Fotografi, poeti e musicisti sono ri­co­no­sciu­ti pub­bli­ca­men­te come artisti e ciò che creano, non importa se immagini, poesie o canzoni, è con­si­de­ra­to un’opera d'arte. Terzi non possono copiarla o dif­fon­der­la senza au­to­riz­za­zio­ne e nemmeno usarla a scopo di lucro. In Italia tutto questo è regolato dal diritto d’autore (copyright). Quello che molti non sanno è che anche i software e i programmi per computer sono protetti dal copyright.

Legge Autore del software

La base giuridica a tutela del diritto d’autore del software si trova nella Legge 22 Aprile 1941, N. 633, Pro­te­zio­ne del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio, a cui in gergo ci si riferisce sem­pli­ce­men­te come Legge Autore. Na­tu­ral­men­te, nel 1941, quando la direttiva fu emanata non si pensava di certo alla tutela di programmi per computer ma a quella del diritto d’autore nei testi. Questa legge si applica oggi anche ai software, che non devono essere ne­ces­sa­ria­men­te finiti (quindi il copyright si applica anche su parti di un’opera ancora in­com­piu­ta). La tutela del copyright si determina in maniera informale: non sono ne­ces­sa­rie né una re­gi­stra­zio­ne né un pro­ce­di­men­to formale. Quindi un pro­gram­ma­to­re ottiene già solo nella rea­liz­za­zio­ne del suo software una tutela legale, senza dover af­fron­ta­re costi ulteriori, come ad esempio avviene nel caso della domanda di brevetto. L’ap­pli­ca­zio­ne della tutela legale è ben definita: la ri­pro­du­zio­ne, la dif­fu­sio­ne, la ri­pro­du­zio­ne pubblica e l’espo­si­zio­ne dell’opera non sono con­sen­ti­te.

Requisiti per tutelare un’opera: software come opera d’ingegno

La Legge Autore sopra citata è stata mo­di­fi­ca­ta con il decreto le­gi­sla­ti­vo n. 518 del 29 dicembre 1992, che recepiva i cam­bia­men­ti in­tro­dot­ti dalla direttiva 91/250/CEE della Con­ven­zio­ne di Berna dedicata alla tutela giuridica del software. Qui si sta­bi­li­sce che la tutela del copyright debba essere estesa anche ai programmi per computer a patto che siano originali, cioè una creazione in­tel­let­tua­le dell’autore. Se un’opera è originale, allora la tutela del diritto d’autore è fon­da­men­tal­men­te valida. Con i software non si parla di proprietà, ma di ti­to­la­ri­tà dei diritti d’autore: ad essere protetta non è l’opera nella sua im­ma­te­ria­li­tà (come nel diritto d’autore classico) ma la forma di espres­sio­ne del programma (il codice sorgente). Criteri come l’oggettiva novità o l’ap­pli­ca­bi­li­tà in­du­stria­le non hanno alcun effetto sulla tutela legale.

Il copyright per software tutela:

  • Codici delle macchine
  • Codici oggetto
  • Codici sorgente
  • Intere parti di un programma, sot­to­pro­gram­mi e moduli del software
  • Materiale pre­pa­ra­to­rio del software (ad esempio progetti).

Il ri­spet­ti­vo codice è protetto in­di­pen­den­te­men­te dal supporto dove è me­mo­riz­za­to: non importa quindi se il pro­gram­ma­to­re lo ha usato sul suo supporto mobile o se lo ha integrato nel suo hardware. Inoltre, oltre ai prodotti finiti, sono anche protetti gli sviluppi iniziali o intermedi. Il copyright per software non tutela:

  • In­ter­fac­ce utente grafiche
  • Idee e principi del programma
  • Espo­si­zio­ne astratta dei problemi
  • Strutture tecniche
  • Siti web
  • Database, strutture dati e file

Chi è l’autore?

L’autore di un programma è il suo ideatore e cioè sempre una persona fisica e mai giuridica (Srl, Spa, as­so­cia­zio­ni ecc.). L’autore può però tra­sfe­ri­re i diritti d’uso del software a persone giu­ri­di­che.

La ti­to­la­ri­tà di tutti i diritti spetta a chi ha svi­lup­pa­to il codice sorgente del programma, a meno che non sia stato svi­lup­pa­to da un di­pen­den­te nell’ambito di un rapporto di lavoro. L’autore titolare della paternità è, anche in questo caso, la persona che ha svi­lup­pa­to il software (il di­pen­den­te) ma il detentore dei diritti economici sul programma è il datore di lavoro, come si può leggere nell’art. 12 bis della Legge Autore: “salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di uti­liz­za­zio­ne economica del programma per ela­bo­ra­to­re o della banca di dati creati dal la­vo­ra­to­re di­pen­den­te nel­l'e­se­cu­zio­ne delle sue mansioni o su istru­zio­ni impartite dallo stesso datore di lavoro”.

Se il software è stato rea­liz­za­to col­let­ti­va­men­te in un team di sviluppo dove non ci sono rapporti di su­bor­di­na­zio­ne, la ti­to­la­ri­tà dei diritti segue la re­go­la­men­ta­zio­ne valida per il regime delle opere col­let­ti­ve.

Licenza del software

L’autore ha il diritto unico ed esclusivo al suo lavoro, anche nei software. Ma, esat­ta­men­te come nella musica o nella fo­to­gra­fia, i diritti d’uso sono tra­sfe­ri­bi­li a terzi sia per un uso privato sia col­let­ti­vo. Il tra­sfe­ri­men­to dei diritti stabilito in maniera con­trat­tua­le è una licenza. In pratica, il tra­sfe­ri­men­to dei diritti si distingue a seconda del canale di di­stri­bu­zio­ne.

Non trat­tan­do­si di una vera e propria vendita, il contratto di licenza software non offre eventuali garanzie perché chi acquista non ottiene un prodotto ma solo il suo diritto d’uso (atto uni­la­te­ra­le di con­ces­sio­ne).

Come pro­teg­ge­re ancora il software?

Nella creazione di un software non è rilevante solo il copyright. Sebbene il software sia protetto dal diritto d’autore come opera d’ingegno, si può ricorrere anche alla tutela dei ditti in­du­stria­li. Tra questi ci sono:

  • Legge a tutela dalla con­cor­ren­za sleale
  • Le­gi­sla­zio­ne brevetti (il software si può re­gi­stra­re come brevetto solo in alcune parti del programma cir­co­scrit­te, in par­ti­co­la­re in quelle che co­sti­tui­sco­no un’in­no­va­zio­ne)
  • Legge a tutela del marchio
  • Legge sul design
  • Modello di utilità

Il nostro articolo sul tema copyright per software non rap­pre­sen­ta alcuna con­su­len­za legale e quindi non so­sti­tui­sce il parere di un esperto.

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