La riforma del diritto d’autore è un tema discusso a livello delle isti­tu­zio­ni europee e i fronti sono for­te­men­te con­trap­po­sti. I motivi prin­ci­pa­li di questa accesa di­scus­sio­ne sono due: la co­sid­det­ta “tassa sul link” e gli “upload filter”, ri­spet­ti­va­men­te gli articoli 11 ed ex 13 (ora articolo 17) della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale dell’Unione europea. I pareri sono con­tra­stan­ti: come ci sono case editrici che vedono nuove op­por­tu­ni­tà nel nuovo ordine, o se si vuole nella zona d’ombra che verrebbe a crearsi, c’è anche chi teme che la direttiva in questione possa portare a una li­mi­ta­zio­ne della libertà d’espres­sio­ne su Internet.

Dopo essere arrivata in aula e la mancata ap­pro­va­zio­ne della prima votazione, gli Stati dell'UE, la com­mis­sio­ne europea e il Par­la­men­to si sono ora accordati su un testo di riforma finale. Ma cosa dice esat­ta­men­te l’articolo 11 della proposta? Per quale motivo crea una simile tensione e quali sono gli argomenti a favore e contro la bozza della direttiva?

Il Par­la­men­to europeo approva la direttiva UE sul copyright

Il dibattito sui diritti d’autore (le leggi at­tual­men­te in vigore sono del 2001) nel mercato digitale interno ha spesso portato a di­scus­sio­ni, a volte anche par­ti­co­lar­men­te accese. Il focus dell’opinione pubblica si è con­cen­tra­to in modo par­ti­co­la­re sugli articoli 11 e 13 del disegno di legge. Quest’ultimo ha cambiato nome di­ven­tan­do l’articolo 17 e dovrebbe co­strin­ge­re le piat­ta­for­me online a ve­ri­fi­ca­re se i contenuti che si intendono pub­bli­ca­re siano protetti o meno dai diritti d’autore, verifica che deve avvenire prima della pub­bli­ca­zio­ne, portando po­ten­zial­men­te – questa è la pre­vi­sio­ne dei critici – all’utilizzo dei filtri di upload. L’articolo 11 invece riguarda di­ret­ta­men­te i diritti d’autore ausiliari per le pub­bli­ca­zio­ni di stampo gior­na­li­sti­co.

La votazione finale è stata preceduta da forti proteste. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza contro la riforma e la pagina italiana di Wikipedia aveva oscurato per 24 ore la sua en­ci­clo­pe­dia online. Il Par­la­men­to europeo ha tuttavia deciso di adottare la riforma del diritto d'autore: 348 deputati hanno votato a favore. Hanno votato contro 274 deputati e 36 si sono astenuti. Dopo l'ap­pro­va­zio­ne del Consiglio europeo – una mera formalità – gli Stati membri hanno ora due anni di tempo per applicare la direttiva nel diritto nazionale.

Che cosa era successo prima?

Già nel luglio 2018 il Par­la­men­to europeo, ac­com­pa­gna­to da un forte interesse dell’opinione pubblica, ha dovuto votare la bozza sot­to­po­sta­gli, re­spin­gen­do­la. Dopo aver apportato alcune modifiche, che ri­guar­da­no in primo luogo la can­cel­la­zio­ne del concetto di “upload filter” (o filtri di upload), a distanza di due mesi ha avuto luogo una seconda votazione. Il risultato è stata l’ap­pro­va­zio­ne con 438 voti a favore (226 contrari e 39 astenuti).

La legge però non era ancora de­fi­ni­ti­va: la bozza è stata passata ai co­sid­det­ti negoziati del trilogo. I politici del Par­la­men­to europeo, del consiglio e della com­mis­sio­ne dei paesi membri si erano infine accordati su una versione finale. La bozza doveva quindi passare al Par­la­men­to europeo: già allora ci sono state forti proteste. Milioni di persone avevano firmato una petizione online.

Fatto

È emerso dalle trat­ta­ti­ve che offerte come Google News potranno con­ti­nua­re a rimandare con link ad articoli di cui non si ha la licenza, ri­por­tan­do anche singole parole o brevi paragrafi, ma per la citazione del titolo completo dovrà essere richiesta un'au­to­riz­za­zio­ne.

Che cos’è l’articolo 11 “Pro­te­zio­ne delle pub­bli­ca­zio­ni di carattere gior­na­li­sti­co in caso di utilizzo digitale”?

L’articolo 11 gira attorno al co­sid­det­to ancillary copyright e ha lo scopo di tutelare le case editrici, im­pen­den­do che i loro testi o parte di essi vengano messi a di­spo­si­zio­ne su siti altrui a titolo gratuito. La bozza della direttiva prevede che in futuro i gestori di siti web debbano pagare un con­tri­bu­to in denaro alle case editrici ogni qualvolta questi uti­liz­zi­no i contenuti re­da­zio­na­li presi dalla rete e li linkino sul proprio sito web dotati di titolo o di una breve anteprima (detta anche teaser).

Se ad esempio cercate su Google News (il motore di ricerca di news di Google) una notizia di qualcosa avvenuto in giornata, vi vengono mostrati numerosi articoli di diverse testate online. Questi articoli in­for­ma­ti­vi non sono stati redatti dal colosso di Internet sta­tu­ni­ten­se, bensì il motore di ricerca trova i testi in rete e mostra a voi quelli che ritiene i risultati di ricerca migliori. Questo servizio ha cer­ta­men­te anche dei vantaggi per le testate gior­na­li­sti­che, poiché questi risultati sono collegati di­ret­ta­men­te con i loro siti web, rendendo po­ten­zial­men­te possibile un aumento dei lettori e quindi un maggiore guadagno dalla pub­bli­ci­tà.

Tuttavia nell’anteprima di Google vengono integrati anche titoli e interi capoversi del testo. Per questo motivo la paura degli editori di giornali è che numerosi utenti si ac­con­ten­ti­no di questi antipasti di­spo­ni­bi­li già nella pa­no­ra­mi­ca di Google e che non leggano l’articolo nella sua interezza sul cor­ri­spet­ti­vo sito web. In questo caso la stra­gran­de mag­gio­ran­za delle entrate pub­bli­ci­ta­rie finisce nelle casse di Google, senza che il gigante di Mountain View produca del contenuto proprio.

Google non è l’unico a rag­grup­pa­re le news, a se­le­zio­nar­ne un estratto e a linkarle. Altri esempi di questi co­sid­det­ti ag­gre­ga­to­ri sono:

  • Yahoo News
  • Rivva
  • Newstral
  • Flipboard
  • 10000flies
  • Tutti i classici RSS Reader
N.B.

Sebbene la direttiva esoneri gli utenti privati dal pagamento per l’utilizzo di link, non è chiaro se per “privato” si intenda l’utilizzo non com­mer­cia­le o l’utilizzo privato nel senso di non pubblico. Al­tret­tan­to poco chiaro è se l’ancillary copyright includa o meno i blogger e gli utenti dei social media.

Che cosa rientra nell’ancillary copyright?

At­tual­men­te ci si può appellare ai diritti d’autore per la pub­bli­ca­zio­ne online di interi articoli, ma non per brevi passaggi testuali e titoli integrati all’interno di un’anteprima. Dunque, con­si­de­ran­do come fun­zio­na­no gli ag­gre­ga­to­ri men­zio­na­ti sopra, autori e case editrici non hanno la pos­si­bi­li­tà di in­ter­ve­ni­re. Questo bug del sistema dovrebbe venire risolto grazie all’in­tro­du­zio­ne dell’ancillary copyright.

N.B.

Tutto ciò non è limitato solamente ai contenuti sotto forma di testo ma anche alle immagini d’anteprima uti­liz­za­te all’interno degli articoli.

Quali sono le ar­go­men­ta­zio­ni fa­vo­re­vo­li e contrarie all’articolo 11?

Le due posizioni sono opposte e come spesso succede divise tra chi nel settore dell’editoria online ha la propria attività com­mer­cia­le e chi invece si interessa dei diritti e degli interessi della comunità come or­ga­niz­za­zio­ni, as­so­cia­zio­ni e attivisti della rete ma anche e so­prat­tut­to gli ag­gre­ga­to­ri e simili (che hanno interesse che la si­tua­zio­ne rimanga immutata).

Le mo­ti­va­zio­ni: i so­ste­ni­to­ri

Molte case editrici ar­go­men­ta­no il proprio supporto alla proposta af­fer­man­do che la propria proprietà in­tel­let­tua­le non verrebbe suf­fi­cien­te­men­te tutelata da Google e dagli altri motori di ricerca. Infatti i portali Internet e gli ag­gre­ga­to­ri lu­cre­reb­be­ro sulla zona grigia e poco re­go­la­men­ta­ta in cui viene a trovarsi il materiale re­da­zio­na­le, sot­traen­do alle case editrici im­por­tan­ti entrate pub­bli­ci­ta­rie e ren­den­do­si cor­re­spon­sa­bi­li del calo di guadagni di giornali e riviste, mi­nac­cian­do così il gior­na­li­smo in­di­pen­den­te e di qualità. Diversa sarebbe invece la pro­te­zio­ne offerta a contenuti musicali, ci­ne­ma­to­gra­fi­ci e te­le­vi­si­vi.

Le mo­ti­va­zio­ni: gli op­po­si­to­ri

Gli op­po­si­to­ri dell’articolo 11, in par­ti­co­la­re gli ag­gre­ga­to­ri, fanno invece notare che a loro avviso le case editrici di­spor­reb­be­ro già di tutte le pos­si­bi­li­tà di pro­teg­ge­re i propri contenuti dall’utilizzo da parte degli ag­gre­ga­to­ri. Da un lato i diritti d’autore var­reb­be­ro anche per i testi re­da­zio­na­li, dall’altro sarebbe possibile re­go­la­men­ta­re o impedire com­ple­ta­men­te la loro comparsa negli indici di Google. Ad esempio at­tra­ver­so l’in­te­gra­zio­ne di un file robots.txt all’interno del web server.

Dal canto loro l’articolo 11 sarebbe solamente una tassa sui link, dalla quale trar­reb­be­ro vantaggio solamente le grandi case editrici senza che gli autori effettivi – i gior­na­li­sti – ne ottengano alcun tipo di guadagno. Inoltre l’obbligo di pagare gli editori anche già solo per l’utilizzo di porzioni di testo o titoli, li­mi­te­reb­be la libertà di accesso all’in­for­ma­zio­ne e a quella di espres­sio­ne, svan­tag­gian­do mag­gior­men­te i “piccoli redattori” di contenuti come i blogger e i gior­na­li­sti liberi pro­fes­sio­ni­sti.

Tuttavia tra i contrari all’in­tro­du­zio­ne dell’ancillary copyright e quindi dell’articolo 11 della proposta di direttiva ci sono anche alcune case editrici che vedono in Google e negli altri ag­gre­ga­to­ri degli im­por­tan­ti canali at­tra­ver­so i quali pre­sen­ta­re i propri articoli a una folta schiera di vi­si­ta­to­ri. Questi editori non vogliono ri­nun­cia­re alle entrate derivanti dalla pub­bli­ci­tà grazie al numero di vi­si­ta­to­ri generato at­tra­ver­so Google.

Livello nazionale vs. livello co­mu­ni­ta­rio

In Germania i diritti d’autore ausiliari (Lei­stungs­schu­tz­re­cht) sono stati in­tro­dot­ti nel 2013 e sono tuttora in vigore. Tuttavia il loro successo è stato limitato: molte case editrici hanno pagato più per le spese legali di quanto non abbiano intascato grazie ai pagamenti delle royalties. Dal canto suo Google ha spesso ottenuto licenze gratuite da parte di molti editori, vedendosi garantita la pos­si­bi­li­tà di con­ti­nua­re a rac­co­glie­re i loro contenuti a titolo gratuito e linkarli sulla propria piat­ta­for­ma.

Gli ag­gre­ga­to­ri meno popolari si sono invece trovati a dover fron­teg­gia­re problemi dif­fi­cil­men­te ri­sol­vi­bi­li: in molti casi sono stati costretti a cambiare il proprio modello com­mer­cia­le o di in­ter­rom­per­lo. Dunque a trarne beneficio sono stati ancora una volta i grandi del settore, no­no­stan­te l’idea iniziale fosse proprio quella di limitare il loro stra­po­te­re sul mercato.

Anche in Spagna è stata approvata una legge simile. In questo caso Google ha dovuto in­ter­rom­pe­re com­ple­ta­men­te il suo servizio legato alle news, facendo venire a mancare in breve tempo le entrate pub­bli­ci­ta­rie a giornali, riviste e altri editori online.

Dunque, in con­si­de­ra­zio­ne dei singoli casi nazionali, perché si vogliono in­tro­dur­re questi diritti a livello europeo? Secondo molti so­ste­ni­to­ri della proposta la Germania con i suoi 82 milioni di abitanti e la Spagna con 47 milioni, non sarebbero suf­fi­cien­te­men­te rilevanti per fare pressione su Google. Una soluzione co­mu­ni­ta­ria a livello europeo avrebbe perciò un peso diverso.

Quali po­treb­be­ro essere le con­se­guen­ze?

Le con­se­guen­ze di un’in­tro­du­zio­ne dell’ancillary right po­treb­be­ro essere diverse. Quasi certo è che l’offerta di in­for­ma­zio­ni per i cittadini dell’Unione si ri­dur­reb­be. In uno scenario Google e gli altri ag­gre­ga­to­ri li­mi­te­reb­be­ro le proprie offerte di news, nell’altro a online magazine e blogger verrebbe a mancare la pos­si­bi­li­tà di linkare contenuti gra­tui­ta­men­te.

Le espe­rien­ze del passato mostrano che i diritti d’autore ausiliari non rap­pre­sen­ta­no il mezzo più adatto per pro­teg­ge­re l’in­di­pen­den­za e la pluralità del gior­na­li­smo. In molti casi si è ve­ri­fi­ca­to piuttosto il contrario, con i giornali che si sono visti mancare le proprie entrate pub­bli­ci­ta­rie. Ma i critici non in­di­riz­za­no l’at­ten­zio­ne uni­ca­men­te verso un aumento spro­por­zio­na­le della bu­ro­cra­tiz­za­zio­ne dell’Internet e del raf­for­za­men­to di quelli che sono già i colossi dell’in­for­ma­zio­ne, secondo loro infatti, con la li­mi­ta­zio­ne dei col­le­ga­men­ti a contenuti testuali si osta­co­le­reb­be anche il libero scambio di opinioni su Internet.

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