Gli im­pren­di­to­ri che emettono fatture sono obbligati a indicare l’IVA im­po­ni­bi­le per la cessione di beni o servizi. So­li­ta­men­te spetta alle aziende di­chia­ra­re l’IVA all’Agenzia delle Entrate, ma tutto cambia con il reverse charge, anche chiamato “in­ver­sio­ne contabile” in italiano. In questo caso il cedente non addebita l’IVA nella fattura, ma è il de­sti­na­ta­rio a doverla integrare.

Reverse charge: che cos’è?

Nel diritto tri­bu­ta­rio, il reverse charge indica che il de­sti­na­ta­rio del servizio non paga l’IVA su una consegna o un servizio al fornitore, ma di­ret­ta­men­te all’Agenzia delle Entrate. Come già accennato, il termine inglese “reverse charge” significa in generale “in­ver­sio­ne contabile”. Si parla anche di reverse charge dell’IVA, proprio perché tutto ruota intorno all’IVA che non viene pagata dal venditore bensì dal com­pra­to­re.

Caso normale Reverse charge
Il fornitore di servizi è obbligato a versare l’IVA. Il ricevente dei servizi è obbligato a di­chia­ra­re l’IVA all’Agenzia delle Entrate.

In materia di reverse charge si fa ri­fe­ri­men­to ai commi 5 e 6 dell’articolo 17 del DPR 633/1972, dove vengono indicati i casi di ap­pli­ca­zio­ne. In par­ti­co­la­re, si ricorre a questo sistema nel settore dell’edilizia, quando si ha a che fare con su­bap­pal­ta­to­ri e ap­pal­ta­to­ri o anche quando si hanno rapporti con soggetti UE e al di fuori dell’UE per cessioni di cellulari, tablet e computer o contratti di com­pra­ven­di­ta im­mo­bi­lia­ri.

N.B.

In generale tutte le ope­ra­zio­ni in­tra­co­mu­ni­ta­rie vanno re­gi­stra­te con questo sistema, in quanto è ne­ces­sa­rio applicare l’IVA in vigore nel paese dell’ac­qui­ren­te.

Qual è lo scopo dell’in­ver­sio­ne contabile?

Lo scopo prin­ci­pa­le del reverse charge è quello di impedire le frodi così da evitare che chi effettua la cessione di un bene e chi lo acquista decida di non versare l’imposta sul valore aggiunto o presenti una richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Se non si ri­cor­res­se alla fattura con reverse charge, il fisco per­de­reb­be mol­tis­si­mi miliardi di euro. Inoltre, dal punto di vista del fornitore, si riduce l’impegno bu­ro­cra­ti­co, in quanto il venditore viene assolto dall’obbligo di versare l’IVA.

Esempio: l’azienda A in Francia fornisce beni all’azienda B in Italia. L’im­pren­di­to­re A emette una fattura senza IVA. L’azienda B vende la merce all’azienda C in Italia ed emette una fattura con IVA. C si fa rim­bor­sa­re l’IVA dall’Agenzia delle Entrate. B dovrebbe pagare l’IVA all’Agenzia delle Entrate, ma scompare dal mercato prima che l’imposta sia dovuta. L’im­pren­di­to­re C rivende la merce ad A in Francia e tutto prosegue.

Nel caso delle frodi, il fornitore non paga l’IVA, ma il de­sti­na­ta­rio del servizio la richiede. Il reverse charge impedisce che ciò accada. Se il de­sti­na­ta­rio vuole il rimborso dell’IVA dall’Agenzia delle Entrate, deve di­chia­ra­re con­tem­po­ra­nea­men­te l’IVA fatturata. Il sistema fiscale è meno soggetto a frodi ed è per questo che è una procedura ormai molto uti­liz­za­ta in molti settori.

Chi è obbligato a ricorrere al reverse charge?

In una fattura si ricorre al reverse charge in molti casi in cui si ricevono prodotti o servizi da un’azienda con sede all’estero; ugual­men­te in alcuni settori si utilizza l’in­ver­sio­ne contabile tra imprese che si trovano all’interno della stessa nazione. È valido per il reverse charge dell’IVA che il mec­ca­ni­smo venga applicato nel caso in cui il de­sti­na­ta­rio sia un’azienda o una persona giuridica.

Ma per quali ope­ra­zio­ni si applica il reverse charge? Quando si parla di pre­sta­zio­ni di servizi l’in­ver­sio­ne contabile si utilizza per:

  • su­bap­pal­ti nell’edilizia;
  • prov­vi­gio­ni pagate da agenzie di viaggio agli in­ter­me­dia­ri a cui si affidano;
  • pre­sta­zio­ni di servizi generici ricevute da soggetti co­mu­ni­ta­ri a partire dal 17 marzo 2012.

Nel caso di cessioni di beni si ricorre alla fattura con reverse charge per:

  • fab­bri­ca­ti o unità stru­men­ta­li e fab­bri­ca­ti o unità abitative (nel caso in cui la cessione è soggetta a IVA per opzione);
  • oro in­du­stria­le;
  • compro oro;
  • cessioni in­tra­co­mu­ni­ta­rie;
  • ap­pa­rec­chia­tu­re, com­po­nen­ti e accessori terminali per il servizio pubblico ra­dio­mo­bi­le;
  • mi­cro­pro­ces­so­ri per computer e server;
  • telefoni cellulari, esclusi accessori se venduti se­pa­ra­ta­men­te;
  • rottami, avanzi di metalli ferrosi, ecc.

Nel 2018 si sono aggiunte a queste ope­ra­zio­ni anche le seguenti:

  • pre­sta­zio­ni di servizi di pulizia e de­mo­li­zio­ne;
  • in­stal­la­zio­ni di impianti e di com­ple­ta­men­to ri­guar­dan­ti edifici;
  • tra­sfe­ri­men­ti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • tra­sfe­ri­men­ti di altre unità che i gestori possono uti­liz­za­re per con­for­mar­si alla direttiva 2003/87/CE e di cer­ti­fi­ca­ti ri­guar­dan­ti gas ed energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo ri­ven­di­to­re;
  • cessioni di beni ef­fet­tua­te nei su­per­mer­ca­ti, iper­mer­ca­ti e discount del settore ali­men­ta­re;
  • cessioni di bancali in legno (pallet) re­cu­pe­ra­ti ai cicli di utilizzo suc­ces­si­vi al primo.

Questo mec­ca­ni­smo si applica in tutta l’Unione Europea, ma ciò non toglie che ci sono diverse regole a seconda delle nazioni coinvolte: infatti alcune pre­sta­zio­ni po­treb­be­ro essere soggette all’ap­pli­ca­zio­ne del reverse charge in alcuni Paesi e non in altri.

Emissione di una fattura con reverse charge

Chi deve emettere una fattura con reverse charge è obbligato a seguire tutte le direttive imposte per le normali fatture, senza però ag­giun­ge­re l’IVA e inserendo un’opportuna dicitura. È quindi stret­ta­men­te ne­ces­sa­rio indicare:

  • i dati dei due soggetti (ragione sociale, partita IVA e indirizzo);
  • numero di fattura univoco;
  • data di emissione;
  • elenco e de­scri­zio­ne dei beni ceduti o servizi prestati;
  • prezzo singolo dei beni e/o dei servizi;
  • prezzo totale.

Oltre a questi dati es­sen­zia­li è anche opportuno riportare chia­ra­men­te che si sta facendo ricorso al reverse charge e che l’ope­ra­zio­ne è esente da marca da bollo. Si può scrivere una frase del tipo: “Ope­ra­zio­ne soggetta al reverse charge in con­for­mi­tà all’art. 17, comma 6, lettera a-ter, DPR 633/1972 con ap­pli­ca­zio­ne dell’IVA a carico del de­sti­na­ta­rio della fattura. Ope­ra­zio­ne esente da imposta da bollo e senza addebito dell’IVA ai sensi dell’art. 17 DPR 633/1972.”

Si potrebbe anche indicare l’in­ver­sio­ne contabile in inglese, scrivendo ad esempio: “VAT due to the recipient” o “Recipient is liable for VAT”. In al­ter­na­ti­va, la dicitura può essere riportata anche nella ri­spet­ti­va lingua di ri­fe­ri­men­to. Di seguito una tabella con alcuni esempi in altre lingue:

Paese Dicitura
Bulgaria обратно начисляване
Danimarca omvenduto be­ta­ling­spligt
Estonia pöörd­mak­su­sta­mi­na
Finlandia käännetty ve­ro­vel­vol­li­suus
Francia, Belgio, Lus­sem­bur­go Au­to­li­qui­da­tion
Grecia Αντίστροφη επιβάρυνση
Regno Unito, Irlanda Reverse charge
Germania Reverse-Charge-Verfahren

Reverse charge dell’IVA dal punto di vista contabile

Se si offre un servizio per cui è ne­ces­sa­rio applicare il reverse charge, vi è l’obbligo di emettere una relativa fattura. In questo caso però il venditore emette la fattura senza addebito dell’imposta sul valore aggiunto, mentre il com­pra­to­re integra il documento fiscale con l’aliquota di ri­fe­ri­men­to per il tipo di ope­ra­zio­ne fatturata e procede con l’an­no­ta­zio­ne nel registro IVA acquisti e in quello vendite.

Il venditore re­gi­stre­rà quindi la pre­sta­zio­ne in partita doppia come:

credito verso azienda X a ricavi per pre­sta­zio­ne di servizi Y

senza caricare l’IVA in fattura.

Al contrario, il com­pra­to­re dovrà integrare l’IVA nella sua fattura e re­gi­stra­re due ope­ra­zio­ni, ovvero l’acquisto e l’au­to­fat­tu­ra.

L’ac­qui­ren­te dovrà quindi re­gi­stra­re la pre­sta­zio­ne in partita doppia come:

merci conto acquisti e IVA su acquisti a fornitore esente da reverse charge dell’IVA

e procedere con l’emissione di un’au­to­fat­tu­ra nel modo seguente:

cliente per au­to­fat­tu­ra a vendite fittizie di merci e IVA su vendite

In questo modo ai fini IVA l’ope­ra­zio­ne si considera neutra. L’IVA sarà infine ad­de­bi­ta­ta nella fattura pre­sen­ta­ta al con­su­ma­to­re finale.

Esempio: reverse charge per Google Ads

Og­gi­gior­no un campo classico in cui viene applicato il reverse charge è Google Ads, il servizio pub­bli­ci­ta­rio di Google. Se un sito web si affilia a Google, riceverà degli introiti quando la pub­bli­ci­tà di Google compare sulla sua pagina. Trat­tan­do­si di servizi pub­bli­ci­ta­ri si applica il reverse charge, quindi l’IVA viene assolta dal de­sti­na­ta­rio.

Nello specifico chi ha partita IVA in Italia emette una fattura senza IVA e la spedisce in Irlanda a Google, dove ha sede l’azienda. In questo modo il soggetto italiano non deve né versare né incassare l’IVA che verrà assolta da Google in Irlanda. Im­por­tan­te sarà scrivere nella fattura con reverse charge la seguente dicitura: “Ope­ra­zio­ne soggetta all’in­ver­sio­ne contabile o VAT reverse charge in base all’art. 7-ter del DPR 633/1972 assolta dal de­sti­na­ta­rio, Google Ireland, in con­for­mi­tà alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione Europea e della direttiva 2008/8/CE”.

Per chi usu­frui­sce dei servizi di Google Ads è inoltre ob­bli­ga­to­ria l’iscri­zio­ne al VIES e la co­mu­ni­ca­zio­ne tri­me­stra­le all’Intrastat.

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