Citazione

L'Italia è una Re­pub­bli­ca de­mo­cra­ti­ca, fondata sul lavoro. La sovranità ap­par­tie­ne al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Co­sti­tu­zio­ne. Articolo 1 della Co­sti­tu­zio­ne italiana.

L’im­por­tan­za del lavoro in un paese come l’Italia è in­di­scu­ti­bi­le, almeno sulla carta. Ma il lavoro non può avere la dovuta im­por­tan­za se non è ben re­go­la­men­ta­to, so­prat­tut­to per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro. Ogni la­vo­ra­to­re, qualunque sia la sua pro­fes­sio­ne, ha il diritto infatti di poter svolgere la propria mansione in un contesto la­vo­ra­ti­vo che non minacci la sua sicurezza e la sua salute. A questo serve il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. 81/08.

In generale si può affermare che le di­spo­si­zio­ni del le­gi­sla­to­re in materia di sicurezza sul luogo di lavoro si rivolgono ai datori di lavoro piuttosto che ai la­vo­ra­to­ri stessi, in quanto sono i primi a essere re­spon­sa­bi­li dei luoghi di lavoro e della loro messa in sicurezza. Tuttavia, ideal­men­te, anche i la­vo­ra­to­ri do­vreb­be­ro in­for­mar­si su quali sono i propri diritti, oltre che doveri, anche nel­l'ot­ti­ca di coa­diu­va­re l’im­pren­di­to­re nell’interesse dell’azienda. Tra l'altro, le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle normative per la messa in sicurezza dei luoghi dove viene svolta attività pro­fes­sio­na­le possono essere molto salate.

Sicurezza e salute sul lavoro: de­fi­ni­zio­ne

Si parla molto di sicurezza sul lavoro e forse troppo poco di salute sul lavoro, cio­no­no­stan­te entrambi questi aspetti con­cor­ro­no al benessere del la­vo­ra­to­re e sono per questo ugual­men­te im­pre­scin­di­bi­li. Per capire bene di cosa stiamo parlando è im­por­tan­te fare chiarezza su cosa si intende per sicurezza sul lavoro.

Verrebbe per questo spontaneo fare ri­fe­ri­men­to al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, all’interno del quale vi è una sezione dedicata alle de­fi­ni­zio­ni dei vari termini uti­liz­za­ti. Ad esempio viene fornita la de­fi­ni­zio­ne del termine “sicurezza”, ma anche quella di “salute” e di “pre­ven­zio­ne”, con quest’ultima che per certi versi può so­sti­tui­re quella di sicurezza, tanto che si parla anche di pre­ven­zio­ne sulla sicurezza sul lavoro.

De­fi­ni­zio­ne

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non con­si­sten­te solo in un’assenza di malattia o d’infermità

De­fi­ni­zio­ne

Pre­ven­zio­ne: il complesso delle di­spo­si­zio­ni o misure ne­ces­sa­rie anche secondo la par­ti­co­la­ri­tà del lavoro, l’espe­rien­za e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi pro­fes­sio­na­li nel rispetto della salute della po­po­la­zio­ne e dell’integrità dell’ambiente esterno

Da queste de­fi­ni­zio­ni risulta come la con­ce­zio­ne co­mu­ne­men­te uti­liz­za­ta per “salute” sia di fatto fallace, in quanto per salute non si intende uni­ca­men­te l’assenza di malattie, bensì un ben più complesso stato psi­co­fi­si­co, che include ad­di­rit­tu­ra, at­tra­ver­so la parola “sociale”, l’in­te­ra­zio­ne nel contesto sociale e l’in­te­gra­zio­ne al suo interno da parte del soggetto. Altro elemento che merita di essere evi­den­zia­to è come all’interno del concetto di pre­ven­zio­ne, in questo ambito, rientri anche l’integrità dell’ambiente esterno e della po­po­la­zio­ne; anche in questo caso di­mo­stran­do una sen­si­bi­li­tà, almeno in sede le­gi­sla­ti­va, di ampio pensiero.

Volendo rias­su­me­re il concetto di sicurezza, quando facciamo ri­fe­ri­men­to alla sua accezione in ambito la­vo­ra­ti­vo, potremmo affermare che si tratta di una serie di misure da attuare per prevedere, nel limite del possibile, i po­ten­zia­li pericoli sul luogo di lavoro e mi­ni­miz­zar­li, ga­ran­ten­do al la­vo­ra­to­re l’in­co­lu­mi­tà per la sua persona e per la sua salute, tra­du­ci­bi­li quindi in benessere durante lo svol­gi­men­to della sua pro­fes­sio­ne.

Documento di Va­lu­ta­zio­ne dei Rischi (DVR)

Il DVR è lo strumento prin­ci­pa­le della sicurezza sul lavoro, in quanto serve a mappare i rischi presenti nel luogo di lavoro che po­treb­be­ro mettere a re­pen­ta­glio la salute e la sicurezza del personale. Al suo interno vengono infatti riportate le misure di sicurezza ritenute ne­ces­sa­rie, i re­spon­sa­bi­li della loro at­tua­zio­ne, e le procedure che queste com­por­ta­no. A dover compilare il documento di va­lu­ta­zio­ne dei rischi è il datore di lavoro, che ne ha la re­spon­sa­bi­li­tà, assistito però sempre dal medico com­pe­ten­te, dal Re­spon­sa­bi­le del Servizio di Pre­ven­zio­ne e Pro­te­zio­ne e dal Re­spon­sa­bi­le dei La­vo­ra­to­ri per la Sicurezza.

N.B.

Anche i semplici la­vo­ra­to­ri posso con­tri­bui­re di­ret­ta­men­te a stilare un DVR il più accurato possibile, anche in con­si­de­ra­zio­ne del fatto che sono spesso i la­vo­ra­to­ri stessi a conoscere al meglio le mansioni svolte e le dinamiche che queste com­por­ta­no.

Queste quattro figure hanno il compito di col­la­bo­ra­re al fine di in­di­vi­dua­re i pericoli presenti sul lavoro, va­lu­tan­do­ne i rischi, di definire misure adeguate per diminuire rischi e pericoli, nonché di ap­pli­car­si a informare e sen­si­bi­liz­za­re nel miglior modo possibile i la­vo­ra­to­ri, incluso un ad­de­stra­men­to, qualora ne­ces­sa­rio. La messa in atto di queste misure rimane però sempre re­spon­sa­bi­li­tà del datore di lavoro, così come suo è l’onere in termini monetari.

La finalità ultima della va­lu­ta­zio­ne dei rischi e quindi del DVR rimane comunque quella di as­si­cu­rar­si che le misure im­ple­men­ta­te, qualsiasi esse siano, riducano ef­fet­ti­va­men­te i rischi sul lavoro e prendano in con­si­de­ra­zio­ne tutti i rischi e i pericoli possibili.

Il DVR deve essere compilato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività d’impresa e rivisto pe­rio­di­ca­men­te ogni tre anni, a meno che vengano in­tra­pre­si dei cam­bia­men­ti so­stan­zia­li sul luogo di lavoro, anche le mansioni, nel qual caso allora è ne­ces­sa­rio ado­pe­rar­si subito e ag­gior­na­re il documento di va­lu­ta­zio­ne dei rischi.

Re­spon­sa­bi­le del Servizio di Pre­ven­zio­ne e Pro­te­zio­ne e Re­spon­sa­bi­le dei La­vo­ra­to­ri per la Sicurezza

Queste due figure bre­ve­men­te men­zio­na­te nel capitolo pre­ce­den­te giocano un ruolo chiave nel pro­ce­di­men­to di va­lu­ta­zio­ne dei rischi sul lavoro e quindi nel fornire ai la­vo­ra­to­ri le migliori con­di­zio­ni di lavoro possibili. Sebbene ac­co­mu­na­te da una finalità condivisa, hanno però un carattere pro­fon­da­men­te diverso, basti pensare che una è eletta dai la­vo­ra­to­ri mentre l’altra è nominata di­ret­ta­men­te dal datore di lavoro, se non è ad­di­rit­tu­ra lo stesso datore di lavoro a ri­co­prir­ne il ruolo. Partiamo dal RLS.

Il Re­spon­sa­bi­le dei La­vo­ra­to­ri per la Sicurezza (RLS)

Il Re­spon­sa­bi­le dei La­vo­ra­to­ri per la Sicurezza è un ruolo elettivo. Il RLS viene eletto con­tem­po­ra­nea­men­te in tutta Italia giu­stap­pun­to durante la giornata nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che cade in data variabile all’interno della settimana europea per la sicurezza sul lavoro. A eleggere il re­spon­sa­bi­le sono i di­pen­den­ti.

Il numero di re­spon­sa­bi­li da eleggere varia in base alle di­men­sio­ni dell’azienda (1 RLS fino a 199 di­pen­den­ti, 3 fino a 999, 6 per 1.000 o più), così come la modalità di elezione. Infatti, se per le aziende fino a 15 di­pen­den­ti il Re­spon­sa­bi­le dei La­vo­ra­to­ri per la Sicurezza va eletto di­ret­ta­men­te tra i la­vo­ra­to­ri, se gli impiegati sono più di 15, il RLS viene in­di­vi­dua­to all’interno dei membri di rap­pre­sen­tan­za sindacale aziendale, se presente.

Una volta eletto, il datore di lavoro deve garantire al re­spon­sa­bi­le una for­ma­zio­ne in materia di sicurezza sul lavoro, così da essere in grado di gestire il rapporto con i la­vo­ra­to­ri e di rap­pre­sen­ta­re al meglio questi ultimi.

Per quanto riguarda le funzioni dei RLS, essi svolgono una vasta gamma di ruoli, tra i quali fornire pareri al datore di lavoro in merito a tutto ciò che riguarda la sicurezza nel luogo di lavoro, aiutarlo a nominare gli Addetti al Servizio di Pre­ven­zio­ne e Pro­te­zio­ne, i RSPP, tenere informati i la­vo­ra­to­ri sui rischi e le misure adottate e, in caso di ina­dem­pien­za da parte del datore di lavoro, informare le autorità pre­di­spo­ste.

N.B.

Il Re­spon­sa­bi­le dei La­vo­ra­to­ri per la Sicurezza ha il dovere di svolgere la propria funzione. Questo significa che il lavoro svolto in qualità di RLS è lavoro prestato re­go­lar­men­te. Il datore di lavoro non può impedire in alcun modo il regolare svol­gi­men­to delle sue attività, così come non deve e non può con­si­de­ra­re il suo operato in materia di sicurezza come tempo sottratto al lavoro che dovrebbe svolgere in qualità di di­pen­den­te, qualunque sia la sua mansione.

Il Re­spon­sa­bi­le del Servizio di Pre­ven­zio­ne e Pro­te­zio­ne (RSPP)

Il Re­spon­sa­bi­le del Servizio di Pre­ven­zio­ne e Pro­te­zio­ne viene nominato di­ret­ta­men­te dal datore di lavoro e può essere sia interno all’azienda, incluso il datore di lavoro stesso in de­ter­mi­na­te tipologie di aziende, che esterno, previo sempre ac­cer­ta­men­to delle com­pe­ten­ze tecniche ne­ces­sa­rie richieste dalla legge. Tali com­pe­ten­ze devono infatti essere cer­ti­fi­ca­te tramite l’attestato di un corso di for­ma­zio­ne specifica di pre­ven­zio­ne e pro­te­zio­ne dei rischi (vale anche per il datore di lavoro).

Il RSPP affianca il datore di lavoro in tutto ciò che concerne la strategia di pre­ven­zio­ne dei rischi sul luogo di lavoro. Oltre ad aiutare a in­di­vi­dua­re le fonti di pericolo, ha anche l’incarico di assistere il datore di lavoro nella redazione di tutta la do­cu­men­ta­zio­ne con­cer­nen­te la sicurezza, incluso ov­via­men­te il DVR e il materiale in­for­ma­ti­vo per i la­vo­ra­to­ri.

N.B.

La parola re­spon­sa­bi­le non va presa con leg­ge­rez­za: ricoprire questo ruolo significa assumersi parte della re­spon­sa­bi­li­tà qualora dovesse capitare un incidente sul lavoro, con il rischio di doverne pagare le con­se­guen­ze in caso di ina­dem­pien­za. È perciò fon­da­men­ta­le avere con­sa­pe­vo­lez­za di cosa si­gni­fi­chi accettare questo ruolo e svolgerlo nel migliore dei modi, senza cercare di as­se­con­da­re il datore di lavoro e le sue esigenze, spesso di­ver­gen­ti da una messa in sicurezza fun­zio­na­le.

Trat­tan­do­si di un incarico po­ten­zial­men­te gravoso, il Re­spon­sa­bi­le del Servizio di Pre­ven­zio­ne e Pro­te­zio­ne può, in de­ter­mi­na­ti casi, avvalersi dell’aiuto di Addetti al Servizio di Pre­ven­zio­ne e Pro­te­zio­ne (ASPP). Gli addetti, di­ver­sa­men­te dal re­spon­sa­bi­le che è sempre una singola persona, possono variare in numero. Come il RSPP anche gli ASPP vengono nominati di­ret­ta­men­te dal datore di lavoro, in­ter­na­men­te o ester­na­men­te, e devono possedere la cer­ti­fi­ca­zio­ne tecnica specifica per poter ricoprire il ruolo. Il ricorso agli Addetti al Servizio di Pre­ven­zio­ne e Pro­te­zio­ne avviene prin­ci­pal­men­te in aziende o enti di grandi di­men­sio­ni, so­prat­tut­to se operanti in più sedi.

Riunione periodica per la sicurezza sul lavoro

In tutte le aziende con più di 15 impiegati vi è l’obbligo di indire una riunione per la sicurezza sul lavoro. Fatta eccezione per gli ASPP, tutti gli altri (RSPP, RLS, datore di lavoro e medico legale) hanno l’obbligo di par­te­ci­pa­re a tali riunioni pe­rio­di­che. Il datore di lavoro, in caso di im­pos­si­bi­li­tà a par­te­ci­pa­re, può delegare un suo rap­pre­sen­tan­te ade­gua­ta­men­te qua­li­fi­ca­to.

N.B.

Non c’è alcuna legge che vieti lo svol­gi­men­to di riunioni, anche pe­rio­di­che, per la sicurezza sul lavoro anche in quelle aziende con un numero inferiore ai 16 la­vo­ra­to­ri o dove non sia presente una rap­pre­sen­tan­za sindacale.

La frequenza minima di queste riunioni è di una all’anno, calcolato partendo dall’ultima riunione svoltasi. Questo non significa però che non si possano or­ga­niz­za­re più riunioni durante l’anno, anzi, è molto con­si­glia­to che le figure re­spon­sa­bi­li per la sicurezza si in­con­tri­no ogni­qual­vol­ta ci sia necessità di apportare modifiche alla strategia pre­ven­ti­va, specie in vista di cam­bia­men­ti relativi ai luoghi o alle attività di lavoro. La riunione deve sempre essere ver­ba­liz­za­ta e il verbale con­ser­va­to ad opera del Re­spon­sa­bi­le del Servizio di Pre­ven­zio­ne e Pro­te­zio­ne, dovrà essere con­sul­ta­bi­le sia ai par­te­ci­pan­ti che agli eventuali organismi d’ispezione.

N.B.

La mancata or­ga­niz­za­zio­ne di una riunione per la sicurezza sul lavoro e il relativo verbale sono san­zio­na­bi­li per un totale di oltre 7.000 euro. Inoltre, la non os­ser­van­za dei doveri in materia di sicurezza è per­se­gui­bi­le pe­nal­men­te.

La riunione serve a discutere l’ade­gua­tez­za del Documento di Va­lu­ta­zio­ne dei Rischi, così come del Pro­to­col­lo di Sor­ve­glian­za Sanitaria, dei Di­spo­si­ti­vi di Pro­te­zio­ne, e di tutta la do­cu­men­ta­zio­ne, anche quella in­for­ma­ti­va rivolta ai la­vo­ra­to­ri, relativa alla sicurezza sul lavoro, sempre tenendo ben presente l’obiettivo comune di mi­glio­ra­re co­strut­ti­va­men­te i livelli di pro­te­zio­ne e pre­ven­zio­ne e garantire maggior benessere ai la­vo­ra­to­ri.

N.B.

Il Pro­to­col­lo di Sor­ve­glian­za Sanitaria è un documento redatto dal medico legale per ogni categoria di la­vo­ra­to­ri a rischio, il cui scopo è quello di valutare lo stato di salute del la­vo­ra­to­re, pre­sta­bi­len­do sia dei controlli mirati e specifici per la mansione pro­fes­sio­na­le svolta, sia degli ac­cer­ta­men­ti che rilevino lo stato di salute generale, cercando così di in­di­vi­dua­re eventuali al­te­ra­zio­ni, slegate dai rischi pro­fes­sio­na­li, ma che po­treb­be­ro portare a rendere con­tro­in­di­ca­to il regolare svol­gi­men­to dell’attività la­vo­ra­ti­va, in quanto in­con­ci­lia­bi­le.

N.B.

Per ulteriori ap­pro­fon­di­men­ti vi ri­man­dia­mo al sito del progetto O.I.R.A. (Online In­te­rac­ti­ve Risk As­sess­ment), voluto dal­l'A­gen­zia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che fornisce numerosi e im­por­tan­ti strumenti per una corretta gestione dei rischi e della sicurezza a tre­cen­to­ses­san­ta gradi.

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