Un’in­sol­ven­za o decozione è una dura prova sia per l’im­pren­di­to­re e i suoi di­pen­den­ti che per i partner com­mer­cia­li in attesa di pagamento. Con lo stato di in­sol­ven­za non si deve ne­ces­sa­ria­men­te pensare al peggio, anche se la maggior parte delle volte co­sti­tui­sce la premessa per la li­qui­da­zio­ne, che come obiettivo ha sempre lo scio­gli­men­to dell’impresa. Tramite la nuova legge delega 19 ottobre 2017 n. 155 l’obiettivo è di risolvere i debiti dell’in­sol­ven­te evitando la mar­chia­tu­ra negativa del “fal­li­men­to” e dandogli così la pos­si­bi­li­tà di risanare i propri debiti. Vediamo in che modo.

Cos’è l’in­sol­ven­za? Si­gni­fi­ca­to

Il termine in­sol­ven­za, sinonimo di decozione, deriva dal latino solvere (“pagare”) e definisce lo stato di in­ca­pa­ci­tà di un’azienda o di un privato di sod­di­sfa­re i pagamenti dovuti, anche in futuro, perché le entrate non sono più in grado di coprire le spese. È im­por­tan­te sot­to­li­nea­re che lo stato di in­sol­ven­za, il quale co­sti­tui­sce la premessa del fal­li­men­to, si dichiara qualora la dif­fi­col­tà al pagamento sia con­si­de­ra­ta ir­re­ver­si­bi­le. In caso di dif­fi­col­tà mo­men­ta­nea, invece, non sussiste in­sol­ven­za, poiché si presume che il debitore in­sol­ven­te sarà in grado di estin­gue­re i debiti in un lasso di tempo ra­gio­ne­vo­le.

De­fi­ni­zio­ne: in­sol­ven­za

l’in­sol­ven­za o decozione è la con­di­zio­ne di un soggetto economico per cui non è più in grado di adempiere al pagamento regolare, con mezzi normali, dei propri debiti. Essa è ca­rat­te­riz­za­ta dal fatto che i debiti o le passività nei confronti dei creditori non possono più essere pagati né at­tual­men­te né in un futuro pre­ve­di­bi­le. Ciò è dovuto al fatto che le spese ne­ces­sa­rie a tal fine sono superiori alle entrate (previste) in modo per­ma­nen­te.

Quali sono le cause che portano alla di­chia­ra­zio­ne di stato di in­sol­ven­za?

Lo stato di in­sol­ven­za si manifesta tramite ina­dem­pi­men­ti o altri fattori esteriori che siano la prova di impotenza economica del debitore di pagare i propri debiti re­go­lar­men­te. Le cause di una simile con­di­zio­ne po­treb­be­ro essere esterne, nel caso di in­ve­sti­men­ti sbagliati, un rischio d’impresa valutato er­ro­nea­men­te o un calcolo dei prezzi di vendita scorretto. Invece, le cause interne com­pren­do­no tutto ciò che può essere at­tri­bui­to a errori di gestione o di pia­ni­fi­ca­zio­ne, ad esempio:

  • I costi di pro­du­zio­ne sono stati calcolati troppo bassi.
  • Il fi­nan­zia­men­to non è stato suf­fi­cien­te­men­te garantito.
  • L'e­span­sio­ne è stata ec­ces­si­va­men­te estesa.
  • I processi im­por­tan­ti al­l'in­ter­no del­l'a­zien­da sono stati mal or­ga­niz­za­ti o de­li­be­ra­ta­men­te ma­ni­po­la­ti.

Ma anche un cam­bia­men­to generale del mercato di vendita o una crisi economica possono portare un’impresa a di­chia­ra­re lo stato di decozione. In caso di cause esterne, un'a­zien­da diventa in­sol­ven­te senza colpa. Ciò può avvenire, ad esempio, in seguito a una crisi economica o se im­por­tan­ti clienti o partner com­mer­cia­li sono essi stessi in­sol­ven­ti o vengono ad­di­rit­tu­ra liquidati senza poter saldare ade­gua­ta­men­te i crediti in essere. Que­st'ul­ti­mo caso si verifica spesso in aziende che dipendono for­te­men­te dai fornitori e/o dalle im­por­ta­zio­ni di materie prime, come l'in­du­stria edile e ma­ni­fat­tu­rie­ra.

Possibili in­di­ca­to­ri dello stato di in­sol­ven­za di un’azienda

Sono vari i fattori che possono segnalare l’impotenza pa­tri­mo­nia­le di un’impresa, ad esempio:

  • Le banche rifiutano di elargire fi­nan­zia­men­ti
  • I pagamenti non sono più ef­fet­tua­ti
  • I pagamenti sono ef­fet­tua­ti con mezzi non normali
  • Vi sono gravi ina­dem­pi­men­ti (può bastare anche solo l’ina­dem­pi­men­to di una sola ob­bli­ga­zio­ne che dimostra uno stato di grave dissesto)
  • Il debitore ha ricevuto diversi decreti in­giun­ti­vi elevati
  • Il debitore ha ricevuto diversi protesti rilevanti per numero, entità e frequenza
N.B.

Il pa­tri­mo­nio netto in positivo non basta come garanzia per un’azienda. Una società può infatti comunque non avere i mezzi per sod­di­sfa­re gli ina­dem­pi­men­ti.

Nel peggiore dei casi po­treb­be­ro ve­ri­fi­car­si si­tua­zio­ni molto gravi per l’impresa. L’in­sol­ven­te potrebbe darsi alla fuga e rimanere latitante, i locali po­treb­be­ro chiudere oppure l’attivo della società essere diminuito o ritirato del tutto. Tuttavia, prima di arrivare a una con­di­zio­ne simile, è meglio muoversi per tempo, in­for­mar­si e valutare tutte le opzioni di­spo­ni­bi­li per trovare una soluzione positiva.

Cosa fare se un’azienda è in­sol­ven­te?

Una volta di­chia­ra­to lo stato di in­sol­ven­za, l’impresa può seguire diverse strade. Vediamo di seguito le opzioni di­spo­ni­bi­li:

  • Può essere de­li­be­ra­to lo scio­gli­men­to. Ciò significa che i beni aziendali saranno liquidati e il ricavato andrà ripartito tra i creditori, dopodiché l’azienda sarà di­chia­ra­ta estinta.
  • Può essere fatta richiesta all’am­mis­sio­ne alla procedura di con­cor­da­to pre­ven­ti­vo con finalità li­qui­da­to­rie.
  • Può essere richiesta l’apertura della li­qui­da­zio­ne giu­di­zia­le.

Quest’ultima misura è stata in­tro­dot­ta per so­sti­tui­re lo stato di fal­li­men­to dalla legge delega 19 ottobre 2017 n. 155. Se vi sono i pre­sup­po­sti, tuttavia, vi sono altre procedure con­cor­sua­li di­spo­ni­bi­li. Può infatti essere richiesta l’am­mis­sio­ne anche alla li­qui­da­zio­ne coatta am­mi­ni­stra­ti­va (LCA), all’am­mi­ni­stra­zio­ne straor­di­na­ria o all’am­mi­ni­stra­zio­ne straor­di­na­ria speciale.

Li­qui­da­zio­ne giu­di­zia­le

Tramite una domanda da pre­sen­ta­re al tribunale entro un anno dal termine dell’attività del debitore in­sol­ven­te, il quale avviene can­cel­lan­do l’azienda dal registro delle imprese, se iscritta, o da quando i terzi sono venuti a co­no­scen­za del suddetto termine dell’attività. La procedura di li­qui­da­zio­ne giu­di­zia­le prevede il coin­vol­gi­men­to di quattro organi:

  • il Tribunale con­cor­sua­le
  • il Giudice delegato
  • il curatore
  • il comitato dei creditori.

Una volta di­chia­ra­ta aperta la procedura di li­qui­da­zio­ne giu­di­zia­le, il debitore in­sol­ven­te non ha più diritto di am­mi­ni­stra­re né di accedere ai propri beni. Spetta infatti al curatore am­mi­ni­stra­re i beni ed è le­git­ti­ma­to a compiere tutti gli atti necessari destinati alla li­qui­da­zio­ne giu­di­zia­le.

Li­qui­da­zio­ne coatta am­mi­ni­stra­ti­va (LCA)

Esclusa la li­qui­da­zio­ne giu­di­zia­le, un’impresa in stato di in­sol­ven­za può essere di­chia­ra­ta soggetta a li­qui­da­zio­ne coatta am­mi­ni­stra­ti­va dal tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi prin­ci­pa­li. Va sot­to­li­nea­to che i soggetti in­te­res­sa­ti da questo tipo di procedura sono imprese bancarie e as­si­cu­ra­ti­ve, società par­te­ci­pa­te da enti pubblici, società coo­pe­ra­ti­ve e alcuni enti della pubblica am­mi­ni­stra­zio­ne italiana.

Gli organi coinvolti nella procedura sono:

  • il com­mis­sa­rio li­qui­da­to­re
  • il comitato di sor­ve­glian­za
  • l’autorità am­mi­ni­stra­ti­va di Vigilanza

In seguito alla di­chia­ra­zio­ne dello stato di in­sol­ven­za, la procedura di li­qui­da­zio­ne coatta am­mi­ni­stra­ti­va è avviata tramite un prov­ve­di­men­to am­mi­ni­stra­ti­vo. Dopodiché avviene la for­ma­zio­ne del passivo, la li­qui­da­zio­ne dell’attivo, e, per con­clu­de­re, la sua ri­par­ti­zio­ne.

Am­mi­ni­stra­zio­ne straor­di­na­ria

Oltre all’in­sol­ven­za di­chia­ra­ta, affinché si possa avviare la procedura con­cor­sua­le di am­mi­ni­stra­zio­ne straor­di­na­ria, l’impresa com­mer­cia­le deve avere non meno di 200 di­pen­den­ti da almeno un anno. Inoltre i debiti devono superare i due terzi sia dell’attivo com­ples­si­vo dello stato pa­tri­mo­nia­le, sia dei ricavi annuali delle vendite e delle pre­sta­zio­ni dell’ultimo esercizio. Infine devono esserci delle pro­spet­ti­ve concrete di ri­pri­sti­no dell’equi­li­brio economico.

Nell’am­mi­ni­stra­zio­ne straor­di­na­ria è richiesto l’in­ter­ven­to dei seguenti organi:

  • il Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sua sede prin­ci­pa­le;
  • il com­mis­sa­rio giu­di­zia­le;
  • il com­mis­sa­rio straor­di­na­rio;
  • il comitato di sor­ve­glian­za.

Vi sono due fasi, una di os­ser­va­zio­ne giu­di­zia­le e una di ese­cu­zio­ne del programma durante le quali i creditori sono tenuti dal muovere azioni esecutive in­di­vi­dua­li. Dopo che la procedura è stata avviata, vi sono due ipo­te­ti­che strade per il ri­sa­na­men­to dell’impresa: la ri­strut­tu­ra­zio­ne economica e fi­nan­zia­ria oppure la cessione dell’azienda.

Am­mi­ni­stra­zio­ne straor­di­na­ria speciale

Questa procedura con­cor­sua­le è un am­plia­men­to dell’am­mi­ni­stra­zio­ne straor­di­na­ria e interessa nello specifico le imprese dalle di­men­sio­ni rilevanti ed è stata in­tro­dot­ta in seguito al crac Parmalat con il co­sid­det­to decreto Marzano (d.l. 23-12-2003 n. 347) e mo­di­fi­ca­ta poi dal decreto Alitalia (d.l. 134/2008). L’av­via­men­to di una procedura di am­mi­ni­stra­zio­ne straor­di­na­ria speciale pre­sup­po­ne l’esistenza dell’impresa in­sol­ven­te da più di un anno, il su­bor­di­na­men­to nell’anno pre­ce­den­te di almeno 500 di­pen­den­ti e, infine, l’ammontare di debiti di almeno 300 milioni di euro.

In questo caso è il Ministero dello sviluppo economico a occuparsi dell’am­mis­sio­ne della procedura, sotto richiesta dell’impresa in­sol­ven­te. Il com­mis­sa­rio straor­di­na­rio ha 180 (con proroga di 90) giorni per pre­sen­ta­re al Ministro il programma di ri­strut­tu­ra­zio­ne. Il programma può poi essere rigettato e con­ver­ti­to in una cessione dal Ministro, sempre che sia possibile attuarla entro i due anni a seguire e che sia proposta a 60 giorni dal rigetto. Se ciò non avviene l’impresa cade in fal­li­men­to. Nel caso in cui il programma sia invece approvato, la procedura dovrà essere attuata seguendo i punti previsti nella proposta.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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