La maggior parte delle aziende e i liberi pro­fes­sio­ni­sti hanno gior­nal­men­te a che fare con i clienti a cui inviano merci o per cui svolgono dei servizi. Non importa che si tratti di una spe­di­zio­ne o di un altro tipo di servizio, non sempre la pre­sta­zio­ne svolta viene pagata una volta terminata. Molto spesso si emettono fatture e della gestione dei pagamenti se ne occupa poi il reparto di con­ta­bi­li­tà. Entra così in gioco il recupero crediti. Ma che cos’è esat­ta­men­te il recupero crediti?

Recupero crediti: una de­fi­ni­zio­ne

Capita a volte che dopo aver mandato una fattura il cliente (azienda o privato che sia) non paghi l’importo pattuito entro i termini stabiliti. Se ciò accade, è ne­ces­sa­rio svolgere un’attività di recupero crediti, in cui si contatta la persona te­le­fo­ni­ca­men­te o tramite e-mail o lettere e si informa del credito pendente. La persona che presenta uno o più insoluti è detta debitore.

De­fi­ni­zio­ne

Il recupero crediti è un’attività che viene svolta nel momento in cui un creditore di un importo non viene pagato entro i termini di scadenza. I creditori e i debitori possono essere sia persone fisiche sia aziende. Ci si può occupare per­so­nal­men­te del recupero crediti oppure ri­vol­ger­si a un’agenzia spe­cia­liz­za­ta in questo tipo di servizi. So­li­ta­men­te si tenta di re­cu­pe­ra­re i crediti prima in maniera stra­giu­di­zia­le, tramite ad esempio l’invio di solleciti di pagamento, e se queste azioni non sor­ti­sco­no alcun effetto, si darà corso a un recupero credito giu­di­zia­le, ovvero si passa alle vie legali.

Spesso l’azienda stessa ha un reparto apposito che si occupa del recupero crediti o il servizio viene ester­na­liz­za­to a una società o un’agenzia che ha esclu­si­va­men­te questo incarico. Ov­via­men­te ri­vol­gen­do­si a un’azienda vi saranno com­mis­sio­ni da pagare e su­ben­tre­ran­no quindi altri costi.

Fatto

Ci sono diversi tipi di crediti: i crediti fi­nan­zia­ri e i crediti com­mer­cia­li. I primi com­pren­do­no prestiti, mutui e fi­nan­zia­men­ti erogati da banche, società fi­nan­zia­rie e di leasing, mentre i secondi derivano dalla fornitura di merci o dall’ero­ga­zio­ne di servizi da parte di aziende o ditte in­di­vi­dua­li. Infine, si possono avere crediti com­mer­cia­li verso altre aziende, privati o la Pubblica Am­mi­ni­stra­zio­ne.

Gestione recupero crediti

Come avviene quindi la gestione del recupero crediti? So­li­ta­men­te, una volta appurato che un cliente ha fatture insolute, si può cercare di rin­trac­ciar­lo per rag­giun­ge­re una soluzione rapida e arrivare quindi a un com­pro­mes­so. In un primo momento si attuano pratiche stra­giu­di­zia­li, come l’invio di solleciti di pagamento, per ricordare al cliente l’importo da pagare. Se azioni di questo tipo non portano ad alcun risultato o se il cliente non è rin­trac­cia­bi­le, ge­ne­ral­men­te si passa alle azioni legali.

Tuttavia, prima di ri­vol­ger­si a un giudice, se non si ottiene alcuna reazione con un approccio bonario, il debitore viene messo in mora tramite una diffida. Nel caso in cui si con­ti­nui­no a non avere risultati e il cliente non paga neanche dopo la messa in mora, allora è ne­ces­sa­rio farsi assistere da un avvocato. In alcuni casi però, prima di in­tra­pren­de­re la via giu­di­zia­le, è opportuno tentare una con­ci­lia­zio­ne, chiamata tec­ni­ca­men­te media con­ci­lia­zio­ne, presso un ente di me­dia­zio­ne ac­cre­di­ta­to dal Ministero della Giustizia.

Se il debitore non si presenta all’incontro o le parti non trovano un accordo, i tentativi di con­ci­lia­zio­ne risultano falliti ed è ne­ces­sa­rio ri­vol­ger­si a un giudice. Se invece le trat­ta­ti­ve sono andate a buon fine, il contenuto del verbale ha valore di titolo esecutivo, cioè il creditore può procedere al pi­gno­ra­men­to dei beni del debitore senza che vi sia un prov­ve­di­men­to emesso da un giudice.

N.B.

La media con­ci­lia­zio­ne è prevista solo nel caso di alcune materie, tra cui contratti as­si­cu­ra­ti­vi, bancari e fi­nan­zia­ri, ri­sar­ci­men­to del danno derivato da re­spon­sa­bi­li­tà medica e sanitaria, ri­sar­ci­men­to del danno derivato da dif­fa­ma­zio­ne con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pub­bli­ci­tà, suc­ces­sio­ni ere­di­ta­rie, ecc.

Recupero crediti: i pre­sup­po­sti

Per dare avvio all’attività di recupero crediti è ne­ces­sa­rio che sus­si­sta­no delle de­ter­mi­na­te con­di­zio­ni. Il credito deve essere perciò:

  • certo: devono sus­si­ste­re elementi che as­si­cu­ri­no l’ammontare della somma dovuta, quindi la presenza di una fattura ma anche di un contratto che regola il rapporto con il cliente;
  • liquido: il credito è definito nel suo ammontare, quindi è quan­ti­fi­ca­bi­le in una de­ter­mi­na­ta somma;
  • esigibile: il credito non deve sot­to­sta­re a con­di­zio­ni o in caso vi siano questi termini devono essere scaduti. Nella fat­ti­spe­cie devono ad esempio essere stati superati i giorni entro cui il pagamento doveva avvenire.
N.B.

Ge­ne­ral­men­te si pensa che basti una fattura per provare l’esistenza di un credito. Invece, oltre all’emissione di una fattura, è ne­ces­sa­rio anche un contratto che regoli il rapporto tra il creditore e il debitore.

Gestione recupero crediti: gli interessi

Per legge tutti i crediti sotto forma di somme di denaro generano interessi una volta che il credito è scaduto. Questo tipo di interessi prende il nome di interessi di mora. Secondo l’art. 1219 del Codice Civile producono interessi quei debiti che prevedono il pagamento di una somma di denaro e per i quali è stabilito un termine per l’adem­pi­men­to senza che ci sia bisogno della co­sti­tu­zio­ne in mora. Gli interessi di mora rap­pre­sen­ta­no quindi una sorta di penale volta a dis­sua­de­re il debitore dal non pagare un importo. Al momento della nuova richiesta di pagamento è ne­ces­sa­rio però spe­ci­fi­ca­re che oltre al saldo della fattura vera e propria è prevista una somma a titolo di interessi di mora.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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