Se l’impressum è imperfetto o addirittura totalmente assente, può essere imposta una multa e una diffida. Secondo la legislazione tedesca, i gestori di siti web commettono un reato amministrativo se ignorano deliberatamente o per negligenza l’articolo 5 comma 1 del TMG, cioè se non forniscono affatto le informazioni richieste nell’impressum, o le forniscono in modo errato o incompleto. Questo può essere punito con una multa fino a 50.000 euro secondo l’articolo 16 paragrafo 3 del TMG. Inoltre, la sezione 6 (2) frase 1 del TMG prevede che “né il mittente né il carattere commerciale del messaggio possano essere nascosti o occultati”.
Pertanto, se volete fare affari tramite il vostro sito web in un paese di lingua tedesca dovete in ogni caso indicare la sede legale e la forma giuridica della vostra attività. L’inosservanza del presente comma costituisce altresì illecito amministrativo e può essere punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro.
Una violazione dell’obbligo di impressum può anche comportare una diffida. Le diffide in materia di diritto della concorrenza possono essere emesse, ad esempio, da concorrenti commerciali nonché da associazioni per la concorrenza e per la tutela dei consumatori. Se ciò accade, al gestore del sito web viene solitamente richiesto di pagare i costi dell’avviso di diffida (spesso diverse migliaia di euro) e gli onorari dell’avvocato (di solito diverse centinaia di euro).
Negli ultimi anni sono stati emessi più volte diffide per violazioni dell’obbligo di fornire un impressum. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, non esiste ancora un accordo su come affrontare tali violazioni.