Imposta Regionale Attività Produttive o IRAP: il nome contiene già gros­so­mo­do la spie­ga­zio­ne di che cosa si tratta. L’IRAP è una tassa che le imprese sono tenute a versare per l’attività pro­dut­ti­va svolta l’anno pre­ce­den­te. Regionale perché infatti si tratta di un’imposta che va pagata alla regione italiana di ri­fe­ri­men­to, ossia dove la vostra azienda ha sede. Alla regione di com­pe­ten­za spetta anche stabilire l’aliquota IRAP, ossia l’aliquota da uti­liz­za­re per il calcolo di quanto siete tenuti a versare nelle casse dell’Erario.

De­fi­ni­zio­ne

L’IRAP o Imposta Regionale Attività Pro­dut­ti­ve si applica al reddito prodotto dalle attività pro­fes­sio­na­li e pro­dut­ti­ve in ciascuna regione d’Italia. Essendo una tassa regionale, varia a seconda della regione di ri­fe­ri­men­to e riguarda solo chi svolge attività d’impresa e non le persone fisiche.

L’IRAP è stata in­tro­dot­ta dall’allora governo Prodi nel 1997, con un decreto le­gi­sla­ti­vo, so­sti­tuen­do di fatto una serie di altre imposte: l’ILOR (imposta locale sui redditi), l’ICIAP (imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e pro­fes­sio­ni), l’imposta sul pa­tri­mo­nio netto delle imprese, la tassa di con­ces­sio­ne go­ver­na­ti­va per l’at­tri­bu­zio­ne del numero della partita IVA, il con­tri­bu­to per il servizio sanitario nazionale e il con­tri­bu­to per l’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria contro la tu­ber­co­lo­si. Con la Fi­nan­zia­ria del 2008, l’IRAP è diventata un’imposta che, basandosi sul valore pro­dut­ti­vo che a sua volta è dato dalla dif­fe­ren­za tra entrate e uscite, è pro­por­zio­na­ta al fatturato dell’azienda di ri­fe­ri­men­to.

Soggetti im­po­ni­bi­li di IRAP

Ma chi è tenuto a pagare l’Imposta Regionale Attività Pro­dut­ti­ve? Anche in questo caso ci pensa già il nome a darci un indizio, ossia le “attività pro­dut­ti­ve”. I soggetti in­te­res­sa­ti da questa imposta sono cambiati durante gli anni; per il 2018, ossia per la di­chia­ra­zio­ne da ef­fet­tua­re nel 2019, essi sono:

  • le persone fisiche che eser­ci­ta­no attività com­mer­cia­li titolari di redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir);
  • le persone fisiche che eser­ci­ta­no arti e pro­fes­sio­ni titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir);
  • gli esercenti attività di al­le­va­men­to di animali e che de­ter­mi­na­no il reddito secondo un par­ti­co­la­re calcolo (descritto nell’articolo 56, comma 5 del Tuir) che tiene conto del numero dei capi allevati;
  • coloro che eser­ci­ta­no attività di agri­tu­ri­smo e che, per la de­ter­mi­na­zio­ne del reddito, si avvalgono del relativo regime sem­pli­fi­ca­to (articolo 5 della Legge 413/1991);
  • le società semplici, in nome col­let­ti­vo e in ac­co­man­di­ta semplice e quelle equi­pa­ra­te (articolo 5 del Tuir), comprese le as­so­cia­zio­ni co­sti­tui­te tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e pro­fes­sio­ni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e società in ac­co­man­di­ta per azioni, SRL, società coo­pe­ra­ti­ve e di mutua as­si­cu­ra­zio­ne; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel ter­ri­to­rio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o prin­ci­pa­le l’esercizio di attività com­mer­cia­li; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza per­so­na­li­tà giuridica, non residenti nel ter­ri­to­rio dello Stato, per l’attività eser­ci­ta­ta nel ter­ri­to­rio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile or­ga­niz­za­zio­ne (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel ter­ri­to­rio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o prin­ci­pa­le l’esercizio di attività com­mer­cia­li;
  • gli enti non com­mer­cia­li, compresi i trust, società semplici e as­so­cia­zio­ni equi­pa­ra­te, non residenti, che hanno eser­ci­ta­to nel ter­ri­to­rio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile or­ga­niz­za­zio­ne, oppure che hanno eser­ci­ta­to attività agricola nel ter­ri­to­rio stesso
  • le Am­mi­ni­stra­zio­ni pubbliche.

A questi vanno ad ag­giun­ger­si tutti i soggetti che, anche se non residenti in Italia, vi eser­ci­ta­no comunque un’attività com­mer­cia­le, artistica o pro­fes­sio­na­le, per almeno tre mesi all’anno, a patto che l’esercizio avvenga per mezzo di un’or­ga­niz­za­zio­ne stabile o con base fissa. E ancora le aziende che svolgono in Italia attività agricole.

Inoltre ci sono dei soggetti specifici che sono esentati dal ver­sa­men­to di questa imposta e che potete trovare di­ret­ta­men­te sulla relativa pagina del sito dell’Agenzia dell’Entrate.

2018: a quanto ammonta l’aliquota e quando va pre­sen­ta­ta la di­chia­ra­zio­ne?

Il pagamento dell’IRAP – e non solo – avviene in due mandate, o meglio due saldi. Il primo a metà anno e il secondo verso la fine. Se la seconda rata è fissata per il 30 novembre, come è sempre stato, la prima è stata spostata, seppur di pochi giorni, da metà giugno al 30 giugno. La prima rata cor­ri­spon­de al saldo dell’anno pre­ce­den­te e un eventuale acconto per l’anno in corso. Il mancato rispetto della scadenza del 30 giugno può essere risolto con una mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% rispetto all’importo dovuto, entro e non oltre 30 giorni.

La seconda rata cor­ri­spon­de invece all’acconto IRPEF, IRES e IRAP per il 2019. Se l’acconto supera i 257,52 € allora a giugno andrà pagato il 40 % e a novembre il restante 60 %, se invece l’imposta da pagare è inferiore a questa somma, a giugno si pagherà solamente il saldo dell’anno pre­ce­den­te, mentre a novembre si pagherà l’intero acconto per l’anno corrente.

La pre­sen­ta­zio­ne del modello va ef­fet­tua­ta entro il 31 ottobre dell’anno suc­ces­si­vo a quello del periodo d’imposta di ri­fe­ri­men­to, salvo per i soggetti IRES e per le Am­mi­ni­stra­zio­ni pubbliche il cui periodo d’imposta diverge dall’anno solare. Questi soggetti infatti sono tenuti a pre­sen­ta­re la di­chia­ra­zio­ne entro il nono mese suc­ces­si­vo alla chiusura del periodo d’imposta relativo.

N.B.

L’acconto in questione si riferisce al rigo RN33 del modello unico. Qui il modello del 2018 per l’anno fiscale 2017 e qui la guida alla com­pi­la­zio­ne.

Aliquota IRAP

Come già an­ti­ci­pa­to, l’aliquota IRAP è stabilita dalle singole regioni che hanno la pos­si­bi­li­tà di alzarla o ab­bas­sar­la rispetto allo standard del 3,9 % (come previsto dall’art. 1, comma 50, lett. H della L.244/07). Dunque l’aliquota non è fissa e può cambiare in base alle politiche della regione in cui operate. Per sapere quale aliquota dovete calcolare potete in­for­mar­vi di­ret­ta­men­te presso il sito web della vostra regione o in al­ter­na­ti­va fare af­fi­da­men­to alla pagina rias­sun­ti­va del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

Vai al menu prin­ci­pa­le