Gli affari non vanno sempre come do­vreb­be­ro e, a volte, può succedere di ri­tro­var­si in una si­tua­zio­ne difficile, tanto da non riuscire a stare al passo con le scadenze. Ci sono diversi motivi per cui si verifica una cir­co­stan­za simile e ciò avviene in­dif­fe­ren­te­men­te alle aziende, ai la­vo­ra­to­ri autonomi e persino ai privati. Tuttavia, se nel breve periodo non si riesce ad adempiere come di consueto al pagamento puntuale di fatture o, in generale, si hanno dif­fi­col­tà nel ri­spet­ta­re le scadenze, le due parti in causa, cioè creditore e debitore, possono ac­cor­dar­si su una dilazione di pagamento, quindi su una ra­teiz­za­zio­ne dell’importo dovuto, o po­sti­ci­pa­re il pagamento con una proroga delle scadenze fiscali. In questo modo si evitano le con­se­guen­ze negative del mancato pagamento, che nel peggiore dei casi può portare alla messa in mora.

Cos’è una dilazione di pagamento? Una de­fi­ni­zio­ne

De­fi­ni­zio­ne: dilazione di pagamento

Una dilazione di pagamento è per de­fi­ni­zio­ne una di­stri­bu­zio­ne di un pagamento nel tempo, in cui creditore e debitore con­cor­da­no di ra­teiz­za­re un importo da pagare o sem­pli­ce­men­te lo po­sti­ci­pa­no (proroga) rispetto alla scadenza pre­ce­den­te­men­te con­cor­da­ta o stabilita per legge.

Per dilazione di pagamento si intende la po­sti­ci­pa­zio­ne di un pagamento a una data diversa da quella ori­gi­na­ria; nello specifico si tratta di una ra­teiz­za­zio­ne di un importo dovuto, ma il debitore può anche ri­chie­de­re al creditore di po­sti­ci­pa­re la scadenza in un’unica soluzione e in questo caso si parla in senso stretto di proroga, ad esempio delle scadenze fiscali. Ac­cor­dan­do una dilazione di pagamento, il creditore può anche applicare dei tassi di interesse, come prevedono l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

Questo strumento è regolato nel Codice Civile, all’art. 1244, che afferma:

Citazione

“La dilazione concessa gra­tui­ta­men­te dal creditore non è di ostacolo alla com­pen­sa­zio­ne.“

Una dilazione di pagamento può essere concessa sia a livello privato che com­mer­cia­le, vale a dire che ne possono be­ne­fi­cia­re aziende, la­vo­ra­to­ri autonomi e privati, e possono essere accordate da enti statali ma anche da altre aziende o privati. Ov­via­men­te è ne­ces­sa­rio che creditore e debitore con­cor­di­no sulla dilazione di pagamento e che quindi non si ricorra a questo strumento uni­la­te­ral­men­te.

Il creditore non è obbligato a concedere una dilazione di pagamento, ma si tratta sempre di un accordo vo­lon­ta­rio. Tuttavia, nella maggior parte dei casi pensare a una dilazione o una proroga delle scadenze fi­nan­zia­rie rap­pre­sen­ta la migliore soluzione, così da evitare la messa in mora del debitore.

Vantaggi di una dilazione di pagamento

  • Il debitore ha la pos­si­bi­li­tà di adempiere al pagamento con minori dif­fi­col­tà in un secondo momento.
  • Il creditore può ri­chie­de­re degli interessi.
  • Con la dilazione di pagamento si evita la messa in mora. Tuttavia, se non si ottempera al pagamento dell’importo di­la­zio­na­to, il debitore sarà tenuto a versare tutta la somma o quella rimanente in un’unica soluzione.

I requisiti per ottenere una dilazione di pagamento

Ri­chie­de­re una dilazione di pagamento è re­la­ti­va­men­te facile: basterà che il debitore provi di non essere in grado di saldare l’importo dovuto alla data stabilita, lo faccia presente al creditore e da lì si rag­giun­ge­rà un accordo tra le due parti, che può ad esempio prevedere una soglia minima di importo di­la­zio­na­bi­le. Nell’accordo che si rag­giun­ge­rà sarà ne­ces­sa­rio inserire i dati del creditore e del debitore, l’entità del debito e le modalità con le quali si procederà alla dilazione, vale a dire numero delle rate, eventuali interessi o la nuova scadenza con­cor­da­ta.

Tra i privati si in­tra­pren­de in genere una fase di negoziato, mentre se l’accordo va raggiunto con degli enti pubblici, po­treb­be­ro esserci delle procedure più regolate, che prevedono ad esempio l’utilizzo di moduli standard. È il caso dell’Agenzia delle Entrate che, in breve, consente una procedura sem­pli­fi­ca­ta online per la dilazione di importi sotto i 60 mila euro, anche senza pre­sen­ta­re specifici documenti, con la pos­si­bi­li­tà di un massimo di 72 rate; nel caso di importi sopra i 60 mila euro sarà ne­ces­sa­rio allegare l’ISEE per la con­ces­sio­ne di una dilazione di pagamento fino a 120 rate. Per ulteriori dettagli, vi ri­man­dia­mo alla pagina apposita sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

N.B.

Se viene accordata una dilazione di pagamento, non si viene con­si­de­ra­ti ina­dem­pien­ti, a patto che si rispetti il pagamento delle rate con­cor­da­te o che, in generale, non si in­fran­ga­no le con­di­zio­ni dell’accordo raggiunto.

Emergenza Co­ro­na­vi­rus: proroga delle scadenze fiscali

Per con­tra­sta­re l’emergenza Co­ro­na­vi­rus e aiutare imprese e cittadini in dif­fi­col­tà, il Governo ha varato il Decreto Liquidità, in vigore dal 9 aprile 2020. Nella maggior parte dei casi è prevista la proroga delle scadenze fiscali per i mesi di aprile e maggio, con­tem­plan­do anche la pos­si­bi­li­tà di ri­chie­de­re una dilazione di pagamento. Tutte le in­for­ma­zio­ni sono contenute nel Decreto Legge 23/2020, in par­ti­co­la­re a partire dall’articolo 18.

Le misure si applicano ai ver­sa­men­ti IVA, alle ritenute e ai con­tri­bu­ti di aprile e maggio che possono essere saldati entro il 30 giugno. Se non si riesce a saldare gli importi in un’unica soluzione, sarà possibile optare per una dilazione di pagamento e pagare tutto in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.

Chi può be­ne­fi­cia­re di queste nuove misure?

Tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o pro­fes­sio­ne e hanno subito una di­mi­nu­zio­ne del fatturato dovuta al Co­ro­na­vi­rus possono usufruire di una dilazione di pagamento. Bisogna però tenere conto delle di­men­sio­ni del business. In par­ti­co­la­re, va di­mo­stra­to che il calo di fatturato risulti di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni di euro o di almeno il 50% sopra tale soglia; in più rientrano nelle misure quei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro­fes­sio­ne che hanno iniziato l’attività dal 1° aprile 2019. La so­spen­sio­ne delle ritenute è stata estesa anche agli enti non com­mer­cia­li, compresi gli enti del terzo settore, e agli enti religiosi ci­vil­men­te ri­co­no­sciu­ti, che svolgono attività isti­tu­zio­na­le di interesse generale non in regime d’impresa.

Un occhio di riguardo va ai residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria, vale a dire Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, che usu­frui­sco­no della so­spen­sio­ne del ver­sa­men­to IVA in presenza di una riduzione del fatturato di almeno il 33% a pre­scin­de­re dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

Mentre per questi soggetti la proroga delle scadenze fiscali è au­to­ma­ti­ca, i pro­fes­sio­ni­sti e gli agenti di commercio possono be­ne­fi­cia­re di una so­spen­sio­ne delle ritenute d’acconto opzionale, a patto che siano residenti in Italia, attestino di aver ottenuto ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro nel 2019 e non abbiano sostenuto a febbraio 2020 spese per pre­sta­zio­ni di lavoro di­pen­den­te o as­si­mi­la­to.

Altre proroghe delle scadenze fiscali

Vi sono anche altre proroghe che sono state pre­di­spo­ste e che slit­te­ran­no au­to­ma­ti­ca­men­te alla data stabilita. Si tratta della Cer­ti­fi­ca­zio­ne Unica che è stata rinviata al 30 aprile, così come il canone RAI, mentre la di­chia­ra­zio­ne IVA e le co­mu­ni­ca­zio­ni Intrastat e dell’este­ro­me­tro sono state rimandate al 30 giugno.

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