Il mercato dei domini è ca­rat­te­riz­za­to dalla presenza di numerosi individui e aziende che pre­vi­den­te­men­te si sono ac­ca­par­ra­ti indirizzi con un grande po­ten­zia­le. Se questi indirizzi cor­ri­spon­do­no a termini protetti dal diritto sul marchio, potrebbe sus­si­ste­re una vio­la­zio­ne della legge. Questa pratica com­mer­cia­le, perlopiù illegale, è chiamata nel gergo di internet cy­ber­squat­ting.

Cy­ber­squat­ting: si­gni­fi­ca­to e varianti

Mentre i co­sid­det­ti domain grabber prendono di mira termini non protetti, i cy­ber­squat­ter (dall’inglese squatter = abusivo) prendono di mira spe­ci­fi­ca­men­te marchi e nomi propri. L’obiettivo è quello di re­gi­stra­re termini protetti da marchio come parte del nome di dominio, per poi ri­ven­der­li agli effettivi detentori dei diritti dietro pagamento di tariffe elevate.

A seconda del tipo di pro­te­zio­ne del marchio dei termini re­gi­stra­ti, il cy­ber­squat­ting viene anche definito bran­d­jac­king o na­me­jac­king. Se le re­gi­stra­zio­ni di dominio con­te­sta­te sono nomi o parti di nomi di celebrità, musicisti, atleti o star te­le­vi­si­ve, le due varianti a volte si so­vrap­pon­go­no.

Per eser­ci­ta­re pressione sui titolari dei diritti, i domini re­gi­stra­ti in questo modo vengono talvolta uti­liz­za­ti in modo da dan­neg­gia­re gli affari, ad esempio at­tra­ver­so contenuti che mettono in cattiva luce la persona o l’azienda in questione.

Una variante par­ti­co­la­re del cy­ber­squat­ting è il ty­po­squat­ting, in cui varianti ti­po­gra­fi­che di un nome di una marca vengono re­gi­stra­te come nomi di dominio per in­ter­cet­ta­re i vi­si­ta­to­ri.

Consiglio

Il cy­ber­squat­ting viene spesso citato insieme al domain grabbing. Con questa pratica di ac­ca­par­ra­men­to di domini si intende la re­gi­stra­zio­ne di domini fi­na­liz­za­ta alla vendita dei diritti del pro­prie­ta­rio per fini di lucro anziché per uso personale. Nel domain grabbing si tenta di non uti­liz­za­re nomi di prodotti o servizi specifici per evitare conflitti con i titolari dei diritti. Una variante di questa pratica è il domain snapping, il cui scopo è ac­qui­sta­re domini scaduti o che stanno per scadere il più ra­pi­da­men­te possibile. A dif­fe­ren­za del cy­ber­squat­ting, di solito il domain grabbing non viola la legge sui marchi.

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Le­gi­sla­zio­ne sui domini in Italia

Chi ritiene che il proprio marchio o nome venga usato da una terza parte senza che questa ne abbia diritto, può ri­vol­ger­si alla legge. In Italia, sebbene siano stati avanzati diversi disegni di legge, non c’è ancora una le­gi­sla­zio­ne specifica per il cy­ber­squat­ting e prin­ci­pal­men­te ci si basa sulla legge a tutela del marchio e del diritto al nome per risolvere questo tipo di contese.

Nel caso di un dominio .it si può iniziare una procedura di op­po­si­zio­ne in caso di con­tro­ver­sie, ad esempio quando c’è una disputa sul nome. Registro.it (il NIC italiano) non prende parte alla ri­so­lu­zio­ne della disputa ma, per iniziare la procedura, è ne­ces­sa­rio in­for­mar­lo in forma scritta con i dati del mittente, il nome del dominio in questione e le mo­ti­va­zio­ni alla base della richiesta per la procedura di op­po­si­zio­ne. Se non c’è un giudizio entro 180 giorni bisogna rinnovare la procedura per mezzo di rac­co­man­da­ta (fino a un massimo di due volte). Una volta iniziata la procedura, ci sono due possibili vie da per­cor­re­re: l’arbitrato irrituale e la procedura di rias­se­gna­zio­ne. Nel primo caso ci si rivolge a un collegio di arbitri esperti in materia di as­se­gna­zio­ne di domini .it e non alla ma­gi­stra­tu­ra ordinaria. Nel secondo caso, invece, si in­ter­pel­la­no i Pre­sta­to­ri del Servizio di Ri­so­lu­zio­ne delle Dispute (PSRD), studi pro­fes­sio­na­li dediti a risolvere le questioni relative ai domini italiani, allo scopo di ve­ri­fi­ca­re che il dominio in questione non sia stato re­gi­stra­to in malafede.

Per quanto riguarda le con­tro­ver­sie a livello in­ter­na­zio­na­le sui domini, l’ICANN (Internet Cor­po­ra­tion for Assigned Names and Numbers) ha in­tro­dot­to con la Domain Name Dispute Re­so­lu­tion Policy (UDRP) una procedura di con­ci­lia­zio­ne. Questa offre un’al­ter­na­ti­va ai negoziati davanti alla legge nazionale e permette ai que­re­lan­ti di ottenere, oltre alla can­cel­la­zio­ne, anche un tra­sfe­ri­men­to del dominio con­te­sta­to.

Vio­la­zio­ni del diritto al nome nel nome del dominio

Il Codice Civile (articoli 6 e 7) tutela il diritto al nome non solo di persone fisiche ma anche di quelle giu­ri­di­che e le stesse norme si applicano anche nel caso in cui si faccia uso di uno pseu­do­ni­mo. Nel caso in cui qualcuno utilizzi in­de­bi­ta­men­te il nome di un altro, la legge prevede che:

“La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pre­giu­di­zio dall’uso che altri in­de­bi­ta­men­te ne faccia, può chiedere giu­di­zial­men­te la ces­sa­zio­ne del fatto lesivo (1), salvo il ri­sar­ci­men­to dei danni (2). L’autorità giu­di­zia­ria può ordinare che la sentenza sia pub­bli­ca­ta in uno o più giornali (120 c.p.c.) (3).”

L’uso di un nome in una re­gi­stra­zio­ne di dominio è quindi illecita se chi utilizza il dominio non dispone del diritto al nome per il dominio in questione. Un signor Rossi non ha gli stessi diritti sul dominio bianchi.it come il signor Bianchi. Quest’ultimo avrebbe de­ci­sa­men­te migliori pos­si­bi­li­tà di far valere le sue pretese in una disputa legale. Ma il diritto al nome, come già an­ti­ci­pa­to sopra, non lo pos­sie­do­no solo le persone fisiche. Se il Signor Rossi è l’am­mi­ni­stra­to­re delegato della Bianchi Srl ha anche lui un diritto sul nome del dominio. In questi casi vale il principio di as­se­gna­zio­ne del NIC: first come, first served, chi prima arriva, meglio alloggia.

Nelle contese sui nomi di dominio ci si trova di fronte non solo a nomi di persone, ma anche a termini generali classici tipici del lin­guag­gio comune, che sono difficili da reclamare per la persona in­te­res­sa­ta, perché rap­pre­sen­ta­no interi settori o categorie generali.

Vio­la­zio­ni del diritto al marchio nel nome del dominio

Se un termine viene re­gi­stra­to a livello nazionale o in­ter­na­zio­na­le come marchio, il pro­prie­ta­rio ha la pos­si­bi­li­tà di procedere le­gal­men­te per impedire l’uso di una parola del marchio nel nome del dominio, se sussiste il rischio di con­fu­sio­ne. Questo principio è valido in par­ti­co­la­re quando vengono offerti sotto il nome del dominio prodotti o servizi simili a quelli del marchio protetto. Inoltre, il pre­re­qui­si­to è che il dominio in questione abbia un uso com­mer­cia­le e per questo non basta la sola re­gi­stra­zio­ne. Un uso com­mer­cia­le è ad esempio quello di un utente che gestisce un negozio online sotto il suddetto dominio, inserisce la pub­bli­ci­tà o si offre di vendere il nome del dominio.

Se sussiste un rischio di con­fu­sio­ne o se si fa un uso com­mer­cia­le del dominio, si può valutare solo tenendo conto di tutte le cir­co­stan­ze del singolo caso. Se si può parlare di reato e se ci sono gli estremi per chiedere un compenso per i danni, lo sta­bi­li­sce di regola la legge.

Diritto al nome negli USA

Mentre in Italia le con­tro­ver­sie giu­ri­di­che relative ai nomi del dominio vengono regolate sulla base del Codice Civile e delle leggi relative ai marchi e al diritto al nome, negli USA è stata creata una vera e propria le­gi­sla­zio­ne per regolare le questioni relative ai domini con l’An­ti­cy­ber­squat­ting Consumer Pro­tec­tion Act (ACPA). Questo atto, come anche il “Truth in Domain Names Act”, indica un’esten­sio­ne di quello che è co­no­sciu­to come il Lanham Acts, che regola il diritto al marchio negli USA a livello federale, è entrato in vigore nel 1999 e dovrebbe pro­teg­ge­re so­prat­tut­to chi commette degli errori.

Una tipica ap­pli­ca­zio­ne dell’ACPA è il cy­ber­squat­ting. Per fare appello alla legge, il que­re­lan­te deve essere pro­prie­ta­rio del marchio che contiene il termine conteso e di­mo­stra­re che l’accusato trae profitto dall’uso del marchio in maniera illecita nel suo nome di dominio. Un pre­re­qui­si­to è che il dominio e il marchio siano identici o simili, e quindi facili da con­fon­de­re.

Nei pro­ce­di­men­ti ACPA è con­tro­ver­sa so­prat­tut­to la questione relativa a quando l’utilizzo di un marchio possa essere con­si­de­ra­to come un’azione compiuta in mala fede. In passato, la giu­ri­sdi­zio­ne americana stabiliva ciò so­prat­tut­to quando notava che una re­gi­stra­zio­ne di dominio era mirata ad ap­pro­fit­ta­re del traffico di un marchio per i propri scopi o a rivendere il dominio al legittimo pro­prie­ta­rio del marchio. Inoltre, la di­chia­ra­zio­ne di dati falsi nel processo di re­gi­stra­zio­ne è con­si­de­ra­ta come un atto commesso in mala fede. Mentre le con­se­guen­ze legali nei pro­ce­di­men­ti UDRP dell’ICANN si limitano a una can­cel­la­zio­ne o a un tra­sfe­ri­men­to del dominio, sulla base dell’ACPA si possono ottenere anche dei ri­sar­ci­men­ti danni fino a 100.000 $.

Ti preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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