Leggi nell’e-commerce: come si stipula un contratto di acquisto online?

Un contratto si stipula generalmente senza grandi formalità. Sono necessarie fondamentalmente solo due dichiarazioni di volontà: la prima rappresenta l’offerta, la seconda l’accettazione dell’offerta. Questa semplice impostazione vale per la consegna del pane a domicilio come anche per l’acquisto di un automobile e anche nell’e-commerce valgono in linea di massima gli stessi principi di base per stipulare un contratto. Ma fino a quando non si arriva alla validità legale del contratto di acquisto online, ci sono alcune cose a cui fare attenzione. Vi spieghiamo qual è la via migliore da seguire per concludere un contratto su Internet. 

Offerta concreta vs. offerta senza impegno

In sostanza per un contratto di acquisto su Internet valgono le stesse regole che vi sono offline, ma già nell’offerta in sé ci sono delle particolarità. Gli e-commerce presentano il loro assortimento di prodotti in negozio, così come fanno i rivenditori reali, ma i clienti, invece di passeggiare nel negozio, possono cliccare sulle pagine dei prodotti online e scegliere quelli che desiderano. 
Il problema è che il cliente potrebbe interpretare la semplice presentazione della merce già come un offerta vincolante per stipulare il contratto e quindi teoricamente potrebbe accettare l’offerta con un solo clic, concludendo così il contratto. Ma cosa succede quando il commerciante riesce a consegnare la merce perché, ad esempio, il prodotto scelto è esaurito? In queste circostanze si tratterebbe di una violazione del contratto e il cliente avrebbe diritto al risarcimento danni. 
La soluzione è che la sola offerta di servizi o prodotti non è ancora, nella maggior parte dei casi, un’offerta concreta di acquisto. Il negozio online presenta la merce senza impegno, similmente a quella di una vetrina o di un opuscolo pubblicitario in un negozio fisico. Il rivenditore non propone alcuna offerta vincolante al cliente. 
Il gestore di un negozio presenta al cliente solo un invito a proporre un’offerta (invitatio ad offerendum). Il cliente stesso fa l’offerta cliccando sul pulsante per fare l’ordine. Il rivenditore accetta o rifiuta l’offerta, ad esempio quando la merce non è più disponibile. Questo è regolato in Italia dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), in particolare dalle norme che trattano la vendita a distanza. Non si deve necessariamente accettare un’offerta, ognuno è libero di scegliere liberamente i suoi partner commerciali. 
Se un’offerta sia vincolante o meno, dipende da alcune circostanze concrete del singolo caso. Si tiene conto tra l’altro del contenuto della pagina dell’offerta, delle dichiarazioni e delle ammonizioni nelle condizioni generali di contratto. Nel caso specifico, quando il commerciante dichiara insieme all’offerta un’applicazione incondizionata o una volontà di vincolarsi giuridicamente, si tratta di un’offerta vincolante. Ma nella maggior parte dei casi non riguarda i negozi online. Chi vuole andare sul sicuro, dovrebbe mettere in evidenza la mancanza di volontà di vincolarsi giuridicamente attraverso un chiaro avviso come “fino ad esaurimento scorte”.

L’accettazione dell’offerta

Il cliente ha riempito il suo carrello, inserito le informazioni di contatto e di pagamento. Inviando l’ordine, si sottopone anche un’offerta vincolante al venditore. Quello che manca ora è l’accettazione dell’offerta, la seconda dichiarazione di intenti necessaria perché un contratto di acquisto online diventi legalmente vincolante. 
Una dichiarazione di intenti online ottenuta cliccando, quindi l’offerta dell’acquirente al venditore, vale giuridicamente come dichiarazione del contatto tra assenti. Questa offerta a distanza deve essere accettata entro un certo intervallo di tempo dal commerciante. Il periodo di tempo concesso per l’accettazione dipende da alcuni fattori. A seconda del tempo stimato per la trasmissione, la preparazione e il controllo, il venditore ha tempo di accettare o rifiutare l’offerta. 
Questo intervallo di tempo è breve, visto che nel commercio online la maggior parte dei processi avvengono in maniera automatica e nel corso di pochissimi secondi, com’è il caso dell’accettazione. Se il venditore oltrepassa questo intervallo e si prende un tempo eccessivamente lungo per rispondere, il cliente non è vincolato all’offerta e può ritrattare.

Aste online: come funziona un contratto di vendita su Ebay?

Sulle piattaforme di aste come eBay i commercianti vendono all’asta la loro merce o la offrono per l’acquisto immediato, su siti come MyHammer sono rappresentati anche i fornitori di servizi. Per questi siti valgono altre regole, visto che il cliente si presenta come offerente. Il processo è simile a quello del commercio online classico: il venditore offre la sua merce sulla piattaforma e inizia un’asta. Di solito stabilisce un’offerta minima per vendere la sua merce, in modo tale che non sia acquistata a meno del suo valore reale, e stabilisce la durata dell’asta. Offrendo la sua merce, il venditore fa però qui un’offerta vincolante e il migliore offerente deve necessariamente diventare partner commerciale.
L’interessato fa solo un’offerta lungo tutto il periodo in cui si svolge l’asta. Se alla fine risulta essere il miglior offerente, diventa il partner commerciale ufficiale del venditore. Già il fare l’offerta più alta è quindi una proposta vincolante e non è necessaria un’ulteriore dichiarazione di intenti. Molte piattaforme di aste offrono anche l’opzione di acquisto immediato: in questo caso non si inizia un’asta ma il commerciante si limita a presentare i suoi articoli ad un prezzo fisso stabilito. Qui il contratto di acquisto online avviene in maniera tradizionale: l’offerta del venditore deve essere accettata prima dal cliente e poi dal venditore. 
La casa d’aste, in questo caso la piattaforma online, fa da intermediario tra venditore e acquirente e si limita a mettere a disposizione solo la piattaforma e la tecnologia. Non è effettivamente coinvolta nella stipula del contratto. 

Annullabilità del contratto: quando un contratto è valido?

Naturalmente non sempre il processo avviene senza difficoltà, come quello descritto sopra. Può sempre capitare che gli utenti concludano un contratto online senza esserne legalmente in grado (ad esempio perché sono minorenni) o senza volerlo davvero, cliccando ad esempio inavvertitamente sulla voce sbagliata. In questi casi il contratto ha comunque valore legale? Quando è valido un contratto? Quando l’acquirente può ritrattare e quando è invece obbligato ad accettare e pagare la merce?

Primo caso: l’acquirente è minorenne

Secondo l’art. 1425 del Codice Civile i minori sono incapaci giuridicamente e ciò significa concretamente che possono stipulare un contratto su Internet solo con il consenso del loro tutore legale.  Il commerciante non ha in questo caso alcuna responsabilità e non gli possono essere chiesti i danni, se il minore clicca su voci come “Dichiaro di essere maggiorenne” perché ci si affida alla relazione di fiducia tra partner. Il contratto può quindi essere annullato, ma il commerciante non è responsabile di eventuali danni e può reclamare i costi di spedizione o imballaggio.

Secondo caso: errori nell’inserimento o nella trasmissione dei dati commessi dall’acquirente

Gli errori possono sempre capitare, anche nell’e-commerce. Con un clic si ordinano 11 articoli invece di uno solo. L’acquirente per fortuna ha la possibilità di contestare e di annullare l’ordine. Ma il venditore può richiedere i danni nel caso in cui abbia dovuto sostenere dei costi ad esempio per l’invio non necessario della merce. In questo caso è l’acquirente a doverli pagare.
Ci sono però alcune eccezioni, vale a dire quando l’errore nell’ordinazione è riconducibile alla responsabilità del venditore. Questo è il caso quando causa dell’errore sono ad esempio un modulo di ordine confuso o sbagliato oppure quando manca la possibilità di tornare indietro e correggere un errore. Quest’ultimo punto rientra tra gli obblighi che ogni commerciante deve rispettare nel commercio elettronico (vedi sotto).

Terzo caso: errori nell’inserimento nella trasmissione dati commessi dal venditore

Anche il venditore può commettere degli errori o un errore del software può portare ad indicare un prezzo sbagliato. Ma un cliente non può avanzare alcuna pretesa solo perché in un negozio online computer molto costosi vengono mostrati a un prezzo stracciato per errore. Come già spiegato sopra, l’offerta della merce in un negozio online non è un’offerta vincolante.
Se in un negozio viene mostrato un prezzo sbagliato, l’acquirente non può avanzare alcuna pretesa per ricevere la merce a quello stesso prezzo. Ma se il commerciante non si accorge dell’errore e firma un contratto online, consegnando la merce al prezzo indicato, ha però la possibilità di ritrattare appellandosi al diritto di errore.

Obblighi da rispettare nel commercio online

Come già accennato sopra, nel commercio elettronico i rivenditori devono rispettare alcuni obblighi. Le linee guida dell’e-commerce dovrebbero garantire una protezione efficace dei clienti, stabilendo linee guida unitarie sulla trasparenza o in fatto di informazioni su di un contratto online. Il D.Lgs. 206/2005 del Codice del Consumo spiega quali sono le direttive da rispettare nel commercio a distanza, quindi anche nell’e-commerce. Oltre a queste, ci sono anche dei requisiti tecnici da rispettare.
  • Il cliente deve avere la possibilità in ogni momento di correggere i suoi dati durante il processo di ordine. Il venditore deve assicurare che gli errori possano essere individuati e corretti. In sostanza questo significa che alla fine del processo di ordinazione al cliente viene mostrata una panoramica generale di tutte le informazioni importanti da confermare.
  • Il rivenditore deve realizzare tecnicamente tutti i passaggi, che portano alla conclusione del contratto. Inoltre deve informare il cliente se il testo del contratto viene salvato dopo la stipula e dove il cliente possa consultarlo. Il rivenditore non è obbligato a salvare il contratto, ma deve dare prima al cliente la possibilità di salvarlo.
  • Il commerciante deve inviare subito l’immediata conferma dell’ordine, ad esempio inviando una mail di conferma automatica. Bisogna anche fare attenzione a formulare in maniera chiara il testo di queste mail di conferma. Si tratta solo di una conferma della ricezione dell’ordine, che non è lo stesso di un’accettazione vincolante dell’offerta presentata dal cliente. Non è poi necessaria un’ulteriore e-mail per la conferma dell’ordine in quanto tale.
Il cliente deve avere la possibilità di consultare e salvare tutti i documenti importanti (il trattamento dei dati personali e il contratto ad esempio) al momento della stipula.
Conclusione
Il diritto nell’e-commerce si differenzia di poco e solo per alcuni aspetti rispetto a quello che regola il commercio tradizionale. Ma piccole differenze, se non attuate con attenzione, possono comportare gravi danni. Soprattutto i fondatori e le aziende ancora agli inizi della loro attività online, non dovrebbero risparmiare per quanto riguarda la consulenza legale. Questo articolo non rappresenta alcuna consulenza legale formale, ma offre solo delle informazioni generali. 
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