Il congedo di maternità non è fa­col­ta­ti­vo. Le future madri hanno il diritto di astenersi dall’esercizio della propria pro­fes­sio­ne per un periodo totale di cinque mesi, che si estende da due mesi prima del parto a tre mesi dopo. L’indennità cor­ri­spon­de all’80% della re­tri­bu­zio­ne media gior­na­lie­ra (che oltre allo stipendio lordo considera anche le spettanze quali straor­di­na­ri, tre­di­ce­si­ma, premi, incentivi, ecc.), dedotta dal periodo di quattro settimane pre­ce­den­te l’inizio della maternità. Tale indennità può essere o deve essere integrata dall’azienda, a seconda del relativo contratto col­let­ti­vo nazionale di lavoro, così da riuscire a cor­ri­spon­de­re il 100% del normale stipendio di lavoro.

Quanto dura il congedo parentale e come si calcola?

Come abbiamo già an­ti­ci­pa­to il congedo di maternità è da in­ten­der­si della durata di cinque mesi, due dei quali pre­ce­den­te­men­te al parto e i restanti tre in seguito. Tuttavia, il calcolo di questo periodo non tiene in con­si­de­ra­zio­ne l’effettiva pre­vi­sio­ne di nascita. A fare fede è l’inizio della gra­vi­dan­za. Questo significa che se la gra­vi­dan­za, calcolata a ritroso, viene stimata essere iniziata il 28 gennaio, la data presunta del parto presa in con­si­de­ra­zio­ne per il congedo di maternità sarà il 28 ottobre. In questo caso l’ipotetico congedo par­ti­reb­be in data 28 agosto per terminare il 28 gennaio.

È previsto che anche il padre possa prendere un congedo parentale, fa­col­ta­ti­vo. La sua durata è di almeno 6 mesi, au­men­ta­bi­li a 7 se si usu­frui­sce almeno di 3 mesi. In totale, entrambi i genitori possono prendere fino a 11 mesi di congedo parentale, entro il com­pi­men­to dei 12 anni di età del figlio o della figlia. Un’altra novità è stata in­tro­dot­ta nel 2023: il padre la­vo­ra­to­re ha diritto a 10 giorni la­vo­ra­ti­vi di congedo ob­bli­ga­to­rio, re­tri­bui­to com­ple­ta­men­te entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio.

Congedo parentale nel caso di un lavoro part-time

Il congedo parentale è un diritto ri­co­no­sciu­to sia ai la­vo­ra­to­ri a tempo pieno che a quelli a tempo parziale (part-time). Tuttavia, per i la­vo­ra­to­ri part-time vi possono essere alcune eccezioni per quanto riguarda la durata e l’indennità.

La durata com­ples­si­va è la stessa dei la­vo­ra­to­ri a tempo pieno, ma la durata effettiva può essere ri­pro­por­zio­na­ta in base all’orario di lavoro. Ad esempio, se un la­vo­ra­to­re ha un contratto part-time al 50%, la durata del congedo parentale potrebbe essere ridotta pro­por­zio­nal­men­te.

In termini di indennità, anche questa si calcola in base alla re­tri­bu­zio­ne ef­fet­ti­va­men­te percepita. Pertanto, l’importo sarà pro­por­zio­na­to all’orario di lavoro e alla re­tri­bu­zio­ne del contratto part-time.

Cosa succede con le ferie maturate durante il congedo parentale?

A fare da garante per la corretta gestione dei congedi di maternità e parentale del rispetto dei diritti a essi connessi è l’INPS, l’Istituto Nazionale della Pre­vi­den­za Sociale. Il congedo parentale è regolato dal Decreto Le­gi­sla­ti­vo 26 marzo 2001, n. 151, noto anche come Testo Unico sulla maternità e paternità. Il decreto le­gi­sla­ti­vo sta­bi­li­sce anche l’obbligo da parte del datore di lavoro di calcolare e garantire alla la­vo­ra­tri­ce le ferie che le spettano.

Dal punto di vista della ma­tu­ra­zio­ne delle ferie, la maternità ob­bli­ga­to­ria cor­ri­spon­de in tutto e per tutto ai normali periodi di lavoro. Questo significa che i cinque mesi di assenza dal posto di lavoro cor­ri­spon­den­ti al congedo ob­bli­ga­to­rio, vanno calcolati come mesi di lavoro svolto e in quanto tali utili alla ma­tu­ra­zio­ne delle ferie.

Diverso è il discorso nel caso si opti per un congedo parentale (sia da parte di uno che di entrambi i genitori). Trat­tan­do­si infatti di un’asten­sio­ne fa­col­ta­ti­va dal lavoro, il tempo speso in congedo parentale non matura ferie. Tuttavia, nei mesi in cui si gode di questo congedo, è suf­fi­cien­te aver lavorato per almeno un periodo di quindici giorni per maturare le ferie di quel mese.

N.B.

Ad esempio, se il di­pen­den­te si è assentato dal venti al trentuno del mese di ottobre, avendo lavorato dal primo al di­cian­no­ve (venti giorni la­vo­ra­ti­vi), maturerà il normale numero di giorni di ferie per il mese di ottobre.

In aggiunta alle ferie, durante il congedo ob­bli­ga­to­rio, il di­pen­den­te matura anche anzianità di servizio, mensilità ag­giun­ti­ve quali tre­di­ce­si­ma e quat­tor­di­ce­si­ma (se previste) e scatti di anzianità.

Ma­tu­ra­zio­ne delle ferie in caso di maternità an­ti­ci­pa­ta

In specifici casi la maternità può essere an­ti­ci­pa­ta rispetto a quanto stabilito dalla norma. Questo avviene nei casi in cui:

  • si pre­sen­ti­no com­pli­ca­zio­ni della gra­vi­dan­za o malattie che, in con­co­mi­tan­za della gra­vi­dan­za, po­treb­be­ro pre­sen­tar­si in forma più grave;
  • quando l’ambiente e le con­di­zio­ni di lavoro possono rap­pre­sen­ta­re un pericolo per la madre e per il bambino che porta in grembo;
  • quando la mansione della di­pen­den­te rap­pre­sen­ta un rischio per la gra­vi­dan­za in quanto faticosa o insalubre, e non sia possibile as­se­gnar­la a un’attività dif­fe­ren­te.

Esat­ta­men­te come per il congedo ob­bli­ga­to­rio, anche durante la maternità an­ti­ci­pa­ta le ferie e gli altri istituti del lavoro ordinario maturano re­go­lar­men­te.

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