La fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca è un sistema digitale per l’emissione, la tra­smis­sio­ne e la con­ser­va­zio­ne delle fatture. In­tro­dot­ta per sem­pli­fi­ca­re i processi am­mi­ni­stra­ti­vi e con­tra­sta­re l’evasione fiscale, la fattura elet­tro­ni­ca deve essere trasmessa tramite il Sistema di In­ter­scam­bio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. In Italia, è ob­bli­ga­to­ria dal 2019 per la maggior parte dei titolari di partita IVA. Qui ti diamo maggiori in­for­ma­zio­ni al riguardo.

Fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca: che cos’è previsto

L’obbligo di fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca è stato in­tro­dot­to per la prima volta con la legge fi­nan­zia­ria 2008 e dal 2014, in seguito a una direttiva UE, è diventato ob­bli­ga­to­rio emettere una fattura elet­tro­ni­ca verso la pubblica am­mi­ni­stra­zio­ne. La PA accetta quindi solo fatture che ri­spon­do­no agli standard tecnici definiti dalla Sogei, azienda facente capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fatture devono essere emesse in formato XML, risultare inal­te­ra­bi­li e im­mu­ta­bi­li e servirsi del Sistema di In­ter­scam­bio (SdI). Dal 2019, in seguito alla Legge di Bilancio, anche tra privati è ne­ces­sa­rio emettere una fattura elet­tro­ni­ca entro 12 giorni dalla pre­sta­zio­ne la­vo­ra­ti­va e re­gi­strar­la poi entro il 15 del mese suc­ces­si­vo.

A chi si estende l’obbligo di fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca?

L’obbligo di fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca riguarda la quasi totalità dei titolari di partita IVA, comprese imprese, pro­fes­sio­ni­sti e la­vo­ra­to­ri autonomi. Ini­zial­men­te erano previste alcune deroghe, in par­ti­co­la­re per chi operava con regimi fiscali agevolati. Tuttavia, con l’articolo 18 del Decreto-legge n. 36/2022 (Decreto PNRR 2), l’obbligo è stato esteso anche ai con­tri­buen­ti in regime for­fet­ta­rio, con un’in­tro­du­zio­ne graduale com­ple­ta­ta il 1° gennaio 2024. Da questa data, tutti i for­fet­ta­ri sono tenuti a emettere fattura elet­tro­ni­ca, in­di­pen­den­te­men­te dal volume di ricavi o compensi.

At­tual­men­te, le uniche categorie escluse dall’obbligo sono:

  • alcuni piccoli pro­dut­to­ri agricoli che operano in regime speciale IVA;
  • soggetti non residenti o non stabiliti in Italia, se non obbligati alla fat­tu­ra­zio­ne secondo la normativa italiana;
  • as­so­cia­zio­ni senza scopo di lucro per attività esenti e non com­mer­cia­li, in de­ter­mi­na­ti casi.

L’esten­sio­ne della fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca ha l’obiettivo di com­bat­te­re l’evasione fiscale, sem­pli­fi­ca­re la bu­ro­cra­zia e di­gi­ta­liz­za­re i processi am­mi­ni­stra­ti­vi. La normativa è sup­por­ta­ta da au­to­riz­za­zio­ni europee che per­met­to­no all’Italia di derogare tem­po­ra­nea­men­te alle direttive IVA co­mu­ni­ta­rie, con una proroga at­tual­men­te prevista fino al 31 dicembre 2027.

Fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca: come funziona

Abbiamo spiegato in che cosa consiste la fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca, ma dobbiamo ancora chiarire come funziona questo processo. Chi deve emettere fattura elet­tro­ni­ca deve servirsi in­nan­zi­tut­to di una piat­ta­for­ma o un software apposito: ve ne sono svariati a di­spo­si­zio­ne sul mercato, sia gratis che a pagamento. Una volta emessa la fattura, dovrà prov­ve­de­re all’invio per via te­le­ma­ti­ca tramite il Sistema di In­ter­scam­bio, pre­mu­ran­do­si di con­ser­va­re le fatture inviate in modo da non perderle. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha reso di­spo­ni­bi­le un servizio gratuito per con­ser­va­re le fatture elet­tro­ni­che, ac­ces­si­bi­le alla voce “Fatture e cor­ri­spet­ti­vi”. In questo modo tutte le fatture saranno au­to­ma­ti­ca­men­te con­ser­va­te per 15 anni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quando ci si occupa di fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca, è in­di­spen­sa­bi­le eseguire questi passaggi:

  1. Compilare la fattura elet­tro­ni­ca
  2. Inserire la firma digitale e inviare la fattura tramite il Sistema di In­ter­scam­bio
  3. Ricevere e re­gi­stra­re la fattura
  4. Con­ser­va­re la fattura

Come scritto sopra, per redigere una fattura elet­tro­ni­ca ci si può affidare a un software o procedere ma­nual­men­te alla sua com­pi­la­zio­ne, l’im­por­tan­te è che il formato di espor­ta­zio­ne sia quello XML. Una volta apposta la firma digitale e inviata la fattura tramite SdI, è ne­ces­sa­rio inviare il documento elet­tro­ni­co in con­ser­va­zio­ne so­sti­tu­ti­va. Con con­ser­va­zio­ne so­sti­tu­ti­va si intende un processo in­for­ma­ti­co che dà valore legale alla fattura elet­tro­ni­ca equi­pa­ran­do­la così a una classica fattura cartacea. Per legge le fatture elet­tro­ni­che vanno con­ser­va­te per 10 anni sia da chi le emette sia da chi le riceve.

I vantaggi della fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca

Il passaggio alla fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca porta con sé svariati vantaggi. Il più im­por­tan­te riguarda la lotta all’evasione fiscale. Infatti, con la sua in­tro­du­zio­ne sono possibili controlli in tempo reale in grado di aumentare l’efficacia dei processi di verifica del ver­sa­men­to dell’IVA, rendendo quindi possibile un’azione immediata nei confronti di ope­ra­zio­ni sospette.

La fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca consente anche risparmi sulla spesa pubblica, in quanto i controlli sono più ef­fi­cien­ti e si evitano sprechi di risorse, oltre a essere un ulteriore passo verso la de­ma­te­ria­liz­za­zio­ne dei processi nelle aziende. In questo modo non è più ne­ces­sa­rio stampare le fatture, si abbattono i costi derivati dalla stampa e per la marca da bollo e tutto viene me­mo­riz­za­to in digitale, ri­spar­mian­do anche sugli spazi fisici.

Il vantaggio risiede anche nel fatto che i processi sono au­to­ma­tiz­za­ti e si riduce con­si­de­re­vol­men­te il rischio di errore rispetto a un in­se­ri­men­to dei dati ef­fet­tua­to ma­nual­men­te. Anche l’aspetto am­bien­ta­le è molto rilevante: infatti l’obbligo di fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca si traduce anche in una netta riduzione dei consumi di carta.

Fat­tu­ra­zio­ne elet­tro­ni­ca: rischi e sanzioni in caso di ir­re­go­la­ri­tà

La mancata emissione o l’errata com­pi­la­zio­ne della fattura elet­tro­ni­ca può com­por­ta­re sanzioni am­mi­ni­stra­ti­ve per il con­tri­buen­te. In caso di omessa, tardiva o inesatta tra­smis­sio­ne della fattura tramite il Sistema di In­ter­scam­bio (SdI), si applica una sanzione pari al 5% dell’importo non do­cu­men­ta­to, con un minimo di 500 euro. Se l’ope­ra­zio­ne non è soggetta a IVA, la sanzione varia da 250 a 2.000 euro. Tuttavia, in presenza di errori formali che non incidono sulla corretta li­qui­da­zio­ne dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate può non applicare la sanzione (co­sid­det­to principio di non pu­ni­bi­li­tà per errori meramente formali).

Per i con­tri­buen­ti for­fet­ta­ri e per i soggetti che hanno iniziato da poco l’attività, sono stati previsti periodi tran­si­to­ri con riduzione o so­spen­sio­ne delle sanzioni, ma oggi tali age­vo­la­zio­ni non sono più in vigore. È inoltre im­por­tan­te ri­spet­ta­re i termini di emissione: la fattura immediata deve essere trasmessa entro 12 giorni dall’ef­fet­tua­zio­ne dell’ope­ra­zio­ne, mentre la fattura differita va emessa entro il 15 del mese suc­ces­si­vo. Il mancato rispetto di queste scadenze può anch’esso com­por­ta­re sanzioni.

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