Il “diritto all’oblio” è una com­po­nen­te centrale del Re­go­la­men­to generale sulla pro­te­zio­ne dei dati (GDPR). L’idea di base è quella di pro­teg­ge­re le persone i cui dati sono trattati online o altrove. Il diritto all’oblio consente di can­cel­la­re i dati personali digitali a de­ter­mi­na­te con­di­zio­ni.

Che cos’è il diritto all’oblio?

“The right to be forgotten” – in italiano “diritto all’oblio” – è uno degli strumenti più im­por­tan­ti a di­spo­si­zio­ne dei con­su­ma­to­ri per pro­teg­ge­re i propri dati personali e la propria privacy. Consente agli in­te­res­sa­ti di ri­chie­de­re la can­cel­la­zio­ne de­fi­ni­ti­va dei dati personali da parte delle aziende o dei re­spon­sa­bi­li del trat­ta­men­to. In questo caso, non fa dif­fe­ren­za se le aziende rac­col­go­no, con­ser­va­no o sem­pli­ce­men­te rendono di­spo­ni­bi­li al pubblico i dati.

Come si è arrivati al diritto all’oblio ai sensi del GDPR?

L’origine della direttiva GDPR si trova nella “sentenza sul diritto all’oblio e Google” o “sentenza Google”, emessa dalla Corte di giustizia europea il 13 maggio 2014. Il cuore della sentenza è: a de­ter­mi­na­te con­di­zio­ni, gli in­te­res­sa­ti possono ri­chie­de­re la can­cel­la­zio­ne di link che rimandano a in­for­ma­zio­ni obsolete o ir­ri­le­van­ti sui medesimi. Nella sentenza della Corte di giustizia, l’obbligo di can­cel­la­zio­ne su richiesta si riferisce ai motori di ricerca che rendono pub­bli­ca­men­te ac­ces­si­bi­li i dati personali. Inoltre, la sentenza si riferisce prin­ci­pal­men­te ai privati, ma sot­to­li­nea che quando si can­cel­la­no in­for­ma­zio­ni su persone pubbliche o negli archivi della stampa, i diritti degli in­te­res­sa­ti devono essere ponderati con il diritto all’in­for­ma­zio­ne.

Dov’è definito giu­ri­di­ca­men­te il diritto all’oblio?

Con la “sentenza Google”, la Corte di giustizia europea ha applicato le direttive UE esistenti in materia di pro­te­zio­ne dei dati, che si sono con­cre­tiz­za­te nel 2016 nel GDPR europeo. Il diritto all’oblio è di­sci­pli­na­to all’art. 17 sotto la voce “Diritto alla can­cel­la­zio­ne”. Le parole “diritto all’oblio” sono aggiunte tra parentesi.

Diritto all’oblio e diritto alla can­cel­la­zio­ne ai sensi del GDPR

Il diritto all’oblio può essere inteso come un’esten­sio­ne del diritto alla can­cel­la­zio­ne previsto dal GDPR. Pertanto, l’art. 17 del GDPR di­sci­pli­na prin­ci­pal­men­te gli obblighi di can­cel­la­zio­ne dei re­spon­sa­bi­li del trat­ta­men­to che trattano o rendono ac­ces­si­bi­li di­ret­ta­men­te i dati personali. Ciò include, ad esempio, gli editori o le aziende che trattano e con­ser­va­no di­ret­ta­men­te i dati delle persone. Se si ritiene che i requisiti per la can­cel­la­zio­ne siano sod­di­sfat­ti, i re­spon­sa­bi­li del trat­ta­men­to dei dati devono rimuovere im­me­dia­ta­men­te i link o i record di dati cor­ri­spon­den­ti su richiesta.

Il diritto all’oblio è previsto spe­ci­fi­ca­men­te dall’articolo 17, paragrafo 2, del GDPR e si applica anche a terzi che non rac­col­go­no di­ret­ta­men­te i dati personali ma li rendono pub­bli­ca­men­te di­spo­ni­bi­li, come Google o altri motori di ricerca. Con questa di­spo­si­zio­ne, gli in­te­res­sa­ti possono non solo ri­chie­de­re di­ret­ta­men­te la can­cel­la­zio­ne ai re­spon­sa­bi­li del trat­ta­men­to, ma anche ri­chie­de­re la can­cel­la­zio­ne o la rimozione dei dati personali a terzi.

Quali con­di­zio­ni si applicano al diritto all’oblio?

Se i dati devono essere can­cel­la­ti dai re­spon­sa­bi­li del trat­ta­men­to e dalle terze parti coinvolte, devono essere sod­di­sfat­ti requisiti specifici. Questi includono:

  • Per quanto riguarda le finalità ori­gi­na­rie della raccolta e dell’ela­bo­ra­zio­ne dei dati, non è più ne­ces­sa­ria la con­ser­va­zio­ne e l’ac­ces­si­bi­li­tà dei dati personali.
  • Gli in­te­res­sa­ti hanno revocato il consenso al trat­ta­men­to e alla con­ser­va­zio­ne dei propri dati.
  • Non esiste una base giuridica diversa o pre­va­len­te per la con­ser­va­zio­ne dei dati.
  • I dati personali sono stati raccolti e trattati senza base giuridica e/o consenso.
  • I re­spon­sa­bi­li del trat­ta­men­to dei dati sono soggetti all’obbligo legale previsto dal GDPR di ri­spet­ta­re il diritto alla can­cel­la­zio­ne e il diritto all’oblio.
  • I dati personali si ri­fe­ri­sco­no a minori e sono stati raccolti per servizi online e offerte internet.

Se gli in­te­res­sa­ti possono di­mo­stra­re la loro richiesta, le aziende re­spon­sa­bi­li e le terze parti devono attuare la can­cel­la­zio­ne “senza indebito ritardo”. Di norma, i re­spon­sa­bi­li del trat­ta­men­to devono informare gli in­te­res­sa­ti delle misure adottate o degli eventuali motivi di rifiuto entro un mese dalla richiesta.

Caso di studio per il diritto all’oblio

Il diritto all’oblio è uno strumento im­por­tan­te per pro­teg­ge­re la re­pu­ta­zio­ne, l’immagine e la privacy di individui e aziende. Nella pratica viene applicato, ad esempio, quando le in­for­ma­zio­ni relative a un’in­sol­ven­za, a una condanna o ad atti “im­ba­raz­zan­ti” sono ancora re­pe­ri­bi­li sui motori di ricerca, come Google, dopo 10 o 20 anni. Anche la ria­bi­li­ta­zio­ne delle persone con­dan­na­te svolge un ruolo im­por­tan­te, so­prat­tut­to nel caso di reati minori. Ap­pli­can­do la can­cel­la­zio­ne legale dei dati, gli individui e le aziende non solo pro­teg­go­no i propri diritti personali, ma anche le op­por­tu­ni­tà di carriera e l’immagine pro­fes­sio­na­le e aziendale.

Come can­cel­la­re o rimuovere i dati personali?

Il GDPR non definisce un metodo chiaro per ef­fet­tua­re la can­cel­la­zio­ne. Tuttavia, il fattore decisivo è il successo di­mo­stra­bi­le e immediato della can­cel­la­zio­ne. I metodi possibili possono essere:

  • Di­stru­zio­ne e smal­ti­men­to corretto dei supporti fisici di dati da parte di esperti.
  • So­vra­scrit­tu­ra pro­fes­sio­na­le delle posizioni di ar­chi­via­zio­ne rilevanti che portano in modo di­mo­stra­bi­le alla rimozione o all’inu­ti­liz­za­bi­li­tà dei record di dati.
  • Eli­mi­na­zio­ne di link correlati, col­le­ga­men­ti, voci di ricerca, termini di ricerca e codifica.
  • Can­cel­la­zio­ne e rimozione dagli algoritmi dei motori di ricerca.

Quali sono le eccezioni al diritto all’oblio?

In certi casi, la can­cel­la­zio­ne dei dati personali su richiesta può entrare in conflitto con l’obbligo di con­ser­va­zio­ne e la libertà di in­for­ma­zio­ne. Sebbene il GDPR ga­ran­ti­sca alle persone il diritto a una maggiore privacy, con­di­zio­ni ed eccezioni spe­ci­fi­che ga­ran­ti­sco­no che i dati critici non possano essere sem­pli­ce­men­te can­cel­la­ti se sono ancora soggetti a obblighi di con­ser­va­zio­ne o se sono di interesse pubblico, medico, fiscale o di sicurezza. Tuttavia, so­prat­tut­to nel caso di obblighi di con­ser­va­zio­ne più lunghi, è im­por­tan­te notare che i dati personali non più trattati, ma che devono ancora essere con­ser­va­ti, sono soggetti a una maggiore pro­te­zio­ne dell’accesso.

Riepilogo delle eccezioni concrete al diritto all’oblio

  • I dati personali sono ancora necessari per finalità di trat­ta­men­to di­mo­stra­bi­li.
  • Le persone in­te­res­sa­te hanno ac­con­sen­ti­to al trat­ta­men­to dei dati ancora ne­ces­sa­rio.
  • Il diritto alla libertà di espres­sio­ne e di in­for­ma­zio­ne prevale sul diritto alla can­cel­la­zio­ne e all’oblio.
  • I dati sono ancora necessari per l’adem­pi­men­to di obblighi pubblici e legali di aziende o persone.
  • Il trat­ta­men­to dei dati è ef­fet­tua­to nel pubblico interesse.
  • Il trat­ta­men­to dei dati viene ef­fet­tua­to nel contesto dell’ar­chi­via­zio­ne, della ricerca o per la raccolta sta­ti­sti­ca di dati di interesse pubblico.
  • I dati hanno un ruolo di­mo­stra­bi­le per le ri­ven­di­ca­zio­ni legali.
N.B.

A seconda dei casi, le eccezioni al diritto all’oblio possono scadere se una richiesta di can­cel­la­zio­ne viene fatta dopo il cor­ri­spon­den­te periodo di pre­scri­zio­ne.

Come ri­ven­di­ca­re il diritto all’oblio?

Prima di poter ri­chie­de­re la can­cel­la­zio­ne e la rimozione dei tuoi dati, devi essere a co­no­scen­za dell’esistenza di questi dati. In questo contesto, è utile il diritto di accesso previsto dall’art. 15 del GDPR. Questo ti consente di ri­chie­de­re alle aziende che trattano i tuoi dati personali in­for­ma­zio­ni sui dati che hanno me­mo­riz­za­to ed elaborato. Sulla base del diritto di accesso, puoi pre­sen­ta­re richieste di can­cel­la­zio­ne e oblio per iscritto o per e-mail al re­spon­sa­bi­le.

Non esiste un modulo pre­com­pi­la­to per la domanda. Tuttavia, per poter di­mo­stra­re che la richiesta è stata fatta, la procedura dovrebbe sempre essere eseguita per iscritto. Su internet puoi trovare dei modelli in­di­ca­ti­vi per formulare tale richiesta. Da tenere presente per evitare lunghe indagini o un rifiuto: l’identità della persona che presenta la richiesta, il ri­fe­ri­men­to ai dati in­te­res­sa­ti e la ri­ven­di­ca­zio­ne legale devono essere chia­ra­men­te indicati nella richiesta.

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Esercizio del diritto all’oblio presso Google

Aziende come Google o Facebook offrono i loro moduli web gratuiti con cui è possibile pre­sen­ta­re la domanda. La pagina di supporto di Google fornisce in­for­ma­zio­ni sulla procedura e sui dati richiesti. Per rimuovere risultati da Google, dovrai fornire le seguenti in­for­ma­zio­ni:

  • URL per­ti­nen­ti con il contenuto della ricerca da rimuovere.
  • Prove della rilevanza dei dati per l’utente e motivi della rimozione.
  • Query di ricerca da rimuovere che portano a contenuti rilevanti (ad esempio il tuo nome).
  • Indirizzi e-mail che portano a risultati di ricerca rilevanti.
  • Prove e contesto che di­mo­stri­no che l’ap­pli­ca­zio­ne della can­cel­la­zio­ne e la rimozione dei contenuti sono giu­sti­fi­ca­te.

Non esiste un diritto ge­ne­ra­liz­za­to alla privacy e alla can­cel­la­zio­ne dei dati

A prima vista, il diritto all’oblio può dare l’im­pres­sio­ne che i dati personali non possano essere resi ac­ces­si­bi­li contro la propria volontà. Tuttavia, quando le persone ac­con­sen­to­no al trat­ta­men­to dei dati nella vita digitale di tutti i giorni, non esiste ini­zial­men­te un diritto generale alla can­cel­la­zio­ne dei dati. Ciò è di­mo­stra­to non solo dai requisiti che si applicano a un diritto legale, ma anche dal fatto che una can­cel­la­zio­ne in­giu­sti­fi­ca­ta potrebbe persino essere con­si­de­ra­ta una vio­la­zio­ne della pro­te­zio­ne dei dati. Questo vale so­prat­tut­to se ci sono obblighi di con­ser­va­zio­ne e se i dati sono di natura critica. A questo proposito, va ricordata la can­cel­la­zio­ne non au­to­riz­za­ta di dati ef­fet­tua­ta per occultare attività criminali di singoli individui o entità pubbliche.

L’ano­ni­miz­za­zio­ne dei dati è ab­ba­stan­za?

Un’al­ter­na­ti­va alla can­cel­la­zio­ne può essere l’ano­ni­miz­za­zio­ne completa dei dati. I dati, una volta elaborati e me­mo­riz­za­ti, vengono ano­ni­miz­za­ti a tal punto da non poter più essere con­si­de­ra­ti come dati personali in senso stretto. Le linee guida sulla pro­te­zio­ne dei dati secondo il GDPR non sono quindi più di­ret­ta­men­te ap­pli­ca­bi­li, se i dati vengono ade­gua­ta­men­te ano­ni­miz­za­ti per analisi sta­ti­sti­che o scopi di ricerca.

Ciò si applica, ad esempio, quando nessuna parte è in grado di stabilire un legame con le persone e tra set di dati correlati o non correlati. I metodi di ano­ni­miz­za­zio­ne includono ran­do­miz­za­zio­ne, ge­ne­ra­liz­za­zio­ne e pre­ven­zio­ne del col­le­ga­men­to. La base giuridica per l’ano­ni­miz­za­zio­ne come al­ter­na­ti­va alla can­cel­la­zio­ne si trova nell’articolo 4 del GDPR.

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Che ruolo ricopre il diritto all’oblio per le aziende?

Le normative europee sulla pro­te­zio­ne dei dati, come il GDPR o il re­go­la­men­to ePrivacy, svolgono un ruolo im­por­tan­te per le aziende per quanto riguarda la pro­te­zio­ne dei dati e il diritto all’oblio. Ad esempio, il GDPR sta­bi­li­sce che le aziende non possono rac­co­glie­re dati in­di­scri­mi­na­ta­men­te e che il trat­ta­men­to dei dati può avvenire solo previo consenso scritto. Il re­go­la­men­to ePrivacy sta­bi­li­sce inoltre che le persone devono con­sen­ti­re espli­ci­ta­men­te all’uso di cookie e tracker sui siti web.

Poiché il marketing online e il commercio elet­tro­ni­co sono in­trin­se­ca­men­te legati al trat­ta­men­to dei dati personali, è con­si­glia­bi­le adottare fin dall’inizio le opportune pre­cau­zio­ni per la pro­te­zio­ne e la sovranità dei dati. Queste includono:

  • Di­chia­ra­zio­ni sulla privacy chiare, ac­ces­si­bi­li e in con­for­mi­tà con il GDPR sui siti web.
  • Strumenti e strategie per ve­ri­fi­ca­re e attuare le richieste di can­cel­la­zio­ne dei dati personali.
  • Un’at­tua­zio­ne conforme alla legge delle notifiche ri­guar­dan­ti i cookie e le attività di trac­cia­men­to.
  • Misure legali relative all’ela­bo­ra­zio­ne e al tra­sfe­ri­men­to dei dati da parte dei re­spon­sa­bi­li della pro­te­zio­ne dei dati e dell’ufficio legale IT (in par­ti­co­la­re se i dati vengono tra­sfe­ri­ti negli Stati Uniti dopo la ces­sa­zio­ne dell’accordo Privacy Shield tra l’UE e gli USA).

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