Le tasse esistono fin dall’antichità. Oggi servono a fi­nan­zia­re lo stato con tutte le sue strutture e funzioni pubbliche, ad esempio per fi­nan­zia­re opere e servizi pubblici di cui gode tutta la col­let­ti­vi­tà e per aiutare le persone eco­no­mi­ca­men­te più deboli at­tra­ver­so benefici sociali. Prima di ad­den­trar­si nell’analisi delle dif­fe­ren­ze tra imposte dirette e indirette occorre però in­nan­zi­tut­to far luce sulla dif­fe­ren­za tra due concetti fon­da­men­ta­li: quello di tasse e quello di imposte. Spesso, infatti, i due termini vengono uti­liz­za­ti come sinonimi, portando con­fu­sio­ne, mentre in realtà hanno un si­gni­fi­ca­to ra­di­cal­men­te diverso.

In­tro­du­zio­ne: qual è la dif­fe­ren­za tra tasse e imposte?

La tassa, a dif­fe­ren­za dell’imposta, si riferisce a un prezzo da pagare allo Stato (prezzo che è fisso) per una pre­sta­zio­ne offerta dallo Stato stesso. Quindi la tassa è legata a una con­tro­pre­sta­zio­ne che rientra nelle funzioni isti­tu­zio­na­li di un’am­mi­ni­stra­zio­ne pubblica ed è un compenso per un servizio cor­ri­spo­sto dallo Stato.

Se quindi la tassa non è esigibile da tutti, ma solo da coloro che usano i servizi soggetti a tas­sa­zio­ne, oltre a non dipendere né dal reddito né dal costo del servizio, le imposte invece con­si­sto­no in un prelievo coattivo nei confronti del con­tri­buen­te per fi­nan­zia­re i servizi pubblici. La tassa può essere diretta, quando consiste nel ver­sa­men­to dell’importo nelle casse pubbliche, oppure indiretta tramite carta bollata.

Anche le imposte si dif­fe­ren­zia­no in dirette e indirette: per dirette si intendono le imposte che fanno ri­fe­ri­men­to in modo più evidente alla capacità con­tri­bu­ti­va, come il reddito o il pa­tri­mo­nio. Le imposte indirette invece vanno a colpire consumi, tra­sfe­ri­men­ti, scambi, ovvero agiscono non di­ret­ta­men­te o sono collegate in modo meno evidente alla capacità con­tri­bu­ti­va del con­tri­buen­te.

Sog­get­ti­vi­tà tri­bu­ta­ria attiva e passiva

Nell’ambito del concetto di imposta, è utile di­stin­gue­re tra:

  • Sog­get­ti­vi­tà tri­bu­ta­ria attiva: fa capo all’ente che impone l’imposta e che esercita la co­sid­det­ta funzione tri­bu­ta­ria. La funzione tri­bu­ta­ria è l’esercizio della potestà im­po­si­ti­va am­mi­ni­stra­ti­va, che comprende il potere di accertare e ri­scuo­te­re tributi.
     
  • Sog­get­ti­vi­tà tri­bu­ta­ria passiva: si riferisce invece al con­tri­buen­te. Possono essere con­tri­buen­ti, ovvero sog­get­ti­vi­tà tri­bu­ta­rie passive, sia le persone fisiche che quelle giu­ri­di­che come pure le or­ga­niz­za­zio­ni in possesso di sog­get­ti­vi­tà tri­bu­ta­ria (anche se non hanno capacità giuridica. Ci si riferisce ad esempio a consorzi, as­so­cia­zio­ni non ri­co­no­sciu­te).

Le imposte dirette si di­stin­guo­no da quelle indirette in base al rapporto tra il soggetto tri­bu­ta­rio passivo:

  • nelle imposte dirette, infatti, il con­tri­buen­te coincide con colui che ha l’obbligo di pagare le imposte stesse (debitore fiscale), cioè sono dif­fi­cil­men­te tra­sla­bi­li. La stessa persona (fisica o giuridica) che deve pagare l’imposta è la stessa che ef­fet­ti­va­men­te la paga.
     
  • ciò invece non accade nelle imposte indirette, dove il con­tri­buen­te non coincide con chi ha l’obbligo di pagare l’imposta. Il con­tri­buen­te paga l’imposta al debitore fiscale, che poi la inoltra allo Stato.

Imposte dirette

Nel caso delle imposte dirette lo Stato si trova di fronte di­ret­ta­men­te al debitore fiscale. Per questo motivo si possono prendere in con­si­de­ra­zio­ne in diversi modi le cir­co­stan­ze personali al fine di de­ter­mi­na­re l’importo di questo tipo di imposte. Le imposte dirette sono in relazione con i pos­se­di­men­ti o con il reddito di una persona (che può appunto essere fisica o giuridica). Un esempio di imposta diretta è l’IRPEF, che incide sui redditi prodotti in Italia.

Imposta sul reddito e sulle società

Il tipo di imposta diretta più im­por­tan­te è l’imposta sul reddito delle persone fisiche in Italia, che accede di­ret­ta­men­te al reddito delle persone fisiche anche sotto forma di imposta sul reddito, ri­ven­di­can­do­ne una parte per lo Stato. Allo stesso tempo le persone giu­ri­di­che, in par­ti­co­la­re le società, sono obbligate a pagare delle imposte sul reddito delle persone giu­ri­di­che sot­traen­do­le quindi ai propri guadagni. Le imposte sul reddito e le imposte sulle società dipendono dalla quantità di reddito o profitto e sono tra le più im­por­tan­ti fonti di reddito per lo stato. Come sup­ple­men­to all’imposta sul reddito e a quella sulle società, si può stanziare anche una quota da devolvere ad as­so­cia­zio­ni benefiche, Onlus e simili.

Imposta di cir­co­la­zio­ne

Con alcune eccezioni, una volta che un veicolo è re­gi­stra­to, occorre pagare un’imposta, il bollo, in­di­pen­den­te­men­te dal fatto che la macchina circoli in strada o meno.

Imposta fondiaria

L’imposta fondiaria è la più antica tra le imposte dirette e deve la propria origine alla con­ce­zio­ne che al sovrano spettasse un diritto ori­gi­na­rio su tutti i terreni del ter­ri­to­rio in suo possesso. Questa imposta, chiamata anche imposta sui terreni, aveva come soggetto tri­bu­ta­rio passivo il pro­prie­ta­rio del fondo, o i pro­prie­ta­ri in caso fossero più di uno. Essa si applicava ai terreni di col­ti­va­zio­ne che avrebbero potuto produrre un reddito, in­di­pen­den­te­men­te dal fatto che questo reddito venisse ef­fet­ti­va­men­te prodotto o meno.

L’IMU agricola, ovvero l’imposta sui terreni agricoli, ha subito diverse va­ria­zio­ni nell’ultimo periodo. Nel 2016, con la legge di stabilità, si è spe­ci­fi­ca­to in modo un po’ più det­ta­glia­to chi debba pagare questa tassa e chi ne è invece esente: basta prendere visione dei comuni esenti per capire se il proprio terreno lo sia o meno. Inoltre vi è un’esenzione per l’IMU agricola nel caso in cui i terreni siano coltivati da im­pren­di­to­ri agricoli pro­fes­sio­ni­sti.

Imposta di suc­ces­sio­ne e imposta sulle donazioni

Con l’imposta di suc­ces­sio­ne lo Stato risponde al fatto che i beni di una persona deceduta vengano tra­sfe­ri­ti a uno o più eredi. Invece l’imposta di donazione va a colpire, come dice la parola stessa, l’istituto del dono. Dato che le persone giu­ri­di­che non muoiono, non possono ereditare nulla, quindi ci si riferisce in questi casi sempre a persone fisiche.

Donazione e te­sta­men­to possono apparire simili ma non lo sono e con la donazione non si possono ov­via­men­te aggirare le norme che regolano la suc­ces­sio­ne. Vediamo le loro dif­fe­ren­ze.

In­nan­zi­tut­to la donazione richiede un notaio, il che comporta costi con­si­de­re­vo­li. Non si deve pensare ov­via­men­te a donazioni di modesta entità, quali i comuni regali. L’imposta sule donazioni si rivolge a quel tipo di donazione che influisce in modo si­gni­fi­ca­ti­vo sulla ricchezza di colui che dona. In tali casi la donazione è un atto formale pubblico e per questo necessita del notaio ed è soggetto a imposte che variano a seconda del rapporto di parentela o meno che lega il donante e il ricevente.

Per il te­sta­men­to, al contrario, il notaio non è ne­ces­sa­rio, basta redigere il testo di proprio pugno e a dif­fe­ren­za della donazione, che non può essere revocata (salvo so­prav­ve­nien­za di figli o reati gravi da parte del donatario nei confronti del donante e/o dei suoi congiunti), può essere mo­di­fi­ca­to in qualunque momento.

Nel momento in cui l’eredità comprenda dei beni immobili o diritti im­mo­bi­lia­ri reali, l’attivo ere­di­ta­rio abbia un valore superiore a 100.000 e l’eredità venga devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, allora non si deve pagare l’imposta di suc­ces­sio­ne. Ma ricordate che queste tre con­di­zio­ni devono ve­ri­fi­car­si con­tem­po­ra­nea­men­te. In tutti gli altri casi, si è tenuto a pagare l’imposta di suc­ces­sio­ne.

Imposte indirette

Nel caso delle imposte indirette, il con­tri­buen­te non paga di­ret­ta­men­te allo Stato, ma, come sug­ge­ri­sce il nome, in­di­ret­ta­men­te tramite i debitori delle imposte. A dif­fe­ren­za delle imposte dirette, che col­pi­sco­no il reddito, cioè la ricchezza nel momento in cui viene prodotta, quelle indirette vanno a colpire la ricchezza nel momento in cui viene spesa. Esempi di imposte indirette sono:

  • l’imposta sul valore aggiunto (IVA)
  • l’imposta sui consumi.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA)

L’IVA è stata istituita nel 1973 con decreto del Pre­si­den­te della Re­pub­bli­ca e si applica a cessioni di beni e servizi, ri­fe­ren­do­si però soltanto al valore aggiunto (di qui il nome di IVA) o nelle fasi del processo pro­dut­ti­vo e di­stri­bu­ti­vo. È suddivisa in diverse aliquote: secondo le direttive dell’Unione Europea, l’IVA deve avere un valore compreso tra il 15 e il 25 percento. In Italia l’aliquota ordinaria è del 22%, mentre l’aliquota minima è del 4% (vendite di beni di prima necessità) e quella ridotta è del 10% (servizi turistici, bar, ri­sto­ran­ti ecc.). Questa imposta indiretta comporta la do­cu­men­ta­zio­ne delle ope­ra­zio­ni che rientrano nel campo di ap­pli­ca­zio­ne dell’IVA da parte di chi esercita un’attività im­pren­di­to­ria­le. Per ap­pro­fon­di­men­ti, vi con­si­glia­mo il nostro articolo sull’IVA.

Imposta sul consumo e di fab­bri­ca­zio­ne

L’imposta sul consumo e di fab­bri­ca­zio­ne viene applicata al consumo di de­ter­mi­na­ti beni o servizi che sono dovute allo Stato dal ri­spet­ti­vo pro­dut­to­re, il quale cede l’onere sul prezzo del prodotto al proprio cliente. Alla fine della catena di ap­prov­vi­gio­na­men­to, è il con­su­ma­to­re a pagare di fatto questa imposta indiretta, ed è proprio questa l’in­ten­zio­ne. Si applicano imposte sui consumi ad esempio per la vendita del tabacco.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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