Negli anni recenti in Italia si è mosso qualcosa nella lotta al lavoro nero e all’evasione fiscale. In questo ambito rientra cer­ta­men­te anche la normativa sulla pre­sun­zio­ne di su­bor­di­na­zio­ne 2019, a seguito del Jobs Act n.81/2015. Al suo interno è stato infatti in­tro­dot­to un nuovo regime che considera col­la­bo­ra­zio­ni sia di tipo pa­ra­su­bor­di­na­to che in qualità di la­vo­ra­to­re autonomo come lavoro su­bor­di­na­to al ve­ri­fi­car­si di de­ter­mi­na­te con­di­zio­ni.

Lavoro su­bor­di­na­to con partita IVA fittizia

Gli im­pren­di­to­ri sono sempre più ri­lut­tan­ti a farsi carico dell’as­sun­zio­ne di un la­vo­ra­to­re a tempo in­de­ter­mi­na­to. La tendenza è quella di affidarsi a una struttura, spesso anche risicata, di di­pen­den­ti per il lavoro primario. Per poi assegnare progetti, o singole mansioni a liberi pro­fes­sio­ni­sti che gravitano attorno all’impresa. Il problema nasce però quando il rapporto di lavoro tra impresa e free­lan­cer inizia a cambiare e prendere i caratteri di semplice lavoro di­pen­den­te. Solo senza le stesse certezze per il la­vo­ra­to­re.

Volendo citare quanto contenuto nell’atto stesso, sono da con­si­de­rar­si come pre­sta­zio­ni su­bor­di­na­te tutte le “pre­sta­zio­ni di lavoro esclu­si­va­men­te personali, con­ti­nua­ti­ve, ri­pe­ti­ti­ve ed or­ga­niz­za­te dal com­mit­ten­te rispetto al luogo ed all’orario di lavoro”.

L’obiettivo dell’in­tro­du­zio­ne della pre­sun­zio­ne di lavoro su­bor­di­na­to, norma an­te­ce­den­te di 3 anni al Jobs Act, era quello di in­di­vi­dua­re e sma­sche­ra­re tutti quei contratti che dietro a una presunta col­la­bo­ra­zio­ne più o meno oc­ca­sio­na­le e basata su partita IVA, na­scon­do­no di fatto dei rapporti di lavoro su­bor­di­na­ti.

Le con­di­zio­ni per il ve­ri­fi­car­si della pre­sun­zio­ne

Nel decreto sono contenute tre con­di­zio­ni che, al loro ve­ri­fi­car­si, danno il là alla pre­sun­zio­ne di lavoro di­pen­den­te, sta­bi­len­do di fatto che si tratta di una partita IVA fittizia. Le con­di­zio­ni ri­guar­da­no il rapporto personale con il pos­ses­so­re della partita IVA, la durata dell’attività svolta, e le modalità della stessa.

  1. Pre­sta­zio­ne di lavoro personale: il lavoro deve ri­guar­da­re uni­ca­men­te la persona in possesso della partita IVA, senza che questa si affidi a col­la­bo­ra­to­ri o sostituti del caso.
  2. Con­ti­nui­tà: l’attività non prevede un termine o scadenza.
  3. Or­ga­niz­za­zio­ne e ri­pe­ti­zio­ne: il com­mit­ten­te sta­bi­li­sce orari e luogo di lavoro per lo svol­gi­men­to dell’attività la­vo­ra­ti­va del la­vo­ra­to­re autonomo.

Per de­ter­mi­na­re però quando le pre­sta­zio­ni di lavoro svolte da persone con partita IVA vadano ri­qua­li­fi­ca­te come lavoro di­pen­den­te a tutti gli effetti, ci sono altri tre criteri. Al ve­ri­fi­car­si di due di questi, il lavoro non è più da con­si­de­rar­si autonomo.

  • Temporale: massimo 8 mesi all’anno per 2 anni con­se­cu­ti­vi, cor­ri­spon­den­ti a 241 giorni all’anno. Si considera l’anno civile (365 giorni esatti all’anno). Come elemento pro­ba­to­rio possono essere uti­liz­za­te lettere di incarico e fatture, che indichino un periodo di attività, così come te­sti­mo­nian­ze di terzi.
  • Fatturato: il cor­ri­spet­ti­vo fatturato cor­ri­spon­de a più dell’80 % del fatturato del la­vo­ra­to­re autonomo nell’arco di due anni con­se­cu­ti­vi. Il conteggio del tempo è re­troat­ti­vo.
  • Or­ga­niz­za­ti­vo: il com­mit­ten­te assegna una po­sta­zio­ne di lavoro fissa al la­vo­ra­to­re, presso una delle sue sedi. Non deve essere ne­ces­sa­ria­men­te una po­sta­zio­ne esclusiva o includere l’utilizzo di at­trez­za­tu­re o tec­no­lo­gie di alcun tipo.

La pre­sun­zio­ne ammette la pos­si­bi­li­tà di confutare che si tratti di lavoro di­pen­den­te.

Eccezioni alla pre­sun­zio­ne di lavoro su­bor­di­na­to

Non si tratta di partita IVA fittizia e non rientrano quindi sotto la pre­sun­zio­ne di lavoro su­bor­di­na­to tutte quelle pro­fes­sio­ni che ri­chie­do­no l’iscri­zio­ne a un ordine pro­fes­sio­na­le, ad albi, ruoli o elenchi pro­fes­sio­na­li qua­li­fi­ca­ti, dove sono previsti requisiti e con­di­zio­ni spe­ci­fi­che.

Inoltre, vanno esclusi dalla pre­sun­zio­ne di lavoro su­bor­di­na­to anche i casi in cui si ve­ri­fi­ca­no due con­di­zio­ni. La prima è che per lo svol­gi­men­to dell’attività la­vo­ra­ti­va in oggetto siano ne­ces­sa­rie com­pe­ten­ze teoriche elevante o capacità pratiche, acquisite in vario modo (ad esempio corsi di for­ma­zio­ne) durante l’esercizio dell’attività stessa. La seconda è che il la­vo­ra­to­re a partita IVA abbia un reddito annuo lordo derivante dal lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo im­po­ni­bi­le ai fini del ver­sa­men­to dei con­tri­bu­ti pre­vi­den­zia­li (articolo 1, comma 3, legge del 2 agosto 1990, n. 233).

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