Il design è spesso molto di più che la mera forma e il colore di un prodotto o di qualche tipo di in­ter­fac­cia: per molte aziende è un fattore economico im­por­tan­te. Infatti modelli o colori ac­cat­ti­van­ti diventano spesso loghi e quindi parte in­te­gran­te della Corporate Identity. Spesso il design incide anche sul successo perché influenza le decisioni di acquisto dei clienti. Non importa se online o in un negozio fisico: il design è una delle ca­rat­te­ri­sti­che più im­por­tan­ti e, nella com­pa­ra­zio­ne tra i prodotti, uno dei fattori decisivi più im­por­tan­ti per i con­su­ma­to­ri. Quindi è im­por­tan­te che le aziende pro­teg­ga­no il loro design. Ma che cosa dice esat­ta­men­te la legge sul design?

Pro­teg­ge­re il design grazie all’Ufficio Brevetti e Marchi

Le aziende e i privati possono re­gi­stra­re un design (detto anche disegno o modello) uf­fi­cial­men­te presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), tutelando così la forma e i colori di quasi tutti i prodotti. Secondo la legge anche la forma bi­di­men­sio­na­le o tri­di­men­sio­na­le di una parte o del prodotto intero rientrano in questo tipo di pro­te­zio­ne.

Ad esempio la forma di una su­per­fi­cie, come una stoffa o una carta da parati, può essere re­gi­stra­ta come design. Allo stesso modo si lascia pro­teg­ge­re anche la forma degli oggetti tri­di­men­sio­na­li. Linee, contorni, struttura della su­per­fi­cie e materiale di fab­bri­ca­zio­ne entrano quindi in gioco, insieme al colore e alla forma. La pro­te­zio­ne include anche la con­fe­zio­ne, eventuali accessori, i simboli grafici e la ti­po­gra­fia dei caratteri. Si può persino pro­teg­ge­re come design re­gi­stra­to parti dei prodotti, ad esempio la suola di una scarpa sportiva o la cerniera di una borsa. Dai cucchiai ai sedili ci si assicura così i diritti sulle diverse forme degli oggetti, fin­tan­to­ché sod­di­sfi­no i requisiti necessari.

Requisiti: novità, liceità e carattere in­di­vi­dua­le

La legge sul design è regolata dalle norme contenute nel Codice della Proprietà in­du­stria­le (CPI), che ha in­tro­dot­to nel 2005 una di­sci­pli­na organica e strut­tu­ra­ta per quanto concerne i diritti in materia di proprietà in­tel­let­tua­le in Italia.

Per re­gi­stra­re uf­fi­cial­men­te un design, bisogna sod­di­sfa­re alcuni requisiti. Chia­ra­men­te il design deve essere nuovo e non può esserci alcun disegno identico o simile sul mercato fino alla data di deposito. Inoltre deve mostrare una spe­ci­fi­ci­tà (carattere in­di­vi­dua­le) e quindi di­stin­guer­si da quelli già esistenti. I requisiti fon­da­men­ta­li sono tre: novità, liceità e carattere in­di­vi­dua­le. Ma badate bene che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non verifica che i requisiti siano stati ri­spet­ta­ti.

Solo se ci dovessero essere delle con­tro­ver­sie, ad esempio la richiesta dell’an­nul­la­men­to di un modello re­gi­stra­to o po­ten­zia­li vio­la­zio­ni del diritto sul design, si eseguono delle verifiche ufficiali. Se si constata che le con­di­zio­ni per la re­gi­stra­zio­ne di un design al momento della re­gi­stra­zio­ne non sus­si­ste­va­no, allora non sussiste nemmeno la tutela no­no­stan­te il modello sia stato re­gi­stra­to uf­fi­cial­men­te. Quindi le aziende o le persone fisiche do­vreb­be­ro ricercare e ve­ri­fi­ca­re scru­po­lo­sa­men­te che il loro design rientri nella re­go­la­zio­ne sulla tutela dei disegni.

Ve­ri­fi­ca­re che il proprio design rispetti i requisiti

Come accennato in pre­ce­den­za, l’UIBM non esegue alcuna verifica per con­trol­la­re che i requisiti per la re­gi­stra­zio­ne del design siano stati ri­spet­ta­ti. Le aziende o le persone fisiche che vogliono re­gi­stra­re un design do­vreb­be­ro quindi prima ve­ri­fi­ca­re con certezza se il loro design è davvero nuovo, lecito e con carattere in­di­vi­dua­le. Il passo più im­por­tan­te per ac­cer­tar­se­ne è quindi quello di cercare tra i disegni esistenti. Il database ufficiale delle pub­bli­ca­zio­ni e delle re­gi­stra­zio­ni dell’UIBM è ac­ces­si­bi­le li­be­ra­men­te ed è possibile eseguire una ricerca online gratuita. Tutti i design che dal 1 luglio 1988 sono stati re­gi­stra­ti uf­fi­cial­men­te si trovano nel database. Altre piat­ta­for­me dove potete ef­fet­tua­re la ricerca sono:

Come si può re­gi­stra­re un design?

Se avete as­so­lu­ta­men­te escluso che il vostro design non è simile o identico a uno già esistente, potete ef­fet­tua­re una re­gi­stra­zio­ne ufficiale. Sia le persone fisiche sia quelle giu­ri­di­che possono eseguire questa re­gi­stra­zio­ne. C’è anche la pos­si­bi­li­tà di fare una domanda di re­gi­stra­zio­ne cu­mu­la­ti­va, fino a 100 modelli. Fon­da­men­tal­men­te potete procedere in tre modi:

  • Formato te­le­ma­ti­co: tutti i documenti richiesti per la re­gi­stra­zio­ne di un design, che trovate anche sul sito dell’UIBM, possono essere de­po­si­ta­ti in formato te­le­ma­ti­co a una qualsiasi Camera di Commercio, alla quale vanno pagati i diritti di se­gre­te­ria;
  • Formato cartaceo: ana­lo­ga­men­te tutti i documenti richiesti per la re­gi­stra­zio­ne di un design, si possono anche de­po­si­ta­re presso una qualsiasi Camera di Commercio in formato cartaceo, sempre pagandole i diritti di se­gre­te­ria;
  • Per posta: la domanda di re­gi­stra­zio­ne viene inviata in formato cartaceo di­ret­ta­men­te all’UIBM at­tra­ver­so un servizio postale che ne attesti la ricezione.

Documenti necessari

Stando alle direttive italiane sui disegni o modelli, per re­gi­stra­re un design bisogna compilare un for­mu­la­rio di domanda e al­le­gar­gli la relativa do­cu­men­ta­zio­ne, incluse le ricevute di pagamento delle imposte.

Per la ri­pro­du­zio­ne del design si dovrebbe inviare almeno una rap­pre­sen­ta­zio­ne grafica dell’oggetto o dello strumento de­po­si­ta­to. Il ri­chie­den­te è libero di usare una fo­to­gra­fia, un disegno o un campione del prodotto stesso. In alcuni casi ci vuole più di una semplice foto per chiarire senza ombra di dubbio le par­ti­co­la­ri­tà del proprio prodotto.

La ri­pro­du­zio­ne è una parte fon­da­men­ta­le della domanda perché serve a stabilire esat­ta­men­te che cosa verrà protetto suc­ces­si­va­men­te. Solo quello che si vede nella foto o nella ri­pro­du­zio­ne grafica viene protetto. È quindi con­si­glia­bi­le tra­smet­te­re diverse pro­spet­ti­ve e primi piani di dettagli im­por­tan­ti per godere poi di fatto della pro­te­zio­ne de­si­de­ra­ta.

Nella de­scri­zio­ne del prodotto vengono solo indicati i termini legati all’oggetto che poi verranno uti­liz­za­ti nel design. Questo per­met­te­rà in seguito di trovare il disegno eseguendo una ricerca tematica.

Pa­no­ra­mi­ca dei costi

Tra i documenti necessari da allegare alla domanda c’è anche la ricevuta del pagamento dei diritti.

Pa­no­ra­mi­ca dei costi per la re­gi­stra­zio­ne di un design

Re­gi­stra­zio­ne singola
Modalità te­le­ma­ti­ca50€
Formato cartaceo100€
Re­gi­stra­zio­ne multipla
Modalità te­le­ma­ti­ca100€
Formato cartaceo200€

A parte il costo della domanda di re­gi­stra­zio­ne, che bisogna versare all’Agenzia delle entrate tramite modello F24, ci sono altri costi da tenere in con­si­de­ra­zio­ne a seconda che abbiate scelto il formato cartaceo o quello te­le­ma­ti­co:

  • Formato cartaceo: oltre alla domanda di re­gi­stra­zio­ne, bisogna pagare i diritti di se­gre­te­ria (costo variabile) se si deposita la domanda presso una Camera di Commercio. Se si desidera una copia conforme del verbale di deposito dovete pagare un bollo di 16€. Qualsiasi documento non ne­ces­sa­rio alla domanda deve essere bollato, se lo si vuole ag­giun­ge­re alla domanda.
  • Formato te­le­ma­ti­co: si aggiunge al costo della domanda di re­gi­stra­zio­ne un bollo virtuale di 20€, se si allega alla domanda una lettera d’incarico o la richiesta di una copia autentica del verbale di deposito. In più si devono pagare i diritti di se­gre­te­ria (costo variabile) alla Camera di Commercio, dove si è de­po­si­ta­ta la domanda, ed even­tual­men­te un altro bollo di 16€ se si vuole una copia conforme del verbale di deposito.

Inoltre bisogna tenere presente che i costi variano anche a seconda del modello o disegno che si presenta e delle sue ca­rat­te­ri­sti­che. Per una pa­no­ra­mi­ca completa sulle tariffe e le tasse da pagare, vi ri­man­dia­mo a questa pagina ufficiale.

Spese per mantenere la tutela sul design

La durata della pro­te­zio­ne è di massimo 25 anni dalla data di deposito. Ogni cinque anni, si deve pagare una tassa per garantire la proprietà del design, per con­ti­nua­re quindi a be­ne­fi­cia­re della pro­te­zio­ne. Al­tri­men­ti, non pagando la tassa, si estingue e il modello viene rimosso dal registro.

Secondo quin­quen­nio 30
Terzo quin­quen­nio 50
Quarto quin­quen­nio 70
Quinto quin­quen­nio 80

A questi costi si ag­giun­go­no 100€ di multa nel caso si pagasse in ritardo, che può durare al massimo di 6 mesi.

Quali diritti ho con un design re­gi­stra­to?

Dopo la re­gi­stra­zio­ne ufficiale presso l’UIBM si gode del diritto esclusivo sull’utilizzo del design in questione. La legge parla di un diritto di so­spen­sio­ne: una terza parte può usare o immettere sul mercato il design solo con il permesso del pro­prie­ta­rio e senza mo­di­fi­car­lo. Se qualcuno usa senza l’au­to­riz­za­zio­ne il disegno re­gi­stra­to o uno che risulta molto simile agli occhi del fruitore, si possono in­tra­pren­de­re azioni legali nei suoi confronti. La legge che tutela il design è regolata in Italia dalle norme contenute nel Codice della Proprietà in­du­stria­le (CPI) ed è punita se­ve­ra­men­te dalla legge. Pro­te­zio­ne in Europa e nel mondo Per as­si­cu­rar­si una pro­te­zio­ne a livello europeo, si deve pre­sen­ta­re una domanda ufficiale all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà In­tel­let­tua­le (EUIPO). La tutela offerta coincide con quella fornita dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La re­gi­stra­zio­ne in­ter­na­zio­na­le dei design protetti si esegue di­ret­ta­men­te at­tra­ver­so l’Or­ga­niz­za­zio­ne Mondiale della Proprietà In­tel­let­tua­le (OMPI/WIPO). Le domande sono regolate dal sistema dell’Aia, sot­to­scrit­to al momento da 65 stati. La pro­te­zio­ne in­ter­na­zio­na­le vale solo negli stati che hanno sot­to­scrit­to l’accordo e non au­to­ma­ti­ca­men­te in tutti i paesi del mondo.

Disegni o modelli co­mu­ni­ta­ri non re­gi­stra­ti

Un nuovo design si può pro­teg­ge­re anche senza re­gi­stra­zio­ne ufficiale presso gli uffici com­pe­ten­ti. Il disegno o modello co­mu­ni­ta­rio non re­gi­stra­to è un’ulteriore pro­te­zio­ne della proprietà in­du­stria­le nell’Unione Europea, che si basa sulla sola di­vul­ga­zio­ne al pubblico di un design. I requisiti per la pro­te­zio­ne sono simili a quelli di un design di cui si richiede la re­gi­stra­zio­ne (novità, liceità e carattere in­di­vi­dua­le), ma è inoltre ne­ces­sa­rio che il disegno sia divulgato pub­bli­ca­men­te in ambito europeo.

Il modo in cui la di­vul­ga­zio­ne debba avvenire non è stabilito in maniera chiara. Ad esempio, si potrebbe lanciare un prodotto sul mercato o mostrare il design in una espo­si­zio­ne o in una fiera. Im­por­tan­te è che questa di­vul­ga­zio­ne pubblica venga do­cu­men­ta­ta dal pro­prie­ta­rio del design, perché possa co­sti­tui­re poi una prova, se si dovesse arrivare a una contesa legale. Dal giorno della di­vul­ga­zio­ne la pro­te­zio­ne vale per tre anni, un rinnovo non è possibile. La pro­te­zio­ne è limitata ai disegni o modelli co­mu­ni­ta­ri non re­gi­stra­ti e protegge il pro­prie­ta­rio dei diritti prin­ci­pal­men­te dalle imi­ta­zio­ni.

Tutelare un design come brevetto, diritto di autore o marchio

Le direttive sul design sono contenute, come già men­zio­na­to sopra, nel Codice sulla Proprietà In­du­stria­le (CPI). A seconda del tipo di design che si vuole re­gi­stra­re, si possono scegliere tre tipi di pro­te­zio­ne: brevetto, diritto di autore o marchio.

La pro­te­zio­ne del design come brevetto è la più comune e in questo testo ci siamo riferiti a quel tipo di re­gi­stra­zio­ne per fornirvi una pa­no­ra­mi­ca generale. Il disegno deve ri­spet­ta­re i tre requisiti fon­da­men­ta­li (novità, liceità e carattere in­di­vi­dua­le) per poter essere re­gi­stra­to uf­fi­cial­men­te.

Il discorso relativo alla pro­te­zio­ne sulla base del diritto di autore è più com­pli­ca­to. Possono aspirare a questa tutela solo quei design ai quali si riconosce un valore artistico e un livello di ori­gi­na­li­tà superiore a quello di un modello tra­di­zio­na­le. In questo caso la pro­te­zio­ne che gode il disegno non è di cinque anni, ma di tredici.

La pro­te­zio­ne di un modello come marchio può essere applicata a quelle forme di design che, oltre a ri­spet­ta­re i tre requisiti fon­da­men­ta­li, hanno anche una capacità di­stin­ti­va spiccata, simile a quella dei marchi. Per maggiori in­for­ma­zio­ni sui marchi, leggi per la loro tutela e come re­gi­strar­li, vi ri­man­dia­mo al nostro articolo sul tema.

Design come fattore di successo

Un buon design è oggi più im­por­tan­te che in passato e quindi dovrebbe essere protetto in maniera adeguata. Anche nelle aziende italiane il tema acquista sempre un maggior si­gni­fi­ca­to. In uno studio condotto in Germania è stato chiesto a 100 aziende quale fosse il loro rapporto tra design e successo com­mer­cia­le. Il 70% ha detto che il design ha un grande influsso sul ren­di­men­to com­ples­si­vo dell’azienda, in par­ti­co­la­re con l’in­tro­du­zio­ne di un nuovo prodotto, il design si rivela un fattore decisivo per il successo. Grossi nomi come Apple lo di­mo­stra­no e mostrano chia­ra­men­te che un buon design può rap­pre­sen­ta­re un vantaggio per di­stin­guer­si dalla con­cor­ren­za. Ma anche piccole o medie aziende ricorrono in maniera crescente a design di qualità per aumentare il loro giro di affari. La legge sul design, contenuta nel Codice sulla Proprietà In­du­stria­le, è un elemento im­por­tan­te per tutelare il proprio design ed è ormai fon­da­men­ta­le per il successo di molte aziende, siano esse start-up o business già affermati.

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