Con la legge di bilancio 2019 sono state in­tro­dot­te alcune novità a vantaggio dei con­tri­buen­ti che rientrano nel regime for­fet­ta­rio. Partite IVA e start-up che non superano la soglia di 65.000 euro di ricavi all’anno possono contare su alcune age­vo­la­zio­ni, prime fra tutte l’esenzione dall’in­di­ca­zio­ne dell’IVA in fattura.

Vi spie­ghia­mo a che cosa bisogna prestare at­ten­zio­ne quando si emette una fattura nel regime for­fet­ta­rio.

Chi rientra nel regime for­fet­ta­rio?

Nel 2019 sono stati aumentati i limiti dei ricavi per aderire al regime for­fet­ta­rio, portati ora fino a 65.000 euro in un anno con l’in­tro­du­zio­ne della flat tax partite IVA 2019. Per il regime for­fet­ta­rio per le start-up sono rimasti invariati i coef­fi­cien­ti di red­di­ti­vi­tà per il tipo di attività svolta (v. codice ATECO) per calcolare la flat tax del 15% e del 5%.

N.B.

Una start-up in regime for­fet­ta­rio per i primi 5 anni di attività ha la pos­si­bi­li­tà di avere una riduzione di 1/3 del reddito im­po­ni­bi­le se nei 3 anni pre­ce­den­ti non ha svolto attività artistica, pro­fes­sio­na­le o d’impresa; se l’attività eser­ci­ta­ta non risulti una pro­se­cu­zio­ne di altre forme di attività svolte come di­pen­den­te o la­vo­ra­to­re autonomo; se, nel caso di pro­se­cu­zio­ne di un’attività svolta in pre­ce­den­za da un altro soggetto, il totale dei ricavi nell’anno di imposta pre­ce­den­te non sia stato superiore a 65.000 euro.

Ov­via­men­te si ha sempre la scelta di non aderire al regime for­fet­ta­rio e quindi passare au­to­ma­ti­ca­men­te al regime ordinario, adem­pien­do sem­pli­ce­men­te a tutti gli obblighi previsti di con­ta­bi­li­tà ordinaria. Infatti gli im­pren­di­to­ri devono valutare bene se questo regime for­fet­ta­rio sia con­ve­nien­te per loro, perché ade­ren­do­vi perdono il diritto alla rivalsa IVA. Ciò significa che non può esserci l'ad­de­bi­to dell'IVA a titolo di rivalsa e alla de­tra­zio­ne IVA in tutti i casi, quindi anche se assolta, dovuta o ad­de­bi­ta­ta.

Direttive da seguire per emettere fattura

Anche chi aderisce al regime for­fet­ta­rio deve so­stan­zial­men­te seguire il D.P.R. n. 633/1972. In par­ti­co­la­re nell’art. 21 sono indicati tutti i dati che devono essere presenti in una fattura.

So­li­ta­men­te tutti gli im­pren­di­to­ri, in­di­pen­den­te­men­te dal regime di con­ta­bi­li­tà che adottano, sono tenuti a emettere fattura entro il 15 del mese suc­ces­si­vo a quello di ef­fet­tua­zio­ne dell’ope­ra­zio­ne di cessione di beni o pre­sta­zio­ne di servizi. Se ciò non avviene si può andare incontro a sanzioni.

I requisiti da sod­di­sfa­re anche per le fatture nel regime for­fet­ta­rio rimangono quindi gli stessi delle normali fatture e anche chi aderisce al regime for­fet­ta­rio può inviare le fatture per posta o in formato elet­tro­ni­co; infatti l'obbligo di fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca rimane fa­col­ta­ti­vo per i con­tri­buen­ti del for­fet­ta­rio e non esiste quindi un pro­ce­di­men­to di tra­smis­sio­ne specifico per questo tipo di regime. Ov­via­men­te è im­por­tan­te garantire la ve­ri­di­ci­tà e l’integrità di tutti i dati riportati in fattura.

Dati ob­bli­ga­to­ri

Ad eccezione dell’in­di­ca­zio­ne dell’IVA, in una fattura emessa nel regime for­fet­ta­rio sono ob­bli­ga­to­ri tutti i dati previsti per legge, vale a dire:

  • nome e indirizzo completo del con­tri­buen­te in regime for­fet­ta­rio;
  • nome e indirizzo completo del be­ne­fi­cia­rio della pre­sta­zio­ne;
  • partita IVA;
  • data di emissione fattura;
  • numero di fattura pro­gres­si­vo;
  • quantità e de­scri­zio­ne degli oggetti con­se­gna­ti o tipo di pre­sta­zio­ne svolta;
  • data di consegna della merce o di termine della pre­sta­zio­ne;
  • prezzo o re­tri­bu­zio­ne;
  • sconti sul prezzo con­cor­da­ti pre­li­mi­nar­men­te;
  • in­di­ca­zio­ne di esenzione IVA.

Come si nota, nella fattura per il regime for­fet­ta­rio è ne­ces­sa­rio ag­giun­ge­re una dicitura che chiarisca la mancata ap­pli­ca­zio­ne dell’IVA. Una possibile frase sarebbe: “Ope­ra­zio­ne ef­fet­tua­ta ai sensi dell’art.1, commi 54-89, della legge n. 190/2014 così come mo­di­fi­ca­to dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018”.

Inoltre andrebbe annotato che si tratta di un’“ope­ra­zio­ne in fran­chi­gia da IVA”. Infine quando la fattura è di importo superiore a 77,47 euro è ne­ces­sa­rio applicare un’imposta di bollo sull’originale.

N.B.

Nel Codice civile sono contenuti ulteriori obblighi relativi ai dati da indicare in fattura. Ad esempio le società di capitali devono riportare il capitale sociale ef­fet­ti­va­men­te versato, mentre le SRL con un unico socio devono scrivere come l’azienda sia co­sti­tui­ta da un’unica persona.

Obbligo di con­ser­va­zio­ne delle fatture

Anche per le fatture nel regime for­fet­ta­rio vige l’obbligo di con­ser­va­zio­ne delle fatture per almeno 3 anni, come per le normali fatture. In linea di massima una fattura cartacea va con­ser­va­ta in questa forma, così come una elet­tro­ni­ca va mantenuta in digitale, tuttavia, a volte, è possibile ricorrere a strumenti in­for­ma­ti­ci per me­mo­riz­za­re i singoli documenti cartacei in formato digitale.

Modello di fattura per il regime for­fet­ta­rio

Di seguito vi pre­sen­tia­mo un esempio di fattura per il regime for­fet­ta­rio, che potete scaricare e uti­liz­za­re come orien­ta­men­to per emettere le vostre fatture.

Esempio di fattura per il regime for­fet­ta­rio

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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