La PEC per gli am­mi­ni­stra­to­ri di società è diventata un requisito im­pre­scin­di­bi­le nel 2025. Oltre a garantire tra­spa­ren­za e trac­cia­bi­li­tà nelle co­mu­ni­ca­zio­ni ufficiali, questo obbligo consente a imprese e am­mi­ni­stra­to­ri di in­te­ra­gi­re in modo sicuro con la Pubblica Am­mi­ni­stra­zio­ne. Di seguito vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa, chi è tenuto ad adeguarsi e quali consigli pratici seguire per restare in regola.

Cos’è l’obbligo di PEC per gli am­mi­ni­stra­to­ri di società

Dal 2025, l’obbligo di PEC per gli am­mi­ni­stra­to­ri di società è divenuto effettivo per tutte le imprese italiane, in seguito alle modifiche in­tro­dot­te alla normativa sul domicilio digitale. La misura è di­sci­pli­na­ta dal Codice dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne Digitale (CAD), in par­ti­co­la­re dagli articoli 3-bis, 6-bis e 48, che de­fi­ni­sco­no il domicilio digitale come l’indirizzo elet­tro­ni­co presso un servizio di posta elet­tro­ni­ca cer­ti­fi­ca­ta (PEC) o recapito cer­ti­fi­ca­to qua­li­fi­ca­to, valido ai fini delle co­mu­ni­ca­zio­ni aventi valore legale.

L’obbligo per imprese e pro­fes­sio­ni­sti è stato in­tro­dot­to ori­gi­na­ria­men­te dall’art. 5 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (con­ver­ti­to con mo­di­fi­ca­zio­ni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e suc­ces­si­va­men­te esteso, a partire dal 1° gennaio 2025, anche agli am­mi­ni­stra­to­ri di imprese co­sti­tui­te in forma so­cie­ta­ria dall’art. 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Secondo tale di­spo­si­zio­ne, ogni am­mi­ni­stra­to­re è tenuto a disporre di un indirizzo PEC personale, valido e attivo, da co­mu­ni­ca­re al Registro delle Imprese, per poter ricevere co­mu­ni­ca­zio­ni ufficiali da enti pubblici, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate o tribunali.

Questa di­spo­si­zio­ne, pie­na­men­te operativa nel 2025, rientra nel processo di di­gi­ta­liz­za­zio­ne delle imprese italiane e punta a rendere le co­mu­ni­ca­zio­ni più rapide, sicure e trac­cia­bi­li. La PEC si conferma così il canale digitale ufficiale ri­co­no­sciu­to dallo Stato, con valore legale equi­va­len­te a una rac­co­man­da­ta A/R.

Posta elet­tro­ni­ca sicura per la tua privacy digitale
  • Pro­te­zio­ne pro­fes­sio­na­le dei dati e della sicurezza
  • E-mail crit­to­gra­fa­ta con cer­ti­fi­ca­to SSL/TLS
  • Massima pro­te­zio­ne dai virus grazie a firewall e filtri antispam
  • Backup gior­na­lie­ri

Chi deve avere una PEC nel 2025

L’obbligo di PEC per gli am­mi­ni­stra­to­ri di società riguarda:

  • Gli am­mi­ni­stra­to­ri unici di SRL e SPA
  • I membri dei consigli di am­mi­ni­stra­zio­ne
  • Gli am­mi­ni­stra­to­ri delegati
  • I li­qui­da­to­ri e i soci ac­co­man­da­ta­ri (nelle SAS e SNC)

Anche i pro­fes­sio­ni­sti iscritti ad albi (come com­mer­cia­li­sti, notai o avvocati) devono con­ti­nua­re a mantenere una PEC personale attiva, in­di­pen­den­te­men­te dal ruolo so­cie­ta­rio.

Nel 2025 l’obbligo di PEC per gli am­mi­ni­stra­to­ri si estende anche a chi ricopre più incarichi con­tem­po­ra­nea­men­te in diverse società: in questo caso è suf­fi­cien­te una sola casella PEC personale, purché sia intestata all’am­mi­ni­stra­to­re e co­mu­ni­ca­ta per ciascun incarico al Registro delle Imprese.

Altre par­ti­co­la­ri­tà

Ci sono altri requisiti da tenere in con­si­de­ra­zio­ne:

  • Gli am­mi­ni­stra­to­ri neo-nominati devono disporre di una PEC personale attiva e co­mu­ni­car­la al Registro delle Imprese con­te­stual­men­te al deposito dell’atto di nomina, così da garantire la validità dell’iscri­zio­ne. Se non viene fornita con­te­stual­men­te, si hanno fino a 30 giorni per in­te­grar­la.
  • Gli am­mi­ni­stra­to­ri già in carica prima del 2025 hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per mettersi in regola, come stabilito dalla proroga Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 25 giugno 2025.
  • L’indirizzo PEC deve essere univoco e personale: non può coin­ci­de­re con quello della società o di altri am­mi­ni­stra­to­ri.
  • In caso di ces­sa­zio­ne dall’incarico, l’am­mi­ni­stra­to­re deve garantire che la casella resti attiva per un periodo suf­fi­cien­te a ricevere eventuali co­mu­ni­ca­zio­ni residue.

Queste di­spo­si­zio­ni rientrano nel processo di di­gi­ta­liz­za­zio­ne voluto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che si pone l’obiettivo di rendere le co­mu­ni­ca­zio­ni legali più tra­spa­ren­ti e trac­cia­bi­li, evitando ritardi o mancata consegna di atti ufficiali.

Gli am­mi­ni­stra­to­ri hanno bisogno di una PEC personale?

Sì, in molti casi è con­si­glia­bi­le avere una PEC personale separata da quella aziendale. La PEC aziendale serve per le co­mu­ni­ca­zio­ni ufficiali della società (per esempio con fornitori, clienti o enti), mentre la PEC personale dell’am­mi­ni­stra­to­re è utile per ricevere atti legati alla sua re­spon­sa­bi­li­tà in­di­vi­dua­le, come notifiche giu­di­zia­rie, co­mu­ni­ca­zio­ni del Registro delle Imprese o del tribunale.

In caso di società con più am­mi­ni­stra­to­ri, ogni soggetto deve poter essere con­tat­ta­to tramite una casella PEC in­di­vi­dua­le, anche se le co­mu­ni­ca­zio­ni ordinarie passano at­tra­ver­so la PEC aziendale.

Si rischiano sanzioni se non si attiva la PEC?

La mancata at­ti­va­zio­ne della PEC per am­mi­ni­stra­to­ri di società non è una semplice di­men­ti­can­za bu­ro­cra­ti­ca, ma una vio­la­zio­ne che può avere con­se­guen­ze concrete. Se un am­mi­ni­stra­to­re non comunica la propria PEC personale al Registro delle Imprese, la Camera di Commercio può so­spen­de­re o rifiutare il deposito di pratiche so­cie­ta­rie come nomine, modifiche o va­ria­zio­ni sta­tu­ta­rie, bloccando così le ope­ra­zio­ni aziendali fino alla re­go­la­riz­za­zio­ne.

Oltre agli ostacoli am­mi­ni­stra­ti­vi, sono previste sanzioni pe­cu­nia­rie che variano a seconda della Camera di Commercio e della durata dell’ina­dem­pien­za. L’impresa rischia inoltre di essere segnalata come “non conforme” nel Registro delle Imprese, con possibili ri­per­cus­sio­ni sulla re­pu­ta­zio­ne aziendale.

Un ulteriore aspetto critico riguarda le notifiche legali: anche se l’am­mi­ni­stra­to­re non ha attivato o controlla la propria PEC, le co­mu­ni­ca­zio­ni inviate all’indirizzo re­gi­stra­to sono con­si­de­ra­te re­go­lar­men­te con­se­gna­te. In pratica, si rischia di perdere co­mu­ni­ca­zio­ni ufficiali im­por­tan­ti o di non poter eser­ci­ta­re tem­pe­sti­va­men­te il diritto di difesa in caso di con­ten­zio­si.

Per evitare questi problemi, è quindi es­sen­zia­le che ogni am­mi­ni­stra­to­re disponga di una casella PEC personale attiva, re­gi­stra­ta e re­go­lar­men­te mo­ni­to­ra­ta, così da garantire la piena validità giuridica delle co­mu­ni­ca­zio­ni e la con­for­mi­tà dell’azienda alla normativa vigente.

Quale PEC meglio si adatta per le aziende

Quando si seleziona un servizio di PEC adeguato per am­mi­ni­stra­to­ri e per la società, è im­por­tan­te valutare criteri come: af­fi­da­bi­li­tà del provider, as­si­sten­za tecnica, spazio di ar­chi­via­zio­ne, in­te­gra­zio­ne con altri servizi digitali aziendali, facilità di gestione per più caselle se richieste.

Tra le soluzioni più ap­prez­za­te dalle imprese italiane c’è E-mail IONOS PEC, che combina sicurezza, spazio di ar­chi­via­zio­ne esteso e as­si­sten­za pro­fes­sio­na­le.

È par­ti­co­lar­men­te adatta a:

  • Am­mi­ni­stra­to­ri di PMI e SRL che ne­ces­si­ta­no di più caselle gestibili da un’unica in­ter­fac­cia
  • Società con esigenze di ar­chi­via­zio­ne sicura e in­te­gra­zio­ne con servizi di hosting o dominio
  • Chi desidera una PEC conforme al re­go­la­men­to eIDAS e alle normative italiane sulla con­ser­va­zio­ne digitale.

Altri provider diffusi tra gli am­mi­ni­stra­to­ri sono Aruba PEC, LegalMail, PosteCert e Register.it, ma è es­sen­zia­le ve­ri­fi­ca­re sempre la com­pa­ti­bi­li­tà con il Registro delle Imprese e le spe­ci­fi­che di sicurezza. A seconda delle esigenze le aziende possono quindi valutare quale sia la PEC migliore per loro.

Checklist PEC per am­mi­ni­stra­to­ri

Di seguito ti pre­sen­tia­mo una checklist da seguire per ve­ri­fi­ca­re l’adem­pi­men­to dell’obbligo PEC per gli am­mi­ni­stra­to­ri di società:

  • Ho attivato una casella PEC personale (intestata a me come am­mi­ni­stra­to­re).
  • Ho ve­ri­fi­ca­to che la casella sia fun­zio­nan­te e che riceva/trasmetta messaggi.
  • Ho co­mu­ni­ca­to l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese (o sto per farlo entro il 31 dicembre 2025).
  • Ho ve­ri­fi­ca­to che l’indirizzo PEC non coincida con quello della società.
  • Ho incluso l’indirizzo PEC nei documenti societari richiesti (atto di nomina, Registro delle Imprese).
  • Mi assicuro di con­trol­la­re re­go­lar­men­te la casella PEC per non perdere co­mu­ni­ca­zio­ni ufficiali.
  • Ho pre­di­spo­sto un’istru­zio­ne per la con­ser­va­zio­ne e backup dei messaggi PEC ricevuti (in caso di con­ten­zio­si o obblighi).
  • In caso di cambio di indirizzo della PEC, mi impegno a co­mu­ni­ca­re tem­pe­sti­va­men­te la va­ria­zio­ne al Registro delle Imprese.
  • Con­ser­ve­rò la do­cu­men­ta­zio­ne relativa all’at­ti­va­zio­ne della PEC, alla co­mu­ni­ca­zio­ne al Registro e all’eventuale va­ria­zio­ne.
Ar­chi­via­zio­ne e-mail
Ar­chi­via­zio­ne in­tel­li­gen­te delle e-mail
  • Ar­chi­via­zio­ne au­to­ma­ti­ca delle caselle se­le­zio­na­te
  • Sal­va­tag­gio in data center europei
  • Pro­te­zio­ne dalla perdita di dati
Vai al menu prin­ci­pa­le