I termini e le con­di­zio­ni generali (CG) mirano a sem­pli­fi­ca­re l’ela­bo­ra­zio­ne dei contratti e a pro­teg­ge­re le­gal­men­te tutte le parti coinvolte, stan­dar­diz­zan­do i processi, i diritti e i doveri per gli acquisti. Ma che cosa sono i termini e le con­di­zio­ni generali e perché sono così im­por­tan­ti? E quali errori dovresti evitare?

Riassunto

  • Le con­di­zio­ni generali sono clausole con­trat­tua­li standard pre­di­spo­ste dal venditore e valide per tutti gli acquisti.
  • Sono efficaci solo se l’ac­qui­ren­te le conosce o può co­no­scer­le e le accetta prima della con­clu­sio­ne del contratto.
  • Le clausole ves­sa­to­rie ri­chie­do­no una specifica ap­pro­va­zio­ne per iscritto da parte del cliente.
  • Modelli e ge­ne­ra­to­ri sono una buona base, ma le con­di­zio­ni vanno adattate al proprio negozio online.
  • Errori frequenti: clausole ves­sa­to­rie non approvate, foro diverso da quello del con­su­ma­to­re e un’in­for­ma­ti­va sul recesso poco chiara.

Che cosa sono i termini e le con­di­zio­ni generali?

I termini e le con­di­zio­ni generali, ab­bre­via­ti in CG, sono termini con­trat­tua­li standard che una delle parti con­traen­ti, di solito il venditore, le­gal­men­te designato come “pre­di­spo­nen­te”, sottopone all’altra parte, di solito l’ac­qui­ren­te. Una ca­rat­te­ri­sti­ca im­por­tan­te dei termini e delle con­di­zio­ni è che il contratto è in­tro­dot­to uni­la­te­ral­men­te dal venditore. Non viene quindi stipulato in modo per­so­na­liz­za­to, ma di solito si applica a tutti gli acquisti che avvengono presso una de­ter­mi­na­ta società. Se il venditore modifica i termini e le con­di­zio­ni, deve informare le parti con­traen­ti. Solo se le modifiche vengono accettate, entra in vigore il nuovo contratto.

Quando le con­di­zio­ni generali sono giu­ri­di­ca­men­te valide?

Per rendere i termini e le con­di­zio­ni generali le­gal­men­te vin­co­lan­ti, il venditore o la ven­di­tri­ce deve informare espres­sa­men­te tutte le parti con­traen­ti dei termini e delle con­di­zio­ni, che devono essere accettate. Di solito, ciò avviene tramite la ne­ces­sa­ria conferma dei termini.

Inoltre, il venditore o la ven­di­tri­ce deve anche rendere at­ti­va­men­te con­sa­pe­vo­le la clientela di questi termini prima che firmi il contratto. Laddove ciò ri­sul­tas­se difficile, per esempio in centri com­mer­cia­li, al cinema o in un par­cheg­gio, è suf­fi­cien­te che i termini e le con­di­zio­ni siano ben visibili. In tali casi, l’acquisto di un bene o l’uso di un edificio valgono come conferma dei termini e delle con­di­zio­ni.

N.B.

Dato che il contratto viene redatto uni­la­te­ral­men­te, il Codice civile (artt. 1341 e 1342) e il Codice del Consumo pongono al venditore dei limiti a tutela dell’altra parte con­traen­te. La vio­la­zio­ne di queste di­spo­si­zio­ni potrebbe avere con­se­guen­ze legali per il venditore. Poiché queste di­spo­si­zio­ni talvolta variano a seconda del settore, si consiglia di con­sul­ta­re un avvocato.

Perché i termini e le con­di­zio­ni generali sono così im­por­tan­ti per un negozio online?

Chi è abituato a stipulare più contratti ogni giorno, per esempio sotto forma di vendite, è protetto dal diritto civile e da quello com­mer­cia­le. Inoltre, con i termini e le con­di­zio­ni generali i venditori e le ven­di­tri­ci possono impostare i propri termini con­trat­tua­li senza doverli negoziare con i clienti.

Clausole chiare sono im­por­tan­ti per as­si­cu­rar­si che il proprio negozio online sia conforme alla legge. In questo modo è chiaro fin dall’inizio chi ha de­ter­mi­na­ti diritti e doveri. So­prat­tut­to quando, come nel settore dell’e-commerce, le parti con­traen­ti non si in­con­tra­no di persona, le con­di­zio­ni generali (CG) sono im­por­tan­ti come base legale del contratto.

✓ Il grande vantaggio: per ogni acquisto e per tutte le con­tro­par­ti con­trat­tua­li valgono le stesse con­di­zio­ni.

✗ Lo svan­tag­gio: gli ac­qui­ren­ti devono accettare le con­di­zio­ni generali prima della stipula del contratto per poter ef­fet­tua­re l’acquisto.

Redazione dei termini e delle con­di­zio­ni generali: a cosa bisogna prestare at­ten­zio­ne?

Le con­di­zio­ni con­trat­tua­li e di consegna che si accettano prima dell’acquisto sono stabilite appunto dal venditore. Ciò però non significa che quest’ultimo possa scrivere quello che voglia, perché ci sono delle linee guida riguardo a quali punti debbano essere presenti nei termini e nelle con­di­zio­ni generali, tra cui figurano, ad esempio, in­di­ca­zio­ni su chi sia re­spon­sa­bi­le per danni o chi è nell’onere della prova (anche per il danno dopo il ri­ce­vi­men­to della merce).

Nei contratti tra imprese è possibile indicare anche il foro com­pe­ten­te in caso di azioni legali. Inoltre, il venditore o la ven­di­tri­ce deve sod­di­sfa­re i requisiti di in­tel­li­gi­bi­li­tà, il che significa che i termini e le con­di­zio­ni generali devono essere formulati in modo da poter essere compresi anche da chi non ha di­me­sti­chez­za con il campo giuridico.

Nei termini e nelle con­di­zio­ni generali bisogna men­zio­na­re:

  • In­for­ma­zio­ni sul venditore
  • Campo di ap­pli­ca­zio­ne
  • Oggetto del contratto
  • Scadenze
  • Requisiti formali
  • Li­mi­ta­zio­ne di re­spon­sa­bi­li­tà
  • Con­di­zio­ni di pagamento
  • Consegna
  • Garanzia
  • Riserva di proprietà
  • In­for­ma­zio­ni sulle pos­si­bi­li­tà di ar­chi­via­zio­ne del contratto
  • Nel caso di clientela in­ter­na­zio­na­le: in­for­ma­zio­ni sulle lingue di­spo­ni­bi­li
N.B.

I termini e le con­di­zio­ni generali sono pie­na­men­te ve­ri­fi­ca­bi­li nel processo giu­di­zia­rio. Ciò significa che si applica una di­sci­pli­na di legge quando un tribunale valuta una clausola nelle con­di­zio­ni generali di contratto come inef­fi­ca­ce. In questo modo viene garantito che i termini e le con­di­zio­ni servano non soltanto al venditore, ma anche a pro­teg­ge­re l’ac­qui­ren­te.

Modelli e ge­ne­ra­to­ri di con­di­zio­ni generali di contratto

In linea di principio, è scon­si­glia­bi­le far redigere au­to­ma­ti­ca­men­te per intero le con­di­zio­ni generali online o copiarle dalla con­cor­ren­za. In par­ti­co­la­re, i ge­ne­ra­to­ri gratuiti di con­di­zio­ni generali spesso producono testi con di­spo­si­zio­ni formulate in modo troppo vago e che non coprono tutti i dettagli im­por­tan­ti per il negozio online in questione.

I modelli e gli strumenti ag­gior­na­ti di con­di­zio­ni generali di contratto a pagamento, con modelli specifici per settore, possono però fornire spunti e punti di ri­fe­ri­men­to decisivi, co­sti­tuen­do così una buona base. Tieni però sempre presente che le ri­spet­ti­ve con­di­zio­ni generali di contratto non sono adatte per ogni singola azienda di un settore, né sono ne­ces­sa­ria­men­te giu­ri­di­ca­men­te valide.

Gli errori più frequenti nella redazione dei termini e delle con­di­zio­ni generali

  • Clausole ves­sa­to­rie senza specifica ap­pro­va­zio­ne: le clausole par­ti­co­lar­men­te onerose per il cliente, ad esempio li­mi­ta­zio­ni di re­spon­sa­bi­li­tà, facoltà di recesso uni­la­te­ra­le o deroghe alla com­pe­ten­za dell’autorità giu­di­zia­ria, sono efficaci solo se spe­ci­fi­ca­men­te approvate per iscritto (art. 1341 c.c.). Nei contratti con i con­su­ma­to­ri, le clausole che creano un si­gni­fi­ca­ti­vo squi­li­brio a danno del con­su­ma­to­re sono comunque nulle.
  • Ignorare la pre­va­len­za degli accordi in­di­vi­dua­li: le clausole aggiunte o con­cor­da­te in­di­vi­dual­men­te pre­val­go­no su quelle delle con­di­zio­ni generali, se in­com­pa­ti­bi­li con esse (art. 1342 c.c.). Una clausola che pretende di escludere qualsiasi accordo in­di­vi­dua­le non ha quindi l’effetto sperato.
  • Mancanza di ri­fe­ri­men­ti alla lingua del contratto: l’ac­qui­ren­te deve essere avvisato o avvisata in merito alle lingue di­spo­ni­bi­li per la stipula del contratto di acquisto.
  • Accordi di giu­ri­sdi­zio­ne con i con­su­ma­to­ri e le con­su­ma­tri­ci: nei contratti con i con­su­ma­to­ri e le con­su­ma­tri­ci è com­pe­ten­te il foro del luogo di residenza o di domicilio del con­su­ma­to­re. Le clausole che sta­bi­li­sco­no un foro diverso sono di regola ves­sa­to­rie e quindi nulle; accordi di questo tipo sono rilevanti so­prat­tut­to nei contratti tra imprese.
  • Parole in­tro­dut­ti­ve prima dell’in­for­ma­ti­va sul diritto di recesso: l’in­for­ma­ti­va sul diritto di recesso, che è una com­po­nen­te comune dei termini e delle con­di­zio­ni generali, non dovrebbe essere integrata con un’in­tro­du­zio­ne. Il rischio di incorrere in problemi legali per for­mu­la­zio­ni troppo vaghe è molto alto.
  • In­for­ma­ti­va sul recesso poco chiara: un’in­for­ma­ti­va sul diritto di recesso senza una struttura chiara e senza in­te­sta­zio­ni (“Diritto di recesso”, “Effetti del recesso” ecc.) rischia di essere con­si­de­ra­ta in­com­ple­ta. Se il con­su­ma­to­re non viene informato cor­ret­ta­men­te, il periodo di recesso si prolunga fino a dodici mesi.

Ti preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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