Le forme giuridiche più importanti in Italia
In Italia, a seconda del tipo e delle caratteristiche della tua attività, puoi scegliere tra diverse forme giuridiche. Qui ti presentiamo quelle più importanti previste dalla legge italiana e ti diamo alcuni suggerimenti in base alle diverse situazioni.
L’articolo tratta esclusivamente delle forme giuridiche di aziende private. Sono escluse quelle riguardanti organizzazioni con scopi senza fini di lucro, quali ONG, cooperative, fondazioni e istituzioni.
Cosa sono le forme giuridiche?
Il diritto italiano offre alle imprese individuali, alle società di persone e alle società di capitali un’ampia gamma di forme giuridiche tra cui scegliere. Con la forma giuridica, i soci e gli azionisti delle società determinano anche i loro diritti e obblighi reciproci nei confronti dello Stato e degli altri operatori del mercato. Le società si differenziano sia in termini di costituzione, sia in termini di opzioni di finanziamento e di responsabilità. La forma giuridica influenza anche gli obblighi contabili e la tassazione di una società e gioca quindi un ruolo decisivo nella costituzione di un’impresa.
Quali sono le forme giuridiche principali in Italia?
Le forme giuridiche rilevanti per il settore privato possono essere suddivise in tre gruppi:
Le possibili forme giuridiche sono anche associate a due diverse entità che hanno capacità giuridica (cioè che possono esercitare diritti e avere obblighi), ovvero:
- Persone fisiche: esseri umani in quanto soggetti giuridici. Tutti gli esseri umani ancora in vita sono persone fisiche in questo senso.
- Persone giuridiche: gruppi di persone o beni con uno scopo specifico dotati di autonomia giuridica, in quanto soggetti di diritto privato o pubblico. Si distingue anche tra persone giuridiche di diritto privato (come le società di capitali) e persone giuridiche di diritto pubblico (come gli enti statali).
Come scritto qui, solo una società di capitali diventa una persona giuridica e quindi un soggetto giuridico al momento della sua costituzione. Le imprese individuali e la maggior parte delle società di persone, invece, non sono persone giuridiche a sé stanti. Sono giuridicamente inseparabili dalle persone fisiche che gestiscono l’azienda. I soggetti titolari di diritti e obblighi in queste forme giuridiche rimangono le persone fisiche, che agiscono in qualità di proprietari, soci o amministratori.
Nei paragrafi successivi daremo maggiori informazioni sulle specifiche forme giuridiche previste dall’ordinamento giuridico italiano.
Ditta individuale
La ditta individuale è il tipo più elementare di forma giuridica che esista in Italia, dove l’imprenditore risponde illimitatamente delle obbligazioni dell’azienda. L’impresa non dispone dunque di autonomia giuridica e il patrimonio corrisponde al patrimonio personale del titolare. Inoltre, l’iscrizione al Registro delle imprese è sempre obbligatoria quando si svolge un’attività non occasionale.
Il vantaggio è che l’apertura di una ditta individuale è relativamente semplice, visto che non è richiesto alcun versamento di capitale e basta semplicemente aprire una partita IVA. Molti imprenditori valutano positivamente il fatto di dover investire poco tempo nella contabilità e soprattutto apprezzano la flessibilità offerta da una ditta individuale.
Un grande svantaggio è la responsabilità illimitata: il rischio finanziario è molto alto, visto che l’imprenditore usa il suo patrimonio personale.
Sotto l’ombrello delle imprese individuali ricadono anche le imprese familiari, che differiscono principalmente per il fatto di comporsi dei familiari dell’imprenditore (parentela fino al 3° grado e affinità fino al 2°), i quali hanno diritto di prelazione in caso di cessione.
La ditta individuale in sintesi:
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Forma giuridica | Ditta individuale (un solo titolare) |
Responsabilità | Illimitata (il titolare risponde con il proprio patrimonio personale) |
Tassazione | Tassazione IRPEF con scaglioni progressivi |
Capitale minimo | Nessun capitale minimo richiesto |
Gestione | Gestione autonoma da parte del titolare |
Obblighi contabili | Semplificati per il regime forfettario; contabilità ordinaria se obbligatoria per il volume d’affari |
Società di persone
Le società di persone sono una forma giuridica di impresa in cui i soci hanno un ruolo centrale nella gestione dell’attività e rispondono generalmente in modo illimitato e solidale per i debiti sociali. Ciò vuol dire che, in caso di insolvenza della società, i creditori possono rivalersi anche sul patrimonio personale dei soci.
Sono caratterizzate da una struttura flessibile e da una gestione meno complessa rispetto alle società di capitali. Non è richiesto un capitale minimo per la loro costituzione e si basano su un forte rapporto di fiducia tra i soci.
Società semplice (S.s.)
Come suggerisce il nome, la società semplice è la forma più basilare che ci sia tra le società di persone. Per creare una società di questo tipo non è previsto un capitale minimo necessario. Dopo aver ufficializzato l’accordo tra i soci davanti a un notaio, bisogna solamente iscrivere la Società semplice nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio territoriale entro 30 giorni per poter iniziare la propria attività. Una società semplice prevede la responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci. Non è previsto il fallimento.
La Società semplice (S.s.) in sintesi:
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Forma giuridica | Società semplice (S.s.) |
Responsabilità | Illimitata per tutti i soci, che rispondono con il proprio patrimonio personale |
Tassazione | Tassazione IRPEF con scaglioni progressivi, in base al reddito dei soci |
Capitale minimo | Nessun capitale minimo richiesto |
Gestione | Gestione flessibile, regolata dagli accordi tra i soci |
Obblighi contabili | Obblighi contabili ridotti, non soggetta a bilancio pubblico |
Società in nome collettivo (S.n.c.)
La società in nome collettivo (S.n.c.) è la forma giuridica adatta per le imprese che svolgono un’attività commerciale. Anche in questo caso non è necessario alcun capitale minimo per iniziare l’attività e i soci hanno responsabilità illimitata e solidale. Dopo l’autenticazione dell’atto costitutivo e dello statuto davanti al notaio, bisogna iscrivere l’impresa al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territoriale entro 30 giorni. Non vi è un obbligo di redazione e deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, ma gli amministratori devono comunque predisporre un rendiconto della gestione. Tutti i soci, indipendentemente dal loro ruolo, hanno diritto a essere informati su ogni aspetto della gestione e a controllare tutti i documenti.
La società in nome collettivo (S.n.c.) in sintesi:
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Forma giuridica | Società in nome collettivo (S.n.c.) |
Responsabilità | Illimitata e solidale per tutti i soci, che rispondono con il proprio patrimonio personale |
Tassazione | Tassazione IRPEF con scaglioni progressivi, in base al reddito dei soci |
Capitale minimo | Nessun capitale minimo richiesto |
Gestione | Tutti i soci hanno diritto alla gestione, salvo diversa previsione nell’atto costitutivo |
Obblighi contabili | Obblighi contabili previsti dalla normativa, ma non è richiesto il deposito del bilancio |
Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Nella società in accomandita semplice (S.a.s.) sono coinvolte due diverse categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. Ai primi spetta l’amministrazione e la gestione della società con responsabilità illimitata e solidale riguardo alle obbligazioni sociali. I secondi hanno anche essi responsabilità delle obbligazioni sociali ma solo proporzionalmente alla quota societaria di cui dispongono. Il Codice civile italiano prevede che nella ragione sociale sia riportato almeno uno dei nomi dei soci accomandatari.
Se uno dei soci accomandanti accetta che il suo nome sia incluso nella ragione sociale della S.a.s. in questione, dovrà rispondere con responsabilità illimitata e solidale di fronte a terzi, esattamente come gli accomandatari.
Uno svantaggio di questa forma giuridica è che il processo decisionale risulta essere spesso più complesso, visto che bisogna considerare più parti in causa e la mancanza della cosiddetta “autonomia patrimoniale”, cioè non viene fatta differenza tra il patrimonio della società e quello dei soci (accomandatari).
La società in accomandita semplice (S.a.s.) in sintesi:
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Forma giuridica | Società in accomandita semplice (S.a.s.) |
Responsabilità | Differenziata: illimitata per i soci accomandatari, limitata alla quota conferita per gli accomandanti |
Tassazione | Tassazione IRPEF con scaglioni progressivi, in base al reddito dei soci |
Capitale minimo | Nessun capitale minimo richiesto |
Gestione | Solo i soci accomandatari possono amministrare la società, salvo diversa previsione nell’atto costitutivo |
Obblighi contabili | Obblighi contabili previsti dalla normativa, ma non è richiesto il deposito del bilancio |
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Società di capitale
Le società di capitali sono forme giuridiche di impresa in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale investito, proteggendo così il loro patrimonio personale. A differenza delle società di persone, in cui il rapporto fiduciario tra i soci è fondamentale, nelle società di capitali l’attenzione è posta principalmente sul capitale e sulla struttura organizzativa dell’impresa.
Queste società possiedono personalità giuridica autonoma, il che significa che l’impresa è considerata un soggetto distinto dai suoi soci. Gli obblighi contabili e amministrativi sono più stringenti e prevedono la redazione e il deposito del bilancio annuale.
Le società di capitali sono generalmente più adatte a imprese di medie-grandi dimensioni o a chi vorrebbe attirare investitori senza coinvolgerli nella gestione diretta.
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è uno dei modelli più semplici e più diffusi tra le società di capitali in Italia. Si contraddistingue per l’ampia flessibilità d’azione che garantisce. Il vantaggio maggiore di una società a responsabilità limitata è l’“autonomia patrimoniale perfetta”. Il rischio finanziario diminuisce perché si risponde alle obbligazioni sociali solo con il patrimonio della società e non con quello personale dei soci.
Insieme ai numerosi vantaggi, ci sono anche degli aspetti negativi da considerare. Oltre ai costi elevati per la costituzione della società, si è obbligati a redigere il bilancio ogni anno e a consegnarlo alla Camera di Commercio territoriale.
La società a responsabilità limitata (S.r.l.) in sintesi:
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata (S.r.l.) |
Responsabilità | Limitata alla quota conferita da ciascun socio |
Tassazione | IRES (Imposta sul reddito delle società) al 24% + eventuale IRAP |
Capitale minimo | 10.000 euro |
Gestione | Gestione affidata agli amministratori nominati dai soci |
Obblighi contabili | Obbligo di redazione e deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese |
Nel 2012 il legislatore ha introdotto un nuovo tipo di società di capitali: le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) con l’obiettivo di favorire nuovi imprenditori, sia giovani che meno giovani. Le differenze con le S.r.l. sono:
- il tetto massimo di 9.999,99 € di capitale (minimo 1 €), capitale che deve essere versato alla costituzione della società;
- la presenza di un modello standard previsto dalla legge e non modificabile, atto a semplificare appunto l’atto di costituzione della società;
- l’abbattimento dei costi notarili.
Società per azioni (S.p.a.)
La società per azioni (S.p.a.) è usata soprattutto da imprese in espansione. La costituzione di una S.p.a. prevede un capitale minimo di 50.000 euro (soggetto a variazioni per determinati tipi di attività), il cui 25% va messo a disposizione degli amministratori nel momento della costituzione. Come per le S.r.l., le società per azioni sono dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. La responsabilità dei soci è limitata e il capitale è diviso in azioni.
Le S.p.a. si suddividono tra quelle a modello chiuso e a modello aperto, distinzione relativa al fare ricorso o meno al mercato dei capitali di rischio. Le società per azioni a modello aperto a loro volta possono scegliere se essere quotate in borsa o meno. Il bilancio deve essere approvato annualmente dall’assemblea dei soci.
La società per azioni (S.p.a.) in sintesi:
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Forma giuridica | Società per azioni (S.p.a.) |
Responsabilità | Limitata alla quota di capitale sottoscritta dai soci |
Tassazione | IRES (Imposta sul reddito delle società) al 24% + eventuale IRAP |
Capitale minimo | 50.000 euro |
Gestione | Gestione affidata a un Consiglio di Amministrazione o a un Amministratore Unico |
Obblighi contabili | Obbligo di redazione e deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, con eventuali controlli da parte del Collegio Sindacale |
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) unisce caratteristiche di una società per azioni e di una in accomandata semplice. I soci si distinguono in accomandatari (gestiscono la società e hanno responsabilità illimitata) e accomandanti (non amministrano e rispondono solo in base alla quota di capitale conferito). Questo tipo di società è dotata di personalità giuridica e il capitale sociale è diviso in azioni. Una differenza sostanziale con la società in accomandita semplice è presentata dal fatto che gli accomandatari sono di diritto anche amministratori. Per diversi motivi, non è tuttavia un modello molto diffuso.
La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) in sintesi:
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Forma giuridica | Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) |
Responsabilità | Differenziata: illimitata per i soci accomandatari, limitata alla quota sottoscritta per gli accomandanti |
Tassazione | IRES (Imposta sul reddito delle società) al 24% + eventuale IRAP |
Capitale minimo | 50.000 euro |
Gestione | Gestione affidata esclusivamente ai soci accomandatari |
Obblighi contabili | Obbligo di redazione e deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, con eventuali controlli da parte del Collegio Sindacale |
Forme giuridiche particolari
Al di là dei confini nazionali, ci sono altre forme giuridiche che varrebbe la pena di prendere in considerazione, soprattutto nel caso di società più grandi. Di seguito ti presentiamo le caratteristiche principali di una Limited Company britannica e di una Società Europea (SE).
Limited Company
La Limited Company (Ltd.) è stata a lungo una società riconosciuta anche in Italia, quando la Gran Bretagna faceva ancora parte dell’Unione Europea. Ciò ha permesso alle società Ltd. di agire come società di capitali, in maniera analoga alla S.r.l, aprendo una seconda sede in Italia e di beneficiare di alcune semplificazioni. Tuttavia, dopo la Brexit potrebbero sorgere complicazioni fiscali e amministrative.
Chi ha aperto una Limited Company prima della Brexit farebbe meglio a convertirla in una società a responsabilità limitata in Italia. In caso contrario, si rischia di dover tassare i guadagni generati con la propria attività sia nel Regno Unito che in Italia.
La Limited Company in sintesi:
Caratteristica | Descrizione |
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Forma giuridica | Limited Company (ltd.) |
Responsabilità | Limitata alla quota di capitale sottoscritta dai soci |
Tassazione | Corporation Tax nel Regno Unito (19-25%) |
Capitale minimo | Nessun capitale minimo richiesto |
Gestione | Gestione affidata ai direttori (directors) nominati dai soci |
Obblighi contabili | Obbligo di redazione e deposito del bilancio presso Companies House, con eventuale revisione contabile |
Società Europea (Societas Europea, SE)
La Società Europea (Societas Europaea, SE) è una forma giuridica standardizzata per le società in tutta Europa dal 2004. Il capitale sociale ammonta ad almeno 120.000 euro ed è diviso in azioni, pertanto la responsabilità degli azionisti è limitata al capitale sottoscritto. La SE è particolarmente adatta alle società che operano a livello transfrontaliero nello Spazio economico europeo (SEE), in quanto agisce come un’unica entità giuridica.
La SE può essere costituita in vari modi:
- Fusione di almeno due società per azioni di diversi Stati membri dell’UE
- Costituzione di una SE holding da parte di società esistenti (ad esempio, S.r.l. o S.p.a.) operanti in diversi Stati membri dell’UE
- Apertura di una filiale come SE da parte di almeno due società di Stati membri diversi
- Cambio di forma giuridica di una società per azioni nazionale in una SE, a condizione che abbia avuto una filiale in un altro stato membro per almeno due anni
La SE può essere gestita sia dualisticamente con un consiglio di amministrazione e un consiglio di sorveglianza, sia monisticamente con un consiglio di amministrazione, il che consente un adattamento flessibile della struttura societaria. La base giuridica della SE è stabilita dal Regolamento UE sullo Statuto della Società Europea (Regolamento SE). Per molti argomenti, ad esempio il bilancio annuale, si fa riferimento alle rispettive normative nazionali dello Stato membro in cui la SE ha sede legale.
La tassazione della SE avviene nel paese in cui la società ha sede legale. Per gli stabilimenti in altri Stati dell’UE si applicano i rispettivi accordi sulla doppia imposizione. Ciò significa che per ogni stabilimento deve essere presentato un calcolo degli utili separato.
La Società Europea (SE) in sintesi:
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Forma giuridica | Società Europea (SE) |
Responsabilità | Limitata alla quota di capitale sottoscritta dai soci |
Tassazione | Tassazione in base al paese di registrazione della sede fiscale |
Capitale minimo | 120.000 euro |
Gestione | Gestione affidata a un consiglio di amministrazione o a un sistema dualistico (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza) |
Obblighi contabili | Obbligo di redazione e deposito del bilancio secondo le normative del paese di registrazione |
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Come scegliere la forma giuridica più adatta?
La scelta della forma giuridica dipende da diversi fattori. Un ruolo fondamentale nel processo decisionale lo giocano tra gli altri:
- Il numero di imprenditori e soci
- La responsabilità patrimoniale
- Il grado di rischio
- Le prospettive economiche e finanziarie
- La capitalizzazione dell’impresa e il capitale disponibile
- Il fabbisogno finanziario necessario
- La convenienza fiscale
Ogni imprenditore dovrebbe prendere in considerazione una consulenza professionale. Molti consulenti fiscali e aziendali sono specializzati sulle forme giuridiche più adatte a seconda delle esigenze e possono aiutarti a trovare quella più adatta a te.
Cambiare la forma giuridica
Vi sono diversi motivi per cui potrebbe essere necessario o si desidera cambiare la forma giuridica di un’impresa: ad esempio la crescita dell’attività, la necessità di limitare la responsabilità dei soci o l’adeguamento alle normative fiscali. Questo processo è regolato dal Codice civile e richiede una serie di passaggi burocratici, a seconda della forma giuridica di partenza e di quella desiderata.
I principali casi che richiedono un cambio della forma giuridica sono:
- Espansione dell’attività: una ditta individuale potrebbe trasformarsi in una S.r.l. o S.p.a. per attrarre investitori e ottenere maggiori finanziamenti.
- Limitazione della responsabilità: i soci di una società di persone (S.n.c. o S.a.s.) potrebbero voler passare a una società di capitale (S.r.l. o S.p.a.) per separare il patrimonio personale da quello aziendale.
- Vantaggi fiscali: il regime fiscale di una ditta individuale o di una società di persone potrebbe risultare meno conveniente rispetto a quello di una società di capitali.
- Adeguamento normativo: alcune attività possono richiedere una forma giuridica specifica per operare legalmente (ad esempio tutte le assicurazioni devono essere S.p.a.).
- Cambio nella struttura societaria: se i soci vogliono modificare il livello di controllo o gestione dell’impresa.
Ti preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.