Quando si necessita di una fattura che serve più a livello simbolico e in­for­ma­ti­vo che per il pagamento vero e proprio, è utile ricorrere alla fattura proforma. Può servire per mol­te­pli­ci scopi e risultare van­tag­gio­sa per liberi pro­fes­sio­ni­sti così come per aziende di qualsiasi di­men­sio­ne. La funzione prin­ci­pa­le è comunque quella di servire come fattura espli­ca­ti­va. Infatti, grazie alla fattura proforma è possibile evitare di emettere fatture che poi an­dreb­be­ro mo­di­fi­ca­te e quindi stornate. Ne consegue dunque spesso una maggiore chiarezza nel rapporto con i propri clienti, per via dell’al­leg­ge­ri­men­to della co­mu­ni­ca­zio­ne.

Che cos’è una fattura proforma?

La fattura proforma è una fattura che non richiede il pagamento al de­sti­na­ta­rio. Il documento viene creato pro forma, ossia per motivi di forma, così da sod­di­sfa­re i requisiti di legge, ma senza pre­ten­de­re il pagamento, come è altresì il caso con le normali fatture. La fattura proforma può essere emessa ogni qual volta c’è un accordo com­mer­cia­le e ha funzione in­for­ma­ti­va. La fattura proforma è uno strumento a di­spo­si­zio­ne di soggetti quali pro­fes­sio­ni­sti e imprese ogni­qual­vol­ta sussista un accordo com­mer­cia­le.

De­fi­ni­zio­ne

La fattura proforma è un documento privo di valore fiscale ma che consente a pro­fes­sio­ni­sti e aziende erogatori di servizi di produrre un documento a prova della pre­sta­zio­ne eseguita, ri­man­dan­do l’emissione della fattura al momento della ricezione del pagamento.

Vantaggi e utilizzi della fattura proforma

Come già an­ti­ci­pa­to le funzioni delle fattura proforma sono varie. I casi più consueti sono per informare il ricevente di una pre­sta­zio­ne della somma dovuta e di altri dati relativi alla medesima, anche dopo l’avvenuta ero­ga­zio­ne del servizio, senza però che inizi il conto alla rovescia del pagamento (della durata di un anno) come avviene invece con le fatture com­mer­cia­li.

N.B.

C’è una dif­fe­ren­za rilevante tra vendita di beni e pre­sta­zio­ne di servizi, all’interno della quale la fattura proforma gioca un ruolo di primo piano. Nella vendita di beni materiali, l’ope­ra­zio­ne si con­cre­tiz­za al momento dell’avvenuta consegna. Mentre la pre­sta­zio­ne di servizi si considera giunta a termine solamente con l’effettivo pagamento della cifra dovuta.

Inoltre, la fattura proforma viene uti­liz­za­ta come copia an­ti­ci­pa­ta di una fattura com­mer­cia­le. Ad esempio, al termine dell’ero­ga­zio­ne di un servizio è possibile emettere una fattura proforma che servirà come richiesta di pagamento. Poiché infatti, anche se non ha alcun valore fiscale, la fattura proforma è comunque un documento valido a tutti gli effetti per la ri­scos­sio­ne del credito. La dif­fe­ren­za con l’emissione di una fattura è che quest’ultima scatena l’obbligo della de­ter­mi­na­zio­ne dei ricavi e la li­qui­da­zio­ne dell’IVA dovuta. Tutto ciò con la fattura proforma può attendere.

Ad ogni modo dovrà essere emessa la fattura originale non appena questa sia di­spo­ni­bi­le. La fattura dovrà poi seguire la nu­me­ra­zio­ne unica e pro­gres­si­va solita.

Struttura e contenuto della fattura proforma

La fattura proforma cor­ri­spon­de so­stan­zial­men­te nella struttura e nel contenuto alla fattura com­mer­cia­le. Ci sono tuttavia delle dif­fe­ren­ze. La prima è che deve essere sempre indicata espli­ci­ta­men­te come fattura proforma. Il consiglio è quello di riportare la dicitura "fattura proforma" nell’oggetto dello stesso documento. La seconda è che la nu­me­ra­zio­ne, come già accennato, non deve as­so­lu­ta­men­te seguire quella delle normali fatture com­mer­cia­li, unica e pro­gres­si­va, né essere con­fon­di­bi­le con essa. Va quindi uti­liz­za­ta una nu­me­ra­zio­ne ben distinta. Un’altra dif­fe­ren­za è che nella fattura proforma non va riportato l’importo cor­ri­spon­den­te all’IVA, la­scian­do­lo per la fattura finale. Infine, le fatture proforma ri­chie­do­no una dicitura speciale che espliciti la loro dif­fe­ren­te natura. La dicitura è la seguente:

“Il presente documento non co­sti­tui­sce fattura valida ai fini del DPR 633 del 26/10/1972 e suc­ces­si­ve modifiche. La fattura de­fi­ni­ti­va verrà emessa all’atto del pagamento del cor­ri­spet­ti­vo (articolo 6, comma 3, DPR 633/72)”

Nell’elenco qui di seguito vi ri­cor­dia­mo quelli che sono i comuni campi da inserire in una fattura:

  • nome e indirizzo della vostra azienda così come il fruitore delle pre­sta­zio­ni oggetto della fattura;
  • partita IVA;
  • data di emissione della fattura;
  • numero di fattura;
  • quantità o entità e de­scri­zio­ne della merce in consegna o del servizio fornito;
  • cor­ri­spet­ti­vo richiesto, suddiviso tra importo netto, ammontare fiscale e la somma dei due che va a formare l’importo lordo;
  • sconti, premi o quant’altro, se non già inclusi nel cor­ri­spet­ti­vo già indicato;
  • data di consegna o di pre­sta­zio­ne del servizio fornito (in questo caso basta anche il mese).

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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