È ormai difficile im­ma­gi­na­re un online shop senza foto e de­scri­zio­ni. Spe­cial­men­te nell’e-commerce la lotta per la conquista delle migliori posizioni di mercato è par­ti­co­lar­men­te accesa e ciò porta alcuni servizi ad orien­tar­si troppo sull’offerta della con­cor­ren­za. Così è facile che si utilizzi una foto presa dal sito della con­cor­ren­za o si incorra in qualche altro tipo di vio­la­zio­ne per­se­gui­bi­le le­gal­men­te. Per ac­cor­ger­ve­ne in tempo, dovreste tenere d’occhio re­go­lar­men­te come si com­por­ta­no i vostri con­cor­ren­ti. Infatti proprio su Internet è ne­ces­sa­rio agire in fretta: se si ri­scon­tra­no delle vio­la­zio­ni e la diffida stra­giu­di­zia­le non ha sortito alcun effetto, potete ricorrere a un prov­ve­di­men­to cautelare. Ma che cos’è esat­ta­men­te un prov­ve­di­men­to cautelare e quali criteri bisogna osservare per poterla ri­chie­de­re? E se invece questo pro­ce­di­men­to si applica nei vostri confronti, come dovreste reagire?

Obiettivo e oggetto dei prov­ve­di­men­ti cautelari

I prov­ve­di­men­ti o pro­ce­di­men­ti cautelari sono delle misure sommarie, ovvero che pre­sen­ta­no una co­gni­zio­ne sem­pli­fi­ca­ta e quindi non ap­pro­fon­di­ta, a cui poter ricorrere se la diffida stra­giu­di­zia­le non ha avuto alcun effetto. Tipico di questi prov­ve­di­men­ti è il loro carattere prov­vi­so­rio: infatti un pro­ce­di­men­to cautelare viene emesso da un giudice, qualora risulti ne­ces­sa­rio impedire che gli elementi della con­tro­ver­sia vengano alterati prima di poter giungere a una decisione de­fi­ni­ti­va.

La di­sci­pli­na che regola questi prov­ve­di­men­ti è prevista agli articoli 669 bis ss c.p.c. e ha efficacia, tra gli altri, sui sequestri, sulla denuncia di nuova opera o di danno temuto, nonché sui prov­ve­di­men­ti d’urgenza. Per poter procedere con un prov­ve­di­men­to cautelare occorre però che sus­si­sta­no i pre­sup­po­sti per la sua emissione, ovvero:

  • il fumus boni iuris: tra­du­ci­bi­le in italiano come “parvenza di buon diritto”, serve a ve­ri­fi­ca­re la reale sus­si­sten­za dei fatti addotti dal convenuto;
  • il periculum in mora: tra­du­ci­bi­le in italiano come “pericolo/danno causato dal ritardo”, indica il rischio imminente di subire un danno grave e ir­re­pa­ra­bi­le, giu­sti­fi­can­do così la richiesta di un prov­ve­di­men­to cautelare.

Se sono presenti questi pre­sup­po­sti, allora il giudice può accettare l’istanza di pro­ce­di­men­to cautelare.

Consiglio

Prima di passare ad azioni di questo tipo, si sug­ge­ri­sce di inviare alla con­tro­par­te una diffida stra­giu­di­zia­le. Se così non si ottiene l’effetto sperato, è opportuno allora ri­vol­ger­si a un avvocato tramite cui si potrà avviare un’istanza di prov­ve­di­men­to cautelare, se ne­ces­sa­rio.

Richiesta di prov­ve­di­men­to cautelare

Per una richiesta di prov­ve­di­men­to cautelare è ne­ces­sa­rio fare ricorso a un giudice com­pe­ten­te che possa decidere nel merito della con­tro­ver­sia. Una volta che il vostro avvocato avrà ef­fet­tua­to questo passaggio, in breve, il giudice sentirà le parti e ve­ri­fi­ca­ti i pre­sup­po­sti necessari per emettere il prov­ve­di­men­to richiesto, prov­ve­de­rà con un’ordinanza all’ac­co­gli­men­to o al rigetto dell’istanza.

Fatto

Un esempio di prov­ve­di­men­to cautelare è rap­pre­sen­ta­to dal caso Samsung contro Apple, richiesto dalla Samsung per via di una presunta con­traf­fa­zio­ne di brevetti e addebiti di con­cor­ren­za sleale, che ha generato un con­te­zio­so stimato di circa 2.000.000 di euro.

Nel caso in cui il giudice abbia accolto l’istanza verrà emesso il prov­ve­di­men­to cautelare in attesa del processo vero e proprio. Ma cosa succede invece se il giudice rigetta il ricorso? Tutto dipende dal motivo del rigetto: la domanda è ri­pre­sen­ta­bi­le se la ragione del rigetto è legata ad in­com­pe­ten­za in materia del giudice o altre ragioni simili, mentre in tutti gli altri casi una ri­for­mu­la­zio­ne della domanda prevede che le cir­co­stan­ze siano mutate dalla pre­sen­ta­zio­ne della prima istanza o che vengono apportate nuove ragioni volte a sostenere l’at­tua­zio­ne di un prov­ve­di­men­to cautelare.

Una volta emanato un prov­ve­di­men­to cautelare, si hanno 60 giorni di tempo (o meno se così stabilito dal giudice) per passare a un pro­ce­di­men­to di co­gni­zio­ne. Al de­ca­di­men­to di questi termini, il prov­ve­di­men­to perde efficacia.

Tipi ed effetti di prov­ve­di­men­to cautelare

Vi sono diversi tipi di prov­ve­di­men­ti cautelari che generano diversi effetti. I prov­ve­di­men­ti più comuni sono quelli an­ti­ci­pa­to­ri e con­ser­va­ti­vi: possono ad esempio com­por­ta­re dei sequestri, dei pro­ce­di­men­ti di denuncia di nuova opera e di danno temuto. Queste sono misure classiche previste dall’or­di­na­men­to e sono quindi dei prov­ve­di­men­ti tipici.

Nel caso in cui non sia possibile servirsi delle classiche misure cautelari, in via ec­ce­zio­na­le possono essere emanati dei prov­ve­di­men­ti di urgenza. Tali prov­ve­di­men­ti su­ben­tra­no solo quindi in presenza di atipicità e sono da con­si­de­rar­si delle misure ec­ce­zio­na­li di cui servirsi solo nel caso in cui ci sia motivo di temere che il ricorso a un prov­ve­di­men­to ordinario dan­neg­ge­reb­be la parte in causa ir­ri­me­dia­bil­men­te e non ci sia quindi tempo suf­fi­cien­te per procedere nel modo consueto.

Come si arriva al pro­ce­di­men­to cautelare?

Per poter emettere un pro­ce­di­men­to cautelare, come già accennato, la parte lesa si rivolge al giudice com­pe­ten­te in materia, che ascolterà entrambe le parti e valuterà le in­for­ma­zio­ni es­sen­zia­li del caso in base ai pre­sup­po­sti e ai fini del prov­ve­di­men­to richiesto. Tuttavia in questo iter standard, se la con­vo­ca­zio­ne della con­tro­par­te può impedire che il prov­ve­di­men­to venga attuato, il giudice provvede, con un opportuno decreto motivato, a fissare una suc­ces­si­va udienza di com­pa­ri­zio­ne per con­fer­ma­re, mo­di­fi­ca­re o revocare i prov­ve­di­men­ti attuati pre­ce­den­te­men­te.

Il responso del giudice si esplica nell’ac­cet­ta­zio­ne o nella negazione del prov­ve­di­men­to: tale risultato è con­te­sta­bi­le con un reclamo, che si svolge in camera di consiglio, davanti al collegio senza la presenza del giudice che si è pro­nun­cia­to in primo luogo sull’istanza, oppure avviene in un’altra corte d’appello, diversa da quella in­ter­pel­la­ta ini­zial­men­te. Il nuovo giudice che si occupa del reclamo è au­to­riz­za­to ad avere nuove in­for­ma­zio­ni e documenti, necessari per ve­ri­fi­ca­re la le­git­ti­mi­tà del reclamo e con­fer­ma­re o meno la prima istanza. Nel frattempo il prov­ve­di­men­to cautelare in vigore non viene sospeso, a meno che non disposto al­tri­men­ti dal giudice nel caso in cui la misura presa possa arrecare grave danno alla parte che ha pre­sen­ta­to il reclamo.

Forum shopping nell’e-commerce

Con il termine “forum shopping” si indica quel fenomeno in ambito giu­di­zia­rio secondo il quale le parti di una con­tro­ver­sia possono scegliere una delle diverse corti com­pe­ten­ti in materia. Il forum shopping è infatti par­ti­co­lar­men­te rilevante per l’e-commerce, visto che su Internet le vio­la­zio­ni sono commesse vir­tual­men­te e avvengono po­ten­zial­men­te da qualsiasi parte del mondo. Inoltre l’online shop può trovarsi, ad esempio, su un ter­ri­to­rio europeo diverso da quello in cui è stato arrecato il danno. Perciò il pro­prie­ta­rio di un negozio online può decidere di ri­vol­ger­si alla corte più vicina a lui.

In questo modo il primo avrà un vantaggio sulla con­tro­par­te che si troverà così a dover sostenere degli ingenti costi economici e sarà costretto, in alcuni casi, a far valere meno i suoi diritti, non potendo ad esempio pre­sen­ta­re per­so­nal­men­te delle prove per motivi economici.

Optando per il forum shopping, si va incontro a problemi relativi all’equità del giudizio e ad un’ef­fi­cien­te am­mi­ni­stra­zio­ne della giustizia. Infatti da un lato i costi possono impedire a una delle parti in causa di ottenere un giudizio equo in merito all’istanza mossa, mentre dall’altro il giudice rischia di non avere tutte le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie per pro­nun­ciar­si cor­ret­ta­men­te.

Fatto

Esistono dei modi per limitare il forum shopping. Infatti in alcune cir­co­stan­ze le corti possono ri­fiu­tar­si di occuparsi della questione, ad esempio nel caso in cui vi sia un tribunale più idoneo per pro­nun­ciar­si sulla con­tro­ver­sia o qualora l’esercizio della giu­ri­sdi­zio­ne sia in conflitto con gli interessi di un’altra.

Emissione di un prov­ve­di­men­to cautelare: iter e possibili reazioni

Con­cen­tria­mo­ci ora sulla si­tua­zio­ne inversa: è stato applicato un prov­ve­di­men­to cautelare nei vostri confronti e siete stati accusati di una vio­la­zio­ne nel campo dell’e-commerce. Da ciò po­treb­be­ro derivare delle perdite. Come dovreste quindi reagire a una si­tua­zio­ne simile? Quali passaggi giuridici dovreste compiere per di­fen­der­vi da un ingiusto prov­ve­di­men­to cautelare? Come fare per ottenere l’an­nul­la­men­to del prov­ve­di­men­to cautelare?

Primo passaggio: accettare il pro­ce­di­men­to cautelare

Una volta che il prov­ve­di­men­to cautelare è stato emesso, siete obbligati a ri­spet­tar­lo sin da subito; la questione relativa alla ve­ri­di­ci­tà o meno delle accuse mosse non viene ancora trattata in questa sede. L’ordinanza emessa è solo prov­vi­so­ria e pre­li­mi­na­re a un processo. Si può comunque con­te­sta­re l’istanza del giudice facendo un reclamo e qualora si ottenga il risultato sperato, cioè l’an­nul­la­men­to del prov­ve­di­men­to cautelare, potranno essere previsti dei ri­sar­ci­men­ti, a seconda dell’entità del danno causato.

N.B.

Se non si rispetta il prov­ve­di­men­to cautelare, si può andare incontro a pro­ce­di­men­ti ben più seri, che possono ad­di­rit­tu­ra sfociare in un arresto. Bisogna quindi ri­co­no­sce­re sin da subito la gravità della si­tua­zio­ne e prendere le dovute misure richieste.

Secondo passaggio: fare un reclamo

Se le accuse mosse per il prov­ve­di­men­to cautelare non sono vere, dovete sporgere il prima possibile un reclamo, in modo da pre­sen­ta­re nuove in­for­ma­zio­ni al giudice che deciderà se con­fer­ma­re o annullare l’ordine. Ov­via­men­te sarà ne­ces­sa­rio con­sul­ta­re un avvocato che vi guiderà op­por­tu­na­men­te in tutti i passaggi e si muoverà con­for­me­men­te a come richiesto dalla legge italiana.

Terzo passaggio: an­nul­la­men­to del prov­ve­di­men­to cautelare o processo civile

Una volta aver pre­sen­ta­to il vostro reclamo, se è stato accolto dal giudice, il prov­ve­di­men­to cautelare emesso nei vostri confronti verrà annullato e verranno pre­di­spo­ste eventuali altre misure a ri­pa­ra­zio­ne dei danni causati.

Invece, se il reclamo è stato rigettato, avrà inizio il processo civile per stabilire i prov­ve­di­men­ti de­fi­ni­ti­vi da prendere per arginare la vio­la­zio­ne commessa. Lo svol­gi­men­to del processo e tutti gli altri eventuali passaggi da compiere sot­to­stan­no alle leggi e regole del sistema giuridico italiano, perciò spetterà all’avvocato di in­for­mar­vi e guidarvi sul da farsi, in base alle cir­co­stan­ze e alle accuse mosse nei vostri confronti, una volta che voi gli avrete assegnato il mandato.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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