Un sistema tri­bu­ta­rio determina in uno Stato l’insieme dei tributi e delle norme che li di­sci­pli­na­no. In Italia esso si basa sui principi di uni­ver­sa­li­tà, legalità, equità e pro­gres­si­vi­tà, con l’idea che i tributi possano essere imposti solo per legge e che ogni cittadino sia sot­to­po­sto all’obbligo tri­bu­ta­rio in base alle proprie capacità eco­no­mi­che. Per quanto concerne le entrate tri­bu­ta­rie, sono tre le tipologie definite dal sistema fiscale italiano: imposte, tasse e con­tri­bu­ti. In questo articolo ci con­cen­tre­re­mo su alcuni tipi di imposte, in par­ti­co­la­re su quelle più rilevanti per le imprese.

Imposte: de­fi­ni­zio­ne

Le imposte o tasse sono tributi che i cittadini pagano in base alla propria capacità con­tri­bu­ti­va, volte a fi­nan­zia­re servizi pubblici generali. At­tra­ver­so le entrate derivanti dalle imposte, lo Stato finanzia ad esempio l’am­mi­ni­stra­zio­ne della giua­sti­zia, l’ordine pubblico e il sistema sanitario nazionale. Si tratta di servizi che vanno a favore della col­let­ti­vi­tà, il cui utilizzo non può essere calcolato su base in­di­vi­dua­le. Gli elementi che de­fi­ni­sco­no le imposte sono i seguenti: il pre­sup­po­sto, cioè la cir­co­stan­za che determina l’ob­bli­ga­zio­ne tri­bu­ta­ria; il soggetto attivo e passivo, vale a dire chi impone il tributo e chi deve pagarlo; l’im­po­ni­bi­le, cioè la ricchezza as­sog­get­ta­bi­le a imposta; l’aliquota, vale a dire la per­cen­tua­le di im­po­ni­bi­le che determina il valore dell’imposta.

Clas­si­fi­ca­zio­ne dei tipi di imposta in Italia

La clas­si­fi­ca­zio­ne delle imposte avviene secondo diversi criteri. Di­stin­guia­mo anzitutto, sulla base della capacità con­tri­bu­ti­va, tra imposte dirette e indirette. Le prime ri­guar­da­no ma­ni­fe­sta­zio­ni immediate della capacità con­tri­bu­ti­va (reddito o pa­tri­mo­nio), mentre le seconde sono ma­ni­fe­sta­zio­ni mediate (atti di pro­du­zio­ne, scambi e consumi). Di seguito ti il­lu­stria­mo alcuni esempi di entrambi i tipi di imposta:

Imposte dirette Imposte indirette
IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) IVA (imposta sul valore aggiunto)
IRI (imposta sul reddito im­pren­di­to­ria­le) Imposta di registro
IRAP (imposta regionale sulle attività pro­dut­ti­ve) Imposta di bollo
ISOS (imposta so­sti­tu­ti­va sui redditi da capitale) Imposta sulle suc­ces­sio­ni e sulle donazioni
IMU (imposta mu­ni­ci­pa­le unica) Imposta catastale e ipo­te­ca­ria

Una seconda di­stin­zio­ne viene fatta dal punto di vista delle con­di­zio­ni del con­tri­buen­te tra imposte personali, che tengono conto della sua si­tua­zio­ne familiare e sociale, e imposte reali, che non prendono questo elemento in con­si­de­ra­zio­ne. Possiamo inoltre di­stin­gue­re tra imposte pro­por­zio­na­li e imposte pro­gres­si­ve, secondo il metodo di calcolo, e tra imposte erariali e imposte locali, a seconda dell’ente pubblico a cui sono destinate.

I prin­ci­pa­li tipi di tasse in Italia per le imprese

Sulle imprese italiane gravano mol­te­pli­ci imposte dirette e indirette. Prima di vederle nel dettaglio, ri­cor­dia­mo che l’imposta più im­por­tan­te del sistema tri­bu­ta­rio italiano è l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Fatto

In­tro­dot­ta nel 1973, l’IRPEF produce un gettito pari a circa un terzo del totale delle entrate tri­bu­ta­rie e interessa più di quaranta milioni di con­tri­buen­ti. Si tratta di un’imposta pro­gres­si­va: l’aliquota aumenta in pro­por­zio­ne al reddito stesso con una forbice compresa tra il 23 e il 43 per cento.

L’IRPEF non interessa soltanto gli im­pren­di­to­ri, ma va ov­via­men­te tenuta in con­si­de­ra­zio­ne poiché colpisce la pro­du­zio­ne del reddito sul ter­ri­to­rio nazionale. Per quanto riguarda invece le imposte per le imprese, rientrano le seguenti:

  • Imposta sul valore aggiunto (IVA)
  • Imposta regionale sulle attività pro­dut­ti­ve (IRAP)
  • Imposta sul reddito delle società (IRES)
  • Imposta sul reddito im­pren­di­to­ria­le (IRI)

Imposta sul valore aggiunto

L’imposta sul valore aggiunto (IVA), in­tro­dot­ta nel 1973, sottopone a tas­sa­zio­ne indiretta il valore degli scambi di merci e di servizi. In termini di gettito fiscale, si colloca al secondo posto dopo l’Irpef. L’imposta è dovuta da im­pren­di­to­ri ed esercenti, i quali hanno il diritto di rivalersi sull’ac­qui­ren­te finale. L’aliquota ordinaria si attesta at­tual­men­te al 22 per cento. Esistono tuttavia anche un’aliquota minima del 4 per cento, applicata sulla vendita di generi di prima necessità, come ad esempio gli ali­men­ta­ri, e un’aliquota ridotta del 10 per cento sui servizi turistici.

Imposta regionale sulle attività pro­dut­ti­ve

L’imposta regionale sulle attività pro­dut­ti­ve (IRAP), in­tro­dot­ta nel 1998, riguarda l’esercizio di attività pro­dut­ti­ve, scambi di beni e pre­sta­zio­ni di servizi da parte di im­pren­di­to­ri, artigiani e pro­fes­sio­ni­sti, enti com­mer­cia­li e non com­mer­cia­li. Il calcolo della base im­po­ni­bi­le cambia in base alla natura dell’attività e l’aliquota varia tra il 3,9 per cento (ordinaria) e l’8,5 per cento (enti pubblici). Si tratta di un’imposta diretta che grava in maniera pro­por­zio­na­le sui redditi delle imprese.

Imposta sul reddito delle società e imposta sul reddito im­pren­di­to­ria­le

IRES e IRI sono imposte sul reddito di società e imprese. La prima, in­tro­dot­ta nel 2003, riguarda società di capitali, coo­pe­ra­ti­ve, società di mutua as­si­cu­ra­zio­ne, trust, enti pubblici e privati residenti in ter­ri­to­rio italiano, oltre che società non residenti nel ter­ri­to­rio nazionale. La seconda, in­tro­dot­ta con la Legge di bilancio 2017, interessa invece le imprese in­di­vi­dua­li e le società di persone in con­ta­bi­li­tà ordinaria, le piccole società di capitali e le società a re­spon­sa­bi­li­tà limitata con numero di soci non superiore a 10 o a 20, nel caso di società coo­pe­ra­ti­va. Entrambe sono imposte dirette e pro­por­zio­na­li con un’aliquota fissa al 24 per cento. L’in­tro­du­zio­ne dell’IRI ha equi­pa­ra­to tutti i redditi d’impresa e la sua opzione è eser­ci­ta­bi­le dal 2018.

N.B.

Il ricorso a questa opzione deve essere indicata nella di­chia­ra­zio­ne dei redditi; ha una durata quin­quen­na­le e può essere rinnovata.

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