Le co­sid­det­te scritte in piccolo che si trovano su numerosi siti web e qualsiasi negozio online pro­fes­sio­na­le in­fa­sti­di­sco­no sia molti con­su­ma­to­ri sia gli stessi pro­prie­ta­ri dei negozi; cio­no­no­stan­te hanno più di una buona ragione per esserci. I termini e le con­di­zio­ni generali (CG) mirano a sem­pli­fi­ca­re l’ela­bo­ra­zio­ne dei contratti e a pro­teg­ge­re le­gal­men­te ac­qui­ren­ti e venditori, stan­dar­diz­zan­do i processi, i diritti e i doveri per gli acquisti. Ma quali sono i termini e le con­di­zio­ni e perché sono così im­por­tan­ti? E quali errori bisogna evitare nel redigerli?

Che cosa sono i termini e le con­di­zio­ni generali?

I termini e le con­di­zio­ni generali, ab­bre­via­ti in CG, sono termini con­trat­tua­li standard che le parti con­traen­ti, di solito il venditore, le­gal­men­te designato come “alienante”, e l’ac­qui­ren­te, stipulano. Una ca­rat­te­ri­sti­ca im­por­tan­te dei termini e delle con­di­zio­ni è che il contratto è in­tro­dot­to uni­la­te­ral­men­te dal venditore. Non viene quindi stipulato in modo per­so­na­liz­za­to, ma di solito si applica a tutti gli acquisti che avvengono presso una de­ter­mi­na­ta società. Se il venditore modifica i termini e le con­di­zio­ni, le parti con­traen­ti devono essere informate e accettare le modifiche prima che si possa con­clu­de­re un nuovo contratto.

N.B

Dato che il contratto viene redatto uni­la­te­ral­men­te, il venditore è limitato dal codice civile che è stato impostato a favore delle parti con­traen­ti. La vio­la­zio­ne di queste di­spo­si­zio­ni potrebbe avere con­se­guen­ze legali per il venditore. Poiché queste di­spo­si­zio­ni talvolta variano a seconda del settore, si consiglia di con­sul­ta­re un avvocato.

Al fine di rendere i termini e le con­di­zio­ni le­gal­men­te vin­co­lan­ti, il venditore deve informare espres­sa­men­te l’altra parte con­traen­te (ac­qui­ren­te) dei termini e delle con­di­zio­ni. L’ac­qui­ren­te deve accettare i termini e le con­di­zio­ni, cosa che di solito avviene tramite la ne­ces­sa­ria conferma dei termini.

Quindi non è suf­fi­cien­te che le con­di­zio­ni si trovino sulla pagina del negozio: il venditore deve anche rendere at­ti­va­men­te con­sa­pe­vo­le il cliente di questi termini prima che firmi il contratto. Dove ciò ri­sul­tas­se difficile, per esempio in centri com­mer­cia­li, al cinema o in un par­cheg­gio, è suf­fi­cien­te che i termini e le con­di­zio­ni siano ben visibili. In tali casi, l’acquisto di un bene o l’uso di un edificio valgono come conferma dei termini e delle con­di­zio­ni.

Perchè i termini e le con­di­zio­ni generali sono così im­por­tan­ti per un negozio online?

Chi è abituato a stipulare più contratti ogni giorno, in forma di vendite per esempio, è protetto dal diritto civile e da quello com­mer­cia­le. Inoltre con i termini e le con­di­zio­ni generali i venditori possono impostare i propri termini con­trat­tua­li senza doverli negoziare con i clienti. Clausole chiare portano a una maggiore certezza del diritto, dal momento che è chiaro fin dall’inizio chi ha quali diritti e doveri. Spe­cial­men­te se i partner con­trat­tua­li non hanno un confronto diretto, come nel caso del trading online, le con­di­zio­ni generali di vendita (CDV) sono im­por­tan­ti come base legale del contratto.

Il vantaggio dei termini e delle con­di­zio­ni generali per un venditore è che le stesse con­di­zio­ni si applicano ad ogni acquisto e a tutte le parti con­traen­ti. Tuttavia un ac­qui­ren­te deve accettare i termini e le con­di­zio­ni del venditore, prima di poter comprare presso di lui. Per i clienti ciò significa una lettura in­gom­bran­te di paragrafi o sem­pli­ce­men­te un segno di spunta, nella speranza di non stare ac­con­sen­ten­do a niente di po­ten­zial­men­te dannoso. È anche bene sapere che esistono requisiti le­gal­men­te vin­co­lan­ti per quanto riguarda i contenuti.

A cosa bisogna prestare at­ten­zio­ne nella redazione dei termini e delle con­di­zio­ni generali di acquisto?

Le con­di­zio­ni con­trat­tua­li e di consegna che il cliente accetta prima dell’acquisto sono stabilite appunto dal venditore. Ciò però na­tu­ral­men­te non significa che quest’ultimo possa scrivere quello che voglia, perché ci sono delle linee guida riguardo a quali punti debbano essere presenti nei termini e nelle con­di­zio­ni generali, tra cui figurano ad esempio in­di­ca­zio­ni su chi sia re­spon­sa­bi­le per danni o chi è nell’onere della prova (anche per il danno dopo il ri­ce­vi­men­to della merce).

Nei contratti tra venditori bisogna anche spe­ci­fi­ca­re anche il foro com­pe­ten­te in caso di azioni legali. Inoltre il venditore deve sod­di­sfa­re i requisiti di in­tel­le­gi­bi­li­tà, il che significa che i termini e le con­di­zio­ni generali devono essere formulate in modo da poter essere comprese anche da chi non ha di­me­sti­chez­za con il campo giuridico.

Nei termini e con­di­zio­ni generali bisogna men­zio­na­re:

  • In­for­ma­zio­ni sul venditore
  • Campo di ap­pli­ca­zio­ne
  • Contratto
  • Scadenze
  • Requisiti formali
  • Li­mi­ta­zio­ne di re­spon­sa­bi­li­tà
  • Pagamento
  • Consegna
  • Garanzia
  • Riserva di proprietà
  • In­for­ma­zio­ni sulle pos­si­bi­li­tà di ar­chi­via­zio­ne del contratto
  • Per i clienti in­ter­na­zio­na­li: in­for­ma­zio­ni sulle lingue di­spo­ni­bi­li

I termini e le con­di­zio­ni generali devono sot­to­sta­re a precise linee guida e li­mi­ta­zio­ni. Ad esempio non si può inserire un di­sclai­mer generale per nuovi beni, cioè il venditore non può escludere le proprie re­spon­sa­bi­li­tà per prodotti nuovi difettosi o rovinati. Eventuali svantaggi per l’ac­qui­ren­te, ad esempio un periodo in­so­li­ta­men­te breve per la re­sti­tu­zio­ne della merce, devono essere formulati in modo chiaro e non possono essere men­zio­na­ti alla fine o nascosti. In generale, tuttavia, i termini e le con­di­zio­ni svan­tag­gio­si o ir­ra­gio­ne­vo­li nei confronti dell’ac­qui­ren­te non hanno efficacia e vanno a carico del venditore.

I termini e le con­di­zio­ni generali sono pie­na­men­te ve­ri­fi­ca­bi­li nel processo giu­di­zia­rio. Ciò significa che si applicano sono le norme legali a decidere che una clausola nei termini e con­di­zio­ni è inef­fi­ca­ce e comporta uno svan­tag­gio per l’ac­qui­ren­te. In questo modo viene garantito che i termini e le con­di­zio­ni servano non soltanto al venditore, ma anche alla pro­te­zio­ne dell’ac­qui­ren­te, dato che chiunque scriva clausole inef­fi­ca­ci nei suoi termini e con­di­zio­ni rischia la propria pro­te­zio­ne legale come venditore.

Gli errori più frequenti

Di base conviene far redigere au­to­ma­ti­ca­men­te online i termini e le con­di­zio­ni o copiarli dalla con­cor­ren­za. I termini e le con­di­zio­ni generate au­to­ma­ti­ca­men­te spesso con­ten­go­no normative troppo vaghe o non coprono i dettagli che sono rilevanti per uno specifico negozio online. Tuttavia ci sono anche servizi a pagamento (con la pos­si­bi­li­tà di prova prima dell’acquisto), come Iubenda. Ulteriori errori possono essere:

La doppia clausola scritta

La doppia clausola scritta, ad esempio “Le va­ria­zio­ni a questo contratto ne­ces­si­ta­no la forma scritta e la rinuncia alla forma scritta deve essere anch’essa con­cor­da­ta per iscritto” non sono am­mis­si­bi­li. Gli accordi privati, a cui ap­par­ten­go­no anche quelli in forma orale, godono della priorità rispetto ai termini e alle con­di­zio­ni. I termini e le con­di­zio­ni scritte sono quindi in questo caso nulli.

Mancanza di ri­fe­ri­men­ti al lin­guag­gio con­trat­tua­le

L’ac­qui­ren­te deve essere avvisato riguardo a quali lingue siano di­spo­ni­bi­li per la con­clu­sio­ne del contratto di acquisto.

Accordi di giu­ri­sdi­zio­ne con i con­su­ma­to­ri

Tali clausole regolano il foro com­pe­ten­te e indicano il tribunale in cui devono essere pre­sen­ta­te le con­tro­ver­sie. Tuttavia gli accordi di giu­ri­sdi­zio­ne sono inef­fi­ca­ci nei confronti dei con­su­ma­to­ri, ma si applicano soltanto ai contratti stipulati tra com­mer­cian­ti.

Accordo inef­fi­ca­ce della clausola da 40 euro nell’accordo di revoca

La co­sid­det­ta clausola da 40 euro, in base alla quale l’ac­qui­ren­te dovrebbe sostenere i costi di una re­sti­tu­zio­ne quando si tratta di beni di valore inferiore a 40 euro, non è valida dal 2014. Invece, i le­gi­sla­to­ri for­ni­sco­no solo di­chia­ra­zio­ni generali su chi pagherà i costi di re­sti­tu­zio­ne. A tal fine, basta una semplice frase come “l’ac­qui­ren­te si fa carico del costo di re­sti­tu­zio­ne dei beni”. Se l’as­sun­zio­ne dei costi di re­sti­tu­zio­ne non è re­go­la­men­ta­ta nei termini e nelle con­di­zio­ni, è il venditore a dover accettare i costi di re­sti­tu­zio­ne.

Mancanza del sot­to­ti­to­lo nella politica di can­cel­la­zio­ne

Una politica di can­cel­la­zio­ne che non contiene alcuna in­te­sta­zio­ne (“politica di can­cel­la­zio­ne”, “diritto di recesso”, “con­se­guen­ze della can­cel­la­zio­ne”, ecc.) non è valida.

N.B.

In ogni caso si consiglia sempre di far con­trol­la­re ad un avvocato i propri termini e con­di­zio­ni, per evitare con­se­guen­ze legali.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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