L’Admin-C era la persona di contatto ufficiale per le questioni am­mi­ni­stra­ti­ve relative a un dominio. Era re­spon­sa­bi­le delle modifiche ai dati del dominio, ai name server o alle in­for­ma­zio­ni di contatto e fungeva da referente prin­ci­pa­le per le richieste dei registrar o in caso di con­tro­ver­sie. Con l’in­tro­du­zio­ne del GDPR nel 2018, la sua funzione è stata in gran parte abolita in molti TLD o se ne fa un uso solo interno.

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Che cos’è l’Admin-C?

L’Admin-C, ab­bre­via­zio­ne di Ad­mi­ni­stra­ti­ve Contact, era in passato la persona di contatto ufficiale per le questioni am­mi­ni­stra­ti­ve relative a un dominio, ad esempio per modifiche ai dati di contatto o ai name server. Non coin­ci­de­va sempre con il titolare del dominio, anche se nel caso di privati di norma era così. Oggi questo ruolo non è più ne­ces­sa­rio per molte esten­sio­ni di dominio e non viene più rilevato uf­fi­cial­men­te. I compiti dell’Admin-C sono in gran parte assunti da referenti tecnici o da processi au­to­ma­tiz­za­ti.

In passato l’Admin-C era anche la prin­ci­pa­le persona di contatto in caso di con­tro­ver­sie o richieste da parte dei registrar; oggi ciò avviene per lo più tramite indirizzi e-mail stan­dar­diz­za­ti o di­ret­ta­men­te tramite il registro (registry). In alcuni casi è comunque ancora possibile indicare un Admin-C, so­prat­tut­to per gli altri domini di primo livello (TLD) o i domini nazionali, anche se i dati, a causa delle norme sulla pro­te­zio­ne dei dati, di solito non sono visibili pub­bli­ca­men­te. Il motivo prin­ci­pa­le di questo cam­bia­men­to è il re­go­la­men­to generale sulla pro­te­zio­ne dei dati (GDPR), che ha for­te­men­te limitato la raccolta e la pub­bli­ca­zio­ne di dati personali.

N.B.

L’obbligo di indicare un Admin-C non è più richiesto per im­po­sta­zio­ne pre­de­fi­ni­ta per molti TLD generici come .com o .net nell’ambito della nuova ICANN Re­gi­stra­tion Data Policy, ma a seconda del re­go­la­men­to del registro può con­ti­nua­re a essere raccolto in­ter­na­men­te o sup­por­ta­to come opzione. Gli obblighi di raccolta e vi­sua­liz­za­zio­ne per i TLD dipendono dalle spe­ci­fi­che di­spo­si­zio­ni dei registry e dalle policy ICANN.

Admin-C: storia

Prima dell’in­tro­du­zio­ne del GDPR il 25 maggio 2018, l’Admin-C era un elemento centrale dei dati di re­gi­stra­zio­ne di un dominio. Si trattava di una persona fisica re­gi­stra­ta come referente am­mi­ni­stra­ti­vo nel database Whois e con­tat­ta­bi­le, verso l’esterno, per questioni am­mi­ni­stra­ti­ve relative al dominio. Questi dati, inclusi nome, indirizzo, e-mail e numero di telefono, erano visibili pub­bli­ca­men­te e potevano essere con­sul­ta­ti, ad esempio, da autorità, con­cor­ren­ti o comuni ri­chie­den­ti.

Con l’entrata in vigore del GDPR questo approccio è cambiato ra­di­cal­men­te: poiché i dati personali possono essere trattati e pub­bli­ca­ti solo in misura molto limitata, l’Admin-C per molti TLD non viene più raccolto o mostrato. Le regole del Registro .it non prevedono più l’in­se­ri­men­to ob­bli­ga­to­rio dell’Admin-C; l’unico referente giuridico e am­mi­ni­stra­ti­vo di un dominio .it rimane il re­gi­stran­te. In questo modo si rispetta il principio di mi­ni­miz­za­zio­ne dei dati e si riduce il rischio di abuso di in­for­ma­zio­ni personali.

N.B.

Non è stato abolito solo l’Admin-C: anche i dati di contatto personali del referente per le questioni tecniche relative a un dominio, riuniti sotto l’acronimo Tech-C, non vengono più raccolti. Inoltre, non è più ne­ces­sa­rio tra­smet­te­re al registro le in­for­ma­zio­ni sul re­spon­sa­bi­le della zona (Zone-C). Questa pre­ce­den­te in­di­ca­zio­ne ob­bli­ga­to­ria è stata soppressa senza so­sti­tu­zio­ne nelle nuove linee guida.

Come trovare l’Admin-C

Anche se il classico Admin-C non esiste più, puoi comunque scoprire chi è re­spon­sa­bi­le di un dominio. A questo scopo puoi ef­fet­tua­re una query RDAP. RDAP è il moderno sistema suc­ces­so­re del sistema di ricerca dei dati Whois e fornisce in­for­ma­zio­ni strut­tu­ra­te sui domini, inclusi i contatti re­gi­stra­ti, ma solo se i dati non sono nascosti per motivi di pro­te­zio­ne dei dati. Molte in­for­ma­zio­ni vengono oggi oscurate o mostrate solo par­zial­men­te proprio per motivi di privacy.

In de­ter­mi­na­ti casi, le persone au­to­riz­za­te, come ad esempio avvocati, titolari di marchi o autorità, possono pre­sen­ta­re una richiesta estesa al registro o al registrar per ottenere i dati di contatto completi. Chi invece non è in grado di di­mo­stra­re un interesse legittimo non riceve queste in­for­ma­zio­ni.

Titolare del dominio: i dati personali vengono ancora raccolti

A dif­fe­ren­za dell’Admin-C, i dati dei titolari di dominio vengono tuttora raccolti. Nell’ambito della re­gi­stra­zio­ne del dominio, questi sono i con­traen­ti di un ente di as­se­gna­zio­ne. Se decidi di re­gi­stra­re un indirizzo web, ottieni la ti­to­la­ri­tà del dominio. Tuttavia, il titolare di un dominio non deve ne­ces­sa­ria­men­te essere una persona fisica. Se, per esempio, desideri re­gi­stra­re un indirizzo web per la tua azienda, anche questa può essere re­gi­stra­ta come titolare del dominio, inclusa la forma giuridica. Inoltre, è possibile indicare una persona fisica o un’azienda come con­ti­to­la­re. Oltre al nome, le altre in­for­ma­zio­ni ob­bli­ga­to­rie sono:

  • l’indirizzo postale;
  • il numero di telefono;
  • l’indirizzo e-mail.

Sebbene il Registro .it continui a rac­co­glie­re questi dati personali anche dopo l’entrata in vigore del GDPR, non li rende più di­spo­ni­bi­li nella query di dominio Whois. Il nome, l’indirizzo postale, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail personale devono quindi essere co­mu­ni­ca­ti solo al registrar com­pe­ten­te. Per garantire il corretto fun­zio­na­men­to di un dominio, sono ancora necessari i dati tecnici relativi ai name server e alle chiavi DNS, che restano quindi parte della raccolta e della re­sti­tu­zio­ne dei dati. A parte questo, tramite una ricerca Whois di un dominio è possibile vi­sua­liz­za­re solo lo stato di re­gi­stra­zio­ne del dominio (re­gi­stra­to/non re­gi­stra­to).

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