IVA è l’acronimo di imposta sul valore aggiunto. Si tratta della più im­por­tan­te imposta indiretta dello Stato italiano, rap­pre­sen­tan­do la maggiore fonte di entrate tri­bu­ta­rie a suo favore. L’IVA è seconda solamente all’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), che però è un’imposta diretta e rientra quindi in un’altra categoria. Per darvi un idea in termini numerici, l’IVA versata nelle casse dello stato nel 2017 è stata di circa 129.595 milioni di € (rap­pre­sen­tan­do un aumento del 4,2%) su un totale di circa 456 miliardi tra tutte le entrate tri­bu­ta­rie (fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze). In questo articolo vi forniamo le più im­por­tan­ti nozioni ri­guar­dan­ti l’IVA.

Che cos’è un tributo

Il tributo è un’entrata nelle casse dello Stato che i singoli cittadini sono tenuti a pagare. Lo Stato, forte del proprio potere di coazione, esercita la sua facoltà di imporre ai cittadini delle pre­sta­zio­ni ob­bli­ga­to­rie così che essi con­tri­bui­sca­no alle spese pubbliche. Queste entrate prendono quindi il nome di tributi o entrate tri­bu­ta­rie. Quindi lo stato si avvale del suo diritto di “ius imperii” (ovvero il diritto di imporre l’ese­cu­zio­ne di un ordine) per ottenere la pre­sta­zio­ne da parte dei cittadini.

L’articolo 23 della co­sti­tu­zio­ne italiana recita “Nessuna pre­sta­zio­ne personale o pa­tri­mo­nia­le può essere imposta se non in base alla legge”. Questo significa che allo Stato per mezzo di legge viene garantita l’attività im­po­si­ti­va, ovvero la pos­si­bi­li­tà di imporre tributi, grazie agli atti approvati dal par­la­men­to, ovvero atti approvati da organi rap­pre­sen­ta­ti­vi della volontà popolare.

Per de­fi­ni­zio­ne l’imposta è:

Tributo che gli enti pubblici impongono, senza cor­ri­spet­ti­vo di alcun servizio, a tutti i cittadini che si trovano in de­ter­mi­na­te con­di­zio­ni, in rapporto al pa­tri­mo­nio o al reddito, e destinato a fornire agli enti pubblici stessi i mezzi per la pro­du­zio­ne di quei servizi che non recano benefici par­ti­co­la­ri ai singoli, ma un vantaggio alla col­let­ti­vi­tà nel suo insieme.

In quanto tale si dif­fe­ren­zia dalla tassa poiché la tassa è una con­tro­pre­sta­zio­ne in denaro di un servizio prestato dallo Stato o da altri enti pubblici a un privato (ge­ne­ral­men­te su richiesta).

IVA: come funziona

L’IVA all’interno del sistema nazionale italiano è regolata dalla direttiva 2006/112/CE, chiamata “Direttiva rifusione”. La ca­rat­te­ri­sti­ca prin­ci­pa­le dell’IVA è che si tratta di un’imposta sui consumi, che colpisce tutti i con­tri­buen­ti senza di­stin­zio­ne. Dunque a farsene carico (almeno in fase finale) sono i con­su­ma­to­ri, ovvero coloro che ac­qui­sta­no un bene o un servizio. L’ap­pli­ca­zio­ne dell’IVA avviene con obbligo di rivalsa, il che significa che il fornitore ha l’obbligo di ad­de­bi­ta­re l’IVA al cliente. Una volta incassata (o in alcuni casi prima) il fornitore o venditore la versa allo Stato. Si parla quindi di IVA a debito sulle vendite e a credito sugli acquisti.

I pre­sup­po­sti alla base dell’IVA sono tre: sog­get­ti­vo, oggettivo e ter­ri­to­ria­le. La sog­get­ti­vi­tà determina che l’IVA sia applicata agli esercizi di imprese (articolo 4 del d.p.r.) e di arti e pro­fes­sio­ni (articolo 5 del d.p.r.). Il pre­sup­po­sto oggettivo sta­bi­li­sce che l’IVA sia applicata solo sulle ope­ra­zio­ni di cessione di beni, di pre­sta­zio­ne di servizi, di im­por­ta­zio­ne e di ope­ra­zio­ni in­tra­co­mu­ni­ta­rie (l’IVA come imposta indiretta è in vigore anche nell’Unione europea, dove nel 67 è stata ideata come strumento di ar­mo­niz­za­zio­ne fiscale). Il principio di ter­ri­to­ria­li­tà fa sì che l’ap­pli­ca­zio­ne dell’imposta avvenga solamente sulle ope­ra­zio­ni ef­fet­tua­te sul ter­ri­to­rio italiano.

N.B.

Le aziende che operano nel mercato co­mu­ni­ta­rio e che quindi sono soggette al pagamento dell’IVA in un altro Stato membro, hanno la pos­si­bi­li­tà di fare richiesta di rimborso. Per saperne di più leggete l’articolo apposito sulla nostra Digital Guide.

Tuttavia non tutte le ope­ra­zio­ni IVA sono uguali tra loro e neanche l’effettivo valore dell’IVA rimane sempre uguale e immutato, infatti in base al tipo di servizio ci sono aliquote IVA diverse, più o meno pesanti sulle tasche del con­su­ma­to­re. La clas­si­fi­ca­zio­ne delle ope­ra­zio­ni IVA si di­stin­guo­no tra im­po­ni­bi­li, non im­po­ni­bi­li, esenti ed escluse. Ma per una maggiore chiarezza al riguardo vi invitiamo ad ap­pro­fon­di­re il testo del d.p.r. 633/1972. Qui di seguito vi pre­sen­tia­mo lo schema delle aliquote IVA:

  • 4 % per i generi di prima necessità (inclusi quo­ti­dia­ni e riviste)– aliquota IVA minima
  • 10 % per i servizi turistici, ali­men­ta­ri ed edili – aliquota IVA ridotta
  • 22 % per tutti gli altri beni e servizi – aliquota IVA ordinaria

Il calcolo dell’IVA avviene mol­ti­pli­can­do l’aliquota di ri­fe­ri­men­to per il prezzo del prodotto o del servizio in questione. Quindi il prezzo finale sarà co­sti­tui­to dalla somma del prezzo e dell’imposta sul valore aggiunto. In questo senso l’IVA è un’imposta pro­por­zio­na­le poiché non fissa ma che aumenta e di­mi­nui­sce in maniera di­ret­ta­men­te pro­por­zio­na­le al prezzo del bene o del servizio, oltre che neutra poiché i vari passaggi di la­vo­ra­zio­ne prima di giungere all’utente finale non incidono ul­te­rior­men­te sull’imposta.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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