti­va: modello pronto da compilare

Per rendere più chiaro il concetto di fattura rie­pi­lo­ga­ti­va ci serviamo di un modello pre­com­pi­la­to che serve da esempio per la stesura di un documento contabile corretto e a norma di legge. La seguente fattura riporta diverse consegne avvenute da diversi fornitori. Per ogni ope­ra­zio­ne viene indicato il nome del fornitore, il numero della fattura, l’im­po­ni­bi­le, l’imposta e infine il totale.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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