L’imposta sul valore aggiunto è da sempre al centro del dibattito politico ed economico in Italia. No­no­stan­te si tratti di un’imposta che ha come obiettivo quello di fi­nan­zia­re i servizi statali, e non solo, viene spesso recepita dai con­tri­buen­ti come l’acerrimo nemico. Tuttavia le ope­ra­zio­ni eco­no­mi­che non sono tutte uguali, e difatti alcune, per motivi vari, non sono soggette a tale imposta. Tali ope­ra­zio­ni sono quelle che rientrano nell’articolo 10 del d.p.r. 633/1972.

Prima di entrare nel merito della questione e delle varie ope­ra­zio­ni va spe­ci­fi­ca­to che le ope­ra­zio­ni esenti IVA articolo 10 non hanno nulla a che fare le ope­ra­zio­ni escluse IVA articolo 15. Per poter be­ne­fi­cia­re dell’esenzione IVA dell’articolo 10 è bene sapere che sono necessari degli adem­pi­men­ti di carattere formale, quali:

Fat­tu­ra­zio­ne;
An­no­ta­zio­ne nei registri contabili;
In­di­ca­zio­ne delle ope­ra­zio­ni esenti IVA relative all’articolo 10 nella di­chia­ra­zio­ne IVA.

Ope­ra­zio­ni esenti da imposta sul valore aggiunto

Il so­pra­ci­ta­to decreto 633 del Pre­si­den­te della Re­pub­bli­ca del 26 ottobre del ’92, ha subito svariate modifiche durante gli anni. Le ope­ra­zio­ni sono suddivise in svariate categorie, 27 per la pre­ci­sio­ne, con le varie sot­to­ca­te­go­rie. Per visionare le ope­ra­zio­ni e le pre­sta­zio­ni esenti dall’imposta, ag­gior­na­te con­for­me­men­te all’ultima modifica entrata in vigore il 3 agosto 2017, potete visitare di­ret­ta­men­te le pagine di ri­fe­ri­men­to del Di­par­ti­men­to delle Finanze. Volendo rias­su­me­re som­ma­ria­men­te quelle che sono le categorie di esenzione, risultano i seguenti punti:

  • Pre­sta­zio­ni a carattere sanitario;
  • Attività educative e culturali;
  • Ope­ra­zio­ni fi­na­liz­za­te alla ri­scos­sio­ne di tributi;
  • Esercizio di giochi e scommesse;
  • Pre­sta­zio­ni di mandato e me­dia­zio­ne;
  • Pre­sta­zio­ni legate a depositi in oro e oro da in­ve­sti­men­to;
  • Alcune ope­ra­zio­ni im­mo­bi­lia­ri.

Gli elementi che hanno portato all’in­di­vi­dua­zio­ne delle categorie sono due e sono la pro­mo­zio­ne e il favorire tutte quelle ope­ra­zio­ni di stampo sociale o utili per l’equi­li­brio della tas­sa­zio­ne (poiché già soggette ad altri tributi).

Perdita della neu­tra­li­tà

L’IVA in generale è un tributo ca­rat­te­riz­za­to dalla co­sid­det­ta “neu­tra­li­tà”. Infatti gli im­pren­di­to­ri, gli operatori economici e i pro­fes­sio­ni­sti in generale sono tutti soggetti costretti a pagare l’IVA per poi in­cas­sar­la al momento della vendita. Di fatto colui che realmente paga l’IVA è il cliente finale, ovvero il con­su­ma­to­re. Ideal­men­te quindi l’IVA rimane neutrale. Va da sé che i soggetti le cui ope­ra­zio­ni com­mer­cia­li sono esenti IVA non siano ri­guar­da­ti da tale ca­rat­te­ri­sti­ca. Infatti non pagando l’imposta al momento dell’acquisto, non possono detrarla al momento della vendita.

Esenzione IVA e pro-rata di de­trai­bi­li­tà

La perdita della neu­tra­li­tà è vera solo se tutte le ope­ra­zio­ni o le pre­sta­zio­ni del soggetto sono esenti da IVA. Tuttavia ci sono delle figure pro­fes­sio­na­li o delle aziende che combinano ope­ra­zio­ni esenti da imposta e altre che danno diritto alla de­tra­zio­ne. Per questa fat­ti­spe­cie esiste un mec­ca­ni­smo per il calcolo della somma de­trai­bi­le, chiamato: pro-rata.

Il pro-rata è un calcolo che serve a stabilire la per­cen­tua­le di de­tra­zio­ne sull’im­po­ni­bi­le. Il calcolo viene ef­fet­tua­to sull’intera imposta, rendendo quindi in­ne­ces­sa­rio fare una di­stin­zio­ne tra ope­ra­zio­ni esenti e ope­ra­zio­ni im­po­ni­bi­li.

N.B.

Nel caso in cui il soggetto in questione svolga due attività dif­fe­ren­ti di cui una esente ai fini di IVA e una im­po­ni­bi­le, solo a quest’ultima spetta il diritto di de­tra­zio­ne, le attività non possono essere combinate.

La de­ter­mi­na­zio­ne della per­cen­tua­le di de­trai­bi­li­tà si basa su due fon­da­men­ta­li principi:

  • Essere calcolata secondo i criteri previsti dalle norme tri­bu­ta­rie in materia di per­centuale di de­tra­zio­ne (articolo 19-bis, DPR n. 633/72);
  • Essere applicata sul com­ples­si­vo valore dell’imposta assolta inerente a tutti gli acquisti di beni e di servizi.

Il calcolo del pro-rata non è un’ope­ra­zio­ne par­ti­co­lar­men­te complessa. Tuttavia la dif­fi­col­tà sta nella com­pi­la­zio­ne corretta dei vari campi, per i quali potete fare di­ret­ta­men­te ri­fe­ri­men­to al documento pub­bli­ca­to dall’Agenzia dell’Entrate per la com­pi­la­zio­ne del modello di di­chia­ra­zio­ne dell’IVA.

Lo schema esteso per la de­ter­mi­na­zio­ne della per­cen­tua­le di de­trai­bi­li­tà è il seguente:

VE50 + VF34 campo 1 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 + VF34 campo 7 – (VE33 – VF34 campo 4)

diviso

VE50 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 – VF34 campo 2 – VF34 campo 3

mol­ti­pli­ca­to per 100.

Volendo sche­ma­tiz­za­re, lo schema per il calcolo della pro-rata può essere riportato così:

OI + OA / OI + OA + OE

Con legenda:

OI = ope­ra­zio­ni im­po­ni­bi­li; OA = ope­ra­zio­ni non soggette a IVA, ma valide ai fini della de­tra­zio­ne; OE = ope­ra­zio­ni esenti IVA.

Il pro-rata e quindi la de­tra­zio­ne IVA va chia­ra­men­te calcolato su base annua, dall’anno corrente a quello suc­ces­si­vo. In questo modo il ri­fe­ri­men­to uti­liz­za­to durante l’anno in corso è quello della per­cen­tua­le dell’anno pre­ce­den­te. Ne deriva chia­ra­men­te la pos­si­bi­li­tà di un con­gua­glio in sede di di­chia­ra­zio­ne annuale, una volta stabilità la per­cen­tua­le di de­tra­zio­ne de­fi­ni­ti­va, prendendo in con­si­de­ra­zio­ne tutte le ope­ra­zio­ni ef­fet­tua­te in quell’anno. Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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