Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) sta­bi­li­sce dei limiti per la libertà dei col­le­ga­men­ti nel World Wide Web. Il col­le­ga­men­to a dei contenuti online può già rap­pre­sen­ta­re una vio­la­zio­ne dei diritti d’autore. Con questa va­lu­ta­zio­ne la Corte di giustizia contesta quanto pro­nun­cia­to dal suo stesso Avvocato generale, il quale aveva so­stan­zial­men­te escluso la pu­ni­bi­li­tà degli hyperlink in una sentenza del 7 aprile 2016 Quest’ultima sentenza riportava infatti quanto segue:

Citazione

Secondo l'av­vo­ca­to generale Melchior Wathelet, l’in­se­ri­men­to di un col­le­ga­men­to iper­te­stua­le che rinvia ad un sito che ha pub­bli­ca­to foto senza au­to­riz­za­zio­ne non co­sti­tui­sce di per sé una vio­la­zio­ne del diritto d’autore

Come mo­ti­va­zio­ne Wathelet fa ri­fe­ri­men­to al si­gni­fi­ca­to che hanno gli hyperlink per il fun­zio­na­men­to di Internet e lo sviluppo della comunità in­for­ma­ti­ca. Chia­ra­men­te le con­clu­sio­ni dell’Avvocato generale non sono vin­co­lan­ti per la Corte di giustizia dell’Unione europea.

CGUE: i col­le­ga­men­ti possono rap­pre­sen­ta­re una vio­la­zio­ne del copyright

Anche il col­le­ga­men­to per mezzo di hyperlink cor­ri­spon­de a una ri­pro­du­zio­ne pubblica. La seconda camera della Corte di giustizia dell’Unione europea è giunta a questa sentenza in data 8 settembre 2016. Andando più nel concreto, il caso vede pro­ta­go­ni­sta il portale scan­da­li­sti­co olandese “GeenStijl” (in italiano: senza stile), gestito da GS Media. Il portale ha pub­bli­ca­to un articolo riguardo lo shooting di Playboy del 2011 con la star te­le­vi­si­va Brit Dekker, inserendo al suo interno un link esterno che mostrava le copie senza licenza degli scatti di nudo. Come la con­tro­ver­sa pagina web di de­sti­na­zio­ne è stata rimossa, i gestori di GeenStijl hanno so­sti­tui­to il link con quello di un’altra fonte sempre con­te­nen­te le foto in questione, at­ti­ran­do­si così addosso una denuncia da parte del gruppo di media fin­lan­de­se Sanoma, editrice della rivista Playboy in Olanda. Sebbene la CGUE sia so­stan­zial­men­te d’accordo con la va­lu­ta­zio­ne dell’Avvocato generale Melchior Wathelet, che per gli utenti privati non sia sempre im­me­dia­ta­men­te chiaro se l’opera li­be­ra­men­te ac­ces­si­bi­le sia stata pub­bli­ca­ta in rispetto delle leggi o meno, ritiene comunque che i gestori di siti web com­mer­cia­li siano tenuti a ef­fet­tua­re sempre una verifica sui diritti di autore.

Le attività com­mer­cia­li devono ve­ri­fi­ca­re l’eventuale vio­la­zio­ne dei diritti d’autore

No­no­stan­te il CGUE, con questa sentenza non intenda con­trap­por­si a livello teorico alla cultura dei link su Internet, con questo co­sid­det­to processo Playboy vengono tuttavia imposte delle chiare li­mi­ta­zio­ni alla libertà generale dei link. Limiti che stando a quanto stabilito dai giudici sarebbero superati ogni qual volta un hyperlink rap­pre­sen­ti una ri­pro­du­zio­ne pubblica illecita. Stando alle leggi sulla privacy, questo farebbe parte dei diritti di utilizzo che spettano all’autore, rendendo quindi il contenuto ri­pro­du­ci­bi­le uni­ca­men­te con il suo consenso, il quale deve essere espresso sotto forma di una con­ces­sio­ne di licenza. Se un hyperlink di contenuti online ricade sotto il concetto di ri­pro­du­zio­ne pubblica dipende dal co­mu­ni­ca­to stampa della Corta di giustizia dell’Unione europea  e da alcune con­di­zio­ni:

  • La prima cosa che va ve­ri­fi­ca­ta è se un gestore di siti web abbia rimandato a dei contenuti illegali in maniera con­sa­pe­vo­le o meno. Per poterlo stabilire è ne­ces­sa­rio ve­ri­fi­ca­re se il titolare dei diritti abbia di­chia­ra­to aper­ta­men­te che si tratta di contenuti la cui pub­bli­ca­zio­ne non è permessa.
  • I gestori di siti web com­mer­cia­li non possono ap­pel­lar­si all’in­con­sa­pe­vo­lez­za, com’è invece il caso degli utenti Internet, se creano un col­le­ga­men­to senza licenza a contenuti web protetti dal diritto d’autore. Non appena viene impostato un hyperlink con finalità lucrative, il gestore del sito web è obbligato dal CGUE a ve­ri­fi­ca­re se per caso i contenuti web siano stati pub­bli­ca­ti senza il consenso del titolare dei diritti.

Con­se­guen­ze della sentenza della Corte di giustizia

Nella fat­ti­spe­cie, questo processo interessa l’utilizzo com­mer­cia­le degli hyperlink e fa ri­fe­ri­men­to al fatto che un gestore di siti web abbia con­sa­pe­vol­men­te linkato per ben due volte dei contenuti che violavano il diritto di copyright. Chia­ra­men­te però le sue con­se­guen­ze vanno ben oltre il caso singolo. Infatti è facile pre­sup­por­re come d’ora in poi questo renda l’utilizzo di col­le­ga­men­ti su siti esterni molto meno attraente per i gestori di siti web: l’obbligo di verifica aumenta non di poco la mole di lavoro. Inoltre tali con­se­guen­ze po­treb­be­ro risultare ca­ta­stro­fi­che per i blogger, in par­ti­co­la­re per quelli che sì traggono un guadagno dal proprio blog, ma alquanto limitato. Per loro la pub­bli­ca­zio­ne di link verso siti web esterni ri­sul­te­reb­be infatti troppo rischiosa e quindi non eco­no­mi­ca­men­te van­tag­gio­sa; co­strin­gen­do­li perciò a ri­nun­cia­re al link in questione. Oltre ai blogger, ad accusare par­ti­co­lar­men­te il colpo po­treb­be­ro essere anche i siti gior­na­li­sti­ci. Essi infatti, no­no­stan­te il loro ruolo in­for­ma­ti­vo e sociale, rimangono comunque delle aziende a scopo di lucro, e in quanto tali do­vreb­be­ro attenersi a quanto appena detto. Anche in questo caso con gravi ri­per­cus­sio­ni sulla mole di lavoro e sulla pos­si­bi­li­tà di con­di­vi­de­re in­for­ma­zio­ni. Un esperto di economia come Leonhard Dobusch ha inoltre te­ma­tiz­za­to le con­se­guen­ze della sentenza della Corte europea per l’embedding di video online, come ad esempio da YouTube. Anche in questo caso è lecito pensare che i gestori di siti web in futuro dovranno con­trol­la­re che i contenuti offerti non violino i diritti d’autore, prima di poterli inserire sulle proprie pagine. È inoltre possibile prevedere che questa sentenza sfoci in una di­scus­sio­ne che ha come oggetto la precisa dif­fe­ren­za tra un utilizzo com­mer­cia­le e non com­mer­cia­le delle opere protette dai diritti d’autore. Infatti se i le­gi­sla­to­ri del caso dovessero orien­tar­si verso quello che è stato il verdetto della CGUE e con­si­de­ra­re l’utilizzo privato di contenuti online dif­fe­ren­te­men­te dall’utilizzo mosso dal profitto, si potrebbe forse dare risposta ai numerosi problemi in materia di privacy non ancora risolti. Tuttavia è quasi ine­vi­ta­bi­le che si venga a creare una zona grigia tra i siti Internet com­mer­cia­li e non com­mer­cia­li. Ma non tutto è da buttare. Infatti c’è anche chi si è espresso a favore della sentenza, poiché come spiegato dall’avvocato Ales­san­dro La Rosa per l’Os­ser­va­to­rio Web Legalità, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha preferito garantire in questo modo un elevato livello di pro­te­zio­ne agli autori del contenuto:

sebbene non sia sempre facile per la Corte di Giustizia Europea adattare la le­gi­sla­zio­ne in materia di diritto d’autore alle fat­ti­spe­cie di linking presenti sul web, sembra che il principio cardine usato per decidere sull’ap­pli­ca­bi­li­tà della stessa sia quello di in­ter­pre­ta­re il diritto di co­mu­ni­ca­zio­ne al pubblico in senso ampio. Ciò avviene per con­se­gui­re uno degli obiettivi della direttiva InfoSoc., cioè dare agli autori un alto livello di pro­te­zio­ne.

Nuovi sviluppi: il Lan­de­sge­ri­cht di Amburgo applica la sentenza della Corte europea per poi ri­trat­tar­la

Il Lan­de­sge­ri­cht di Amburgo (analogo al Tribunale di­stret­tua­le) è stato uno dei primi tribunali ad applicare la con­tro­ver­sa sentenza della CGUE in un processo, dunque con­fer­man­do­la. A creare con­fu­sio­ne in questo caso è stato so­prat­tut­to la calzante in­ter­pre­ta­zio­ne del “fine di lucro”: per il Lan­de­sge­ri­cht di Amburgo non è stato decisivo il fatto che il link in questione era mirato o meno al guadagno, ma piuttosto che il sito nel suo complesso venga gestito a scopo com­mer­cia­le.

Tuttavia tale parere non ha resistito a lungo, già sei mesi dopo la decisione, la stessa camera del tribunale si è espressa di­ver­sa­men­te: ovvero che l’obbligo di verifica dei col­le­ga­men­ti per i siti web com­mer­cia­li non possono essere imposti uni­ca­men­te a seconda del fatto che siano a scopo di lucro o meno. A fare la dif­fe­ren­za è anche l’eventuale sforzo ne­ces­sa­rio per la ricerca.

Nella sentenza il tribunale ha deciso che per il gestore di un programma partner di Amazon con circa 15.000 link di af­fi­lia­zio­ne verso la celebre piat­ta­for­ma di vendita non debba essere soggetto ad ef­fet­tua­re ricerche ap­pro­fon­di­te, poiché i col­le­ga­men­ti avvengono in maniera au­to­ma­tiz­za­ta con l’ausilio di uno speciale algoritmo. In questo modo già dopo pochi mesi il Lan­de­sge­ri­cht di Amburgo ha preso le distanze dalla sua stessa con­tro­ver­sa decisione e da quella della Corte europea, creando così un ulteriore pre­ce­den­te, che piuttosto che pro­muo­ve­re la chiarezza favorisce l’in­cer­tez­za e il di­so­rien­ta­men­to.

A rimanere senza risposta non sono solamente le domande di quando sia da tenere in con­si­de­ra­zio­ne o meno lo scopo di lucro, ma anche in quali cir­co­stan­ze sia da presumere l’obbligo di verifica dei col­le­ga­men­ti in uscita verso siti terzi. 

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